Ordinanza cautelare 26 febbraio 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Camilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento dell'amministrazione convenuta nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine di conclusione del procedimento medesimo entro e non oltre 30 giorni o altro termine che sia ritenuto di giusti zia;
del diritto di accesso agli atti della ricorrente, con ordine a carico dell’Amministrazione dell’invio di copia a mezzo pec del kit postale inviato dalla ricorrente in data 29 luglio 2024 e dei relativi documenti allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. LO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la ricorrente, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2026, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per far accertare l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, con conseguente ordine nei confronti della stessa di concludere il procedimento, nonché di ostendere gli atti richiesti con la richiesta di accesso agli atti;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Bologna per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 20 marzo 2026 la ricorrente ha dato conto della cessata materia del contendere in quanto « in data 19 febbraio 2026 la ricorrente ha prenotato l'appuntamento per il ritiro del permesso di soggiorno. La prima data disponibile era prevista per il 06 marzo 2026 (doc. 1). Nel giorno in questione la Sig.ra -OMISSIS- si è presentata presso gli uffici della Questura di Bologna, dove ha provveduto al ritiro del titolo di soggiorno (doc. 2) »;
pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;
il difensore di parte ricorrente ha formulato istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, sulla quale si provvederà con separato decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO SI | LO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.