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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Generoso Yuri Restina. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed in conseguenza accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica si soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 per annualità (€ 500,00 complessivi) a titolo di carta del docente relativa gli anni 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1. Le domande attoree devono essere respinte per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. Con il presente ricorso la parte attrice ha richiesto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per l'a.s. 2024/25.
1 3. Con precedente ricorso depositato il 17.10.2024 (all. 4 alla memoria), la parte attrice aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, poi affermato con sentenza n. 5587 dell'11.12.2024 del Tribunale di Milano (all. 5 alla memoria), non appellata.
4. Quindi, al momento del deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio R.G. n.
11988/2024, la parte attrice aveva già stipulato il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25 (all.
2 al ricorso), con decorrenza dall'1.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.
5. È allora di tutta evidenza che, come eccepito dalla Ministero, il beneficio economico della carta elettronica per l'a.s. 2024/2025 poteva già essere invocato nell'ambito del precedente procedimento.
Deve pertanto escludersi, a ciò ostando il principio di ordine pubblico processuale del cd. ne bis in idem, derivabile dall'art. 2909 c.c. ed espressione della esigenza di certezza delle relazioni intersoggettive garantite dalla cosa giudicata sostanziale, che sulla presente domanda riguardante l'a.s. 2024/25, in quanto deducibile nella controversia già oggetto di dibattito processuale (divenuta cosa giudicata), possa instaurarsi ennesima vicenda processuale contenziosa.
6. Al riguardo, non paiono dirimenti le deduzioni della difesa di parte attrice secondo cui, alla data di presentazione del primo ricorso, il rapporto relativo all'a.s. 2024/25 non poteva ritenersi stabilizzato.
Ed invero, ai fini del vaglio in punto di ne bis in idem, ciò che rileva è se all'epoca della precedente controversia fosse già sorto il diritto di causa, e quindi se lo stesso fosse invocabile in quel processo.
E nel caso in esame, poiché il contratto aveva decorrenza dall'1.9.2024, alla data del deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio R.G. n. 11988/2024 (17.10.2024), il diritto in questione doveva ritenersi già deducibile in quel giudizio.
7. In conclusione, le domande attoree devono essere respinte.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 260,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Generoso Yuri Restina. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del p.t., con Controparte_3 CP_4
l'avv. Francesco Serafino e l'avv. Stefano Rovelli.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la parte attrice ha chiesto:
“Ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed in conseguenza accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica si soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannare parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 per annualità (€ 500,00 complessivi) a titolo di carta del docente relativa gli anni 2024/2025 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
Le parti convenute in epigrafe si sono costituite contestando le avverse pretese.
***
1. Le domande attoree devono essere respinte per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. Con il presente ricorso la parte attrice ha richiesto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per l'a.s. 2024/25.
1 3. Con precedente ricorso depositato il 17.10.2024 (all. 4 alla memoria), la parte attrice aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, poi affermato con sentenza n. 5587 dell'11.12.2024 del Tribunale di Milano (all. 5 alla memoria), non appellata.
4. Quindi, al momento del deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio R.G. n.
11988/2024, la parte attrice aveva già stipulato il contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25 (all.
2 al ricorso), con decorrenza dall'1.9.2024 e cessazione al 30.6.2025.
5. È allora di tutta evidenza che, come eccepito dalla Ministero, il beneficio economico della carta elettronica per l'a.s. 2024/2025 poteva già essere invocato nell'ambito del precedente procedimento.
Deve pertanto escludersi, a ciò ostando il principio di ordine pubblico processuale del cd. ne bis in idem, derivabile dall'art. 2909 c.c. ed espressione della esigenza di certezza delle relazioni intersoggettive garantite dalla cosa giudicata sostanziale, che sulla presente domanda riguardante l'a.s. 2024/25, in quanto deducibile nella controversia già oggetto di dibattito processuale (divenuta cosa giudicata), possa instaurarsi ennesima vicenda processuale contenziosa.
6. Al riguardo, non paiono dirimenti le deduzioni della difesa di parte attrice secondo cui, alla data di presentazione del primo ricorso, il rapporto relativo all'a.s. 2024/25 non poteva ritenersi stabilizzato.
Ed invero, ai fini del vaglio in punto di ne bis in idem, ciò che rileva è se all'epoca della precedente controversia fosse già sorto il diritto di causa, e quindi se lo stesso fosse invocabile in quel processo.
E nel caso in esame, poiché il contratto aveva decorrenza dall'1.9.2024, alla data del deposito del ricorso introduttivo del precedente giudizio R.G. n. 11988/2024 (17.10.2024), il diritto in questione doveva ritenersi già deducibile in quel giudizio.
7. In conclusione, le domande attoree devono essere respinte.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, che CP_1 determina in complessivi euro 260,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2