CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
RA LB, AT
INCANI MICHELE, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520249011039204 IVA-ALIQUOTE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252000031683933000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520020046157022000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 641/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Ricorrente_1 :
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari adita, voglia accogliere il presente ricorso e così decidere:
Annullare l'Intimazione di Pagamento n. 02520249011039204000 e le cartelle esattoriali n.
02520000031683933000 e n. 02520020046157022000.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate SS :
Chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia
A. Dichiarare inammissibile o rigettare le domande sulle cartelle e sul credito rivendicato;
B. Rigettare il ricorso sull'intimazione di pagamento n. 02520249011039204000;
C. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
Resistente dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari :
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate, in ragione del difetto di legittimazione passiva;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 19.06.2025, all'Agenzia delle Entrate SS, Agente della
SS per la provincia di Cagliari e all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari, il Signor
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento indicato in epigrafe n. 02520249011039204000, notificato il 23.04.2025, contenente le cartelle di pagamento elencate nelle conclusioni. In particolare, il ricorrente ha impugnato una parte degli atti dell'avviso di intimazione di pagamento e precisamente le cartelle di pagamento n. 02520000031683933000 per l'importo di euro
517.849,05 (IVA 1994-1995, sanzioni e interessi) e n. 02520020046157022000 per l'importo di euro
12.335,20 (Irpef e Csn 1996, sanzioni e interessi).
In riferimento all'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento impugnate il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del carico tributario sotteso all'intimazione di pagamento essendo state notificate le cartelle di pagamento rispettivamente in data 13.02.2002 e 30.10.2002 e non sussisterebbero per le stesse altri atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha opposto che il ricorso è da rigettare perché contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le cartelle di pagamento contenute nell'avviso di intimazione impugnato, successivamente alle notifiche dei titoli, sono state oggetto di ulteriori atti di intimazione.
Pertanto sarebbe inammissibile l'eccezione attinente al merito quale quella relativa alla prescrizione, in ragione degli atti interruttivi e dei termini dilatati da provvedimenti legislativi di sospensione.
Si e' costituita l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari e deduce il difetto di legittimazione passiva perché il ricorrente contesta soltanto la prescrizione del credito erariale per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, che la parte ammette di aver ricevuto le notifiche, chiedendo pertanto la conseguente estromissione dal processo, trattandosi di asserita prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle di pagamento. Si rimanda nel merito, tuttavia, alle specifiche difese proposte dalla competente Agenzia delle Entrate SS.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il ricorso non merita accoglimento avuto riguardo l'atto impugnato e le cartelle di pagamento n.
02520000031683933000 e n. 02520020046157022000 contenute nell'avviso di intimazione di pagamento n. 02520249011039204000, nei termini che saranno indicati.
Come è noto il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art.19 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale.
In particolare, in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto (avviso di intimazione di pagamento) per dolersi di vizi inerenti una cartella di pagamento già notificata e non opposta nei termini.
Per l'affermazione del summenzionato principio di diritto, cfr., ex multis, Cass.n.21082 del 13 ottobre 2011.
Nel caso specifico il ricorso e' generico e fonda la domanda unicamente sulla asserita prescrizione del credito erariale intervenuta successivamente alla incontestata notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione. Il credito portato dall'intimazione di pagamento n. 02520249011039204000 è giustificato dal mancato pagamento, nei termini di legge, del debito di euro 546.365,61 portato da venti titoli di cui il ricorrente, però, limita l'impugnazione alle cartelle di pagamento nn. 02520000031683933000 e
02520020046157022000, per l'importo complessivo di euro 530.184,25, sostenendo che, successivamente alle notifiche dei titoli, non vi sarebbero ulteriori atti di interruzione della prescrizione.
Osserva la Corte, come provato dall'Agente di riscossione, il ricorrente aveva ricevuto atti successivi e conseguenziali alle citate cartelle di pagamento, anch'essi non impugnati.
-Sollecito di pagamento n. 02520059010980923000 notificato in data 21.03.2006 tramite messo che ha consegnato l'atto personalmente al destinatario. Con tale sollecito è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn. 02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 4 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520159008589627000 notificata in data 19.10.2015 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 5 fascicolo resistente);
-Pignoramento presso terzi, n. 02584201600000038001 notificato in data 1.02.2016 tramite raccomandata a/r. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn. 02520000031683933000 e
02520020046157022000 (doc.6 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520189001135521000 notificata in data 28.05.2018 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 7 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520219001357652000 notificata il 9.02.2022 tramite raccomandata a/r con consegna al destinatario. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 8 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520249004163365000 notificata in data 25.11.2024 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento della cartella n.
0252000003168393300 (doc. 9 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520249004579441000 notificata in data 25.11.2024 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento della cartella n.
02520020046157022000 (doc. 10 fascicolo resistente);
Pertanto, con riferimento alla molteplicità degli atti interruttivi retro elencati, il ricorrente aveva già da tempo consumato il diritto all'impugnazione dei titoli portati dall'intimazione di pagamento e del credito affermato per cui è causa.
La Corte al riguardo evidenzia "deve, infatti, aderirsi all'orientamento della Suprema Corte recentemente riaffermato (Cass. n. 6436 del 2025, in precedenza v. Cass. n. 22108 del 2024; Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; Cass. n. 27093 del 2022; Cass. sez. un. n. 23832 del 2007) secondo cui l'intimazione di pagamento
è riconducibile agli atti impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in quanto equiparabile l'avviso di mora. Conseguentemente, trova piena applicazione la previsione di cui all'art. 19 comma 3 cit. ,
a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, il che comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108 del 2024; Cass. n. 6436 del 2025)".
Ne consegue che la mancata impugnazione dei plurimi atti interruttivi ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria, con conseguente preclusione da parte del ricorrente della possibilità di far valere la asserita prescrizione del credito erariale maturata precedentemente.
Il ricorrente, dunque, era perfettamente a conoscenza delle pretese tributarie.
Le richiamate attività poste in essere dalla resistente Agenzia delle Entrate SS, in fatto e in diritto, costituiscono ulteriori atti interruttivi relativamente ai termini prescrizionali, termini peraltro dilatati dalle sospensioni intervenute “ope legis” come riportate dall'Agente di riscossione. La questione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle è pretestuosa poiché si tratta di tributi erariali per i quali la prescrizione
è pacificamente decennale, prescrizione interrotta dalla pluralità degli atti interruttivi sopra elencati.
Il ricorso in definitiva deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente
RA LB, AT
INCANI MICHELE, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus Snc 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520249011039204 IVA-ALIQUOTE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252000031683933000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520020046157022000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 641/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Ricorrente_1 :
Chiede che l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari adita, voglia accogliere il presente ricorso e così decidere:
Annullare l'Intimazione di Pagamento n. 02520249011039204000 e le cartelle esattoriali n.
02520000031683933000 e n. 02520020046157022000.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate SS :
Chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia
A. Dichiarare inammissibile o rigettare le domande sulle cartelle e sul credito rivendicato;
B. Rigettare il ricorso sull'intimazione di pagamento n. 02520249011039204000;
C. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
Resistente dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari :
Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate, in ragione del difetto di legittimazione passiva;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 19.06.2025, all'Agenzia delle Entrate SS, Agente della
SS per la provincia di Cagliari e all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari, il Signor
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento indicato in epigrafe n. 02520249011039204000, notificato il 23.04.2025, contenente le cartelle di pagamento elencate nelle conclusioni. In particolare, il ricorrente ha impugnato una parte degli atti dell'avviso di intimazione di pagamento e precisamente le cartelle di pagamento n. 02520000031683933000 per l'importo di euro
517.849,05 (IVA 1994-1995, sanzioni e interessi) e n. 02520020046157022000 per l'importo di euro
12.335,20 (Irpef e Csn 1996, sanzioni e interessi).
In riferimento all'avviso di intimazione e le cartelle di pagamento impugnate il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del carico tributario sotteso all'intimazione di pagamento essendo state notificate le cartelle di pagamento rispettivamente in data 13.02.2002 e 30.10.2002 e non sussisterebbero per le stesse altri atti interruttivi della prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate SS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha opposto che il ricorso è da rigettare perché contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le cartelle di pagamento contenute nell'avviso di intimazione impugnato, successivamente alle notifiche dei titoli, sono state oggetto di ulteriori atti di intimazione.
Pertanto sarebbe inammissibile l'eccezione attinente al merito quale quella relativa alla prescrizione, in ragione degli atti interruttivi e dei termini dilatati da provvedimenti legislativi di sospensione.
Si e' costituita l'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari e deduce il difetto di legittimazione passiva perché il ricorrente contesta soltanto la prescrizione del credito erariale per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate, che la parte ammette di aver ricevuto le notifiche, chiedendo pertanto la conseguente estromissione dal processo, trattandosi di asserita prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle di pagamento. Si rimanda nel merito, tuttavia, alle specifiche difese proposte dalla competente Agenzia delle Entrate SS.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il ricorso non merita accoglimento avuto riguardo l'atto impugnato e le cartelle di pagamento n.
02520000031683933000 e n. 02520020046157022000 contenute nell'avviso di intimazione di pagamento n. 02520249011039204000, nei termini che saranno indicati.
Come è noto il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art.19 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale.
In particolare, in tema di contenzioso tributario, posto che ai sensi dell'art.19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione dell'atto (avviso di intimazione di pagamento) per dolersi di vizi inerenti una cartella di pagamento già notificata e non opposta nei termini.
Per l'affermazione del summenzionato principio di diritto, cfr., ex multis, Cass.n.21082 del 13 ottobre 2011.
Nel caso specifico il ricorso e' generico e fonda la domanda unicamente sulla asserita prescrizione del credito erariale intervenuta successivamente alla incontestata notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per mancata impugnazione. Il credito portato dall'intimazione di pagamento n. 02520249011039204000 è giustificato dal mancato pagamento, nei termini di legge, del debito di euro 546.365,61 portato da venti titoli di cui il ricorrente, però, limita l'impugnazione alle cartelle di pagamento nn. 02520000031683933000 e
02520020046157022000, per l'importo complessivo di euro 530.184,25, sostenendo che, successivamente alle notifiche dei titoli, non vi sarebbero ulteriori atti di interruzione della prescrizione.
Osserva la Corte, come provato dall'Agente di riscossione, il ricorrente aveva ricevuto atti successivi e conseguenziali alle citate cartelle di pagamento, anch'essi non impugnati.
-Sollecito di pagamento n. 02520059010980923000 notificato in data 21.03.2006 tramite messo che ha consegnato l'atto personalmente al destinatario. Con tale sollecito è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn. 02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 4 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520159008589627000 notificata in data 19.10.2015 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 5 fascicolo resistente);
-Pignoramento presso terzi, n. 02584201600000038001 notificato in data 1.02.2016 tramite raccomandata a/r. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn. 02520000031683933000 e
02520020046157022000 (doc.6 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520189001135521000 notificata in data 28.05.2018 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 7 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520219001357652000 notificata il 9.02.2022 tramite raccomandata a/r con consegna al destinatario. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento delle cartelle nn.
02520000031683933000 e 02520020046157022000 (doc. 8 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520249004163365000 notificata in data 25.11.2024 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento della cartella n.
0252000003168393300 (doc. 9 fascicolo resistente);
-Intimazione di pagamento n. 02520249004579441000 notificata in data 25.11.2024 tramite messo che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza. Con tale avviso è stato ingiunto il pagamento della cartella n.
02520020046157022000 (doc. 10 fascicolo resistente);
Pertanto, con riferimento alla molteplicità degli atti interruttivi retro elencati, il ricorrente aveva già da tempo consumato il diritto all'impugnazione dei titoli portati dall'intimazione di pagamento e del credito affermato per cui è causa.
La Corte al riguardo evidenzia "deve, infatti, aderirsi all'orientamento della Suprema Corte recentemente riaffermato (Cass. n. 6436 del 2025, in precedenza v. Cass. n. 22108 del 2024; Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; Cass. n. 27093 del 2022; Cass. sez. un. n. 23832 del 2007) secondo cui l'intimazione di pagamento
è riconducibile agli atti impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in quanto equiparabile l'avviso di mora. Conseguentemente, trova piena applicazione la previsione di cui all'art. 19 comma 3 cit. ,
a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, il che comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108 del 2024; Cass. n. 6436 del 2025)".
Ne consegue che la mancata impugnazione dei plurimi atti interruttivi ha comportato la cristallizzazione dell'obbligazione tributaria, con conseguente preclusione da parte del ricorrente della possibilità di far valere la asserita prescrizione del credito erariale maturata precedentemente.
Il ricorrente, dunque, era perfettamente a conoscenza delle pretese tributarie.
Le richiamate attività poste in essere dalla resistente Agenzia delle Entrate SS, in fatto e in diritto, costituiscono ulteriori atti interruttivi relativamente ai termini prescrizionali, termini peraltro dilatati dalle sospensioni intervenute “ope legis” come riportate dall'Agente di riscossione. La questione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle è pretestuosa poiché si tratta di tributi erariali per i quali la prescrizione
è pacificamente decennale, prescrizione interrotta dalla pluralità degli atti interruttivi sopra elencati.
Il ricorso in definitiva deve essere rigettato.
Le spese liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna parte resistente costituita.