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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6 febbraio 2025, chiamata la causa n°8730/2024 R.G., innanzi al
Giudice Dott. Santo Sutera è presente l'Avv. Sparti il quale discute la causa riportandosi alle note depositate il 25.11.2024 e chiede che la stessa venga decisa,
precisando che il resistente continua a non pagare i canoni di locazione.
Nessuno è comparso per parte resistente.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella
1 persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°8730 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Nato a Palermo il 27 gennaio 1984, C.F.: , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso da sé stesso;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in Bangladesh il 14.09.1973, residente in [...].
[...]
RESISTENTE - Contumace
OGGETTO: Sfratto per morosità – uso abitativo.
mediante la lettura, all'udienza del 06 febbraio 2025, alle ore 15.41, ai sensi
dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accerta e dichiara che il contratto di locazione intercorrente tra le parti,
avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via via del bosco n. 49, piano primo, identificato catastalmente al foglio 137, p.lla 546 sub. 8, si è risolto per grave inadempimento del conduttore sig. e, per l'effetto, lo CP_1
condanna alla sua riconsegna immediata in favore del ricorrente,
[...]
[..
[...] [...]
[...]
[...]
, libero da cose e persone;
Pt_2
2) Condanna il resistente, sig. al pagamento in favore del CP_1
ricorrente, sig. , delle somme dovute a titolo di canoni di Parte_1
locazione pari ad € 4.979,00 fino a marzo 2024, oltre ai successivi canoni mensili pari ad € 500,00 mensili a decorrere dal mese di aprile 2024
all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
3) Condanna il resistente, alla refusione delle spese processuali in CP_1
favore del ricorrente, sig. , che liquida in € 2.552,00 per Parte_1
compensi professionali, € 97,41 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Giova premettere che con atto di citazione notificato ex art. 143 c.p.c., l'Avv.
ha intimato sfratto per morosità al sig. per il mancato Parte_1 CP_1
pagamento dei canoni di locazione afferenti all'immobile in oggetto, maturati fino a marzo 2024 per € 4.979,00 e chiesto la sua condanna al pagamento delle somme dovute e al rilascio dell'immobile.
Nessuno si costituiva per il resistente, che viene pertanto dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria della causa, meramente documentale e basata sulla dichiarazione di persistenza della morosità da parte del ricorrente locatore, è emerso che il conduttore ha autonomamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione,
rendendosi così gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali sullo stesso incombente.
3 Sul punto si rileva che la sospensione del pagamento dei canoni di locazione,
senza alcuna valida giustificazione, configura un inadempimento grave del conduttore, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez III, n. 14739/2005).
Ne consegue che, alla luce di quanto detto, devono essere accolte le domande formulate dal ricorrente e, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione de quo per grave inadempimento del conduttore, e condannato al rilascio immediato dell'immobile libero da cose e persone, nonché al pagamento dei canoni di locazione maturati nel periodo fino al marzo 2024 per € 4.979,00 oltre ai successivi canoni da aprile 2024 all'effettivo rilascio dell'immobile, nella misura contrattualmente pattuita pari ad € 500,00 mensili, oltre agli interessi legali maturati dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Per il principio della soccombenza, il resistente, deve rifondere CP_1
il ricorrente delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, applicando i parametri dettati dal D.M. 147/2022 nella misura media attese le questioni di diritto trattate e l'istruttoria espletata.
Così è deciso in Palermo il 6.02.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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