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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8349 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7726/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 7726/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 la alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_2 persona dei legali rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni di competenza del FGVS in Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli, alla Via Vicinale Spadari il giorno 18.01.2017 alle ore 7,45 circa.
In particolare, deduce: che il giorno 18.01.2017 alle ore 7,45 circa mentre percorreva alla guida del proprio motoveicolo Kymco D1/20/00 tg. DL39314 la via Vicinale Spadari in Napoli, in direzione Pianura, per recarsi a lavoro, dopo aver superato l'azienda Colle Spadaro sita al civico n°13 della detta via, veniva tamponato da un'autovettura che lo scaraventava al suolo;
che il sinistro si verificava nel tentativo dell'autovettura di sorpassare il motoveicolo che percorreva via Vicinale Spadari sul margine destro della carreggiata;
che il conducente dell'auto investitrice si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce ed impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
che a seguito dell'incidente aveva subito gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“San Paolo” di Fuorigrotta ove gli veniva diagnosticata: “frattura pluriframmentaria esposta e scomposta dell'omero destro e frattura del capitello radiale destro" , nonché danni al proprio motoveicolo quantificati in € 500,00; che in data 17/2/2017 la sig.ra
, per delega di , sporgeva querela presso la stazione dei Parte_2 Parte_1
Carabinieri Vomero-Arenella; che con lettere inviate a mezzo p.e.c. veniva inoltrata rituale richiesta di risarcimento danni alla . e alla Controparte_1
Consap.
Tanto premesso, chiede al Tribunale di : “1) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime
[...] della strada per la Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, nella misura complessiva di €. 68.448,54, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore, in qualità di Impresa designata, al
[...] pagamento delle spese e delle competenze di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
La convenuta si costituiva tempestivamente eccependo: in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
nonché in via subordinata, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c.
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste e disposta Testimone_1 una C.T.U. di tipo medico-legale, la causa, mutato il giudicante, veniva ritenuta in
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decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
E' stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti, per quelli patrimoniali essa risulta dall'allegato certificato cronologico PRA relativo al motoveicolo Kymco tg. DL 39314; la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del 02.07.2018, 17.02.2017, nonché dell'invito di una stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inviata il 28.05.2019, all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 16.03.21.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'attore, prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui all'art. 283, co.1) lett. a) Dlgs 209/05.
Sul punto, va osservato, in generale, che in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacché, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge.
Invero, la norma regolatrice della fattispecie (art.19 lett. a) l.990/1969) si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, di talché la mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e, pertanto, la fondatezza dell'azione spiegata.
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A siffatta conclusione induce un'attenta lettura esegetica della citata disposizione, conforme al tenore testuale e alla ratio ispiratrice della stessa.
Alla stregua della concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza, sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.19 lett. a) l.990/1969 grava l'onere di provare “sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto" (così, ad es., Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Più specificamente, la prova sul punto a carico del danneggiato deve riguardare, anzitutto, la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, l'impossibilità incolpevole della mancata identificazione: l'imposizione al danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è consentanea alla finalità perseguita dal legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione a ipotetici conducenti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi.
Ovviamente l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni: in tal senso la Suprema Corte insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente può "ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo mentre è irrilevante, invece, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle (così, ad es., sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
In particolare, la non identificazione del motoveicolo danneggiante emerge dal verbale di querela contro ignoti del 17.02.2017 proposta dalla sig.ra Parte_3
su delega di , presso il Commissariato del Vomero-Arenella
[...] Parte_1 per i fati di causa, dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale “San Paolo” in cui risultano spuntate le caselle indicanti “la responsabilità del terzo e l'omissione di soccorso” nonchè dalle dichiarazioni rese sul punto dal testimone escusso.
Ciò premesso, per la ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda in esame decisa valenza assume la deposizione testimoniale resa da Tes_1
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dettagliata e meritevole di credibilità anche in mancanza di elementi Tes_1 istruttori di tenore contrario.
Il teste ha dichiarato: “ero in motorino andando verso pianura su via Vicinale Spadari;
all'epoca facevo il rappresentante di un'azienda di caffè e stavo andando a lavoro;
ero da solo sul mio scooter ed ho visto che davanti a me c'era una macchina e davanti a questa macchina c'era un motorino;
la macchina tentando un sorpasso e mentre faceva tale manovra urtava il motorino davanti nella parte posteriore;
la strada era abbastanza stretta;
il motorino si trovava sulla desta della carreggiata;
la strada era quasi di campagna, non era ben asfaltata;
non c'era traffico;
il conducente del motorino aveva sopra la cinquantina in quanto aveva i capelli brizzolati;
subito dopo averlo (il motorino) scaraventato per terra l'autovettura ha continuato come se nulla fosse;
il conducente rimase a terra e si toccava il braccio e la spalla;
non ho visto che perdeva sangue;
era molto coperto/imbottito in quanto era gennaio;
l'ho soccorso, sono venute altre 2-3 persone a soccorrerlo;
una di queste ha chiamato il 118; io sono rimasto un altro po, 10-15 minuti, poi dovendo andare a lavoro non ho aspettato l'arrivo del 118”. ADR: No, non so nulla e neppure io ho visto il numero di targa;
ADR: Non pioveva quel giorno”.
E' evidente che un po' per la repentinità dell'accaduto ed un po' perché l'attenzione del testimone si è rivolta immediatamente verso l'attore caduto in terra, non è stato possibile rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Dalla testimonianza raccolta è emerso che il sinistro è stato indubbiamente cagionato da un veicolo non identificato e che a seguito del Pt_1 tamponamento finiva a terra essendovi stato sospinto dall'impatto con la vettura.
Tanto accertato in fatto, si ritiene, in diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo giudice pienamente condivide, il Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi (Cass. n. 4798 del 17 maggio 1999). Ed ancora: "L'istituto del fondo di garanzia per le vittime della strada, dì cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge” (Cass. n. 6532 del 27 giugno 1990).
D'altronde, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 cc, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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In conclusione, dalla dinamica appena descritta emerge l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione nella produzione causale del sinistro oggetto della presente controversia con conseguente condanna dell'impresa designata convenuta all'integrale risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente già sopra descritto.
Risarcimento del danno
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_1
, le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici, ha accertato che le lesioni patite sono conseguenza diretta dell'incidente occorso all'attore, soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito e danni subiti: - un danno biologico permanente del 11% per “Frattura pluriframmentaria esposta e scomposta dell'omero destro e frattura del capitello radiale destro;
età del danneggiato al momento del fatto anni 64; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 15; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 45 al 75% e di gg. 60 al 50%.; spese mediche documentate di € 2.325,00.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona.
Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti sufficienti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto causalmente connessi all'evento di danno per cui è causa ed eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame e alle precedenti patologie a carico dell'attore.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 11% (età 64 anni al tempo del sinistro) € 20.590,00; ITT gg. 15 x 115,00 = €1.725,00; ITP al 75% gg 45 x 115,00= € 3.881,25; ITP al 50% gg. 60 x 115 = € 3.450,00; spese mediche € 2325,00. Per un totale di € 31.971,25 da cui va detratto
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l'importo che l'attore ha già percepito dall'INAIL (di € 11.642,19, cfr. doc. in atti) per un totale complessivo di € 20.329,06.
Le somme liquidate devono essere rivalutate dalla data del sinistro;
su tale somma sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo, infatti, permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo,
Per quanto concerne, invece, l'ammontare del pregiudizio patrimoniale patito dall'attore quale proprietario del motoveicolo Honda tg. DP 94519, in proposito, si rammenta che l'art. 283 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 stabilisce che “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui, per quello che ci occupa, il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tal caso, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare.
Ebbene, tenuto conto dei danni al motoveicolo evidenziati dalle fotografie e del certificato cronologica P. R. A. prodotti in giudizio, e della domanda attorea che ha quantificato il danno al motorino in € 500,00, si ritiene che nulla debba essere corrisposto all'attore a tale titolo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u. già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 come in dispositivo;
si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda, e per l'effetto condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1 designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
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della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di della somma di € 20.329,06, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna le nella indicata qualità, alla refusione in Controparte_1 favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre € 759.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. Marco Miraglies per dichiarazione di anticipo resa, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli, 26 settembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 7726/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale impresa designata per Controparte_1 P.IVA_1 la alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in Controparte_2 persona dei legali rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, nella sua qualità di impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni di competenza del FGVS in Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Napoli, alla Via Vicinale Spadari il giorno 18.01.2017 alle ore 7,45 circa.
In particolare, deduce: che il giorno 18.01.2017 alle ore 7,45 circa mentre percorreva alla guida del proprio motoveicolo Kymco D1/20/00 tg. DL39314 la via Vicinale Spadari in Napoli, in direzione Pianura, per recarsi a lavoro, dopo aver superato l'azienda Colle Spadaro sita al civico n°13 della detta via, veniva tamponato da un'autovettura che lo scaraventava al suolo;
che il sinistro si verificava nel tentativo dell'autovettura di sorpassare il motoveicolo che percorreva via Vicinale Spadari sul margine destro della carreggiata;
che il conducente dell'auto investitrice si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce ed impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
che a seguito dell'incidente aveva subito gravi lesioni personali per le quali veniva trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale
“San Paolo” di Fuorigrotta ove gli veniva diagnosticata: “frattura pluriframmentaria esposta e scomposta dell'omero destro e frattura del capitello radiale destro" , nonché danni al proprio motoveicolo quantificati in € 500,00; che in data 17/2/2017 la sig.ra
, per delega di , sporgeva querela presso la stazione dei Parte_2 Parte_1
Carabinieri Vomero-Arenella; che con lettere inviate a mezzo p.e.c. veniva inoltrata rituale richiesta di risarcimento danni alla . e alla Controparte_1
Consap.
Tanto premesso, chiede al Tribunale di : “1) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime
[...] della strada per la Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, nella misura complessiva di €. 68.448,54, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far tempo dal giorno del fatto sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante protempore, in qualità di Impresa designata, al
[...] pagamento delle spese e delle competenze di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
La convenuta si costituiva tempestivamente eccependo: in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata;
nonché in via subordinata, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c.
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste e disposta Testimone_1 una C.T.U. di tipo medico-legale, la causa, mutato il giudicante, veniva ritenuta in
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decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
E' stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti, per quelli patrimoniali essa risulta dall'allegato certificato cronologico PRA relativo al motoveicolo Kymco tg. DL 39314; la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle raccomandate del 02.07.2018, 17.02.2017, nonché dell'invito di una stipula di una convenzione di negoziazione assistita, inviata il 28.05.2019, all'impresa designata convenuta in giudizio e alla Consap nei termini utili per interrompere la prescrizione, trovando applicazione nella specie il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonché l'infruttuoso decorso del termine dilatorio (spatium deliberandi) prima della notifica della citazione avvenuta il 16.03.21.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'attore, prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui all'art. 283, co.1) lett. a) Dlgs 209/05.
Sul punto, va osservato, in generale, che in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacché, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge.
Invero, la norma regolatrice della fattispecie (art.19 lett. a) l.990/1969) si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia, laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, di talché la mancata denunzia dei fatti all'autorità investigativa non può costituire a priori un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma una circostanza che unita agli altri elementi di prova consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e, pertanto, la fondatezza dell'azione spiegata.
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A siffatta conclusione induce un'attenta lettura esegetica della citata disposizione, conforme al tenore testuale e alla ratio ispiratrice della stessa.
Alla stregua della concorde interpretazione di dottrina e giurisprudenza, sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art.19 lett. a) l.990/1969 grava l'onere di provare “sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto" (così, ad es., Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Più specificamente, la prova sul punto a carico del danneggiato deve riguardare, anzitutto, la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, l'impossibilità incolpevole della mancata identificazione: l'imposizione al danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione (nei limiti del possibile) del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è consentanea alla finalità perseguita dal legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione a ipotetici conducenti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni causati da veicoli noti e dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente ovvero l'inasprimento dei premi assicurativi.
Ovviamente l'onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni: in tal senso la Suprema Corte insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che presuntivamente può "ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo mentre è irrilevante, invece, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate o complesse da parte del danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi per le lesioni subite o perché comunque non idoneo a compierle (così, ad es., sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
In particolare, la non identificazione del motoveicolo danneggiante emerge dal verbale di querela contro ignoti del 17.02.2017 proposta dalla sig.ra Parte_3
su delega di , presso il Commissariato del Vomero-Arenella
[...] Parte_1 per i fati di causa, dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale “San Paolo” in cui risultano spuntate le caselle indicanti “la responsabilità del terzo e l'omissione di soccorso” nonchè dalle dichiarazioni rese sul punto dal testimone escusso.
Ciò premesso, per la ricostruzione delle modalità di svolgimento della vicenda in esame decisa valenza assume la deposizione testimoniale resa da Tes_1
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dettagliata e meritevole di credibilità anche in mancanza di elementi Tes_1 istruttori di tenore contrario.
Il teste ha dichiarato: “ero in motorino andando verso pianura su via Vicinale Spadari;
all'epoca facevo il rappresentante di un'azienda di caffè e stavo andando a lavoro;
ero da solo sul mio scooter ed ho visto che davanti a me c'era una macchina e davanti a questa macchina c'era un motorino;
la macchina tentando un sorpasso e mentre faceva tale manovra urtava il motorino davanti nella parte posteriore;
la strada era abbastanza stretta;
il motorino si trovava sulla desta della carreggiata;
la strada era quasi di campagna, non era ben asfaltata;
non c'era traffico;
il conducente del motorino aveva sopra la cinquantina in quanto aveva i capelli brizzolati;
subito dopo averlo (il motorino) scaraventato per terra l'autovettura ha continuato come se nulla fosse;
il conducente rimase a terra e si toccava il braccio e la spalla;
non ho visto che perdeva sangue;
era molto coperto/imbottito in quanto era gennaio;
l'ho soccorso, sono venute altre 2-3 persone a soccorrerlo;
una di queste ha chiamato il 118; io sono rimasto un altro po, 10-15 minuti, poi dovendo andare a lavoro non ho aspettato l'arrivo del 118”. ADR: No, non so nulla e neppure io ho visto il numero di targa;
ADR: Non pioveva quel giorno”.
E' evidente che un po' per la repentinità dell'accaduto ed un po' perché l'attenzione del testimone si è rivolta immediatamente verso l'attore caduto in terra, non è stato possibile rilevare il numero di targa del veicolo investitore.
Dalla testimonianza raccolta è emerso che il sinistro è stato indubbiamente cagionato da un veicolo non identificato e che a seguito del Pt_1 tamponamento finiva a terra essendovi stato sospinto dall'impatto con la vettura.
Tanto accertato in fatto, si ritiene, in diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo giudice pienamente condivide, il Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi (Cass. n. 4798 del 17 maggio 1999). Ed ancora: "L'istituto del fondo di garanzia per le vittime della strada, dì cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge” (Cass. n. 6532 del 27 giugno 1990).
D'altronde, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 cc, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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In conclusione, dalla dinamica appena descritta emerge l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione nella produzione causale del sinistro oggetto della presente controversia con conseguente condanna dell'impresa designata convenuta all'integrale risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente già sopra descritto.
Risarcimento del danno
Possono essere condivise le valutazioni mediche del CTU dott. Per_1
, le quali appaiono adeguatamente calibrate rispetto al tipo di trauma
[...] subito. Il CTU, quindi, con una valutazione analitica, completa ed immune da vizi logici, ha accertato che le lesioni patite sono conseguenza diretta dell'incidente occorso all'attore, soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito e danni subiti: - un danno biologico permanente del 11% per “Frattura pluriframmentaria esposta e scomposta dell'omero destro e frattura del capitello radiale destro;
età del danneggiato al momento del fatto anni 64; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 15; un' inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di gg. 45 al 75% e di gg. 60 al 50%.; spese mediche documentate di € 2.325,00.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona.
Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti sufficienti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto causalmente connessi all'evento di danno per cui è causa ed eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame e alle precedenti patologie a carico dell'attore.
Le somme dovute corrispondono al prospetto seguente: danno biologico 11% (età 64 anni al tempo del sinistro) € 20.590,00; ITT gg. 15 x 115,00 = €1.725,00; ITP al 75% gg 45 x 115,00= € 3.881,25; ITP al 50% gg. 60 x 115 = € 3.450,00; spese mediche € 2325,00. Per un totale di € 31.971,25 da cui va detratto
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l'importo che l'attore ha già percepito dall'INAIL (di € 11.642,19, cfr. doc. in atti) per un totale complessivo di € 20.329,06.
Le somme liquidate devono essere rivalutate dalla data del sinistro;
su tale somma sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo, infatti, permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo,
Per quanto concerne, invece, l'ammontare del pregiudizio patrimoniale patito dall'attore quale proprietario del motoveicolo Honda tg. DP 94519, in proposito, si rammenta che l'art. 283 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 stabilisce che “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui, per quello che ci occupa, il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato. In tal caso, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare.
Ebbene, tenuto conto dei danni al motoveicolo evidenziati dalle fotografie e del certificato cronologica P. R. A. prodotti in giudizio, e della domanda attorea che ha quantificato il danno al motorino in € 500,00, si ritiene che nulla debba essere corrisposto all'attore a tale titolo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u. già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 come in dispositivo;
si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda, e per l'effetto condanna le in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa Controparte_1 designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
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della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, in favore di della somma di € 20.329,06, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna le nella indicata qualità, alla refusione in Controparte_1 favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre € 759.00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'Avv. Marco Miraglies per dichiarazione di anticipo resa, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U., come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli, 26 settembre 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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