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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/09/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 23/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 4082/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. FEDERICO BITETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.4.2024, la ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – chiedeva all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento dei relativi ratei, con gli accessori di legge, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla domanda, CP_2 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. . e rinnovate le operazioni peritali, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del
2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente si sono rivelate, infondate, alla luce delle valutazioni espresse dal dott. , quale c.t.u. nominato nella presente fase Persona_1 processuale.
Va opportunamente premesso che, con il ricorso per accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente, ha chiesto la verifica delle condizioni previste dalla legge per fruire della indennità di accompagnamento.
Nella relazione depositata in data 8.3.2024, il nominato c.t.u., dott. - pur Persona_1 riconoscendo che la ricorrente presenta una limitazione della capacità lavorativa del 100%, - riteneva che fosse in grado di deambulare autonomamente e nemmeno impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana (così testualmente nella relazione peritale “Svolta la discussione e le considerazioni medico-legali possiamo concludere in scienza e coscienza, e sulla base dei referti agli atti, che la signora è affetta da: Parte_1
1) diabete mellito tipo 2,ipertensione arteriosa, postumi ictus cerebrale in sede pontina,
2) cerebrovasculopatia, esiti frattura bacino, obesità III grado, coxartrosi, spondiloartrosi, ateromasia carotidea, tiroidite autoimmune;
3) 2) tali patologie, nel loro insieme, determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita, ne impediscono un'autonoma deambulazione;
3) tali patologie croniche erano già presenti e certificate alla data della visita della commissione.”).
Nella presente fase processuale, l'ausiliario, dopo aver descritto le patologie che affliggono la ricorrente, ha confermato le conclusioni di cui alla precedente perizia, precisando in maniera chiara ed esaustiva, che in nessuno dei certificati e dei referti medici prodotti è stata attestata l'incapacità deambulatoria della ricorrente (“Riguardo la capacità deambulatoria atteniamoci ai referti e certificati presenti nel fascicolo. Ricovero del 03/03/18: tac cerebrale effettuata 2 volte il 24/02 (ad ingresso ospedale) e 26/02/18 in entrambi si referta “ non lesioni focali encefaliche” ne raccolte patologiche”. Nel ricovero del 24/12/21 alla dimissione si evidenzia: alla rm cerebrale ed angio rm minuta area di restrizione della diffusivit i corrispondenza del versante anteriore paramediano destro pontino”. Sempre nel medesimo certificato la consulenza fisiatrica evidenzia addirittura la non necessità di fisioterapia ed il medico dimettente oggettiva: non deficit neurologici e minimo aiuto nei cambi posturali (ed eravamo in fase di acuzi di malattia).Nei certificati del fascicolo nessun sanitario ha mai certificato impossibilità alla deambulazione autonoma. Persino il suo medico di famiglia (che ben conosce il paziente) ne certificato del 27/10/21 oggettiva soltanto difficoltà deambulatorie nel suo esame obiettivo.”)
Il Ctu, inoltre, ha anche analizzato la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nella presente fase processuali, ovvero il certificato fisiatrico allegato del 28/03/24, evidenziando che anche in tale documentazione si è dato atto “che le disabità riscontrate non sono permanenti poiché recuperabili con cicli di fisioterapia.”.
Ed ancora, con particolare riferimento alla mancata effettuazione del test adl (ulteriore motivo di doglianza rappresentato dalla parte ricorrente), l'ausiliario ha precisato che trattasi di “test usati in età geriatrica (perizianda ha 59 anni) ed, effettuati durante una visita hanno scarso valore probatorio in quanto consistenti in domande a cui un periziando puo' rispondere come vuole.
Differente è il caso di effettuazione durante un ricovero, in cui i sanitari possono verificare, per diversi giorni, le varie attività quotidiane. A conferma del nostro punto di vista nei certificati allegati presenti nel fascicolo elettronico nessun medico li ha mai effettuati”.
Il Ctu quindi ha concluso (confermando le conclusioni di cui alla perizia resa nella precedente fase) che “ le patologie (da cui è affetta la ricorrente), nel loro insieme, determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita, ne impediscono un'autonoma deambulazione”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente possono essere condivise in quanto privilegiano le risultanze dell'indagine condotta in sede di visita peritale, all'esito della quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
Da ultimo, con particolare riferimento ai rilievi mossa da parte ricorrente in merito al mancato espletamento da parte del CTU della visita medica, si osserva, da un lato, che non vi è alcuna prova dell'assoluta impossibilità di trasportare la paziente presso lo studio del CTU P. Per_2
(ove la ricorrente era già stata visitata in data 29.12.2023) e, dall'altro lato, che la ricorrente ben avrebbe potuto avanzare un'istanza per essere autorizzata alla visita domiciliare. Tanto tuttavia non è stato fatto.
Alla luce di quanto precede, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di c.t.u. – liquidate con decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4082 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 23.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 23/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 4082/2024 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. FEDERICO BITETTI contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.4.2024, la ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – chiedeva all'intestato Tribunale il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa, instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento dei relativi ratei, con gli accessori di legge, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva alla domanda, CP_2 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. . e rinnovate le operazioni peritali, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del
2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente si sono rivelate, infondate, alla luce delle valutazioni espresse dal dott. , quale c.t.u. nominato nella presente fase Persona_1 processuale.
Va opportunamente premesso che, con il ricorso per accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente, ha chiesto la verifica delle condizioni previste dalla legge per fruire della indennità di accompagnamento.
Nella relazione depositata in data 8.3.2024, il nominato c.t.u., dott. - pur Persona_1 riconoscendo che la ricorrente presenta una limitazione della capacità lavorativa del 100%, - riteneva che fosse in grado di deambulare autonomamente e nemmeno impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana (così testualmente nella relazione peritale “Svolta la discussione e le considerazioni medico-legali possiamo concludere in scienza e coscienza, e sulla base dei referti agli atti, che la signora è affetta da: Parte_1
1) diabete mellito tipo 2,ipertensione arteriosa, postumi ictus cerebrale in sede pontina,
2) cerebrovasculopatia, esiti frattura bacino, obesità III grado, coxartrosi, spondiloartrosi, ateromasia carotidea, tiroidite autoimmune;
3) 2) tali patologie, nel loro insieme, determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita, ne impediscono un'autonoma deambulazione;
3) tali patologie croniche erano già presenti e certificate alla data della visita della commissione.”).
Nella presente fase processuale, l'ausiliario, dopo aver descritto le patologie che affliggono la ricorrente, ha confermato le conclusioni di cui alla precedente perizia, precisando in maniera chiara ed esaustiva, che in nessuno dei certificati e dei referti medici prodotti è stata attestata l'incapacità deambulatoria della ricorrente (“Riguardo la capacità deambulatoria atteniamoci ai referti e certificati presenti nel fascicolo. Ricovero del 03/03/18: tac cerebrale effettuata 2 volte il 24/02 (ad ingresso ospedale) e 26/02/18 in entrambi si referta “ non lesioni focali encefaliche” ne raccolte patologiche”. Nel ricovero del 24/12/21 alla dimissione si evidenzia: alla rm cerebrale ed angio rm minuta area di restrizione della diffusivit i corrispondenza del versante anteriore paramediano destro pontino”. Sempre nel medesimo certificato la consulenza fisiatrica evidenzia addirittura la non necessità di fisioterapia ed il medico dimettente oggettiva: non deficit neurologici e minimo aiuto nei cambi posturali (ed eravamo in fase di acuzi di malattia).Nei certificati del fascicolo nessun sanitario ha mai certificato impossibilità alla deambulazione autonoma. Persino il suo medico di famiglia (che ben conosce il paziente) ne certificato del 27/10/21 oggettiva soltanto difficoltà deambulatorie nel suo esame obiettivo.”)
Il Ctu, inoltre, ha anche analizzato la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente nella presente fase processuali, ovvero il certificato fisiatrico allegato del 28/03/24, evidenziando che anche in tale documentazione si è dato atto “che le disabità riscontrate non sono permanenti poiché recuperabili con cicli di fisioterapia.”.
Ed ancora, con particolare riferimento alla mancata effettuazione del test adl (ulteriore motivo di doglianza rappresentato dalla parte ricorrente), l'ausiliario ha precisato che trattasi di “test usati in età geriatrica (perizianda ha 59 anni) ed, effettuati durante una visita hanno scarso valore probatorio in quanto consistenti in domande a cui un periziando puo' rispondere come vuole.
Differente è il caso di effettuazione durante un ricovero, in cui i sanitari possono verificare, per diversi giorni, le varie attività quotidiane. A conferma del nostro punto di vista nei certificati allegati presenti nel fascicolo elettronico nessun medico li ha mai effettuati”.
Il Ctu quindi ha concluso (confermando le conclusioni di cui alla perizia resa nella precedente fase) che “ le patologie (da cui è affetta la ricorrente), nel loro insieme, determinano una limitazione delle capacità funzionali del 100% ma non impediscono un' autonoma effettuazione degli atti quotidiani di vita, ne impediscono un'autonoma deambulazione”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente possono essere condivise in quanto privilegiano le risultanze dell'indagine condotta in sede di visita peritale, all'esito della quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988, n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
Da ultimo, con particolare riferimento ai rilievi mossa da parte ricorrente in merito al mancato espletamento da parte del CTU della visita medica, si osserva, da un lato, che non vi è alcuna prova dell'assoluta impossibilità di trasportare la paziente presso lo studio del CTU P. Per_2
(ove la ricorrente era già stata visitata in data 29.12.2023) e, dall'altro lato, che la ricorrente ben avrebbe potuto avanzare un'istanza per essere autorizzata alla visita domiciliare. Tanto tuttavia non è stato fatto.
Alla luce di quanto precede, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di c.t.u. – liquidate con decreto emesso in data odierna – vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4082 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 23.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti