Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11576 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11576/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4650 del 2025, proposto da
Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, 172;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , non costituita;
Per l’accertamento
del diritto all’accesso alla documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente con l’istanza inoltrata a mezzo p.e.c. il 1° febbraio 2025, avente ad oggetto “ 1) tutto il fascicolo istruttorio per addivenire all’approvazione del disciplinare redatto dall’A.T.S. per il rilascio dell’I.G.P. Bergamotto di Reggio Calabria; 2) ogni atto documento, verbale o provvedimento adottato dalle amministrazioni tutte in epigrafe indicate relative al procedimento di rilascio dell’I.G.P. Bergamotto di Reggio Calabria; 3) il provvedimento con il quale è stato revocato dalla Regione Calabria in data 28.02.2024 il parere già espresso nei confronti dell’I.G.P.; 4) il verbale della seduta di pubblico accertamento svoltosi il 28 gennaio 2025 alle ore 11,30 presso la Sala Verde al piano terra della sede della Giunta Regionale, denominata Jole Santelli, Contrada Germaneto di Catanzaro per permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal Regolamento (UE) n. 2024/1143; 5) Copia della registrazione della seduta del 28 gennaio 2025 ove effettuata indicate relative al procedimento di rilascio dell’I.G.P. Bergamotto di Reggio Calabria;”;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione intimata al rilascio della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c ) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° aprile 2025, tempestivamente depositato, il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Calabria, premesso di essere un ente riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura (oggi Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) a svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15, della Legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 per la D.O.P. “Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale” e di aver avviato, a far data dal 2016, l’ iter per l’estensione del predetto disciplinare anche a tutta la fase di coltivazione e produzione del predetto agrume, ha esposto di aver presentato, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 1° febbraio 2025, presso la Regione Calabria e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un’istanza di accesso agli atti, in relazione a tutta la documentazione in epigrafe indicata, stante la concomitante pendenza di altro procedimento amministrativo, incardinato da altri operatori agricoli, per il riconoscimento dell’I.G.P. sul medesimo prodotto agricolo.
Nelle more, la Regione Calabria riscontrava la predetta istanza, esibendo il provvedimento con il quale è stato revocato dalla Regione Calabria in data 28.02.2024 il parere già espresso nei confronti dell’I.G.P., mentre il M.A.S.A.F., secondo la prospettazione della parte ricorrente, sarebbe rimasto inerte.
Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe il Consorzio ricorrente, deducendo di avere diritto all’accesso alla documentazione richiesta, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico motivo, è stata lamentata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dedotta la sussistenza del diritto del Consorzio ricorrente ad accedere ai documenti richiesti - violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 22 e 25 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e del D.P.R. n. 184/2006, in quanto il Ministero intimato avrebbe illegittimamente serbato il silenzio sull’istanza de qua di accesso agli atti, sussistendo invece il diritto all’ostensione a quanto richiesto, in ragione della necessità del Consorzio ricorrente di difendere i propri diritti, in ragione della pendenza del giudizio n. 1374/2025 R.G. inerente la vicenda sostanziale dedotta in questa sede ed anche alla luce dei rilievi espressi da questa Sezione con la sentenza n. 5904/2025 circa la doverosità del M.A.S.A.F. a rispondere ad una (pregressa) istanza del Consorzio di estensione della D.O.P..
1.2. Per tali motivi, il Consorzio ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., condannarsi il M.A.S.A.F., previo accertamento del proprio diritto, al rilascio della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 1° febbraio 2025.
2. In data 14 aprile 2025, l’Avvocatura erariale si è costituita in giudizio nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
2.1. Con memoria depositata il 16 maggio 2025, la difesa erariale ha eccepito che, in data 10 marzo 2025, il Ministero, dopo aver interloquito con i controinteressati, aveva infine provveduto ad esibire la documentazione richiesta dopo pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo per provvedere.
3. Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione del ricorso con il rito speciale, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse e l’Avvocatura erariale si è associata in tal senso, concludendo altresì per la compensazione delle spese di lite, in quanto non vi sarebbe stato alcun ritardo nell’ostensione della documentazione richiesta, tenuto conto del termine di sospensione dovuto all’interlocuzione con i controinteressati; all’esito, la causa è stata infine introitata per la decisione.
4. Il ricorso - in disparte ogni questione sulla necessità (o meno) di integrare il contraddittorio nei confronti del Comitato Promotore della I.G.P. “Bergamotto di Reggio Calabria”, quale controinteressato - è comunque divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
4.1. A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
4.2. Ebbene, il difensore della parte ricorrente ha espressamente dichiarato a verbale di non avere più interesse ad una decisione nel merito, per cui il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
5. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, del contegno processuale delle parti e della circostanza, enunciata dall’Avvocatura erariale nelle proprie difese secondo cui l’ostensione della documentazione era avvenuta tempestivamente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO