Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 2
La liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nella specie, Istituto Vendite Giudiziarie) dev'essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l'estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione. Tuttavia il decreto di liquidazione eventualmente pronunciato dal giudice dopo l'estinzione del processo è viziato ma non abnorme, e dunque è reclamabile entro venti giorni dinanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che l'ha pronunciato, mentre non è ricorribile per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.
Gli Istituti Vendite Giudiziarie (cosiddetti I.V.G.), in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che, ferma restando la misura del compenso dovuta ai suddetti istituti e stabilita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ., la liquidazione del suddetto compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dagli artt. 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (secondo i quali la liquidazione deve avvenire con decreto motivato e comunicato alle parti, contro cui è ammesso il reclamo al presidente dell'ufficio giudiziario competente), quand'anche il giudizio sia iniziato anteriormente alla emanazione del suddetto d.P.R. n. 115 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2008, n. 18204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18204 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - rel. Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI BEo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALMOBAD SRL, in persona del legale rappresentante sig. ND BE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato REINHART VOLGGER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI PILAN ALVISE E GARBARI PIA SNC, in persona del legale rappresentante RI Pia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che la difende unitamente all'avvocato DAVID BIASETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ROSSIN SRL;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di BOLZANO, emesso il 15/03/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/08 dal Presidente Dott. Mario FANTACCHIOTTI;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. Luigi MANZI, depositata in udienza);
udito l'Avvocato Paolo DE SANCTIS MANGELLI(per delega Avv. Simonetta DE SANCTIS MANGELLI, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo avere dichiarato, in data 19 febbraio 2004, l'estinzione del procedimento esecutivo promosso dalla società Almabau sui beni mobili dell'azienda della società Rossin, il giudice della esecuzione del tribunale di Bolzano, con decreto emesso in data 15 marzo 2004, ha liquidato all'Istituto Vendite Giudiziarie di quella città il compenso di custodia dei beni pignorati determinandone l'importo con i criteri fissati dal D.M. n. 109 del 1997, art. 33, per i casi in cui la vendita non abbia avuto luogo per estinzione del procedimento esecutivo.
Questo provvedimento è stato impugnato dalla società Almabau con ricorso per cassazione.
L'Istituto Vendite Giudiziarie di Bolzano resiste con controricorso. Sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia: a) che il compenso non spettava all'Istituto Vendite Giudiziarie dato che nessun incarico di vendita era stato conferito a questo istituto;
b) che il giudice di merito avrebbe dovuto disapplicare, perché illegittimo, l'art. 33, del decreto ministeriale sulla misura del compenso dovuto all'Istituto Vendite Giudiziarie incaricato della vendita dei beni nei casi in cui questi beni non siano stati venduti a causa della estinzione del processo esecutivo, attesa l'evidente irrazionalità del criterio di misurazione del compenso sulla base di una percentuale sul valore dei beni che prescinde dall'effettivo impegno speso dall'istituto e mantiene invariata la proporzione anche nei segmenti più elevati del valore;
c) che un ulteriore motivo di illegittimità della disposizione dell'art. 33, e di disapplicazione conseguente di tale disposizione, deve riconoscersi nel riferimento irrazionale, per la determinazione della base di calcolo della percentuale dovuta per il compenso, alla stima dei beni compiuta dall'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento invece che, come sarebbe stato necessario, al valore reale dei beni stessi;
d) che ove si volesse ritenere che, nonostante il senso letterale del termine "compenso" adoperato dal legislatore per indicare il corrispettivo dovuto all'Istituto Vendite Giudiziarie, l'art. 159 disp. att. c.p.c., assegni al Ministro della Giustizia un potere del tutto discrezionale di determinazione del criterio di liquidazione del corrispettivo, piuttosto che un potere vincolato dalla natura stessa del compenso, che non può prescindere dalla quantità e qualità del servizio reso, la disposizione citata non potrebbe sottrarsi al dubbio di legittimità costituzionale, per contrasto con i principi degli artt. 36 e 3 Cost.. 2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento di liquidazione del compenso all'IVG è stato emesso dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
La prima questione da risolvere, sulla quale, in udienza pubblica è stata specificamente richiamata dal relatore l'attenzione delle parti, attiene, dunque, alla individuazione del regime applicabile al predetto provvedimento e, più in particolare, se la liquidazione del compenso all'Istituto vendite giudiziarie, dopo l'entrata in vigore del predetto D.P.R., rientri o meno tra i provvedimenti sulle spese di giustizia previsti dalla specifica normativa e sia pertanto da questa governata sia per i profili attinenti alle forme del provvedimento sia per i profili attinenti ai rimedi possibili contro il provvedimento medesimo.
La Corte ritiene che la risposta non possa che essere affermativa. La nuova legge, infatti, a differenza della abrogata L. 8 luglio 1980, n. 319, che era dettata solo per specifiche figure di ausiliari del giudice (periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori - art. 1, della legge -) si riferisce, più in generale, oltre che ad altre categorie, quali i testimoni etc., agli "ausiliari" del giudice (art. 49).
Nell'art. 3, della legge si chiarisce che "ai fini del testo unico", ed ove non sia diversamente ed espressamente indicato, si intende per "ausiliario del magistrato" il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge.
L'Istituto Vendite giudiziarie, in quanto soggetto autorizzato, in via generale, alla esecuzione di vendite all'incanto di beni mobili disposta dall'autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili, secondo le disposizioni dell'art. 534 c.p.c., art. 159 disp. att. c.p.c., e dei D.M. 20 giugno 1960, e D.M. 11 febbraio 1997, n. 109,
e, perciò, "competente" o, comunque, "idoneo" al compimento degli atti di custodia, vendita ed amministrazione che possono essergli affidati dall'autorità giudiziaria, rientra sicuramente nella categoria degli ausiliari cui fa riferimento la citata L. n. 115 del 2002. La liquidazione dei compensi agli istituti vendite giudiziarie rientra, conseguentemente, dopo l'entrata in vigore della L. n. 115 citata, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge medesima. Conclusione, questa, che, del resto, si rivela perfettamente in linea con lo scopo della legge che, come è anche precisato nell'art. 1, è quello, tra l'altro, di unificazione, per una esigenza di coerenza sistematica, delle norme sulle voci e le procedure di spesa dei processi, sulle regole di pagamento da parte dell'erario e dei privati, sulle procedure di liquidazione, sui mezzi di impugnazione previsti.
Nell'ambito dell'oggetto delineato dall'art. 1 può e deve farsi rientrare, dunque, anche la unificazione della disciplina sulle procedure di liquidazione dei compensi dovuti agli ausiliari (artt. 50, 71, 72); disciplina che, in tal modo, assume i caratteri di specialità rispetto alle precedenti norme di legge in materia (e, per ciò che attiene agli istituti di vendite giudiziarie, alle norme che, appunto, regolano le procedure di liquidazione) le quali conservano, conseguen-temente, vigore solo per le parti che non sono incompatibili con la nuova disciplina unificante (in tal senso, per la liquidazione dei compensi ai notai, ma con un riferimento incidentale anche alla liquidazione dei compensi agli Istituti vendite giudiziarie, si richiama la - sent. 29 gennaio 2007 n. 1887). Ne consegue che, ferme restando le tariffe stabilite, in forza della disposizione dell'art. 159 disp. att. c.p.c., dal Ministero della Giustizia, sulle quali la nuova normativa non detta disposizioni specifiche, anche la liquidazione delle spettanze agli Istituti Vendite giudiziarie deve seguire, dopo l'entrata in vigore della L. n. 115, le forme e le modalità prescritte dagli artt. 168, 170 della nuova legge, a norma dei quali: a) la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede;
b) il decreto è comunicato al beneficiario ed alle parti ed è titolo esecutivo;
c) avverso il decreto emesso a favore dell'ausiliario "il beneficiario e le parti processuali possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente". Ulteriore conseguenza è che il rimedio dato contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che liquida il compenso all'IVG, come, più in generale, per i provvedimenti relativi al compenso agli ausiliari, è quello della opposizione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.
3. A questo principio non si sottrae il provvedimento impugnato solo perché pronunciato dopo l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
È ben vero che la L. n. 115, art. 168, assegna la funzione di liquidazione del compenso (dovuto all'ausiliario) al "magistrato che procede", secondo un principio del resto comune anche alle norme giuridiche che, per le diverse categorie di ausiliari, regolavano, anche prima della entrata in vigore della nuova disciplina uniforme dettata dalla L. n. 115, le forme di liquidazione dei compensi a loro rispettivamente dovuti.
È ben vero, conseguentemente, che, secondo le indicazioni delle giurisprudenza in materia,quando alla liquidazione non abbia provveduto il giudice davanti al quale il processo pende, il procedimento di liquidazione può essere solo quello del giudizio ordinario o quello sommario per ingiunzione (sent. 31 marzo 2006 n. 7633; sent. 4 marzo 2000 n. 2481; sent. 2 febbraio 1994 n. 1022). Ma la deviazione consumata dal giudice che procede alla liquidazione dopo che ha perduto il relativo potere, perché non più giudice "che procede", rende il provvedimento (di liquidazione) solo illegale ma non inidoneo ad assumere i connotati del tipo di provvedimento previsto dalla legge per quella specifica funzione o scopo per il quale esso è previsto.
Esso, infatti, essendo dato da un giudice che, già dotato del relativo potere, ha solo esercitato quel potere tracimando dai limiti entro i quali esso era contenuto, non può considerarsi emesso in una situazione di carenza assoluta di potere che ne esclude la astratta collocazione in un qualsiasi tipo processuale e deve ritenersi perciò riconducibile alla categoria dei provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari che hanno prestato la loro opera nel processo.
4. Questa Corte non ignora il contrario orientamento espresso nella sentenza n. 11418 del 22 luglio 2003 (che ha considerato abnorme, e perciò ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost., un provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. dopo la chiusura del procedimento) ma non ritiene di potere condividere il principio che ispira il predetto arresto giurisprudenziale che sostanzialmente riconduce, dilatandola, alla categoria degli atti abnormi, per ciò stesso sottratti allo specifico mezzo di impugnazione indicato dalla legge per il corrispondente tipo di atti, ogni provvedimento emesso dal giudice che, benché in generale dotato del relativo potere, si sia servito di quel potere al di fuori delle condizioni previste dalla legge per il suo esercizio.
In quanto creata solo per porre rimedio alla mancanza di una specifica possibilità di impugnazione dell'atto, e perciò produttiva di una falla al principio di tassatività delle impugnazioni che governa il sistema processuale civile, la categoria della abnormità dell'atto non può essere dilatata oltre i limiti che sono strettamente necessari alla funzione che la ispira e non può essere, perciò, genericamente estesa ad ogni forma grave di illegalità con l'ulteriore conseguenza che, quando si lega ad una carenza di potere, la possibilità di ricondurre alla predetta categoria l'atto emesso (in carenza di potere) presuppone che tale carenza sia assoluta e determini la impossibilità di collocazione dell'atto in uno dei tipi normativi sottraendolo a qualsiasi disciplina specifica.
5. In quanto riconducibile al tipo di atto processuale previsto dalla legge, il provvedimento di liquidazione del compenso all'IVG emesso dal giudice della esecuzione dopo la chiusura del procedimento esecutivo deve considerarsi, dunque, impugnabile con il rimedio previsto dalla L. n. 115 del 2002, art. 170, piuttosto che con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ammesso dall'art.111 Cost., che è strumento applicabile solo se contro il tipo di provvedimento incidente sui diritti delle parti non sia possibile altro mezzo di impugnazione.
Ne consegue, come anticipato sopra, la inammissibilità del ricorso che la società BO ha direttamente proposto in cassazione.
6. La novità della questione di diritto che sostiene la decisione giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio in cassazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio in cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008