Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1348/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1348/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Anna Gotti ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1)La madre continuerà a risiedere ed abitare, unitamente alla figlia Parte_1
nella casa ricevuta in comodato dalla di lei madre, Persona_1 [...]
che ne è proprietaria in via esclusiva, sita in Badia Polesine, Piazza San CP_1
Sebastiano 188 /G con tutti i relativi arredi. Per quanto attiene all'affidamento, collocazione, diritto di visita e mantenimento della figlia minore, le parti concordano quanto segue. 2) La figlia per comune volontà di entrambi i genitori, continuerà Persona_1 ad essere affidata in via esclusiva alla madre la quale assumerà, in Parte_1 tale veste, tutte le decisioni di maggiore interesse in favore e a tutela della stessa anche in ordine alla sua salute, educazione, alle attività scolastiche, extrascolastiche e sportive;
continuerà ad abitare con la madre Persona_1
in Badia Polesine, Piazza San Sebastiano 188/g; Parte_1
3) il padre potrà vedere e stare con la figlia presso Parte_2 Persona_1 la residenza della stessa sita in Badia Polesine, Piazza San Sebastiano 188/g e,
1
4) La sig.ra si farà carico in via esclusiva del mantenimento della Parte_1 figlia minore anche con riferimento alle spese straordinarie, Persona_1 mediche e scolastiche.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualsivoglia reciproca pretesa di natura economica e/o patrimoniale.
6) Le spese legali del presente ricorso saranno a carico in via esclusiva della IG.ra
. Parte_1
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 9-4-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
ed chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Pt_1 Parte_2 pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto il 26-8-2017 a Badia Polesine (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 8, Parte I, anno 2017, e deducevano che:
- dall'unione era nata la figlia il 25-1-2018; Persona_1
- con decreto n. 2395/2023 depositato in data 3-4-2023, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 31-3-2023, svolta nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 21-5-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con
2 decreto n. 2395/2023 depositato in data 3-4-2023, i coniugi hanno depositato note in sostituzione dell'udienza presidenziale del 31-3-2023 (cfr. doc. 2), svolta in trattazione scritta, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della figlia Persona_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1348/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
in data 26-8-2017 a Badia Polesine (RO), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Badia Polesine (RO) al n. 8, Parte I, anno 2017;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 21 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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