TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti con cui hanno precisato le conclusioni, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5550 2021 R.G.A.C.C. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina D'Amato, in virtù di procura Parte_1 rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attore-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
LU PO, NA EL, RA TE, RC ES, HR Romeo, prof. Alberto
Toffoletto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
- Convenuta-
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte relativa allo svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario per una migliore comprensione dei fatti di causa.
Con atto di citazione notificato il 15.11.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 lamentando l'illegittima applicazione, al mutuo fondiario del 28.6.2007 di € 110.000,00 da
[...] restituirsi in 360 rate mensili, di interessi usurari, indeterminabilità dell'oggetto per applicazione del regime di capitalizzazione composta che darebbe luogo, a sua volta, ad anatocismo e divergenza fra pagina 1 di 6 TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, - accertare e dichiarare la violazione delle norme civilistiche attinenti la determinabilità e la trasparenza delle condizioni economiche praticate nonché di quelle che comportano il superamento del Tasso Soglia. - ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte e da corrispondere in relazione al contratto di mutuo n. F100000009015772, in quanto in violazione del principio di equivalenza dei tassi nel calcolo effettuato dalla banca in merito all'applicazione del tasso annuale su base mensile, dal sig.
- ritenere e dichiarare che vi è divergenza tra il TAEG previsto in contratto ed il TAEG Pt_1 ricalcolato di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c. - rideterminare il valore del mutuo, eliminando gli interessi da considerarsi usurari, dal momento della sottoscrizione sino alla data di estinzione di estinzione del mutuo applicando gli interessi al tasso legale e ricalcolare il piano di ammortamento;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la
, al ricalcolo del piano di ammortamento prevedendo la restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente versate dalla parte attrice, ovvero in subordine condannare la , al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 20.379,39, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. - Condannare la
al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale che ha cagionato alle Controparte_1 odierna parte attrice anche in via equitativa a seguito dell'atteggiamento tenuto durante tutta la durata del rapporto oggetto del contratto, anche in considerazione della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.1.2022 si è costituita Controparte_1 eccependo, in via preliminare l'indeterminatezza della domanda, e, nel merito, contestando le avverse deduzioni, rilevando la mancata produzione in atti del contratto di mutuo, con conseguente infondatezza della domanda attorea. All' esito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c., è stata svolta ctu tecnico contabile.
Nel corso del giudizio, sono state formulate due proposte conciliative che non hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 9.9.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con facoltà delle parti di deposito di brevi note riepilogative.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti defensionali conclusivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con decreto del 2.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
pagina 2 di 6 All'esito del deposito delle note scritte, scaduto il termine assegnato alle parti, la causa è stata decisa nei modi di legge.
Nel merito deve osservarsi che l'attore lamenta l'applicazione di interessi usurari, l'indeterminatezza dell'oggetto per applicazione del regime di capitalizzazione composta, applicazione di interessi anatocistici e la divergenza fra TAEG dichiarato in contratto e TAEG applicato.
È pacifico che in atti non è stato prodotto il contratto di mutuo fondiario, ma vi è solamente il piano di ammortamento alla francese allegato allo stesso (all. n. 1 all'atto di citazione). Sul punto, va precisato che parte attrice non ha mai chiaramente lamentato l' inesistenza in radice di un documento contrattuale scritto, che pertanto deve ritenersi esistente. Assunta l'esistenza di un contratto scritto di mutuo fondiario, secondo i principii generali che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia, l'attore in ripetizione che alleghi la violazione di norme di legge, è onerato di fornire la prova dell' assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, poiché solo in tal modo il correntista può dimostrare la presenza di clausole nulle, l'applicazione di interessi in misura usuraria, la capitalizzazione illegittima.
In tema di ripetizione di indebito (dunque anche per il connesso accertamento negativo) infatti spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass., 14.5.2012, n. 7501 secondo cui: "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").
In ragione di tali considerazioni, era onere di parte attrice produrre il testo negoziale in difetto del quale
è impossibile la ricostruzione sia del contenuto esatto del testo negoziale, e quindi delle clausole tacciate di nullità sia dell'andamento complessivo del rapporto.
La mancata produzione del contratto di mutuo impedisce di accertare la ricorrenza dei motivi di nullità sollevati in citazione, in particolare la denunciata divergenza fra TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato nonché l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse applicato, l'omessa indicazione del TAE ed il regime di capitalizzazione adottato.
Mette conto osservare che l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. si verifica solo quando il piano di ammortamento non può essere determinato a causa di condizioni contraddittorie, cosa non provata dall'attore. Nel caso di specie nel piano di ammortamento prodotto sono indicate le singole rate nella misura, nella scadenza e nella loro composizione di capitale e interessi (con capitale crescente e quota interessi decrescenti), con la conseguenza che l'oggetto della prestazione è ben determinato e, sin dal momento della stipulazione, era ben chiara l'entità e la modalità di restituzione del denaro, per cui pagina 3 di 6 nessuna nullità parziale per indeterminatezza della prestazione può dirsi verificata. Le regole di trasparenza, di cui l'attore lamenta la violazione, non richiedono la presentazione di regimi finanziari alternativi. L'accettazione del piano di ammortamento implica l'accettazione delle modalità matematico- finanziarie di costruzione del piano, esplicitate nel contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede solo che siano identificati i criteri oggettivi per fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni, senza margini di incertezza o discrezionalità. Nel caso di specie, con l'accettazione del piano di ammortamento in atti può ritenersi soddisfatto tale requisito. In sostanza, stabilito nell' accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell' invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull' uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'affermazione secondo cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato, atteso che nei piani di ammortamento alla francese standardizzati, il maggior costo del prestito non dipenda da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, quanto piuttosto dal fatto che, nel piano concordato tra le parti, la restituzione di capitale è ritardata per la necessità di assicurare una rata costante e non decrescente. Da ciò ne consegue che non ricorre un'ipotesi di nullità per violazione dell' art. 117 TUB perché, il maggior carico di interessi non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo o esborso, da indicarsi necessariamente in contratto, né incide sul TAN, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b). La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato. Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I,
14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
pagina 4 di 6 L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l' applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I, 11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all' anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque,
l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l' interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale)
è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Con riferimento alla natura usuraria dei tassi effettivamente applicati, la verifica condotta dal Ctu sull'
pagina 5 di 6 esigua documentazione prodotta in giudizio ha consentito di escludere il superamento del tasso soglia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dettati dal D.M. n.
147/2022 con riduzione del 50% della fase decisionale in ragione del modulo decisionale semplificato adottato.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte;
2. Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'Istituto di credito convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a;
3. Pone definitivamente in capo all'attore le spese di ctu
Così deciso in Trani, 23 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti con cui hanno precisato le conclusioni, riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5550 2021 R.G.A.C.C. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina D'Amato, in virtù di procura Parte_1 rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata
-attore-
CONTRO in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
LU PO, NA EL, RA TE, RC ES, HR Romeo, prof. Alberto
Toffoletto, in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa la copia informatica autenticata;
- Convenuta-
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte relativa allo svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario per una migliore comprensione dei fatti di causa.
Con atto di citazione notificato il 15.11.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 lamentando l'illegittima applicazione, al mutuo fondiario del 28.6.2007 di € 110.000,00 da
[...] restituirsi in 360 rate mensili, di interessi usurari, indeterminabilità dell'oggetto per applicazione del regime di capitalizzazione composta che darebbe luogo, a sua volta, ad anatocismo e divergenza fra pagina 1 di 6 TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato. Ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, - accertare e dichiarare la violazione delle norme civilistiche attinenti la determinabilità e la trasparenza delle condizioni economiche praticate nonché di quelle che comportano il superamento del Tasso Soglia. - ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte e da corrispondere in relazione al contratto di mutuo n. F100000009015772, in quanto in violazione del principio di equivalenza dei tassi nel calcolo effettuato dalla banca in merito all'applicazione del tasso annuale su base mensile, dal sig.
- ritenere e dichiarare che vi è divergenza tra il TAEG previsto in contratto ed il TAEG Pt_1 ricalcolato di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in forza del combinato disposto di cui artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c. - rideterminare il valore del mutuo, eliminando gli interessi da considerarsi usurari, dal momento della sottoscrizione sino alla data di estinzione di estinzione del mutuo applicando gli interessi al tasso legale e ricalcolare il piano di ammortamento;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la
, al ricalcolo del piano di ammortamento prevedendo la restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente versate dalla parte attrice, ovvero in subordine condannare la , al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 20.379,39, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. - Condannare la
al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale che ha cagionato alle Controparte_1 odierna parte attrice anche in via equitativa a seguito dell'atteggiamento tenuto durante tutta la durata del rapporto oggetto del contratto, anche in considerazione della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione obbligatoria. - Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.1.2022 si è costituita Controparte_1 eccependo, in via preliminare l'indeterminatezza della domanda, e, nel merito, contestando le avverse deduzioni, rilevando la mancata produzione in atti del contratto di mutuo, con conseguente infondatezza della domanda attorea. All' esito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c., è stata svolta ctu tecnico contabile.
Nel corso del giudizio, sono state formulate due proposte conciliative che non hanno avuto esito positivo.
All'udienza del 9.9.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con facoltà delle parti di deposito di brevi note riepilogative.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti defensionali conclusivi, insistendo ciascuna per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Con decreto del 2.11.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte.
pagina 2 di 6 All'esito del deposito delle note scritte, scaduto il termine assegnato alle parti, la causa è stata decisa nei modi di legge.
Nel merito deve osservarsi che l'attore lamenta l'applicazione di interessi usurari, l'indeterminatezza dell'oggetto per applicazione del regime di capitalizzazione composta, applicazione di interessi anatocistici e la divergenza fra TAEG dichiarato in contratto e TAEG applicato.
È pacifico che in atti non è stato prodotto il contratto di mutuo fondiario, ma vi è solamente il piano di ammortamento alla francese allegato allo stesso (all. n. 1 all'atto di citazione). Sul punto, va precisato che parte attrice non ha mai chiaramente lamentato l' inesistenza in radice di un documento contrattuale scritto, che pertanto deve ritenersi esistente. Assunta l'esistenza di un contratto scritto di mutuo fondiario, secondo i principii generali che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia, l'attore in ripetizione che alleghi la violazione di norme di legge, è onerato di fornire la prova dell' assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto, poiché solo in tal modo il correntista può dimostrare la presenza di clausole nulle, l'applicazione di interessi in misura usuraria, la capitalizzazione illegittima.
In tema di ripetizione di indebito (dunque anche per il connesso accertamento negativo) infatti spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass., 14.5.2012, n. 7501 secondo cui: "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").
In ragione di tali considerazioni, era onere di parte attrice produrre il testo negoziale in difetto del quale
è impossibile la ricostruzione sia del contenuto esatto del testo negoziale, e quindi delle clausole tacciate di nullità sia dell'andamento complessivo del rapporto.
La mancata produzione del contratto di mutuo impedisce di accertare la ricorrenza dei motivi di nullità sollevati in citazione, in particolare la denunciata divergenza fra TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato nonché l'asserita indeterminatezza del tasso di interesse applicato, l'omessa indicazione del TAE ed il regime di capitalizzazione adottato.
Mette conto osservare che l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. si verifica solo quando il piano di ammortamento non può essere determinato a causa di condizioni contraddittorie, cosa non provata dall'attore. Nel caso di specie nel piano di ammortamento prodotto sono indicate le singole rate nella misura, nella scadenza e nella loro composizione di capitale e interessi (con capitale crescente e quota interessi decrescenti), con la conseguenza che l'oggetto della prestazione è ben determinato e, sin dal momento della stipulazione, era ben chiara l'entità e la modalità di restituzione del denaro, per cui pagina 3 di 6 nessuna nullità parziale per indeterminatezza della prestazione può dirsi verificata. Le regole di trasparenza, di cui l'attore lamenta la violazione, non richiedono la presentazione di regimi finanziari alternativi. L'accettazione del piano di ammortamento implica l'accettazione delle modalità matematico- finanziarie di costruzione del piano, esplicitate nel contratto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede solo che siano identificati i criteri oggettivi per fissare l'esatto contenuto delle obbligazioni, senza margini di incertezza o discrezionalità. Nel caso di specie, con l'accettazione del piano di ammortamento in atti può ritenersi soddisfatto tale requisito. In sostanza, stabilito nell' accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto -, le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell' invalidità del contratto, né assumono rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull' uno o sull'altro criterio.
Né appare corretta l'affermazione secondo cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l'applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato, atteso che nei piani di ammortamento alla francese standardizzati, il maggior costo del prestito non dipenda da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, quanto piuttosto dal fatto che, nel piano concordato tra le parti, la restituzione di capitale è ritardata per la necessità di assicurare una rata costante e non decrescente. Da ciò ne consegue che non ricorre un'ipotesi di nullità per violazione dell' art. 117 TUB perché, il maggior carico di interessi non si traduce in una maggior voce di costo, prezzo o esborso, da indicarsi necessariamente in contratto, né incide sul TAN, ma costituisca il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante.
Va poi affrontata la questione, anch'essa posta da parte attrice, della asserita violazione del divieto anatocismo in relazione all'art. 1283 c.c., sia all'art. 120 TUB, 2° comma, lett. b). La questione è stata da tempo già risolta dalla giurisprudenza largamente prevalente di merito che ha, in alcuni casi, negato che l'ammortamento alla francese comporti una capitalizzazione degli interessi, in altri casi, ha tracciato una distinzione concetti di “capitalizzazione” ad “anatocismo” evidenziando come l'ammortamento alla francese, sebbene comporti una capitalizzazione composta degli interessi non provochi alcun affetto anatocistico vietato. Si è invero correttamente osservato che, sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. App. Torino, Sez. I,
14.5.2019, n. 807; App. Torino, Sez. I, 21.5.2020 n. 544).
pagina 4 di 6 L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia un fenomeno anatocistico, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l' applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La giurisprudenza si è dunque da tempo assestata (cfr. già Tribunale S. Maria Capua Vetere sez. I, 11/04/2011) nel senso che la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all' anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione delle modalità di esecuzione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Se, dunque,
l'ammortamento alla francese non comporta capitalizzazione degli interessi, non si applicano, in via generale, le prescrizioni formali imposte dall'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Infine, va osservato come non sia certamente l'art. 821 c.c. la norma che può fornire un indizio sulla illegittimità dell'ammortamento alla francese ed anzi debba ritenersi disposizione che impedisca l' interpretazione estensiva del divieto di anatocismo al regime finanziario della capitalizzazione composta.
L'art. 821 c.c. si limita infatti a prevedere che gli interessi civili crescano con progressione giornaliera, senza prescrivere che tale progressione debba avvenire secondo la capitalizzazione semplice anziché composta. In secondo luogo, pur tenendo presente il principio di proporzionalità affermato dalla disposizione in esame, non può non considerarsi come, nel mutuo, il capitale viene erogato (interamente) in favore del debitore, sicché può dirsi che il “godimento” del diritto (il capitale)
è immediato (ed integrale) da parte del debitore e pertanto fa da subito nascere in capo a chi ne gode l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi. Infine, la “durata del godimento” del capitale è la stessa in qualsiasi regime finanziario adottato, posto che civilisticamente dipende dalla durata del mutuo e dell'obbligo di restituzione e non dalla imputazione o composizione della rata.
Con riferimento alla natura usuraria dei tassi effettivamente applicati, la verifica condotta dal Ctu sull'
pagina 5 di 6 esigua documentazione prodotta in giudizio ha consentito di escludere il superamento del tasso soglia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dettati dal D.M. n.
147/2022 con riduzione del 50% della fase decisionale in ragione del modulo decisionale semplificato adottato.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte;
2. Condanna l'attore al pagamento, in favore dell'Istituto di credito convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a;
3. Pone definitivamente in capo all'attore le spese di ctu
Così deciso in Trani, 23 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 6 di 6