Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18204
CASS
Sentenza 3 luglio 2008

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La liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nella specie, Istituto Vendite Giudiziarie) dev'essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l'estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione. Tuttavia il decreto di liquidazione eventualmente pronunciato dal giudice dopo l'estinzione del processo è viziato ma non abnorme, e dunque è reclamabile entro venti giorni dinanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che l'ha pronunciato, mentre non è ricorribile per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.

Gli Istituti Vendite Giudiziarie (cosiddetti I.V.G.), in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che, ferma restando la misura del compenso dovuta ai suddetti istituti e stabilita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ., la liquidazione del suddetto compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dagli artt. 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (secondo i quali la liquidazione deve avvenire con decreto motivato e comunicato alle parti, contro cui è ammesso il reclamo al presidente dell'ufficio giudiziario competente), quand'anche il giudizio sia iniziato anteriormente alla emanazione del suddetto d.P.R. n. 115 del 2002.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18204
Data del deposito : 3 luglio 2008

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