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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.130 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 130 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La SI.ra , nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Nord, n. 49, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Samantha Saraga
E
il SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Nord n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Floriana Montesi e dall'Avv. Claudio Guazzaroni.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano che:
“i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 25/08/2021 in Cagli (PU), atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte I, anno 2021 (doc.1), ed hanno stabilito la loro residenza anagrafica e della famiglia in Cagli, alla Via Flaminia
Nord n.49 (doc.2 e doc.3)
-dal matrimonio è nato in [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, pertanto, gli stessi hanno deciso di separarsi;
-fra i medesimi non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande svolte nel presente giudizio o domande ad esso connesse;
-i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici e ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che tale domanda è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. In tale prospettiva, le parti hanno anche raggiunto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio.
Condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi:
-la SI.ra svolge attività di lavoro autonomo nell'esercizio della Parte_1
impresa/azienda agricola, di cui è unica titolare (doc.4) e annessa , sita in Cagli, Pt_2
Via Monte Martello, ove viene svolta attività di allevamento, addestramento e ricovero, anche per conto terzi, di cavalli anche da dressage, per la quale attività non è tenuta ad effettuare la dichiarazione dei redditi.
Diritti reali su beni immobili:
La SI.ra è titolare, per la intera quota, di terreni agricoli e Parte_1
fabbricati siti in Cagli, Via Monte Martello, ove è esercitata la predetta attività di , Pt_2
è altresì proprietaria della quota di ¾ dell'immobile, descritto al catasto fabbricati del
Comune di Cagli al foglio 72, particella 262, sub 4, costituente abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord 49, piano 2, inoltre è comproprietaria con il coniuge, pro indiviso, ciascuno per la quota di ½, dell' immobile costituente la casa famigliare, censita al catasto fabbricati del comune di Cagli, al foglio 72, particella 262, sub 3, abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1 (doc.5)
Su tale immobile è iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento fondiario, di €. 75.000,00, contratto dai coniugi il 04/09/2018 con la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale, che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51, a decorrere dal 31/10/18 (doc. 6 e
7) -Diritti reali su beni mobili registrati: la SI.ra è proprietaria della automobile FIAT Punto, Tg. ES215TA Parte_1
e della automobile Porsche Cayenne Tg. CJ502TB.
Il SI. è operaio, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato alle Controparte_1
dipendenze dell'azienda agricola Guerrieri (doc.8) e precedentemente è stato dipendente della Ditta T.&. . Controparte_2
- il suo reddito lordo negli ultimi tre anni, come attestato dai 730/22-23-24 prodotti, è stato pari a: • € 23.309,00 nell'anno 21 (doc.9) • € 24.939,00nell'anno 22 (doc.10) • € 25.848,00 nell'anno 23 (doc.11)
Diritti reali su beni immobili:
Il SI. è comproprietario pro indiviso, con la moglie, ciascuno per la quota di ½, P_
dell'immobile che costituisce la casa famigliare, censito al foglio 72, particella 262, sub 3, abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1 (v.doc.6) Su tale immobile in comproprietà fra i coniugi, è iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento fondiario, di €. 75.000,00, contratto dai medesimi il 04/09/2018 con la Banca di Credito
Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale, che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51, a decorrere dal 31/10/18 (v. doc.7)
Diritti reali su beni mobili registrati:
Il SI. è proprietario di una Toyota Auris, Tg. ET190BL ed è intestatario della P_
autovettura Dacia, modello nuovo Duster, Tg. GJ261LV, acquistata nel 2022 attraverso l'acquisizione di un finanziamento per la restituzione del quale sta pagando rate mensili di
€. 300,00 c.a., ed è previsto il pagamento finale di una maxi rata di €. 9200,00, che il medesimo intenderà ulteriormente rateizzare, non potendo far fronte al versamento in un'unica soluzione (dioc.12). Tale ultima autovettura è in uso alla SI.ra Parte_1 , la quale la utilizza per gli spostamenti personali e per quelli necessari
[...]
all'esercizio della sua attività lavorativa;
”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1-Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed è collocato Per_1
stabilmente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, sita in Cagli, Via
Flaminia Nord n, 49, avendo il SI. individuato per sé una idonea diversa Controparte_1
abitazione;
2- il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi la settimana, da individuarsi nel lunedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 quando, dopo averlo fatto cenare, lo riaccompagnerà presso la madre.
Qualora il bambino, nel momento di essere consegnato al padre, manifesti il desiderio di rimanere presso l'abitazione materna, il padre, assecondando tale desiderio, potrà rinunciare a tenerlo con sé, potendo prenderlo in un altro giorno, fermo restando il suo diritto/dovere di avere il bambino con sé per almeno due pomeriggi settimanali, negli orari indicati.
Il padre, inoltre, trascorrerà con il bambino, ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina sino alle ore 21,00, quando lo riporterà nella casa materna.
A decorrere dal mese di settembre 2025, invece, il bambino potrà pernottare con il padre a fine settimana alternati, per cui il padre lo prenderà il sabato mattina e lo riaccompagnerà
a casa della madre la domenica sera alle ore 21,00.
Il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia ed il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano, l'ultimo ed il primo giorno dell'anno, trascorrerà, inoltre ad anni alterni con ciascun genitore il giorno della epifania ed il giorno di Pasqua, trascorrerà il giorno di Pasquetta con il genitore con cui non abbia trascorso la
Pasqua.
Nel giorno del suo compleanno al bambino verrà data la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori o, comunque, di trascorrere alcune ore della giornata con il padre.
Nel periodo fra il 15/06 ed il 15/09, di ogni anno, ciascun genitore avrà la possibilità di avere con sé il figlio per due settimane, consecutive o disgiunte, compatibilmente con il periodo di astensione dal lavoro per ferie, durante le quali potrà condurlo in luoghi di villeggiatura. Entrambi i genitori si adopereranno affinché il bambino mantenga una frequentazione significativa con i nonni materni e paterni.
2- Il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ciascun mese di competenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, cui si aggiungerà, sin tanto che continuerà ad essere erogato in favore del padre, il 50% dell'assegno unico dal medesimo percepito dall'INPS.
Al fine della detta erogazione, la SI.ra si impegna a consegnare al Parte_1
SI. a semplice richiesta verbale di questo, la documentazione necessaria alla P_
periodica istanza per l'ottenimento dell'assegno unico.
Il padre si farà, altresì, carico del pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, verso presentazione dei relativi documenti di spesa da parte della madre;
al fine della individuazione e della disciplina relativa alle spese straordinarie i coniugi si riportano al contenuto del “protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli siglato tra il Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pesaro”, da intendersi qui espressamente richiamato.
La SI.ra , dichiara di voler rinunciare alla percezione dell'assegno Parte_1
di mantenimento ordinario del figlio minore, e alla percezione del 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS, previsto a carico del coniuge, sin tanto che questo rimarrà impegnato nel pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto della autovettura Dacia
Duster, Tg. GJ261LV, al medesimo intestata, ma di fatto in uso e nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima.
I coniugi concordano, ed in particolare la SI.ra spressamente Parte_1
accetta, che il pagamento delle rate mensili per la restituzione del finanziamento acceso per l'acquisto della suddetta vettura a lei in uso, da parte del SI. vada a sostituire, P_
compensandolo, il pagamento del contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio, comprensivo del 50% dell'assegno unico, previsto a carico del medesimo, e ciò sino al momento della estinzione del finanziamento, considerando in tal modo e sino a tale data, pienamente assolto l'obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre.
3-I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, gli stessi dichiarano di essere autonomi ed economicamente indipendenti, e di trarre dalle attività lavorative rispettivamente svolte, quanto necessario al completo soddisfacimento dei bisogni primari e non primari.
4- I coniugi rimarranno esclusivi proprietari delle autovetture di cui ad oggi sono intestatari, tuttavia, per l'autovettura Dacia Duster Tg. GJ261LV, intestata al SI.
ma in uso esclusivo della SI.ra gli stessi convengono che in P_ Parte_1
considerazione di quanto stabilito al precedente punto 2, una volta che sia stato estinto da parte del marito il finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo, tale autovettura debba passare nella esclusiva proprietà della SI.ra con un formale Parte_1
passaggio di proprietà da effettuarsi entro il mese successivo a quello di estinzione del finanziamento, con spese a carico di questa. Nel frattempo la SI.ra , Parte_1
dovrà farsi carico in via esclusiva delle spese di assicurazione per la RCA della detta autovettura, del pagamento dei bolli e della esecuzione dei periodici tagliandi, la medesima, inoltre provvederà in via esclusiva al pagamento di eventuali multe in violazione al codice della strada, di cui terrà indenne il coniuge da qualsivoglia responsabilità, e alle riparazioni ordinarie e straordinarie di cui la vettura, formalmente intestata al marito ma sostanzialmente nel suo esclusivo possesso, necessiti.
5- I coniugi sono comproprietari, pro indiviso, ciascuno per la quota di ½, dell'immobile, descritto al catasto fabbricati del Comune di Cagli al foglio 72, particella 262, sub 3, costituente abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1, acquistato con atto di compravendita del 04/09/18, al prezzo complessivo di €. 105.000,00, di cui €. 35.000,00 corrisposti alle parti venditrici al momento del rogito notarile, mediante due assegni bancari tratti dal conto corrente intestato al SI. acceso Controparte_1
presso la Banca di Credito cooperativo di Pergola, e di cui €. 75.000,00 corrisposti attraverso l'acquisizione, da parte dei coniugi, di un finanziamento fondiario, garantito da iscrizione ipotecaria sull'immobile, contratto, alla stessa data della compravendita, con la
Banca di Credito Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale e che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51 a decorrere dal 31/10/18 (v. doc. 6 e 7).
La SI.ra riconosce e dà atto che le rate per la restituzione del Parte_1
predetto mutuo ipotecario, sono state interamente versate dal SI. sino Controparte_1
alla data del 30/09/24.
I coniugi convengono che a far data dal mese di ottobre 2024 e sino alla totale estinzione del mutuo, le rate mensili debbano essere corrisposte, con regolarità e senza ritardo, in via esclusiva dalla SI.ra , la quale, pertanto, si accolla il pagamento Parte_1 dell'intero mutuo residuo, attivandosi altresì, con la Banca di Credito Cooperativo del
Metauro, al fine di ottenere espressa adesione all'accollo con totale liberazione del coniuge. Al verificarsi di tale condizione, accollo del mutuo residuo da parte della coniuge con totale sua liberazione da parte della banca mutuante, Il SI. si Controparte_1
impegna, sin da ora, a vendere la proprietà della sua quota di immobile alla moglie, che si impegna ad acquistarla, con corresponsione del relativo prezzo mediante accollo della residua quota di mutuo di competenza del venditore.
Per tale ipotesi, il SI. rinuncia a richiedere la restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte per l'acquisto dell'immobile sino al settembre 2024, ed entrambi i coniugi provvederanno alla immediata chiusura del conto corrente bancario cointestato acceso presso la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, destinato al versamento delle somme necessarie al pagamento del mutuo ipotecario che sul medesimo sono addebitate.
Per la diversa e subordinata ipotesi in cui la banca mutuante non aderisca all'accollo, e non autorizzi, quindi, la liberazione del SI. , fermo restando l'accollo Controparte_1
della SI.ra del pagamento rateale mensile dell'intero mutuo Parte_1
residuo, i coniugi convengono che al momento della totale estinzione del prestito da parte della moglie, e contestuale cancellazione della garanzia ipotecaria da parte della mutuante, il SI. , previa rinuncia alla restituzione delle somme da esso corrisposte Controparte_1
in pagamento del mutuo ipotecario sino a tutto il 30/09/24, ceda a titolo gratuito la propria quota dell'immobile al figlio , con atto notarile da concludersi entro i 30 Persona_1
giorni successivi alla estinzione del mutuo ipotecario, per la ipotesi in cui il figlio
, non intendesse accettare la donazione, i coniugi stabiliscono che il SI. Per_1 P_
trasferisca la sua quota di proprietà dell'immobile alla SI.ra , con Parte_1
atto di compravendita da concludersi entro i 30 giorni successivi alla estinzione del mutuo, dovendosi intendere il prezzo di acquisto della quota di proprietà da questa interamente corrisposto mediante l'accollo della quota di mutuo del venditore.
6-Il SI. è proprietario di n. 4 cavalli di cui uno non ancora registrato a Controparte_1
suo nome, collocati presso la scuderia della coniuge, tali cavalli verranno intestati, alla
SI.ra , con spese a carico del sig. . I tempi per il Parte_1 Controparte_1
perfezionamento del passaggio di proprietà dei citati cavalli saranno concordemente stabiliti dai coniugi successivamente al deposito del presente ricorso, in base alle disponibilità economiche del SI. impegnato a farsi carico delle spese necessarie. P_ La SI.ra rinuncia in ogni caso a richiedere al marito il pagamento Parte_1
di somme per il ricovero e il mantenimento dei predetti cavalli nella sua scuderia.
7- Il SI. provvederà a recedere quanto prima dalla associazione sportiva Controparte_1
dilettantistica costituita per l'attività di Scuderia in proprietà della coniuge, la quale al fine suddetto si impegna a prestare ogni necessaria sua collaborazione, il SI. P_
preleverà dalla casa coniugale i beni di sua proprietà compresi selle, finimenti, attrezzi da lavoro, ed il trattorino.
8-Il SI. dichiara di rinunciare in confronto della coniuge a qualsivoglia Controparte_1
pretesa di carattere economico traente origine dalla attività lavorativa dal medesimo prestata durante il matrimonio, come addestratore cavalli e come “tutto fare”, nella scuderia e nella azienda agricola intestate alla coniuge.
9- il SI. ha ricevuto dalla coniuge uno smartphon per il pagamento del Controparte_1
cui prezzo, pari ad €. 1700,00, la SI.ra ha contratto un finanziamento che Parte_1
rimane impegnata ad estinguere.
Il SI. si impegna a restituire alla coniuge la somma di €. 850,00, pari al 50% del P_
prezzo da questa corrisposto per il predetto acquisto, attraverso un pagamento dilazionato che i coniugi concorderanno liberamente fra loro, nei tempi e nelle entità di ciascuna rata, in epoca successiva al deposito del presente ricorso.
10- Dal mese di gennaio 2025 il SI. cesserà il contratto intestato a suo nome per P_
la fornitura internet ai locali della scuderia e della azienda agricola intestata alla coniuge, la quale pertanto, dovrà attivarsi per una nuova fornitura a suo nome.
11- Con quanto concordato e con l'esatto adempimento delle condizioni indicate, i coniugi dichiarano di aver definito fra di loro ogni questione di carattere patrimoniale, e non, traente origine nel legame coniugale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno in confronto dell'altro a qualsiasi ulteriore titolo.
12-Ciascuno dei coniugi si farà carico del pagamento degli onorari per l'assistenza legale fornita dal proprio nominato difensore. I legali che assistono le rispettive parti rinunciano, con la sottoscrizione del presente atto, reciprocamente, al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 della n. 247/12”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte congiunte del 28.5.2025 e 04.06.2025 con le quali le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni esposte nel ricorso congiunto, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
28.5.2025 e 04.06.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio civile in data 25/08/2021 in Cagli (PU), atto
[...]
trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte I, anno 2021, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti. DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore per il prosieguo.
Così deciso in Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 130 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA
La SI.ra , nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Nord, n. 49, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Samantha Saraga
E
il SI. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Nord n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Floriana Montesi e dall'Avv. Claudio Guazzaroni.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per la separazione dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 cpc con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 cpc (separazione consensuale).
FATTO E DIRITTO Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 18 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano che:
“i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 25/08/2021 in Cagli (PU), atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte I, anno 2021 (doc.1), ed hanno stabilito la loro residenza anagrafica e della famiglia in Cagli, alla Via Flaminia
Nord n.49 (doc.2 e doc.3)
-dal matrimonio è nato in [...], in data [...], il figlio;
Persona_1
-il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
-fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, pertanto, gli stessi hanno deciso di separarsi;
-fra i medesimi non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto le stesse domande svolte nel presente giudizio o domande ad esso connesse;
-i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici e ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di scioglimento del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che tale domanda è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. In tale prospettiva, le parti hanno anche raggiunto un accordo sulle condizioni dello scioglimento del matrimonio.
Condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi:
-la SI.ra svolge attività di lavoro autonomo nell'esercizio della Parte_1
impresa/azienda agricola, di cui è unica titolare (doc.4) e annessa , sita in Cagli, Pt_2
Via Monte Martello, ove viene svolta attività di allevamento, addestramento e ricovero, anche per conto terzi, di cavalli anche da dressage, per la quale attività non è tenuta ad effettuare la dichiarazione dei redditi.
Diritti reali su beni immobili:
La SI.ra è titolare, per la intera quota, di terreni agricoli e Parte_1
fabbricati siti in Cagli, Via Monte Martello, ove è esercitata la predetta attività di , Pt_2
è altresì proprietaria della quota di ¾ dell'immobile, descritto al catasto fabbricati del
Comune di Cagli al foglio 72, particella 262, sub 4, costituente abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord 49, piano 2, inoltre è comproprietaria con il coniuge, pro indiviso, ciascuno per la quota di ½, dell' immobile costituente la casa famigliare, censita al catasto fabbricati del comune di Cagli, al foglio 72, particella 262, sub 3, abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1 (doc.5)
Su tale immobile è iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento fondiario, di €. 75.000,00, contratto dai coniugi il 04/09/2018 con la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale, che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51, a decorrere dal 31/10/18 (doc. 6 e
7) -Diritti reali su beni mobili registrati: la SI.ra è proprietaria della automobile FIAT Punto, Tg. ES215TA Parte_1
e della automobile Porsche Cayenne Tg. CJ502TB.
Il SI. è operaio, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato alle Controparte_1
dipendenze dell'azienda agricola Guerrieri (doc.8) e precedentemente è stato dipendente della Ditta T.&. . Controparte_2
- il suo reddito lordo negli ultimi tre anni, come attestato dai 730/22-23-24 prodotti, è stato pari a: • € 23.309,00 nell'anno 21 (doc.9) • € 24.939,00nell'anno 22 (doc.10) • € 25.848,00 nell'anno 23 (doc.11)
Diritti reali su beni immobili:
Il SI. è comproprietario pro indiviso, con la moglie, ciascuno per la quota di ½, P_
dell'immobile che costituisce la casa famigliare, censito al foglio 72, particella 262, sub 3, abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1 (v.doc.6) Su tale immobile in comproprietà fra i coniugi, è iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento fondiario, di €. 75.000,00, contratto dai medesimi il 04/09/2018 con la Banca di Credito
Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale, che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51, a decorrere dal 31/10/18 (v. doc.7)
Diritti reali su beni mobili registrati:
Il SI. è proprietario di una Toyota Auris, Tg. ET190BL ed è intestatario della P_
autovettura Dacia, modello nuovo Duster, Tg. GJ261LV, acquistata nel 2022 attraverso l'acquisizione di un finanziamento per la restituzione del quale sta pagando rate mensili di
€. 300,00 c.a., ed è previsto il pagamento finale di una maxi rata di €. 9200,00, che il medesimo intenderà ulteriormente rateizzare, non potendo far fronte al versamento in un'unica soluzione (dioc.12). Tale ultima autovettura è in uso alla SI.ra Parte_1 , la quale la utilizza per gli spostamenti personali e per quelli necessari
[...]
all'esercizio della sua attività lavorativa;
”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1-Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed è collocato Per_1
stabilmente presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale, sita in Cagli, Via
Flaminia Nord n, 49, avendo il SI. individuato per sé una idonea diversa Controparte_1
abitazione;
2- il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi la settimana, da individuarsi nel lunedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 21,00 quando, dopo averlo fatto cenare, lo riaccompagnerà presso la madre.
Qualora il bambino, nel momento di essere consegnato al padre, manifesti il desiderio di rimanere presso l'abitazione materna, il padre, assecondando tale desiderio, potrà rinunciare a tenerlo con sé, potendo prenderlo in un altro giorno, fermo restando il suo diritto/dovere di avere il bambino con sé per almeno due pomeriggi settimanali, negli orari indicati.
Il padre, inoltre, trascorrerà con il bambino, ogni settimana, il sabato o la domenica, dalla mattina sino alle ore 21,00, quando lo riporterà nella casa materna.
A decorrere dal mese di settembre 2025, invece, il bambino potrà pernottare con il padre a fine settimana alternati, per cui il padre lo prenderà il sabato mattina e lo riaccompagnerà
a casa della madre la domenica sera alle ore 21,00.
Il bambino trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia ed il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano, l'ultimo ed il primo giorno dell'anno, trascorrerà, inoltre ad anni alterni con ciascun genitore il giorno della epifania ed il giorno di Pasqua, trascorrerà il giorno di Pasquetta con il genitore con cui non abbia trascorso la
Pasqua.
Nel giorno del suo compleanno al bambino verrà data la possibilità di festeggiare con entrambi i genitori o, comunque, di trascorrere alcune ore della giornata con il padre.
Nel periodo fra il 15/06 ed il 15/09, di ogni anno, ciascun genitore avrà la possibilità di avere con sé il figlio per due settimane, consecutive o disgiunte, compatibilmente con il periodo di astensione dal lavoro per ferie, durante le quali potrà condurlo in luoghi di villeggiatura. Entrambi i genitori si adopereranno affinché il bambino mantenga una frequentazione significativa con i nonni materni e paterni.
2- Il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ciascun mese di competenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, cui si aggiungerà, sin tanto che continuerà ad essere erogato in favore del padre, il 50% dell'assegno unico dal medesimo percepito dall'INPS.
Al fine della detta erogazione, la SI.ra si impegna a consegnare al Parte_1
SI. a semplice richiesta verbale di questo, la documentazione necessaria alla P_
periodica istanza per l'ottenimento dell'assegno unico.
Il padre si farà, altresì, carico del pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, verso presentazione dei relativi documenti di spesa da parte della madre;
al fine della individuazione e della disciplina relativa alle spese straordinarie i coniugi si riportano al contenuto del “protocollo d'intesa sulle spese straordinarie per il mantenimento dei figli siglato tra il Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pesaro”, da intendersi qui espressamente richiamato.
La SI.ra , dichiara di voler rinunciare alla percezione dell'assegno Parte_1
di mantenimento ordinario del figlio minore, e alla percezione del 50% dell'assegno unico erogato dall'INPS, previsto a carico del coniuge, sin tanto che questo rimarrà impegnato nel pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto della autovettura Dacia
Duster, Tg. GJ261LV, al medesimo intestata, ma di fatto in uso e nella piena ed esclusiva disponibilità della medesima.
I coniugi concordano, ed in particolare la SI.ra spressamente Parte_1
accetta, che il pagamento delle rate mensili per la restituzione del finanziamento acceso per l'acquisto della suddetta vettura a lei in uso, da parte del SI. vada a sostituire, P_
compensandolo, il pagamento del contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio, comprensivo del 50% dell'assegno unico, previsto a carico del medesimo, e ciò sino al momento della estinzione del finanziamento, considerando in tal modo e sino a tale data, pienamente assolto l'obbligo di mantenimento del figlio da parte del padre.
3-I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, gli stessi dichiarano di essere autonomi ed economicamente indipendenti, e di trarre dalle attività lavorative rispettivamente svolte, quanto necessario al completo soddisfacimento dei bisogni primari e non primari.
4- I coniugi rimarranno esclusivi proprietari delle autovetture di cui ad oggi sono intestatari, tuttavia, per l'autovettura Dacia Duster Tg. GJ261LV, intestata al SI.
ma in uso esclusivo della SI.ra gli stessi convengono che in P_ Parte_1
considerazione di quanto stabilito al precedente punto 2, una volta che sia stato estinto da parte del marito il finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo, tale autovettura debba passare nella esclusiva proprietà della SI.ra con un formale Parte_1
passaggio di proprietà da effettuarsi entro il mese successivo a quello di estinzione del finanziamento, con spese a carico di questa. Nel frattempo la SI.ra , Parte_1
dovrà farsi carico in via esclusiva delle spese di assicurazione per la RCA della detta autovettura, del pagamento dei bolli e della esecuzione dei periodici tagliandi, la medesima, inoltre provvederà in via esclusiva al pagamento di eventuali multe in violazione al codice della strada, di cui terrà indenne il coniuge da qualsivoglia responsabilità, e alle riparazioni ordinarie e straordinarie di cui la vettura, formalmente intestata al marito ma sostanzialmente nel suo esclusivo possesso, necessiti.
5- I coniugi sono comproprietari, pro indiviso, ciascuno per la quota di ½, dell'immobile, descritto al catasto fabbricati del Comune di Cagli al foglio 72, particella 262, sub 3, costituente abitazione di tipo civile, sito in Cagli, Via Flaminia Nord n. 49, piano S1- T-1, acquistato con atto di compravendita del 04/09/18, al prezzo complessivo di €. 105.000,00, di cui €. 35.000,00 corrisposti alle parti venditrici al momento del rogito notarile, mediante due assegni bancari tratti dal conto corrente intestato al SI. acceso Controparte_1
presso la Banca di Credito cooperativo di Pergola, e di cui €. 75.000,00 corrisposti attraverso l'acquisizione, da parte dei coniugi, di un finanziamento fondiario, garantito da iscrizione ipotecaria sull'immobile, contratto, alla stessa data della compravendita, con la
Banca di Credito Cooperativo del Metauro, finalizzato all'acquisto della abitazione principale e che prevede la restituzione del prestito mediante il pagamento di 300 rate mensili di €. 363,51 a decorrere dal 31/10/18 (v. doc. 6 e 7).
La SI.ra riconosce e dà atto che le rate per la restituzione del Parte_1
predetto mutuo ipotecario, sono state interamente versate dal SI. sino Controparte_1
alla data del 30/09/24.
I coniugi convengono che a far data dal mese di ottobre 2024 e sino alla totale estinzione del mutuo, le rate mensili debbano essere corrisposte, con regolarità e senza ritardo, in via esclusiva dalla SI.ra , la quale, pertanto, si accolla il pagamento Parte_1 dell'intero mutuo residuo, attivandosi altresì, con la Banca di Credito Cooperativo del
Metauro, al fine di ottenere espressa adesione all'accollo con totale liberazione del coniuge. Al verificarsi di tale condizione, accollo del mutuo residuo da parte della coniuge con totale sua liberazione da parte della banca mutuante, Il SI. si Controparte_1
impegna, sin da ora, a vendere la proprietà della sua quota di immobile alla moglie, che si impegna ad acquistarla, con corresponsione del relativo prezzo mediante accollo della residua quota di mutuo di competenza del venditore.
Per tale ipotesi, il SI. rinuncia a richiedere la restituzione delle somme Controparte_1
corrisposte per l'acquisto dell'immobile sino al settembre 2024, ed entrambi i coniugi provvederanno alla immediata chiusura del conto corrente bancario cointestato acceso presso la Banca di Credito Cooperativo del Metauro, destinato al versamento delle somme necessarie al pagamento del mutuo ipotecario che sul medesimo sono addebitate.
Per la diversa e subordinata ipotesi in cui la banca mutuante non aderisca all'accollo, e non autorizzi, quindi, la liberazione del SI. , fermo restando l'accollo Controparte_1
della SI.ra del pagamento rateale mensile dell'intero mutuo Parte_1
residuo, i coniugi convengono che al momento della totale estinzione del prestito da parte della moglie, e contestuale cancellazione della garanzia ipotecaria da parte della mutuante, il SI. , previa rinuncia alla restituzione delle somme da esso corrisposte Controparte_1
in pagamento del mutuo ipotecario sino a tutto il 30/09/24, ceda a titolo gratuito la propria quota dell'immobile al figlio , con atto notarile da concludersi entro i 30 Persona_1
giorni successivi alla estinzione del mutuo ipotecario, per la ipotesi in cui il figlio
, non intendesse accettare la donazione, i coniugi stabiliscono che il SI. Per_1 P_
trasferisca la sua quota di proprietà dell'immobile alla SI.ra , con Parte_1
atto di compravendita da concludersi entro i 30 giorni successivi alla estinzione del mutuo, dovendosi intendere il prezzo di acquisto della quota di proprietà da questa interamente corrisposto mediante l'accollo della quota di mutuo del venditore.
6-Il SI. è proprietario di n. 4 cavalli di cui uno non ancora registrato a Controparte_1
suo nome, collocati presso la scuderia della coniuge, tali cavalli verranno intestati, alla
SI.ra , con spese a carico del sig. . I tempi per il Parte_1 Controparte_1
perfezionamento del passaggio di proprietà dei citati cavalli saranno concordemente stabiliti dai coniugi successivamente al deposito del presente ricorso, in base alle disponibilità economiche del SI. impegnato a farsi carico delle spese necessarie. P_ La SI.ra rinuncia in ogni caso a richiedere al marito il pagamento Parte_1
di somme per il ricovero e il mantenimento dei predetti cavalli nella sua scuderia.
7- Il SI. provvederà a recedere quanto prima dalla associazione sportiva Controparte_1
dilettantistica costituita per l'attività di Scuderia in proprietà della coniuge, la quale al fine suddetto si impegna a prestare ogni necessaria sua collaborazione, il SI. P_
preleverà dalla casa coniugale i beni di sua proprietà compresi selle, finimenti, attrezzi da lavoro, ed il trattorino.
8-Il SI. dichiara di rinunciare in confronto della coniuge a qualsivoglia Controparte_1
pretesa di carattere economico traente origine dalla attività lavorativa dal medesimo prestata durante il matrimonio, come addestratore cavalli e come “tutto fare”, nella scuderia e nella azienda agricola intestate alla coniuge.
9- il SI. ha ricevuto dalla coniuge uno smartphon per il pagamento del Controparte_1
cui prezzo, pari ad €. 1700,00, la SI.ra ha contratto un finanziamento che Parte_1
rimane impegnata ad estinguere.
Il SI. si impegna a restituire alla coniuge la somma di €. 850,00, pari al 50% del P_
prezzo da questa corrisposto per il predetto acquisto, attraverso un pagamento dilazionato che i coniugi concorderanno liberamente fra loro, nei tempi e nelle entità di ciascuna rata, in epoca successiva al deposito del presente ricorso.
10- Dal mese di gennaio 2025 il SI. cesserà il contratto intestato a suo nome per P_
la fornitura internet ai locali della scuderia e della azienda agricola intestata alla coniuge, la quale pertanto, dovrà attivarsi per una nuova fornitura a suo nome.
11- Con quanto concordato e con l'esatto adempimento delle condizioni indicate, i coniugi dichiarano di aver definito fra di loro ogni questione di carattere patrimoniale, e non, traente origine nel legame coniugale, e di non avere più nulla a pretendere l'uno in confronto dell'altro a qualsiasi ulteriore titolo.
12-Ciascuno dei coniugi si farà carico del pagamento degli onorari per l'assistenza legale fornita dal proprio nominato difensore. I legali che assistono le rispettive parti rinunciano, con la sottoscrizione del presente atto, reciprocamente, al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13 della n. 247/12”.
Formulavano contestualmente anche la domanda per lo scioglimento del matrimonio. All'esito del deposito delle note scritte congiunte del 28.5.2025 e 04.06.2025 con le quali le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni esposte nel ricorso congiunto, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
28.5.2025 e 04.06.2025 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Per_1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, che hanno contratto matrimonio civile in data 25/08/2021 in Cagli (PU), atto
[...]
trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 13, parte I, anno 2021, alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti. DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
RIMETTE la causa sul ruolo del relatore per il prosieguo.
Così deciso in Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone