Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4242 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 05/06/2025 ; tenuto conto che con decreto del 15.4.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies comma III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4242/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 1696/2022 – lesione personale, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] l'[...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Appia n.408, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Rocco Lolli e dall'Avv. Angelo Procino ed elett.te domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rocco
Lolli in Caserta- Puccianiello, alla via dei Giardini n.52;
-appellante
e
P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_1 sede in Milano, alla piazza Tre Torri n.1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvana
Petruccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Bernini n.27;
- appellato
nonché
(CF. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, CP_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall'Avv. Elena Lombardi presso il cui studio elett.te domicilia in Maddaloni alla via
Francesco De Angelis n.28;
-appellato
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n.45, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pilla presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta alla via Roma n.90;
-appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006,
n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 30/05/2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1696/2022 del Giudice di Pace di Maddaloni con la quale trovavano parziale accoglimento le domande attoree dirette a ottenere il risarcimento dei danni a cose e a persone in ordine al sinistro verificatosi in data 23.5.2020 in Maddaloni (CE) alla via Appia, all'altezza del civico n. 408.
A fondamento dell'appello, lamentava la violazione degli artt.132 c.p.c. e Parte_1
118 disp.att. c.p.c. non avendo il giudice di prime cure fornito adeguata motivazione della propria decisione;
eccepiva altresì l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Più nel dettaglio, il giudice di pace aveva errato nell'escludere la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, non CP_2 avendo valutato le risultanze desumibili dal modello CAI che il convenuto aveva sottoscritto e in cui aveva riconosciuto la propria totale ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro;
lamentava anche la genericità e lacunosità della dichiarazione resa dalla teste eccepiva inoltre l'errata Testimone_1 applicazione della normativa in tema di responsabilità da sinistri stradali di cui al d.lgs. 209/2055, aggiornato alla l.118/2022, avendo il giudice di pace erroneamente condannato, in solido con CP_2
la , società assicuratrice di parte appellante, chiamata in garanzia in seguito
[...] Controparte_3 alla domanda riconvenzionale spiegata da Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza CP_2 impugnata e, conseguentemente, di dichiarare unico responsabile nella causazione del CP_2 sinistro e, per l'effetto, condannare l e , in solido tra loro, al risarcimento per i CP_1 CP_2 danni subiti dal proprio veicolo Fiat Ducato tg. CF053XC pari a euro 1.500,00 (ossia alla relativa quantificazione operata dal Giudice di prime cure, detratto l'acconto ricevuto, non dovendo applicarsi il concorso di colpa), dei restanti danni subito dall'auro Fiat tg. DS870BS pari a euro 700,00 e delle lesioni patite pari a euro 977,95 (ossia alla quantificazione operata dal giudice di prime cure, non dovendo applicarsi alcun concorso di colpa), oltre interessi dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado. Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva conferma della sentenza impugnata, CP_1 avendo il giudice di prime cure correttamente applicato e motivato in merito al principio della concorsualità ex art.2054 co.2 c.c. sia per i danni materiali occorsi al veicolo Fiat Ducato tg. CF043XC sia per quanto riguarda le lesioni personali subite da parte appellante.
Si costituiva altresì eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o CP_2 inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata;
in subordine, nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiarare la società tenuta alla CP_1 manleva.
3. All'udienza del 15.4.2024 il Tribunale invitava le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado;
successivamente, rinviava per la discussione ex art. 281–sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
, con atto di citazione in primo grado, premetteva che il giorno 23.5.2020, Parte_1 alle ore 14:00 circa, in Maddaloni (CE), alla via Appia, all'altezza del civico 408, alla guida del proprio autocarro Fiat Ducato tg CF043XC, mentre era regolarmente fermo con l'indicatore direzionale destro azionato in attesa di effettuare manovra di svolta a destra, veniva investito dall'autovettura Fiat Panda tg.
FK826EJ, di proprietà e condotta dal convenuto , il quale, proveniente a tergo e a velocità CP_2 sostenuta, tentava di effettuare un'errata e azzardata manovra di sorpasso a destra mal calcolando lo spazio a sua disposizione e finendo così dapprima con l'investire l'autocarro nella fiancata destra con la propria parte antero-laterale sinistra e in seguito con il terminare la propria corsa con la propria fiancata anteriore sinistra dell'autovettura Fiat 500 tg. DS870BS, di proprietà di parte appellate e regolarmente ferma in sosta sul margine destro.
A seguito del sinistro, l'istante subiva lesioni personali e veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Marcianise, ove gli veniva diagnosticava una contusione alla spalla sinistra. Quanto ai veicoli, l'autocarro Fiat Ducato tg. CF043XC subiva danni alla fiancata sinistra pari a euro 3.178, 89, mentre la Fiat 500 tg. DS870BS subiva danni alla fiancata anteriore sinistra pari a euro 2.300,32 (cfr. allegato n. 11 in produzione parte attrice). La responsabilità del sinistro, secondo l'attore, era da addebitarsi esclusivamente al conducente della Fiat Panda tg. FK826EJ che, di fatti, riconosceva la propria responsabilità sottoscrivendo il modello CAI.
L'autovettura del convenuto all'epoca del sinistro risultava assicurata per la RCA con la società
. Quest'ultima, regolarmente diffidata a risarcire il danno, inviava a titolo di offerta su basi CP_1 concorsuali, a mezzo assegno bancario, la somma di euro 1700,00 per i danni subiti dall'autocarro Fiat
Ducato tg. CF043 XC comprensiva di euro 300,00 per competenze professionali e la somma di euro 1.200,00 per i danni subiti dall'autovettura Fiat 500 tg. DS870BS comprensiva di euro 200,00 per competenze professionali (cfr. allegati nn. 5 e 6 in produzione parte attrice) Tali importi venivano ritenuti incongrui dall'appallante e quindi accettati solo a titolo di acconto (cfr. allegato 7 in produzione parte attrice). Pertanto, l'odierno appellante agiva in giudizio al fine di far accertare la responsabilità esclusiva di per il sinistro e ottenere la condanna in solido di e al CP_2 CP_2 CP_1 risarcimento dei danni subiti.
Negli atti difensivi descriveva una differente dinamica del sinistro rispetto a CP_2 quanto prospettato da parte attrice, esponendo che il veicolo Fiat Panda tg. FK826EJ di sua proprietà veniva impattato dal veicolo Fiat Ducato tg. CF043XC di proprietà dell'attore, il quale effettuava un'imprudente e repentina manovra di svolta a destra per immettersi in una strada privata, senza azionare l'indicatore di direzione e senza avvedersi del proprio veicolo che contestualmente percorreva la carreggiata. A seguito della collusione, la Fiat Panda tg. FK826EJ urtava il veicolo Fiat 500 tg. DS870BS anch'esso di proprietà dell'attore. A seguito dell'impatto, il veicolo di riportava ingenti CP_2 danni quantificati in euro 2.479,25 oltre Iva (cfr. allegato n.6 in produzione parte convenuta) e, pertanto, inoltrava diffida di pagamento alla propria compagnia assicuratrice (cfr. allegato n.2 in CP_1 produzione parte convenuta). Inviava altresì richiesta di risarcimento dei danni alla , quale CP_3 compagnia assicuratrice per la RCA dell'autocarro Fiat Ducato tg. CF043XC (cfr. allegato n. 4 in produzione parte convenuta). spiegava quindi domanda riconvenzionale volta a ottenere CP_2
l'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
La compagnia assicuratrice, con accordo transattivo, definiva in via stragiudiziale la controversia con al quale veniva liquidata, su base concorsuale ex art.2054 co.2 c.c., la somma di euro CP_2
1.800,00 di cui euro 1.000, 00 a titolo di risarcimento del danno materiale ed euro 800 a titolo di competenze e spese legali (cfr. allegato in produzione parte convenuta).
Si costituiva in giudizio la , contestando la domanda risarcitoria proposta CP_1 dall'attore, evidenziando la congruità dell'offerta formulata dalla stessa, posto che dalla documentazione prodotta contestualmente al sinistro e dalle informazioni acquisite dalla diffida di risarcimento del danno inviata da risultava una responsabilità concorrente di . Quanto alle lesioni, CP_2 Parte_1
l' eccepiva che il proprio medico di fiducia aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la CP_1 dinamica del sinistro e le presunte lesioni lamentate dall'attore. Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di prova testimoniale, con sentenza n. 87/2023 il
Giudice di Pace di Carinola dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda riconvenzionale di
. Quanto alle domande attoree, il giudice di pace accoglieva, nei limiti del concorso di colpa, CP_2 la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni alla persona e all'autocarro Fiat Ducato tg. CF043XC
e accoglieva integralmente la domanda relativa ai danni subiti dal veicolo Fiat 500 tg. DS870BS, essendo risultato quest'ultimo in sosta. Pertanto, condannava la e in solido tra loro, al CP_3 CP_2 risarcimento dei danni in favore dell'attore e relativa ai danni subiti dall'autocarro Fiat Ducato e delle lesioni nella misura di euro 598,97 e al risarcimento dei danni per il veicolo Fiat 500 nella misura di euro
700. Condannava gli stessi anche al pagamento delle spese di giustizia.
Di qui il proposto appello.
Profili Preliminari
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi CP_3 in giudizio.
4.1. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti da parte appellante.
4.2. L'appello è ammissibile, proponibile e procedibile. Difatti, le eccezioni sollevate da parte appellata non sono meritevoli di pregio, in quanto la tessa ha dedotto solo genericamente l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello, senza indicare le ragioni a sostegno delle sollevate eccezioni.
5. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio
2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per giungere ad ascrivere in capo al proprietario del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento e pervenire dunque alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello non meriti accoglimento. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023,
n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli,
n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
Risulta condivisibile la decisione cui è pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla responsabilità concorrente delle parti in giudizio ex art.2054 co.2 c.c. Nessuno dei due conducenti ha infatti superato la presunzione di colpa. Più nel dettaglio, ha prodotto in giudizio il modello CAI Parte_1 in cui ha sottoscritto la dichiarazione di “mentre percorrevo via Appia 409 una CP_2 Parte_1
Panda impattava la mia auto semplicemente in sosta” da cui si evincerebbe una responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro. Tuttavia, la teste escussa all'udienza del 13.6.2022, Testimone_1 ha dichiarato di aver visto un furgone di colore bianco che svoltava a destra per entrare in un luogo privato e “non azionava l'indicatore di direzione” da cui si evincerebbe una responsabilità anche dell'attore.
In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva né l'Autorità né il
118.
Pertanto, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione all'esclusiva responsabilità del convenuto. Pertanto, l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata. Va poi esaminato l'ulteriore motivo di appello relativo all'errata applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa in tema di responsabilità da sinistri stradali. Anche tale motivo di gravame risulta infondato.
Sul punto va osservato che il d.l. 223 del 4 luglio 2006 ha modificato il Codice delle Assicurazioni private introducendo, a partire dal 1° febbraio 2007, una nuova procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli, nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.
Tale procedura, disciplinata dall'art. 149 del Cod. Ass.ni, prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabile o di cui si è responsabile solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa;
non, dunque, a quella del responsabile del sinistro.
Dall'art. 149 cod. Ass.ni e dall'art. 1 c.
1. Let. d) del DPR 254/06 “Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto” si ricavano le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'indennizzo diretto delle quali assume rilievo, ai fini del presente giudizio, che nel sinistro siano coinvolti due veicoli, entrambi a motore, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In particolare, l'articolo stabilisce che in caso di sinistro stradale, il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni, anche se non è responsabile del sinistro, tanto al fine di garantire benefici per gli assicurati, consentendo una liquidazione più rapida e efficiente dei danni.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva della norma, invero consentita anche dal d.P.R. 254/2006 art.1 nella parte in cui esclude non la presenza di terzi veicoli, ma il
“coinvolgimento di altri veicoli responsabili”; è stato precisato dunque che la procedura dell'indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le sue pretese siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno;
dunque, ai fini dell'applicabilità dell'indennizzo diretto non rileve il numero di veicoli coinvolti bensì la ripartizione della responsabilità e, segnatamente, la circostanza che gli altri mezzi coinvolti non abbiano causato neppure in minima parte il danno (cfr.
Ordinanza Corte di Cassazione n.3146/2017). Pertanto, il giudice di prime cure non ha errato nel ritenere applicabile alla fattispecie la normativa del c.d. Decreto Bersani, in quanto il terzo veicolo coinvolto nel caso in esame è risultato essere regolarmente parcheggiato, dunque privo di alcuna responsabilità .
Le spese
7. Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
7.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 87/2023 del Giudice di Pace di Carinola;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 ed euro 147,00 per rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
• manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 12.6.2025