Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4981/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la senten- za n. 200/2022 emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi” e vertente
TRA
, cf. rappresentato e difeso dall'avv. Vin- Parte_1 C.F._1
cenzo Esposito, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
E cf. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Strazzullo, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- proponeva appello nei confronti della Parte_1 Controparte_2
per chiedere la riforma della sentenza n. 200/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di
[...]
Sant'Angelo Dei Lombardi e depositata il 19.05.2022, relativa alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti all'incidente verificatosi sulla SS Ofantina direzione
Morra de Santis/Caposele il 13.07.2006 alle ore 17:20 circa.
L'appellante preliminarmente evidenziava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui “il Giudice di prime cure (…) ha ritenuto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e, per l'effetto, è pervenuto, con motivazione illogica ed errata, a di- chiarare inaccoglibile la domanda attorea''.
In primo grado aveva esposto che in data 13.07.2006 alle ore 17:20 Parte_1 circa si trovava sulla SS Ofantina direzione Morra de Santis/Caposele a bordo dell'autovettura Co Fiat Uno tg. AT283065, assicurata per la RCA con (oggi CP_3 Controparte_2
) con numero di polizza 21112/30/8712800, guidata dal sig. e che
[...] Controparte_5 nella medesimezza di luogo e tempo l'autovettura BMW 320D tg. GJ116TT condotta dal sig.
e proveniente dal senso di marcia opposto, nel mentre procedeva ad effettuare Persona_1
1
A causa dell'impatto, l'appellante veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di
Sant'Angelo dei Lombardi, ove i sanitari del P.S. riscontravano “fratture pluriframmentarie scomposte omero dx, escoriazioni regione frontale, ferita lacero contusa regione sopraccilia- re sx''.
In data 07.04.2023 si costituiva in appello la chiedendo il rigetto Controparte_2
del gravame, in quanto nullo ed inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché infondato e temerario con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado emessa dal Giu- dice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi e con vittoria di spese.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e assegnata di seguito la causa al sottoscritto giudice, all'udienza del 22.05.2025, ritenutala matura per la decisione,
l'assegnava a sentenza e fissava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- Preliminarmente, la doglianza relativa all'inammissibilità ex art. 342 deve ritenersi infon- data.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello, infatti la suprema Corte ha affermato che “deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza'', - non esiga dall'appellante alcun va- cuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione'' (Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie, l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto, denunciando pertanto dettaglia- tamente l'illogicità della motivazione.
Ne deriva, in ossequio all'indirizzo nomofilattico, l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gra- vame.
3. L'appellante contesta la sentenza impugnata nella misura in cui il Giudice di primo grado si
è espresso ritenendo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato disciplina-
2 to dall'art. 112 c.p.c., e, per l'effetto, è addivenuto alla conclusione di inaccoglibilità della domanda con una motivazione a suo dire illogica ed errata.
L'appellante ritiene, infatti, che nel caso in esame non sussista alcuna violazione del principio de quo, in quanto il Primo Giudice, a suo dire, avrebbe potuto procedere ad una ricostruzione autonoma rispetto a quella prospettata in atti da essa parte appellante, dunque riqualificando l'avanzata richiesta risarcitoria in una richiesta di liquidazione del c.d. “danno differenziale''.
A tal proposito deve richiamarsi il recentissimo arresto della Suprema Corte- Cass. Civ. Sez.
II del 2 agosto 2024 n. 21821- nella parte in cui afferma che <la domanda “complanare'' ex art. 183 co.1 n.6 c.p.c. non necessariamente dovrà sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi quale domanda principale o in via vicaria>>.
La decisione in esame si inserisce nell'orientamento che dirime la questione inerente all'am- missibilità o meno della domanda 'nuova' sulla base della nozione di complanarità teleologica tra la pretesa originaria e quella introdotta in corso di causa, sulla base della canonica premes- sa che la modifica della domanda è sì permessa, anche laddove mutino entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), quando la domanda così modificata risulta
“connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”, con assunto già affermato, oltre alla sentenza citata in precedenza, dalla recen- tissima Cass., S.U., 15 ottobre 2024, n. 26727.
Premessa cui fa seguito, nella motivazione della sentenza, la precisazione che ciò che rende però concretamente ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto di- verso da quello originariamente fatto valere “oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ.” è la “teleologica complanarità”, da individuarsi in quattro distinti requisiti, ossia (i) la “attinenza” del diritto “alla medesima vicenda sostanziale già dedotta”,
(ii) il “correre” del diritto “tra le stesse parti”, (iii) la tendenza alla realizzazione, almeno par- ziale, del petitum immediato ossia dell'utilità già avuta di mira con l'originaria domanda, sal- va l'ovvia differenza tecnica del petitum mediato, e (iv) la conseguente incompatibilità con il diritto per primo azionato.
È, perciò, da ritenersi che il legislatore, per il giudizio davanti al tribunale, avesse scelto pro- prio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, “correzio- ni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti al fine di massimizzare la portata dell'intervento giu- risdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in re- lazione alla medesima vicenda sostanziale.
3 Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interes- se e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale – eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione – a rinunciare alla domanda già pro- posta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda.
Tuttavia, pur applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che l'emendatio libelli proposta dall'attore/appellante davanti al giudice di pace è inammissibile, per la diver- sità di disciplina contenuta negli artt. 183 e 320 c.p.c. ante riforma “Cartabia”.
In particolare, parte appellante, assume che nel caso in esame, non sussisterebbe alcuna viola- zione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112
c.p.c., in quanto il Primo Giudice, a suo dire, avrebbe ben potuto procedere ad una ricostru- zione autonoma rispetto a quella prospettata in atti da essa parte appellante;
pertanto, secondo la parte appellante, il Primo Giudice avrebbe ben potuto qualificare la primitiva richiesta ri- sarcitoria avanzata in citazione quale richiesta di liquidazione del c.d. “danno differenziale”.
La tesi non convince.
La parte attrice appellante ha quantificato nell'atto introduttivo del giudi- Parte_1
zio di primo grado la propria richiesta risarcitoria per le lesioni personali patite in conseguen- za del sinistro de quo nella somma di €. 20.000,00, contenendo, quindi, espressamente detta richiesta nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. ed omettendo qualsi- voglia riferimento all'indennizzo corrispostole dall' di S. Angelo dei Lombardi per i CP_6
danni de quibus, come evincibile da riscontro del 21.03.2022 in ordine al quale si attestano i ratei percepiti fino alla cessazione della rendita erogata in favore di pari ad € Parte_1
24.200,93 (in prod. appellante) o in € 46.048,27, come indicato dall'appellata.
L'attore appellante ha omesso, quindi, di precisare nel suo atto di citazione che la sede CP_6
di S. Angelo dei Lombardi in conseguenza del sinistro per cui è causa e delle lesioni da lui ri- portate nello stesso gli ha liquidato una rendita vitalizia sulla scorta del grado di invalidità permanente accertato, comprensiva del danno biologico e patrimoniale subito da esso attore
, che ha chiesto nuovamente nel giudizio di primo grado. Parte_1
4 Il Primo Giudice, nella sentenza oggetto di gravame, ha correttamente osservato come la do- manda risarcitoria non poteva essere modificata dall'attore appellante, il quale, solo alla se- conda udienza del 29.03.2019, deputata per gli adempimenti di cui all'art. 320 IV comma c.p.c., la emendava, introducendo per la prima volta una richiesta, per le lesioni de quibus, a titolo di danno differenziale.
Tale "emendatio libelli" non poteva ritenersi ammissibile, in quanto tardivamente formulata dall'attore appellante solo alla seconda udienza del 29.03.2019.
Giova ricordare che nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme;
questa libertà di forme fa sì che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi;
tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza: a norma dell'art. 320 cpc, comma 3, nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere”; è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie;
il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell'art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richie- ste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in pri- ma udienza”; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di do- cumenti (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 in DeJure;
conf. Cass.
7.4.2000 n. 4376: <Nel proce- dimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e pri- ma udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse
a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedi-
mento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fat- ti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costituti- vi, modificativi, impeditivi o estintivi>>; <Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato
deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al ri-
guardo>> e Cass. 10.4.08 n. 9350:<<Pur essendo disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario il procedimento che si svolge innanzi al giudice di pace, caratterizzato ai sensi dell'art.
319 c.p.c. dalla libertà di forme, sicché le parti possono costituirsi in cancelleria o in udienza e il convenuto può
5 considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. (ove non
si distingue tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione) nella prima udienza risulta con- centrata tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie) e il rinvio a successiva udienza è consentita solo quando, in relazione all'attività svolta, ri- sultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova. A tale udienza, che venga tenuta successivamente
alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allega- re nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare al convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né - ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima - svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a so- stegno delle medesime. Così come gli è pure precluso chiamare un terzo in causa ed eccepire l'incompetenza del
giudice. Pertanto, allorquando a volere chiamare un terzo in causa è il convenuto, il medesimo ha l'onere di co- stituirsi nel termine di rito e a pena di decadenza farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza. Una nuova udienza può essere, altresì, fissata dal giudice di pace, qualora il convenuto si costituisca all'udienza e si renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in
prima udienza. Una siffatta ipotesi può ritenersi ad esempio integrata proprio in relazione all'esigenza di farsi luogo alla chiamata di altro terzo in causa, laddove la relativa esigenza insorga per l'attore all'esito delle difese svolte dal primo terzo chiamato, costituitosi direttamente alla prima udienza. In tale ipotesi l'attore, peraltro, ha
l'onere di farne istanza nel corso della medesima, prima, udienza. Non gli è, invero, consentito di proporla
all'udienza successiva che eventualmente si tenga, ostandovi le struttura concentrata e tendenzialmente comple- ta dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c.>>; circa la maturazione delle preclusioni assertive entro la prima udienza ex art. 320 c.p.c. cfr. anche Tribunale Savona 21.2.2013 e Trib. Roma
1.12.2003, in DeJure).
In particolare, quindi, all'udienza, che venga tenuta ex art. 320 cpc quarto comma successi- vamente alla prima, è preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi (Cass. 9350/08).
In definitiva, la modifica effettuata dalla parte attrice appellante della primitiva richiesta risar- citoria avanzata in citazione deve ritenersi inevitabilmente irrituale, inammissibile e tardiva, con conseguente rigetto del gravame proposto e conferma della sentenza di primo grado.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
4. Consegue per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudi- zio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (III scaglione di riferimento, valori tra minimi e medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 200/2022 re- Parte_1
sa inter partes dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
6 2. Condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 CP_2
le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.800,00
[...]
per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
3. Dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Avellino, 16.5.2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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