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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10098 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 43190/2022 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], in Roma, ed ivi elettivamente C.F._1 domiciliata in Via Tortona, 4, nello e presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella (c.f.
, in forza di procura in calce all'atto di citazione, ammessa al patrocinio a C.F._2 spese dello Stato con delibera n. 3162/2022 del 5 maggio 2022 dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Attrice - nei confronti di
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso CP_1 C.F._3 il proprio studio legale, sito in Roma, via Taranto nr. 95.
- Convenuto/chiamante in garanzia -
e nei confronti di
“ con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14, Controparte_2
(codice fiscale partita Iva , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio 28, nello e presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma, in forza di procura generale alle liti conferitagli, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1 di Treviso in data 18/12/2014 rep. 186905 racc. 30367.
[...]
- Terza chiamata in garanzia -
1
* * *
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato e risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al mancato rimborso della quota di mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del
23.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 18.06.2022, ha chiesto Parte_1 accertarsi la responsabilità professionale dell'Avv. per avere quest'ultimo svolto, CP_1 in modo negligente, il mandato conferitogli riguardante la causa civile, introdotta davanti al
Tribunale di Roma, volta ad ottenere, dal padre naturale , il rimborso – pro Persona_2 quota – del mantenimento del figlio minore e, precisamente, per avere il difensore Persona_3 suddetto depositato in appello un'impugnazione dichiarata inammissibile per difetto di sottoscrizione dell'originale atto d'appello; per l'effetto, l'attrice ha Parte_1 chiesto la condanna del convenuto, avvocato al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale da lei subito in conseguenza del predetto inadempimento professionale, danno consistito nel mancato rimborso – pro quota – da parte del padre naturale delle somme occorse per il mantenimento del figlio minore dalla nascita e fino al 2013, pari all'importo Persona_3 complessivo di € 260.000,00, ovvero alla diversa somma (maggiore o minore), ritenuta di giustizia.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
1) che essa veva intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1 Per_2
da cui, in data 14.09.2001, era nato il piccolo riconosciuto al momento della
[...] Per_3 nascita esclusivamente dalla madre e, solo in data 10.05.2013, anche dal padre;
2) che, quindi, essa attrice, aveva introdotto un giudizio, presso il Tribunale Civile di Roma
(r.g.11119/13), nei confronti del , volto ad ottenere l'affidamento esclusivo del Persona_2 minore, la determinazione del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento del ragazzo e la condanna del resistente al rimborso delle somme da lei sborsate in via esclusiva, fino ad allora, per il mantenimento del minore, quantificate in € 225.000,00;
3) che, con decreto datato 11.04.2014, il Tribunale di Roma aveva determinato nell'importo di €
1.900,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento del figlio Persona_2 minore, con decorrenza dalla domanda (ed adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT),
2 dichiarando però inammissibile la domanda di rimborso delle somme già sostenute per il mantenimento del figlio, in quanto pretesa da azionarsi nelle forme del contenzioso ordinario;
4) che, pertanto, essa con atto di citazione datato 10.02.2016, aveva Parte_1 agito in giudizio per ottenere il rimborso della suddetta quota del mantenimento del figlio minore, parametrandola all'importo stabilito per il mantenimento, pari ad € 1.900,00, mensili, moltiplicato per le mensilità trascorse (nr. 143), dalla nascita del figlio e fino al mese di luglio 2013 (data della domanda del precedente giudizio), per un importo complessivo di € 260.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
5) che il convenuto , costituendosi in giudizio, pur ammettendo di aver Persona_2 effettuato con ritardo il riconoscimento del figlio aveva sostenuto di aver sempre Per_3 provveduto, sin dalla nascita, al relativo mantenimento, mediante versamenti in contanti;
6) che, con sentenza n. 9794/19, emessa in data 09.05.2019, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di rimborso, ritenendo che il non si fosse reso inadempiente rispetto Persona_2 agli obblighi di mantenimento del figlio minore, per essere emerso, dall'istruttoria svolta, il versamento, ad opera del padre naturale, di importi mensili variabili di circa € 2.000,00/€ 3.000,00, anche se non con cadenza regolare;
7) che essa aveva proposto appello (r.g.a.c. nr. 5115/2019) avverso Parte_1 tale sentenza di primo grado, deducendo l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'articolo 2729 comma 2 cod. civ., in combinato disposto con l'articolo 2726 cod. civ., per avere il Tribunale di Roma fondato la propria decisione su elementi indiziari non certi e non univoci e, specificamente, le dichiarazioni asseritamente rese da essa alla Parte_1 udienza del 14.01.2014, nell'ambito del primo giudizio (r.g.11119/13), volto all'affidamento del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento;
nello specifico, con l'atto d'appello, aveva sostenuto – oltre all'erroneità della statuizione sulle spese - l'inammissibilità della prova per presunzioni utilizzata dal Giudice di primo grado, perché in contrasto con il divieto sancito per i pagamenti in materia di prova testimoniale;
- che l'appellato non si era costituito in giudizio, perché deceduto dopo la Persona_2 notifica della citazione dell'impugnazione; a seguito della dichiarazione d'interruzione del processo e della relativa riassunzione, si erano costituiti in prosecuzione gli eredi (figli) dello stesso;
8) che, con sentenza n. 926/2022 del 10.02.2022, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento delle domande delle Parti appellate, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che l'originale dell'atto della citazione in appello, depositato in atti, era privo di sottoscrizione (sia autografa che digitale), con conseguente giuridica inesistenza dell'atto, non suscettibile di sanatoria;
3 9) che, dunque, risultava evidente la responsabilità professionale del convenuto CP_1 nello svolgimento del mandato difensivo, per avere omesso di sottoscrivere l'atto di appello e la relata di notifica, così determinando la relativa pronuncia di inammissibilità;
10) che, ove il convenuto avesse tenuto il comportamento doveroso omesso, essa
[...] alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle Parte_1 proprie ragioni, con riforma della sentenza di primo grado nr. 9794/19. Invero, quanto al giudizio controfattuale, occorreva considerare che la sentenza di primo grado aveva erroneamente applicato l'art. 2729, comma 2, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2726 cod. civ., fondandosi la decisione su due discutibili “indizi” e, precisamente: da un lato, sulle dichiarazioni confessorie, asseritamente rese da essa nell'ambito del “primo” giudizio Parte_1
(r.g.11119/13, volto all'affidamento del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento), dichiarazioni di cui il Giudicante aveva però avuto contezza solo attraverso “un virgolettato riportato” dalla controparte, senza avere mai acquisito il relativo verbale dell'udienza del 14.01.2014; dall'altro lato, per avere il Giudice di primo grado erroneamente ricondotto le somme rinvenibili negli estratti conto in atti (nel “primo” giudizio) a presunte donazioni, asseritamente effettuate dal padre naturale in favore del figlio minore, Persona_2 donazioni queste però non provate e sempre contestate da essa attrice, con evidente e conseguente errata applicazione dell'art. 2729, comma 2, cod. civ..;
11) che, infine, l'inadempimento professionale posto in essere dall'avvocato CP_1 aveva impedito ad essa attrice anche la possibilità di ottenere una riforma in ordine alla condanna alle spese processuali, così come liquidate dalla impugnata sentenza. Invero, nell'atto di appello, si era rappresentato come non sussistessero ragioni valide per infliggere una simile condanna alle spese processuali (pari ad € 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge), evidenziandosi, di contro, la configurabilità di “gravi e eccezionali ragioni”, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, attesa l'indubbia opera di sostentamento esclusivo del figlio minore da parte della madre, almeno fino all'età di 12 anni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2022, si è costituito in giudizio il convenuto contestando l'avversa domanda, in quanto infondata in CP_1 fatto e diritto e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile, “ per Controparte_2 poter essere manlevato da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda.
Nel merito, il convenuto ha dedotto, in particolare: CP_1
4 1) che non sussisteva il dedotto inadempimento professionale, in quanto – tutt'al più – poteva configurarsi una nullità dell'atto, sanata comunque per raggiungimento dello scopo dell'atto; inoltre, non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa delle controparti, né la Corte
d''Appello aveva disposto alcuna rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 350 c.p.c. né tenuto conto del fatto che l'atto era comunque riconducibile ad esso convenuto, in quanto regolarmente notificato con la propria pec professionale e regolarmente ricevuto dalla controparte, così come risultava dalla ricevuta di consegna della pec;
2) che l'attrice non aveva fornito alcuna prova – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio – né in ordine al nesso di causa né in ordine ai danni invocati.
Autorizzata la chiamata in garanzia, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2022, si è costituita nel giudizio “ deducendo l'esistenza di Controparte_2 alcuni limiti alla garanzia assicurativa ed associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Alla prima udienza di comparizione del 21.12.2022, le Parti si sono riportate alle rispettive difese e contestazioni e, su richiesta delle stesse, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, le Parti, a fronte della natura documentale della causa, hanno chiesto concordemente rinvio per conclusioni;
in particolare, Parte attrice – nel corso del giudizio (con le note a trattazione scritta del 28.06.2023) – ha prodotto l'ordinanza della Corte di
Cassazione nr. 17984/2023, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado nr. 926/2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
Disposti alcuni rinvii per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
23.10.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tutte le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
All'esito, la causa è stata tenuta a decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. (nel rito previgente alla riforma “Cartabia”), con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti, però, dalla data di comunicazione dell'ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Venendo all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice (così come sopra descritta) – deve innanzitutto ritenersi pienamente configurabile il dedotto inadempimento professionale posto in essere dal convenuto consistito nell'avere depositato CP_1
l'originale della citazione in appello privo della sottoscrizione del difensore (sia autografa sia
5 digitale), con conseguente inesistenza giuridica dell'atto ed inammissibilità della proposta impugnazione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'atto processuale di parte, privo sull'originale della firma del difensore, è inesistente e non può essere sanato, in quanto un atto senza sottoscrizione è un atto senza paternità e non è dunque imputabile a chicchessia;
che, quindi, la trasmissione di un atto processuale di parte dalla casella PEC del difensore non può mai sanare l'inesistenza derivante dall'assenza della firma digitale dell'avvocato sull'originale di detto atto;
che “la sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo
e non già soltanto la sua nullità” (Cass nr. 14388/2017; Cass nr. 1275/2011 e Cass nr. 4116/2001, etc.); in particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi anche con l'ordinanza nr.
17984/2023, resa a seguito del ricorso proposto dalla stessa avverso Parte_1 la sentenza di secondo grado nr. 926/2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello (cfr. allegato alle note a trattazione scritta del 28.06.2023).
Pur a fronte della piena configurabilità dell'inadempimento professionale sopra descritto, occorre ricordare che l'obbligazione derivante dal contratto di opera professionale è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata;
che, pertanto, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); che la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
6 In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Cass Civ., sez. III, ordinanza nr. 7064/2021;
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.; la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Orbene, nel caso di specie, ai fini del giudizio controfattuale, si deve osservare che l'appello dichiarato inammissibile, a seguito dell'inadempimento professionale posto in essere dal convenuto, riguardava il preteso diritto dell'attrice di ottenere il rimborso delle Parte_1 spese del mantenimento del figlio fin dalla nascita, da lei asseritamente sostenute, in via esclusiva, senza contribuzione del padre naturale. Invero, tale diritto, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (cfr. per tutte, da ultimo, Cass nr. 19009/2022).
Nel presente giudizio, l'attrice, a fondamento del c.d. giudizio controfattuale, ha dedotto che la sentenza di primo grado aveva erroneamente applicato l'art. 2729, comma 2, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2726 cod. civ., fondando la relativa decisione su due “discutibili indizi” e, precisamente: da un lato, sulle dichiarazioni confessorie, asseritamente rese da essa ell'ambito del “primo” giudizio (r.g.11119/13, volto all'affidamento Parte_1 del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento), dichiarazioni di cui il Giudicante aveva però avuto contezza solo attraverso “un virgolettato riportato” dalla controparte, senza però
7 avere mai acquisito il relativo verbale dell'udienza del 14.01.2014; dall'altro lato, sull'asserita riconducibilità delle somme rinvenibili negli estratti conto dell'attrice (depositati nel suddetto
“primo” giudizio) a presunte donazioni asseritamente effettuate dal padre naturale Per_2
in favore del figlio minore, donazioni queste però non provate e sempre contestate da
[...] essa attrice, con evidente e conseguente errata applicazione dell'art. 2729, comma 2, cod. civ.
Al riguardo, occorre evidenziare che le dichiarazioni confessorie rese dall'attrice (relative al fatto che il padre naturale, nel corso degli anni, a partire dalla nascita e fino all'introduzione del giudizio nr. 11119/13, avesse comunque provveduto al mantenimento del figlio minore, corrispondendo – in media - somme mensili variabili, pari circa ad € 2.000,00-3.000,00, anche se non con cadenza regolare e costante) sono state desunte dal Giudice di primo grado non solo dal
“virgolettato” riportato dalla controparte nella comparsa di risposta, ma analizzando il contenuto del decreto del 23.05.2014, con cui il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio, nel giustificare l'affidamento condiviso del minore, aveva rilevato che il padre aveva ottemperato agli obblighi di mantenimento, così come poteva desumersi proprio dal predetto contenuto confessorio delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in udienza.
Inoltre, si deve osservare come, a fronte del “virgolettato” riportato testualmente dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta, l'attrice, con la memoria ex art. 183 nr. 1, comma VI, c.p.c. (memoria con cui viene cristallizzato il “thema decidendum”), non abbia mai contestato di avere reso effettivamente tali dichiarazioni, con conseguente piena utilizzabilità del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Dunque, da un lato, le dichiarazioni confessorie rese dall'attrice sono state desunte dal
Giudice di prime cure dal contenuto del decreto del Tribunale di Roma, emesso a conclusione del giudizio nr. 11119/13; dall'altro lato, tali dichiarazioni possono ritenersi dimostrare in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
A riscontro ulteriore di tali dichiarazioni confessorie (da sole sufficienti a fondare la decisione), il Giudice di primo grado aveva poi correttamente rilevato che, negli estratti conto riferibili all'attrice (depositati in atti), comparivano numerosi versamenti in contanti e depositi di assegni, accrediti per i quali la non aveva saputo dare indicazione Parte_1 della relativa provenienza, con ciò avvalorando la circostanza che costituissero proprio i versamenti fatti dal padre naturale in favore del figlio minore;
in particolare, tale ulteriore riscontro non è stato, in alcun modo, scalfito dall'attrice neppure nel presente giudizio, non avendo la stessa allegato alcuna circostanza al riguardo.
Da ultimo, con riferimento alla dedotta possibilità di riforma della condanna relativa alle spese di lite liquidate in primo grado, è sufficiente rilevare che può derogarsi al principio della
8 soccombenza solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. nr. 1035/2025); che, nel caso di specie, tali “analoghe” eccezionali ragioni non potevano certamente ravvisarsi nell'asserita opera di sostentamento esclusivo del figlio minore da parte della madre, almeno fino all'età di 12 anni, circostanza peraltro neppure risultata veritiera.
In definitiva, sulla base del contenuto dichiarazioni confessorie rese dalla stessa interessata riscontrate anche dall'esame della movimentazione del conto Parte_1 corrente intestato alla stessa, in mancanza di ulteriori elementi (non allegati dall'attrice) e non potendosi fare riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito per il futuro a carico del padre, deve certamente escludersi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'appello (ove non dichiarato inammissibile a causa dell'inadempimento professionale), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non può certamente trovare Parte_2 accoglimento e deve essere rigettata, in mancanza di qualsivoglia concreto elemento di prova in ordine al giudizio controfattuale, ai danni subiti ed alla loro riconducibilità eziologica al contestato inadempimento professionale.
Le spese di causa (ivi comprese quelle sostenute dalla Compagnia di Assicurazione;
cfr.
Cass nr. 7707/2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
in particolare, l'ammissione al gratuito patrocinio non implica alcuna deroga quando si tratta di provvedere, al termine del giudizio, alla condanna alle spese processuali: e ciò sia quando la parte che ha ottenuto il beneficio sia soccombente o vincitrice (cfr. Cass. nr. 18223/2020):
Ai fini della liquidazione di tali spese, occorre tenere conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità minima, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014,
(stante l'assenza di questione rilevanti in fatto e diritto e con un'istruttoria limitata al mero deposito di documenti). Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, non di una somma determinata e specifica, bensì a quella diversa che potrà essere maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,: “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile
9 quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti di e con la chiamata in garanzia di “ Parte_1 CP_1 [...]
disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così decide: CP_2
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla rifusione, in favore del Parte_1 convenuto e della terza chiamata in garanzia “ ” delle CP_1 Controparte_2 CP_2 spese di causa che si liquidano, per ciascuna Parte, in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 07.07.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il (Magistrato Ordinario in CP_3
Tirocinio) dott.ssa Maria Cristina De Carolis
Il Giudice
dott. Giorgio Egidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], in Roma, ed ivi elettivamente C.F._1 domiciliata in Via Tortona, 4, nello e presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella (c.f.
, in forza di procura in calce all'atto di citazione, ammessa al patrocinio a C.F._2 spese dello Stato con delibera n. 3162/2022 del 5 maggio 2022 dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
- Attrice - nei confronti di
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato presso CP_1 C.F._3 il proprio studio legale, sito in Roma, via Taranto nr. 95.
- Convenuto/chiamante in garanzia -
e nei confronti di
“ con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14, Controparte_2
(codice fiscale partita Iva , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio 28, nello e presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma, in forza di procura generale alle liti conferitagli, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Persona_1 di Treviso in data 18/12/2014 rep. 186905 racc. 30367.
[...]
- Terza chiamata in garanzia -
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Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato e risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al mancato rimborso della quota di mantenimento del figlio minore.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate per la prevista udienza cartolare del
23.10.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 18.06.2022, ha chiesto Parte_1 accertarsi la responsabilità professionale dell'Avv. per avere quest'ultimo svolto, CP_1 in modo negligente, il mandato conferitogli riguardante la causa civile, introdotta davanti al
Tribunale di Roma, volta ad ottenere, dal padre naturale , il rimborso – pro Persona_2 quota – del mantenimento del figlio minore e, precisamente, per avere il difensore Persona_3 suddetto depositato in appello un'impugnazione dichiarata inammissibile per difetto di sottoscrizione dell'originale atto d'appello; per l'effetto, l'attrice ha Parte_1 chiesto la condanna del convenuto, avvocato al risarcimento del danno CP_1 patrimoniale da lei subito in conseguenza del predetto inadempimento professionale, danno consistito nel mancato rimborso – pro quota – da parte del padre naturale delle somme occorse per il mantenimento del figlio minore dalla nascita e fino al 2013, pari all'importo Persona_3 complessivo di € 260.000,00, ovvero alla diversa somma (maggiore o minore), ritenuta di giustizia.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
1) che essa veva intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1 Per_2
da cui, in data 14.09.2001, era nato il piccolo riconosciuto al momento della
[...] Per_3 nascita esclusivamente dalla madre e, solo in data 10.05.2013, anche dal padre;
2) che, quindi, essa attrice, aveva introdotto un giudizio, presso il Tribunale Civile di Roma
(r.g.11119/13), nei confronti del , volto ad ottenere l'affidamento esclusivo del Persona_2 minore, la determinazione del contributo da porsi a carico del padre per il mantenimento del ragazzo e la condanna del resistente al rimborso delle somme da lei sborsate in via esclusiva, fino ad allora, per il mantenimento del minore, quantificate in € 225.000,00;
3) che, con decreto datato 11.04.2014, il Tribunale di Roma aveva determinato nell'importo di €
1.900,00 il contributo mensile dovuto dal per il mantenimento del figlio Persona_2 minore, con decorrenza dalla domanda (ed adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT),
2 dichiarando però inammissibile la domanda di rimborso delle somme già sostenute per il mantenimento del figlio, in quanto pretesa da azionarsi nelle forme del contenzioso ordinario;
4) che, pertanto, essa con atto di citazione datato 10.02.2016, aveva Parte_1 agito in giudizio per ottenere il rimborso della suddetta quota del mantenimento del figlio minore, parametrandola all'importo stabilito per il mantenimento, pari ad € 1.900,00, mensili, moltiplicato per le mensilità trascorse (nr. 143), dalla nascita del figlio e fino al mese di luglio 2013 (data della domanda del precedente giudizio), per un importo complessivo di € 260.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
5) che il convenuto , costituendosi in giudizio, pur ammettendo di aver Persona_2 effettuato con ritardo il riconoscimento del figlio aveva sostenuto di aver sempre Per_3 provveduto, sin dalla nascita, al relativo mantenimento, mediante versamenti in contanti;
6) che, con sentenza n. 9794/19, emessa in data 09.05.2019, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di rimborso, ritenendo che il non si fosse reso inadempiente rispetto Persona_2 agli obblighi di mantenimento del figlio minore, per essere emerso, dall'istruttoria svolta, il versamento, ad opera del padre naturale, di importi mensili variabili di circa € 2.000,00/€ 3.000,00, anche se non con cadenza regolare;
7) che essa aveva proposto appello (r.g.a.c. nr. 5115/2019) avverso Parte_1 tale sentenza di primo grado, deducendo l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'articolo 2729 comma 2 cod. civ., in combinato disposto con l'articolo 2726 cod. civ., per avere il Tribunale di Roma fondato la propria decisione su elementi indiziari non certi e non univoci e, specificamente, le dichiarazioni asseritamente rese da essa alla Parte_1 udienza del 14.01.2014, nell'ambito del primo giudizio (r.g.11119/13), volto all'affidamento del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento;
nello specifico, con l'atto d'appello, aveva sostenuto – oltre all'erroneità della statuizione sulle spese - l'inammissibilità della prova per presunzioni utilizzata dal Giudice di primo grado, perché in contrasto con il divieto sancito per i pagamenti in materia di prova testimoniale;
- che l'appellato non si era costituito in giudizio, perché deceduto dopo la Persona_2 notifica della citazione dell'impugnazione; a seguito della dichiarazione d'interruzione del processo e della relativa riassunzione, si erano costituiti in prosecuzione gli eredi (figli) dello stesso;
8) che, con sentenza n. 926/2022 del 10.02.2022, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento delle domande delle Parti appellate, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che l'originale dell'atto della citazione in appello, depositato in atti, era privo di sottoscrizione (sia autografa che digitale), con conseguente giuridica inesistenza dell'atto, non suscettibile di sanatoria;
3 9) che, dunque, risultava evidente la responsabilità professionale del convenuto CP_1 nello svolgimento del mandato difensivo, per avere omesso di sottoscrivere l'atto di appello e la relata di notifica, così determinando la relativa pronuncia di inammissibilità;
10) che, ove il convenuto avesse tenuto il comportamento doveroso omesso, essa
[...] alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle Parte_1 proprie ragioni, con riforma della sentenza di primo grado nr. 9794/19. Invero, quanto al giudizio controfattuale, occorreva considerare che la sentenza di primo grado aveva erroneamente applicato l'art. 2729, comma 2, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2726 cod. civ., fondandosi la decisione su due discutibili “indizi” e, precisamente: da un lato, sulle dichiarazioni confessorie, asseritamente rese da essa nell'ambito del “primo” giudizio Parte_1
(r.g.11119/13, volto all'affidamento del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento), dichiarazioni di cui il Giudicante aveva però avuto contezza solo attraverso “un virgolettato riportato” dalla controparte, senza avere mai acquisito il relativo verbale dell'udienza del 14.01.2014; dall'altro lato, per avere il Giudice di primo grado erroneamente ricondotto le somme rinvenibili negli estratti conto in atti (nel “primo” giudizio) a presunte donazioni, asseritamente effettuate dal padre naturale in favore del figlio minore, Persona_2 donazioni queste però non provate e sempre contestate da essa attrice, con evidente e conseguente errata applicazione dell'art. 2729, comma 2, cod. civ..;
11) che, infine, l'inadempimento professionale posto in essere dall'avvocato CP_1 aveva impedito ad essa attrice anche la possibilità di ottenere una riforma in ordine alla condanna alle spese processuali, così come liquidate dalla impugnata sentenza. Invero, nell'atto di appello, si era rappresentato come non sussistessero ragioni valide per infliggere una simile condanna alle spese processuali (pari ad € 13.430,00 per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge), evidenziandosi, di contro, la configurabilità di “gravi e eccezionali ragioni”, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite, attesa l'indubbia opera di sostentamento esclusivo del figlio minore da parte della madre, almeno fino all'età di 12 anni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.07.2022, si è costituito in giudizio il convenuto contestando l'avversa domanda, in quanto infondata in CP_1 fatto e diritto e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile, “ per Controparte_2 poter essere manlevato da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda.
Nel merito, il convenuto ha dedotto, in particolare: CP_1
4 1) che non sussisteva il dedotto inadempimento professionale, in quanto – tutt'al più – poteva configurarsi una nullità dell'atto, sanata comunque per raggiungimento dello scopo dell'atto; inoltre, non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa delle controparti, né la Corte
d''Appello aveva disposto alcuna rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 350 c.p.c. né tenuto conto del fatto che l'atto era comunque riconducibile ad esso convenuto, in quanto regolarmente notificato con la propria pec professionale e regolarmente ricevuto dalla controparte, così come risultava dalla ricevuta di consegna della pec;
2) che l'attrice non aveva fornito alcuna prova – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio – né in ordine al nesso di causa né in ordine ai danni invocati.
Autorizzata la chiamata in garanzia, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.11.2022, si è costituita nel giudizio “ deducendo l'esistenza di Controparte_2 alcuni limiti alla garanzia assicurativa ed associandosi, nel merito, alle difese dell'assicurato.
Alla prima udienza di comparizione del 21.12.2022, le Parti si sono riportate alle rispettive difese e contestazioni e, su richiesta delle stesse, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, le Parti, a fronte della natura documentale della causa, hanno chiesto concordemente rinvio per conclusioni;
in particolare, Parte attrice – nel corso del giudizio (con le note a trattazione scritta del 28.06.2023) – ha prodotto l'ordinanza della Corte di
Cassazione nr. 17984/2023, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado nr. 926/2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello.
Disposti alcuni rinvii per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
23.10.2024, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tutte le Parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
All'esito, la causa è stata tenuta a decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. (nel rito previgente alla riforma “Cartabia”), con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (termini decorrenti, però, dalla data di comunicazione dell'ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Venendo all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice (così come sopra descritta) – deve innanzitutto ritenersi pienamente configurabile il dedotto inadempimento professionale posto in essere dal convenuto consistito nell'avere depositato CP_1
l'originale della citazione in appello privo della sottoscrizione del difensore (sia autografa sia
5 digitale), con conseguente inesistenza giuridica dell'atto ed inammissibilità della proposta impugnazione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'atto processuale di parte, privo sull'originale della firma del difensore, è inesistente e non può essere sanato, in quanto un atto senza sottoscrizione è un atto senza paternità e non è dunque imputabile a chicchessia;
che, quindi, la trasmissione di un atto processuale di parte dalla casella PEC del difensore non può mai sanare l'inesistenza derivante dall'assenza della firma digitale dell'avvocato sull'originale di detto atto;
che “la sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo
e non già soltanto la sua nullità” (Cass nr. 14388/2017; Cass nr. 1275/2011 e Cass nr. 4116/2001, etc.); in particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi anche con l'ordinanza nr.
17984/2023, resa a seguito del ricorso proposto dalla stessa avverso Parte_1 la sentenza di secondo grado nr. 926/2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello (cfr. allegato alle note a trattazione scritta del 28.06.2023).
Pur a fronte della piena configurabilità dell'inadempimento professionale sopra descritto, occorre ricordare che l'obbligazione derivante dal contratto di opera professionale è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, e presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. da commisurare alla natura dell'attività esercitata;
che, pertanto, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); che la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
6 In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Cass Civ., sez. III, ordinanza nr. 7064/2021;
Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.; la dichiarazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se fosse stata adottata dal professionista una condotta diligente, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Orbene, nel caso di specie, ai fini del giudizio controfattuale, si deve osservare che l'appello dichiarato inammissibile, a seguito dell'inadempimento professionale posto in essere dal convenuto, riguardava il preteso diritto dell'attrice di ottenere il rimborso delle Parte_1 spese del mantenimento del figlio fin dalla nascita, da lei asseritamente sostenute, in via esclusiva, senza contribuzione del padre naturale. Invero, tale diritto, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (cfr. per tutte, da ultimo, Cass nr. 19009/2022).
Nel presente giudizio, l'attrice, a fondamento del c.d. giudizio controfattuale, ha dedotto che la sentenza di primo grado aveva erroneamente applicato l'art. 2729, comma 2, cod. civ. in combinato disposto con l'art. 2726 cod. civ., fondando la relativa decisione su due “discutibili indizi” e, precisamente: da un lato, sulle dichiarazioni confessorie, asseritamente rese da essa ell'ambito del “primo” giudizio (r.g.11119/13, volto all'affidamento Parte_1 del figlio ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento), dichiarazioni di cui il Giudicante aveva però avuto contezza solo attraverso “un virgolettato riportato” dalla controparte, senza però
7 avere mai acquisito il relativo verbale dell'udienza del 14.01.2014; dall'altro lato, sull'asserita riconducibilità delle somme rinvenibili negli estratti conto dell'attrice (depositati nel suddetto
“primo” giudizio) a presunte donazioni asseritamente effettuate dal padre naturale Per_2
in favore del figlio minore, donazioni queste però non provate e sempre contestate da
[...] essa attrice, con evidente e conseguente errata applicazione dell'art. 2729, comma 2, cod. civ.
Al riguardo, occorre evidenziare che le dichiarazioni confessorie rese dall'attrice (relative al fatto che il padre naturale, nel corso degli anni, a partire dalla nascita e fino all'introduzione del giudizio nr. 11119/13, avesse comunque provveduto al mantenimento del figlio minore, corrispondendo – in media - somme mensili variabili, pari circa ad € 2.000,00-3.000,00, anche se non con cadenza regolare e costante) sono state desunte dal Giudice di primo grado non solo dal
“virgolettato” riportato dalla controparte nella comparsa di risposta, ma analizzando il contenuto del decreto del 23.05.2014, con cui il Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio, nel giustificare l'affidamento condiviso del minore, aveva rilevato che il padre aveva ottemperato agli obblighi di mantenimento, così come poteva desumersi proprio dal predetto contenuto confessorio delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente in udienza.
Inoltre, si deve osservare come, a fronte del “virgolettato” riportato testualmente dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta, l'attrice, con la memoria ex art. 183 nr. 1, comma VI, c.p.c. (memoria con cui viene cristallizzato il “thema decidendum”), non abbia mai contestato di avere reso effettivamente tali dichiarazioni, con conseguente piena utilizzabilità del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Dunque, da un lato, le dichiarazioni confessorie rese dall'attrice sono state desunte dal
Giudice di prime cure dal contenuto del decreto del Tribunale di Roma, emesso a conclusione del giudizio nr. 11119/13; dall'altro lato, tali dichiarazioni possono ritenersi dimostrare in forza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
A riscontro ulteriore di tali dichiarazioni confessorie (da sole sufficienti a fondare la decisione), il Giudice di primo grado aveva poi correttamente rilevato che, negli estratti conto riferibili all'attrice (depositati in atti), comparivano numerosi versamenti in contanti e depositi di assegni, accrediti per i quali la non aveva saputo dare indicazione Parte_1 della relativa provenienza, con ciò avvalorando la circostanza che costituissero proprio i versamenti fatti dal padre naturale in favore del figlio minore;
in particolare, tale ulteriore riscontro non è stato, in alcun modo, scalfito dall'attrice neppure nel presente giudizio, non avendo la stessa allegato alcuna circostanza al riguardo.
Da ultimo, con riferimento alla dedotta possibilità di riforma della condanna relativa alle spese di lite liquidate in primo grado, è sufficiente rilevare che può derogarsi al principio della
8 soccombenza solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. nr. 1035/2025); che, nel caso di specie, tali “analoghe” eccezionali ragioni non potevano certamente ravvisarsi nell'asserita opera di sostentamento esclusivo del figlio minore da parte della madre, almeno fino all'età di 12 anni, circostanza peraltro neppure risultata veritiera.
In definitiva, sulla base del contenuto dichiarazioni confessorie rese dalla stessa interessata riscontrate anche dall'esame della movimentazione del conto Parte_1 corrente intestato alla stessa, in mancanza di ulteriori elementi (non allegati dall'attrice) e non potendosi fare riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento stabilito per il futuro a carico del padre, deve certamente escludersi una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'appello (ove non dichiarato inammissibile a causa dell'inadempimento professionale), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice non può certamente trovare Parte_2 accoglimento e deve essere rigettata, in mancanza di qualsivoglia concreto elemento di prova in ordine al giudizio controfattuale, ai danni subiti ed alla loro riconducibilità eziologica al contestato inadempimento professionale.
Le spese di causa (ivi comprese quelle sostenute dalla Compagnia di Assicurazione;
cfr.
Cass nr. 7707/2023) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
in particolare, l'ammissione al gratuito patrocinio non implica alcuna deroga quando si tratta di provvedere, al termine del giudizio, alla condanna alle spese processuali: e ciò sia quando la parte che ha ottenuto il beneficio sia soccombente o vincitrice (cfr. Cass. nr. 18223/2020):
Ai fini della liquidazione di tali spese, occorre tenere conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a complessità minima, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M 55/2014,
(stante l'assenza di questione rilevanti in fatto e diritto e con un'istruttoria limitata al mero deposito di documenti). Al riguardo, infatti, occorre considerare che, nel caso di specie, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, non di una somma determinata e specifica, bensì a quella diversa che potrà essere maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione,: “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile
9 quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 10984/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] ei confronti di e con la chiamata in garanzia di “ Parte_1 CP_1 [...]
disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così decide: CP_2
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice Parte_1
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla rifusione, in favore del Parte_1 convenuto e della terza chiamata in garanzia “ ” delle CP_1 Controparte_2 CP_2 spese di causa che si liquidano, per ciascuna Parte, in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 07.07.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il (Magistrato Ordinario in CP_3
Tirocinio) dott.ssa Maria Cristina De Carolis
Il Giudice
dott. Giorgio Egidi
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