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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/12/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3428/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile di primo grado n. 3428/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Gigante Parte_1
- attore -
Contro
C.F. , residente in [...] C.F._1
1.
- convenuta contumace - riservato in decisione all'udienza del 27.11.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.08.2024 il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio innanzi a questo tribunale il coniuge separato, sig.ra chiedendo lo Controparte_1 scioglimento della comunione legale insistente sull'immobile sito in Grottaglie alla Via Ciro
Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p. 3, int. dx nonché del relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già adibito a residenza familiare, la cui assegnazione alla convenuta è stata revocata dal giudice della separazione, mediante formazione delle quote da assegnarsi ai condividenti, per il caso di accertata divisibilità, ovvero disponendone la vendita;
contestualmente ha agito con domanda di rendiconto chiedendo l'accertamento dei crediti verso la convenuta a titolo di rimborso delle spese di mutuo, estinto con proprie disponibilità economiche dopo la separazione, nonché delle quote condominiali corrisposte per intero durante il periodo in cui la casa coniugale era stata assegnata alla moglie e nella misura della metà dopo la revoca dell'assegnazione. Nel corso del giudizio l'attore ha legittimamente mutato la domanda, chiedendo ai sensi dell'art. 720
c.p.c. l'assegnazione in proprio favore del bene per cui è causa, al prezzo di stima determinato dal
CTU Geom. nella misura di € 82.000,00 (v. relazione di consulenza depositata in Persona_1 data 28.03.2025), con previsione del versamento del dovuto conguaglio alla convenuta, decurtato dei predetti crediti, in relazione ai quali aveva nelle more richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, nonché delle spese di CTU nella misura della metà e di ulteriori spese condominiali.
Tanto premesso, pare opportuno precisare che la domanda di assegnazione dell'immobile da dividere
è procedibile a decorrere dalla data del provvedimento con il quale il giudice della famiglia ha autorizzato i coniugi a vivere separati (13.03.2018), a mente del secondo comma dell'art. 191 c.c., come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, mediante predisposizione di un progetto di divisione che preveda l'assegnazione all'attore del bene comune, provvedimento che va comunicato alla parte contumace ex art. 789 c.p.c. (v. Cass. sent. 25.10.2010, n. 21829).
Deve inoltre ritenersi che tale domanda sia anche fondata nel merito attesa l'accertata indivisibilità del bene, come da conclusioni rassegnate dal CTU Geom. , che si ritiene di condividere anche Per_1 in punto di stima del valore attuale dell'immobile; pertanto, in mancanza di domande concorrenti, va disposta l'assegnazione del bene immobile per cui vi è causa all'odierno attore, con conseguente versamento a titolo di conguaglio in favore della comproprietaria al 50% della somma di €41.000,00, pari alla metà del valore di stima.
Peraltro, i crediti di cui l'attore domanda la compensazione con il conguaglio dovuto in favore dell'altro condividente possono ritenersi accertati quanto all'importo di €29.500,00 portati dal decreto ingiuntivo n. 1150/2024 del 16.09.2024, non opposto e divenuto esecutivo, relativo al 50% sulla somma di € 55.000,00 versata dall'attore per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile, pari quindi a 27.500,00, nonché quanto all'ulteriore importo di € 2.000,00 dovuti a titolo di rimborso delle quote condominiali ordinarie fino al 12.11.2021 nel periodo di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra oltre spese giudiziali per un importo complessivo di €1.924,52, ed inoltre ad CP_1
€1.124,04, pari al 50% delle spese condominiali dal dicembre 2021 al novembre 2024 complessivamente corrisposte in via esclusiva dall'attore per un importo complessivo di €2.248,08, di pronta e facile liquidazione ex art. 1243, 2°comma (vedi in merito ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo allegato 1 alla memoria depositata il 13.01.2025; dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo allegato 1 alla memoria depositata il 25.06.2025; prospetto spese oneri condominiali dal dicembre 2021 al novembre 2024 allegato 4 alla memoria depositata il 25.06.2025).
Ritenuta applicabile la compensazione giudiziale, atteso che il primo credito è accertato e ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro al pari del credito derivante dall'obbligo di versare il conguaglio, di cui pertanto può essere dichiarata la parziale compensazione, per la somma di
€32.548,56 (29.500,00+1.924,52+1.124,04).
Ritenuto conclusivamente che la compensazione tra le ragioni di credito delle parti può essere disposta soltanto nei limiti di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44 (41.5000,00-32.548,56). Parte_2
Alla luce di quanto esposto, con ordinanza del 13.10.2025 il Giudice istruttore ha predisposto il seguente progetto di divisione:
1) ASSEGNA al sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, C.F. , la piena proprietà dei beni immobili C.F._2 costituiti dall'appartamento sito in Grottaglie alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p.
3, int. Dx, nonché dal relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già in comunione legale con il coniuge separato sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1
2) PONE A CARICO del condividente assegnatario del bene di cui al capo 1) sig. Parte_1
il versamento a titolo di conguaglio in favore della convenuta sig.ra
[...] Parte_2
, comproprietaria al 50%, della somma di €41.000,00;
[...]
3) ACCERTA E DICHIARA che il credito a titolo di conguaglio in capo alla sig.ra Parte_2
di cui al capo che precede è parzialmente compensato dai crediti del sig.
[...]
nei confronti della stessa convenuta per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ascendenti alla somma complessiva di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44. Parte_2
Premesso che “Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione – e non notificazione – del deposito del progetto divisionale e della udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sentt. n. 1018 del 2004, 8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sentt. n. 1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991).” (Corte di cassazione, sez. II, sentenza 25 ottobre 2010, n. 21829), considerato che nel caso di specie il progetto di divisione è stato depositato in cancelleria e notificato a cura dell'attore alla parte convenuta contumace almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione (vd. deposito telematico del 25.11.2025), il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 13.10.2025 deve essere dichiarato esecutivo non essendo pervenuta alcuna contestazione da parte della convenuta contumace.
In punto di spese quelle giudiziali vanno integralmente compensate, data la non opposizione della convenuta, mentre quelle di CTU graveranno sulle parti in solido tra loro.
P.T.M.
Letti ed applicati gli artt. 720 c.c. e 789 c.p.c., stante la mancata opposizione della convenuta contumace, dichiara esecutivo il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 13.10.2025 e per l'effetto:
1) ASSEGNA al sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, C.F. , la piena proprietà dei beni immobili C.F._2 costituiti dall'appartamento sito in Grottaglie alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p.
3, int. Dx, nonché dal relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già in comunione legale con il coniuge separato sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1
2) PONE A CARICO del condividente assegnatario del bene di cui al capo 1) sig. Parte_1
il versamento a titolo di conguaglio in favore della convenuta sig.ra
[...] Parte_2
comproprietaria al 50%, della somma di €41.000,00;
[...]
3) ACCERTA E DICHIARA che il credito a titolo di conguaglio in capo alla sig.ra Parte_2 di cui al capo che precede è parzialmente compensato dai crediti del sig.
[...] nei confronti della stessa convenuta per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ascendenti alla somma complessiva di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44; Parte_2
4) ORDINA al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Taranto di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
PONE a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Taranto, 03.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania D'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile di primo grado n. 3428/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi, promosso da rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Gigante Parte_1
- attore -
Contro
C.F. , residente in [...] C.F._1
1.
- convenuta contumace - riservato in decisione all'udienza del 27.11.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.08.2024 il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio innanzi a questo tribunale il coniuge separato, sig.ra chiedendo lo Controparte_1 scioglimento della comunione legale insistente sull'immobile sito in Grottaglie alla Via Ciro
Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p. 3, int. dx nonché del relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già adibito a residenza familiare, la cui assegnazione alla convenuta è stata revocata dal giudice della separazione, mediante formazione delle quote da assegnarsi ai condividenti, per il caso di accertata divisibilità, ovvero disponendone la vendita;
contestualmente ha agito con domanda di rendiconto chiedendo l'accertamento dei crediti verso la convenuta a titolo di rimborso delle spese di mutuo, estinto con proprie disponibilità economiche dopo la separazione, nonché delle quote condominiali corrisposte per intero durante il periodo in cui la casa coniugale era stata assegnata alla moglie e nella misura della metà dopo la revoca dell'assegnazione. Nel corso del giudizio l'attore ha legittimamente mutato la domanda, chiedendo ai sensi dell'art. 720
c.p.c. l'assegnazione in proprio favore del bene per cui è causa, al prezzo di stima determinato dal
CTU Geom. nella misura di € 82.000,00 (v. relazione di consulenza depositata in Persona_1 data 28.03.2025), con previsione del versamento del dovuto conguaglio alla convenuta, decurtato dei predetti crediti, in relazione ai quali aveva nelle more richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, nonché delle spese di CTU nella misura della metà e di ulteriori spese condominiali.
Tanto premesso, pare opportuno precisare che la domanda di assegnazione dell'immobile da dividere
è procedibile a decorrere dalla data del provvedimento con il quale il giudice della famiglia ha autorizzato i coniugi a vivere separati (13.03.2018), a mente del secondo comma dell'art. 191 c.c., come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, mediante predisposizione di un progetto di divisione che preveda l'assegnazione all'attore del bene comune, provvedimento che va comunicato alla parte contumace ex art. 789 c.p.c. (v. Cass. sent. 25.10.2010, n. 21829).
Deve inoltre ritenersi che tale domanda sia anche fondata nel merito attesa l'accertata indivisibilità del bene, come da conclusioni rassegnate dal CTU Geom. , che si ritiene di condividere anche Per_1 in punto di stima del valore attuale dell'immobile; pertanto, in mancanza di domande concorrenti, va disposta l'assegnazione del bene immobile per cui vi è causa all'odierno attore, con conseguente versamento a titolo di conguaglio in favore della comproprietaria al 50% della somma di €41.000,00, pari alla metà del valore di stima.
Peraltro, i crediti di cui l'attore domanda la compensazione con il conguaglio dovuto in favore dell'altro condividente possono ritenersi accertati quanto all'importo di €29.500,00 portati dal decreto ingiuntivo n. 1150/2024 del 16.09.2024, non opposto e divenuto esecutivo, relativo al 50% sulla somma di € 55.000,00 versata dall'attore per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile, pari quindi a 27.500,00, nonché quanto all'ulteriore importo di € 2.000,00 dovuti a titolo di rimborso delle quote condominiali ordinarie fino al 12.11.2021 nel periodo di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra oltre spese giudiziali per un importo complessivo di €1.924,52, ed inoltre ad CP_1
€1.124,04, pari al 50% delle spese condominiali dal dicembre 2021 al novembre 2024 complessivamente corrisposte in via esclusiva dall'attore per un importo complessivo di €2.248,08, di pronta e facile liquidazione ex art. 1243, 2°comma (vedi in merito ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo allegato 1 alla memoria depositata il 13.01.2025; dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo allegato 1 alla memoria depositata il 25.06.2025; prospetto spese oneri condominiali dal dicembre 2021 al novembre 2024 allegato 4 alla memoria depositata il 25.06.2025).
Ritenuta applicabile la compensazione giudiziale, atteso che il primo credito è accertato e ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro al pari del credito derivante dall'obbligo di versare il conguaglio, di cui pertanto può essere dichiarata la parziale compensazione, per la somma di
€32.548,56 (29.500,00+1.924,52+1.124,04).
Ritenuto conclusivamente che la compensazione tra le ragioni di credito delle parti può essere disposta soltanto nei limiti di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44 (41.5000,00-32.548,56). Parte_2
Alla luce di quanto esposto, con ordinanza del 13.10.2025 il Giudice istruttore ha predisposto il seguente progetto di divisione:
1) ASSEGNA al sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, C.F. , la piena proprietà dei beni immobili C.F._2 costituiti dall'appartamento sito in Grottaglie alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p.
3, int. Dx, nonché dal relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già in comunione legale con il coniuge separato sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1
2) PONE A CARICO del condividente assegnatario del bene di cui al capo 1) sig. Parte_1
il versamento a titolo di conguaglio in favore della convenuta sig.ra
[...] Parte_2
, comproprietaria al 50%, della somma di €41.000,00;
[...]
3) ACCERTA E DICHIARA che il credito a titolo di conguaglio in capo alla sig.ra Parte_2
di cui al capo che precede è parzialmente compensato dai crediti del sig.
[...]
nei confronti della stessa convenuta per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ascendenti alla somma complessiva di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44. Parte_2
Premesso che “Nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione – e non notificazione – del deposito del progetto divisionale e della udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci. Il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sentt. n. 1018 del 2004, 8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sentt. n. 1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991).” (Corte di cassazione, sez. II, sentenza 25 ottobre 2010, n. 21829), considerato che nel caso di specie il progetto di divisione è stato depositato in cancelleria e notificato a cura dell'attore alla parte convenuta contumace almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione (vd. deposito telematico del 25.11.2025), il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 13.10.2025 deve essere dichiarato esecutivo non essendo pervenuta alcuna contestazione da parte della convenuta contumace.
In punto di spese quelle giudiziali vanno integralmente compensate, data la non opposizione della convenuta, mentre quelle di CTU graveranno sulle parti in solido tra loro.
P.T.M.
Letti ed applicati gli artt. 720 c.c. e 789 c.p.c., stante la mancata opposizione della convenuta contumace, dichiara esecutivo il progetto di divisione di cui all'ordinanza del 13.10.2025 e per l'effetto:
1) ASSEGNA al sig. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, C.F. , la piena proprietà dei beni immobili C.F._2 costituiti dall'appartamento sito in Grottaglie alla Via Ciro Fanigliulo n. 7, censito nel NCEU del Comune di Grottaglie al foglio 56, part. 521, sub 30, Cat. A/3, vani 5,5, R.C. € 411,87, p.
3, int. Dx, nonché dal relativo lastrico solare censito al sub 33 mq. 101 - piano 4°, già in comunione legale con il coniuge separato sig.ra C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1
2) PONE A CARICO del condividente assegnatario del bene di cui al capo 1) sig. Parte_1
il versamento a titolo di conguaglio in favore della convenuta sig.ra
[...] Parte_2
comproprietaria al 50%, della somma di €41.000,00;
[...]
3) ACCERTA E DICHIARA che il credito a titolo di conguaglio in capo alla sig.ra Parte_2 di cui al capo che precede è parzialmente compensato dai crediti del sig.
[...] nei confronti della stessa convenuta per le causali di cui in motivazione, Parte_1 ascendenti alla somma complessiva di €32.548,56, con l'effetto che l'attore sarà tenuto a versare in favore della sig.ra la somma residua di € 8.451,44; Parte_2
4) ORDINA al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Taranto di procedere alla trascrizione del presente provvedimento, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
PONE a carico delle parti in solido le spese di CTU.
Taranto, 03.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania D'Errico