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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5409/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 19/03/2024 avverso il provvedimento n.
Cat.A.12/2023/Imm/19 emesso, con data di protocollo del 19/02/2024, dalla
Questura della Provincia di Rovigo e notificato il giorno stesso, visto il parere negativo della Commissione Territoriale del 09/03/2023, promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SIVIERO MARA (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia, in accoglimento del presente ricorso ed in totale riforma dell'opposto provvedimento pronunciato dal Questore di Rovigo NEL MERITO: riconoscere la protezione speciale.”
Per parte convenuta:
“Si chiede il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con note di deposito del
29/03/2025 e del 01/07/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul versante abitativo, risulta che il richiedente risieda in un immobile sito nel Comune di Lendinara (RO) (cfr. documentazione allegata alla nota di deposito del 29/03/2025, Certificato di Residenza datato 17/01/2025).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver conseguito la patente di tipo: AM, B, C, BE e CE (cfr. documentazione allegata alle note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, Patente di Guida italiana con scadenza 29/04/2029).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito
Pag. 2 di 4 dallo scorso anno un'occupazione stabile, a tempo indeterminato, dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa.
Inizialmente, egli ha lavorato come pompista di impianti chimici per l' impresa Rome s.n.c. di Ali A. BA N. e Rome I., con contratto a tempo parziale orizzontale determinato dal 02/05/2022 al 31/07/2022 (cfr. documentazione allegata al ricorso del 19/03/2024, comunicazione
UNILAV.; note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, contratto di assunzione a tempo determinato;
buste paga maggio-giugno 2022).
Successivamente, con la medesima qualifica, ha lavorato per il datore di lavoro, tale , a tempo indeterminato con decorrenza dal Per_1
04/08/2022 (cfr. documentazione allegata al ricorso del 19/03/2024, comunicazione UNILAV., CUD 2023, buste paga gennaio-febbraio- ottobre-dicembre 2023; note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, buste paga agosto-novembre 2022).
A partire dal 18/06/2024, il ricorrente lavora come operaio conducente di mezzi pesanti per la ditta Ali trasporti di Noman Muhammad, e tale contratto si è trasformato a tempo indeterminato dal giorno 18/11/2024
(cfr. documentazione allegata alle note di deposito del 29/03/2025 e del
01/07/2025, buste paga agosto-novembre 2024, lettera di trasformazione del contratto, buste paga gennaio-febbraio 2025, CUD 2025, comunicazione UNILAV. trasformazione del contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
Pag. 3 di 4 2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5409/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 19/03/2024 avverso il provvedimento n.
Cat.A.12/2023/Imm/19 emesso, con data di protocollo del 19/02/2024, dalla
Questura della Provincia di Rovigo e notificato il giorno stesso, visto il parere negativo della Commissione Territoriale del 09/03/2023, promossa da:
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SIVIERO MARA (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
,
[...] con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia, in accoglimento del presente ricorso ed in totale riforma dell'opposto provvedimento pronunciato dal Questore di Rovigo NEL MERITO: riconoscere la protezione speciale.”
Per parte convenuta:
“Si chiede il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con note di deposito del
29/03/2025 e del 01/07/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Sul versante abitativo, risulta che il richiedente risieda in un immobile sito nel Comune di Lendinara (RO) (cfr. documentazione allegata alla nota di deposito del 29/03/2025, Certificato di Residenza datato 17/01/2025).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale, ha documentato di aver conseguito la patente di tipo: AM, B, C, BE e CE (cfr. documentazione allegata alle note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, Patente di Guida italiana con scadenza 29/04/2029).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito
Pag. 2 di 4 dallo scorso anno un'occupazione stabile, a tempo indeterminato, dalla quale ritrae un reddito che gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa.
Inizialmente, egli ha lavorato come pompista di impianti chimici per l' impresa Rome s.n.c. di Ali A. BA N. e Rome I., con contratto a tempo parziale orizzontale determinato dal 02/05/2022 al 31/07/2022 (cfr. documentazione allegata al ricorso del 19/03/2024, comunicazione
UNILAV.; note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, contratto di assunzione a tempo determinato;
buste paga maggio-giugno 2022).
Successivamente, con la medesima qualifica, ha lavorato per il datore di lavoro, tale , a tempo indeterminato con decorrenza dal Per_1
04/08/2022 (cfr. documentazione allegata al ricorso del 19/03/2024, comunicazione UNILAV., CUD 2023, buste paga gennaio-febbraio- ottobre-dicembre 2023; note di deposito del 29/03/2025 e del 01/07/2025, buste paga agosto-novembre 2022).
A partire dal 18/06/2024, il ricorrente lavora come operaio conducente di mezzi pesanti per la ditta Ali trasporti di Noman Muhammad, e tale contratto si è trasformato a tempo indeterminato dal giorno 18/11/2024
(cfr. documentazione allegata alle note di deposito del 29/03/2025 e del
01/07/2025, buste paga agosto-novembre 2024, lettera di trasformazione del contratto, buste paga gennaio-febbraio 2025, CUD 2025, comunicazione UNILAV. trasformazione del contratto).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
Pag. 3 di 4 2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 03/07/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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