TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo emette ex artt. 127 ter e 281 terdecies e sexies c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 06.06.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 6665/2024, promossa da
(già , in persona del suo Parte_1 Parte_2
Procuratore ad negotia, signor quale Impresa territorialmente designata per la Parte_3 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Toscana, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO PAMPALONI, con studio in Comeana (PO)
-attrice- contro
, residente in Trieste (TS), Piazza della Borsa nr. 4 Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni
Per l'attrice: Perché il convenuto venga condannato a rimborsare alla comparente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €
26.800,00, ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, la società Parte_4 nella qualità sopra indicata, quale Impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Toscana, chiede l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate esercitando il diritto di cui all'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in virtù del quale ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del pagina 1 di 6 sinistro stradale per il recupero dell'indennizzo corrisposto ai danneggiati, anche in via di transazione, nonchè degli interessi e delle spese.
Ciò premesso, (già assume di aver assunto la Parte_2 Controparte_2 gestione del sinistro stradale avvenuto in data 25.05.2006 alle ore 20.00 in Montecatini Terme (PT) a seguito del quale il veicolo Audi A3, tg. CP752GY, di proprietà di e condotto da _3
, non si arrestava al segnale di stop posto nella sua direzione, andando così Controparte_1 andando ad urtare il motociclo Piaggio Exagon tg. AB30521, condotto da che, a seguito CP_4 dell'urto, finiva la sua corsa contro una Ranger Rover, tg. CD831ES, di proprietà di P_ come accertato dai CC intervenuti in loco.
I danneggiati e inoltravano alla compagnia designata dal CP_4 P_ Parte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro “de quo” per la quale veniva incardinata la causa avanti al Tribunale di Pistoia – Sezione distaccata di
Montecatini Terme, che veniva abbandonata a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra i danneggiati (ed i loro legali) con la Compagnia assicurativa che corrispondeva, complessivamente, la somma di euro 26.800.
Difatti, era emerso che la polizza assicurativa nr. 23120372 stipulata con (agenzia Controparte_6
Desenzano sul Garda, con scadenza al 22.5.2007) a copertura del rischio RCA dell'autovettura AUDI
A3 in realtà era , in quanto quel veicolo era assicurato sempre con ma con Pt_6 Controparte_6 altra polizza, ovvero con la nr. 23120416, con decorrenza dal 15.5.2006 fino al 15.5.2007, il cui premio era stato pagato solo il 1.6.2006, come da denuncia-querela sporta da presso la Controparte_6
Procura della Repubblica di Pistoia avverso e _3 CP_1
In veste di mandataria della per il recupero del credito, con raccomandata a.r. Controparte_2 del 13.10.2008, la società intimava ai responsabili del sinistro il rimborso della somma CP_7 pagata in conseguenza del predetto sinistro;
stante il mancato pagamento, l'attrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze il Decreto Ingiuntivo nr. 1213 del 2011, notificato a in _3 data 21.04.11, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.800,00 oltre spese come liquidate;
che a seguito della notifica del decreto, tanto che , chiedevano il _3 Controparte_1 dilazionamento in rate da 150 euro cadauna della somma ingiunta che veniva concessa come da intesa del 05.07.11; che iniziava i pagamenti corrispondendo però solo la complessiva somma di CP_1 euro 750,00, cessando ogni pagamento dal 26.04.12; che veniva tentato, con esito negativo,
pagina 2 di 6 pignoramento mobiliare alla debitrice nei confronti della quale il titolo si era correttamente _3 formato.
L'attrice, pertanto, intende agire in rivalsa in questa sede ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n.
209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese per la complessiva somma di euro 26.800,00 essendo stati i precedenti pagamenti per euro 750,00 imputati alle sole spese nel contempo maturate;
Si deve dare atto che la domanda proposta con il presente atto soddisfa la condizione di procedibilità essendo stata avviata inutilmente la procedura volta alla stipulazione di negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014 conv. in L. 162/2014.
Parte attrice ha provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ex art. 143
c.p.c., per cui è stata dichiarata la contumacia di ll'udienza del 24.1.2025. CP_1
La causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, viene oggi decisa sulle conclusioni come sopra rassegnate.
0o0o0
L'azione di rivalsa promossa dall'Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada nei confronti del responsabile del sinistro stradale è disciplinata dall'art. 292, I° co. del D.Lgs.
n. 209/2005 (1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) ((, d), d-bis) e d-ter) ), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese) ed è azionabile se la Compagnia
Assicurativa ha già proceduto a risarcire (e non ad indennizzare) i danni patiti dal danneggiato (difatti
è stata superata la tesi della natura indennitaria, a contenuto o assistenziale, dell'obbligazione cui è tenuta la Compagnia assicurativa nei confronti del danneggiato, poiché si ritiene, ormai univocamente, che il F.G.V.S. effettui dei “risarcimenti” in favore dei detti soggetti cfr. Cass. civ. Sez.
III^ Sent., 19/08/2009, n. 18401).
Circa, invece, la natura dell'azione promossa in questa sede i differenti orientamenti che si erano sviluppati a riguardo sono stati composti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 7.7.2022 nr. 21514; previa esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., le Sezioni Unite, dando atto della compresenza in seno all'Organo di nomofilachia di tre orientamenti1, hanno ritenuto di aderire 1 Il primo dei quali ritiene che l'art. 292 C.d.Ass. disciplini un'azione di regresso, autonoma e specifica con termine prescrizionale decennale, che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati;
il secondo orientamento ritiene, a differenza dal primo, che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. rientri nell'ambito delle azioni c.d. pagina 3 di 6 al terzo orientamento2 al fine di consentire l'azione anche e solo contro il conducente del veicolo non assicurato in luogo del proprietario, laddove escusso inutilmente, proprio come nel caso de quo.
Le ragioni sono da ricercarsi nello scopo istitutivo del Fondo di Garanzia che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato, trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti, bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo al momento del sinistro deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione.
In virtù del menzionato scopo – garantire un risarcimento danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro – la Corte ha ritenuto che allo stesso non può che accompagnarsi anche l'esigenza di
surrogatorie, ovvero costituisca un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ., per cui l'azione è una sorta di rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato o dalla comunicazione di surrogarsi nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice;
il terzo orientamento ritiene invece che l'art. 292 cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante. Tale filone interpretativo, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 cod. civ., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso, secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo cod. civ., tant'è che l'impresa designata anche in questo caso ha diritto ad agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro sarà tenuto a corrispondere l'intero 2 In materia di sinistri stradali, pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall' intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione di regresso – nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa – promossa dall'impresa assicuratrice designata dal Fondo a risarcire il danneggiato, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un suo presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dal danneggiante con negazione di propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. Ciò in quanto la predetta azione di regresso va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, non concretandosi dunque la stessa nell'esercizio da parte dell'impresa designata dal Fondo dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile. Con la conseguenza che non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale e che la competenza territoriale va individuata ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente. Per le medesime ragioni, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato dall' impresa designata in favore del danneggiato. Inoltre è stato confermato che l'Impresa designata dal F.G.V.S. può chiedere l'intero importo liquidato sia al proprietario che al conducente del veicolo scoperto e che tra questi due soggetti vige litisconsorzio facoltativo.
pagina 4 di 6 assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
Di tal modo l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. è caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall'impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro;
pertanto, l'accertamento della responsabilità del sinistro costituisce un presupposto della stessa azione.
Ciò premesso in diritto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso (autonoma e speciale ex lege non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato) di cui all'art. 292 D.lgs. n. 209/2005, ovvero:
--la non contestata responsabilità di nella causazione del sinistro stradale (v. rapporto CP_1 della Compagnia dei CC di Montecatini Terme – Nucleo Operativo e Radiomobile;
--la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante;
-- l'avvenuto pagamento (v. quietanze) del risarcimento da parte della società assicurativa ai CP_ soggetti danneggiati ( e e avv.ti Parlanti e Franci); P_
--l'avvenuta richiesta stragiudiziale del rimborso della somma (v. raccomandata della CP_7
;
[...]
--il mancato pagamento del dovuto da parte del convenuto;
--l'insindacabilità dell'operato liquidativo della Compagnia designata dal F.G.V.S.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Gli interessi legali decorrono dalla costituzione in mora avvenuta con la notifica dell'atto di citazione in data 3.9.2024.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo e secondo il DM 55/2014 (nella misura minima per la ridotta attività processuale), seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, condanna il sig. al Controparte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., come sopra Controparte_8 indicata, della somma di euro 26.800, oltre interessi legali dal 3.9.2024 fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre le spese vive se dovute, rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, sono poste a totale carico del convenuto soccombente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze lil 17.4.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 6 di 6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo emette ex artt. 127 ter e 281 terdecies e sexies c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 06.06.2024 e segnata dal N° R.G.C.A. 6665/2024, promossa da
(già , in persona del suo Parte_1 Parte_2
Procuratore ad negotia, signor quale Impresa territorialmente designata per la Parte_3 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Toscana, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICO PAMPALONI, con studio in Comeana (PO)
-attrice- contro
, residente in Trieste (TS), Piazza della Borsa nr. 4 Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: pagamento somma
Conclusioni
Per l'attrice: Perché il convenuto venga condannato a rimborsare alla comparente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €
26.800,00, ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato ritualmente, la società Parte_4 nella qualità sopra indicata, quale Impresa territorialmente designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Toscana, chiede l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate esercitando il diritto di cui all'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, in virtù del quale ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del pagina 1 di 6 sinistro stradale per il recupero dell'indennizzo corrisposto ai danneggiati, anche in via di transazione, nonchè degli interessi e delle spese.
Ciò premesso, (già assume di aver assunto la Parte_2 Controparte_2 gestione del sinistro stradale avvenuto in data 25.05.2006 alle ore 20.00 in Montecatini Terme (PT) a seguito del quale il veicolo Audi A3, tg. CP752GY, di proprietà di e condotto da _3
, non si arrestava al segnale di stop posto nella sua direzione, andando così Controparte_1 andando ad urtare il motociclo Piaggio Exagon tg. AB30521, condotto da che, a seguito CP_4 dell'urto, finiva la sua corsa contro una Ranger Rover, tg. CD831ES, di proprietà di P_ come accertato dai CC intervenuti in loco.
I danneggiati e inoltravano alla compagnia designata dal CP_4 P_ Parte_5
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro “de quo” per la quale veniva incardinata la causa avanti al Tribunale di Pistoia – Sezione distaccata di
Montecatini Terme, che veniva abbandonata a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra i danneggiati (ed i loro legali) con la Compagnia assicurativa che corrispondeva, complessivamente, la somma di euro 26.800.
Difatti, era emerso che la polizza assicurativa nr. 23120372 stipulata con (agenzia Controparte_6
Desenzano sul Garda, con scadenza al 22.5.2007) a copertura del rischio RCA dell'autovettura AUDI
A3 in realtà era , in quanto quel veicolo era assicurato sempre con ma con Pt_6 Controparte_6 altra polizza, ovvero con la nr. 23120416, con decorrenza dal 15.5.2006 fino al 15.5.2007, il cui premio era stato pagato solo il 1.6.2006, come da denuncia-querela sporta da presso la Controparte_6
Procura della Repubblica di Pistoia avverso e _3 CP_1
In veste di mandataria della per il recupero del credito, con raccomandata a.r. Controparte_2 del 13.10.2008, la società intimava ai responsabili del sinistro il rimborso della somma CP_7 pagata in conseguenza del predetto sinistro;
stante il mancato pagamento, l'attrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze il Decreto Ingiuntivo nr. 1213 del 2011, notificato a in _3 data 21.04.11, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 26.800,00 oltre spese come liquidate;
che a seguito della notifica del decreto, tanto che , chiedevano il _3 Controparte_1 dilazionamento in rate da 150 euro cadauna della somma ingiunta che veniva concessa come da intesa del 05.07.11; che iniziava i pagamenti corrispondendo però solo la complessiva somma di CP_1 euro 750,00, cessando ogni pagamento dal 26.04.12; che veniva tentato, con esito negativo,
pagina 2 di 6 pignoramento mobiliare alla debitrice nei confronti della quale il titolo si era correttamente _3 formato.
L'attrice, pertanto, intende agire in rivalsa in questa sede ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n.
209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese per la complessiva somma di euro 26.800,00 essendo stati i precedenti pagamenti per euro 750,00 imputati alle sole spese nel contempo maturate;
Si deve dare atto che la domanda proposta con il presente atto soddisfa la condizione di procedibilità essendo stata avviata inutilmente la procedura volta alla stipulazione di negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014 conv. in L. 162/2014.
Parte attrice ha provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione ex art. 143
c.p.c., per cui è stata dichiarata la contumacia di ll'udienza del 24.1.2025. CP_1
La causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, viene oggi decisa sulle conclusioni come sopra rassegnate.
0o0o0
L'azione di rivalsa promossa dall'Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada nei confronti del responsabile del sinistro stradale è disciplinata dall'art. 292, I° co. del D.Lgs.
n. 209/2005 (1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) ((, d), d-bis) e d-ter) ), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese) ed è azionabile se la Compagnia
Assicurativa ha già proceduto a risarcire (e non ad indennizzare) i danni patiti dal danneggiato (difatti
è stata superata la tesi della natura indennitaria, a contenuto o assistenziale, dell'obbligazione cui è tenuta la Compagnia assicurativa nei confronti del danneggiato, poiché si ritiene, ormai univocamente, che il F.G.V.S. effettui dei “risarcimenti” in favore dei detti soggetti cfr. Cass. civ. Sez.
III^ Sent., 19/08/2009, n. 18401).
Circa, invece, la natura dell'azione promossa in questa sede i differenti orientamenti che si erano sviluppati a riguardo sono stati composti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 7.7.2022 nr. 21514; previa esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., le Sezioni Unite, dando atto della compresenza in seno all'Organo di nomofilachia di tre orientamenti1, hanno ritenuto di aderire 1 Il primo dei quali ritiene che l'art. 292 C.d.Ass. disciplini un'azione di regresso, autonoma e specifica con termine prescrizionale decennale, che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati;
il secondo orientamento ritiene, a differenza dal primo, che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. rientri nell'ambito delle azioni c.d. pagina 3 di 6 al terzo orientamento2 al fine di consentire l'azione anche e solo contro il conducente del veicolo non assicurato in luogo del proprietario, laddove escusso inutilmente, proprio come nel caso de quo.
Le ragioni sono da ricercarsi nello scopo istitutivo del Fondo di Garanzia che non è quello di riconoscere, sempre e comunque, un indennizzo al danneggiato, trascendendo qualsiasi valutazione del profilo soggettivo del dolo e della colpa dei danneggianti, bensì quello di sostituirsi al risarcimento dovuto dal responsabile civile del sinistro, il cui profilo soggettivo al momento del sinistro deve essere oggetto di precisa valutazione e la cui sussistenza può essere oggetto di contestazione.
In virtù del menzionato scopo – garantire un risarcimento danni alle vittime della strada nel caso di non operatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro – la Corte ha ritenuto che allo stesso non può che accompagnarsi anche l'esigenza di
surrogatorie, ovvero costituisca un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ., per cui l'azione è una sorta di rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato o dalla comunicazione di surrogarsi nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice;
il terzo orientamento ritiene invece che l'art. 292 cod. ass. priv. disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante. Tale filone interpretativo, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n. 20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 cod. civ., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso, secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo cod. civ., tant'è che l'impresa designata anche in questo caso ha diritto ad agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro sarà tenuto a corrispondere l'intero 2 In materia di sinistri stradali, pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall' intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione di regresso – nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa – promossa dall'impresa assicuratrice designata dal Fondo a risarcire il danneggiato, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un suo presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dal danneggiante con negazione di propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. Ciò in quanto la predetta azione di regresso va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, non concretandosi dunque la stessa nell'esercizio da parte dell'impresa designata dal Fondo dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile. Con la conseguenza che non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale e che la competenza territoriale va individuata ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente. Per le medesime ragioni, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato dall' impresa designata in favore del danneggiato. Inoltre è stato confermato che l'Impresa designata dal F.G.V.S. può chiedere l'intero importo liquidato sia al proprietario che al conducente del veicolo scoperto e che tra questi due soggetti vige litisconsorzio facoltativo.
pagina 4 di 6 assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
Di tal modo l'azione ex art. 292 cod. ass. priv. è caratterizzata dal carattere atipico del vincolo della solidarietà passiva assunta dall'impresa avente carattere sostitutivo di quella dei responsabili del sinistro;
pertanto, l'accertamento della responsabilità del sinistro costituisce un presupposto della stessa azione.
Ciò premesso in diritto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso (autonoma e speciale ex lege non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato) di cui all'art. 292 D.lgs. n. 209/2005, ovvero:
--la non contestata responsabilità di nella causazione del sinistro stradale (v. rapporto CP_1 della Compagnia dei CC di Montecatini Terme – Nucleo Operativo e Radiomobile;
--la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante;
-- l'avvenuto pagamento (v. quietanze) del risarcimento da parte della società assicurativa ai CP_ soggetti danneggiati ( e e avv.ti Parlanti e Franci); P_
--l'avvenuta richiesta stragiudiziale del rimborso della somma (v. raccomandata della CP_7
;
[...]
--il mancato pagamento del dovuto da parte del convenuto;
--l'insindacabilità dell'operato liquidativo della Compagnia designata dal F.G.V.S.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Gli interessi legali decorrono dalla costituzione in mora avvenuta con la notifica dell'atto di citazione in data 3.9.2024.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo e secondo il DM 55/2014 (nella misura minima per la ridotta attività processuale), seguono la soccombenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, condanna il sig. al Controparte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., come sopra Controparte_8 indicata, della somma di euro 26.800, oltre interessi legali dal 3.9.2024 fino al saldo.
Le spese processuali di parte attrice, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale, oltre le spese vive se dovute, rimborso forfettario del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, sono poste a totale carico del convenuto soccombente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze lil 17.4.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 6 di 6