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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 13/06/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1857/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1857/2024 RG
TRA
in persona del legale rappresentante protempore (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Marcello Vignolo (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Massimo Massa (C.F. ) e dell'avv. Margherita C.F._1 C.F._2
Falqui (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante protempore (P.I. , rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2
come da delega in atti, dall'Avv. Stefania Segatori (C.F. , ed elettivamente C.F._4
domiciliata in Bastia Umbra (PG), Via A. Volta n. 4, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: come da note trasmesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15/11/2024 in favore dell'odierna convenuta, per il pagamento della somma di euro 151.160,00 derivante dalle fatture professionali n. 23/2023 e 10/2024 emessa per le prestazioni professionali eseguite dall'opposta in esecuzione della scrittura privata stipulata tra le parti in data 05/01/2021.
In particolare, parte opponente ha esposto che:
- in data 05/01/2021 le parti stipulavano una scrittura privata in forza della quale la
[...]
aveva conferito incarico alla odierna opposta di predisporre e presentare l'offerta tecnica, Parte_1
relativamente alle parti concernenti l'organizzazione e i mezzi dell'impresa, per la partecipazione alla “Gara
Europea a procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione di un “Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale – 2020” - Lotto 4 - Area Gestione Rete Cagliari, il cui importo complessivo di appalto e pari ad € 40.000.000,00 di cui € 3.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso”, indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea al n. 2020/S 250-
622997 del 23/12/2020 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2020;
- in virtù della suddetta scrittura privata le parti avevano convenuto in euro 4.000,00 oltre accessori il compenso in ogni caso dovuto alla per la predisposizione dell'offerta, stabilendo tuttavia un CP_1
compenso suppletivo, in caso di aggiudicazione dei lavori, pari allo 0,80% dell'importo dei lavori aggiudicati, da corrispondersi nell'arco di 48 mesi dalla stipula del contratto;
- in data 10/02/2021 la bonificava all'odierna opposta la somma di euro Parte_1
4.880,00 di cui alla fattura n. 1 del 19/01/2021;
- all'esito della procedura, con verbale di proposta di aggiudicazione del 24/05/2021 rep. n. 13414, la gara era stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Parte_1
pagina 2 di 9 quale mandataria, unitamente alle mandanti Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
- in data 13/04/2022, con contratto Rep. n. 28026/11967 a rogito dottoressa , il Persona_1
raggruppamento aveva stipulato l'accordo quadro relativo ai lavori di cui alla predetta procedura;
- in data 12/12/2022 l'odierna opposta emetteva fattura di euro 73.200,00 con la causale “Primo acconto
Compenso relativo al contratto del 05 gennaio 2021 Gara ANAS SPA DG 162-20 Lotto 4 – Area Gestione Cagliari”, posta poi alla base di un primo decreto ingiuntivo, opposto nel giudizio rubricato con r.g. n. 783/2023, all'interno del quale veniva richiesto al giudice di accertare e dichiarare che la stipulazione dei singoli contratti applicativi costituisce il presupposto contrattualmente previsto nella scrittura del 5/1/2021 per l'esigibilità del compenso suppletivo;
- successivamente, l'opposta richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo in questa sede opposto, all'interno del quale veniva richiesto il pagamento, nella prospettiva dell'attrice, nuovamente della fattura n. 23/2022
(invero fattura n.23/2023) e il pagamento dell'ulteriore fattura n. 10/2024;
- il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché non si sarebbero verificate le condizioni di esigibilità dell'importo richiamato nella scrittura privata, stante la mancanza di un effettivo affidamento dei lavori manutentivi;
infatti, solo al momento della stipula dei singoli accordi attuativi la somma prevista nella scrittura privata sarebbe diventata esigibile.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la , contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e Controparte_6
specificando che:
- il decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha per oggetto la fattura n. 23/2022, come erroneamente sostenuto dall'opponente, bensì la fattura n. 23/2023, emessa in data 14/09/2023, nonché la fattura n.
10/2024, emessa in data 15/07/2024;
pagina 3 di 9 - l'accordo sottoscritto prevedeva, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la corresponsione in favore dell'odierna opposta di un importo pari allo 0.80%+iva dell'importo complessivo di aggiudicazione
(ovverosia 320.000,00 oltre iva). Pertanto, l'esigibilità del credito non derivava da successivi accordi bensì dall'aggiudicazione, avvenuta nel caso di specie con la stipula dell'accordo quadro in data 13/04/2022.
- essendo trascorsi più di 24 mesi dalla data di aggiudicazione è legittima l'emissione delle fatture relative ai pagamenti del secondo e terzo acconto;
- va rigettata l'eccezione di continenza essendo i due procedimenti uno in fase iniziale e l'altro già ritenuto maturo per la decisione.
Ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.
All'esito della prima udienza è stata rigettata la concessione della provvisoria esecutività e ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di continenza sollevata da parte opponente, si rileva come la medesima vada disattesa.
Sul punto, infatti, risulta costante l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale “in tema di
continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per
l'impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 14944/2020). Con riferimento al caso di specie, si rileva che al momento della proposizione del presente giudizio il fascicolo rubricato al RG n. 783/2023 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2023 risultava già essere fissata per la discussione e decisione orale ex art. 281 sexies c.p.c. rendendo impossibile una trattazione congiunta dei procedimenti.
pagina 4 di 9 Peraltro, occorre evidenziare come comunque non potrebbe sussistere un'ipotesi di continenza vera e propria, essendo sicuramente diverso il petitum delle due domande. Invero, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha per oggetto la fattura n. 23/2022, come erroneamente sostenuto dall'opponente, bensì la fattura n. 23/2023, emessa in data 14/09/2023, nonché la fattura n. 10/2024, emessa in data
15/07/2024, riguardanti diverse tranches dell'importo dovuto.
Dalle precedenti considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione di continenza.
2. Come premesso, parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo lamentando la non esigibilità del credito ingiunto sostenendo che, in virtù del contratto sottoscritto, il credito sarebbe divenuto esigibile esclusivamente al momento della stipula dei singoli contratti attuativi e non al momento dell'aggiudicazione della gara.
Di contro, parte convenuta ha sostenuto che il credito è divento esigibile al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto.
Considerando che i rapporti tra le odierne parti sono disciplinati dal contratto tra le stesse stipulato in data
05/01/2021 si dovrà fare riferimento alle pattuizioni in quest'ultimo contenute per risolvere la questione dell'esigibilità del credito.
In punto di diritto si ricorda che in materia di interpretazione del contratto la norma di riferimento è, in primis, l'art. 1362 c.c. secondo il quale “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”
Quanto all'interpretazione del contratto, si evidenzia che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è diffuso l'orientamento che pone in primo piano l'elemento letterale così che dal testo del contratto non si può prescindere per fare ricorso esclusivamente all'elemento intenzionale, anche se questo non si adegui logicamente alla lettera del contratto. Il significato letterale delle parole non può quindi essere relegato a strumento interpretativo del tutto sussidiario, essendo dalla giurisprudenza collocato nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune volontà dei contraenti.
pagina 5 di 9 Pertanto, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 33451 del 11/11/2021).
Quanto al senso letterale delle parole, questo va desunto da ogni parte della dichiarazione negoziale e da ogni parola che la compone, sicché la singola clausola, prima ancora di essere posta in relazione con le altre clausole, deve essere letta e valutata nella sua interezza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14882/2018; Cass. Civ., sent. n. 23208/2012; Cass. Civ., sent. n. 4670/2009; Cass. Civ., sent. n. 4176/2007).
Comunque, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e segnatamente di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17718/2018; Cass. Civ., sent. n. 23701/2016).
Infatti, se è vero che è prioritario l'elemento letterale del contratto per la interpretazione del contratto, è
altrettanto vero che lo stesso non vada inteso in senso assoluto, richiamando la norma in esame la comune intenzione delle parti, cosicché per individuarla è necessario estendere l'indagine anche all'elemento logico;
quindi, quest'ultimo criterio e quello letterale devono essere armonizzati e coordinati al fine di individuare l'effettiva volontà dei contraenti.
Si richiama sul punto Cass. civ. Sez. I Sent., 28/06/2017, n. 16181 secondo la quale “nell'interpretazione del
contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.”
2.1 Orbene, passando all'analisi del caso di specie, dalla lettura delle clausole contrattuali si legge testualmente che “La curerà lo studio della gara, la preparazione e la presentazione dell'offerta tecnica in CP_1
pagina 6 di 9 collaborazione con tecnici e collaboratori a propria cura e spese”, ed ancora, “in caso di aggiudicazione dei lavori di cui sopra verrà riconosciuto un compenso alla pari allo 0,80% + iva dell'importo complessivo di aggiudicazione da CP_1
corrispondersi alle seguenti scadenze:
- 0,15% entro 15 giorni dalla firma del contratto tra impresa ed ANAS SPA.
- 0,15% entro 12 mesi dalla firma del contratto
- 0,17% entro 24 mesi dalla firma del contratto
- 0,16% entro 36 mesi dalla firma del contratto
- 0,17% entro 48 mesi dalla firma del contratto”.
Dalla lettura dell'accordo si evidenzia, in primo luogo, che lo stesso prevede testualmente che “in caso di aggiudicazione dei lavori”, individuando dunque l'aggiudicazione della gara quale presupposto per la maturazione del diritto al compenso, ma soprattutto che “verrà riconosciuto un compenso alla pari CP_1
allo 0,80% + IVA dell'importo complessivo di aggiudicazione”, a testimonianza che il compenso è parametrato sull'importo di aggiudicazione della gara e non su singoli contratti attuativi, dei quali, peraltro, non si fa alcun riferimento all'interno della scrittura del 05/01/2021.
Si evidenzia, infatti, che dalla lettura del contratto nessuna clausola condiziona, espressamente o implicitamente, l'insorgenza del credito alla successiva stipula di contratti attuativi. La formulazione contrattuale è sufficientemente chiara nel ricollegare la spettanza del compenso all'avvenuta aggiudicazione, evento che segna il raggiungimento dell'obiettivo cui era finalizzata l'attività professionale della CP_1
consistente nella predisposizione e presentazione dell'offerta tecnica, ma soprattutto nel parametrare lo stesso all'importo complessivo di aggiudicazione, e non ai singoli importi dei contratti applicativi.
In secondo luogo, deve farsi riferimento al criterio funzionale, che valorizza la causa concreta del contratto e la ragione pratica della prestazione.
Infatti, l'attività oggetto del contratto a carico della consisteva nello studio della gara e nella CP_1
redazione dell'offerta, attività che si sono esaurite con l'aggiudicazione dell'appalto.
pagina 7 di 9 Pertanto, si rileva, che il lavoro svolto dalla era finalizzato all'aggiudicazione della gara di CP_1
appalto, dunque, a prescindere dal fatto che l'obbligazione assunta dalla fosse da qualificare CP_1
come obbligazione di mezzi, non va sottaciuto come sia stato raggiunto anche il risultato con l'aggiudicazione, a prescindere dalla stipula dei successivi contratti attuativi, da concludersi esclusivamente tra l'impresa appaltatrice e ANAS S.p.a.. Quest'ultimi, infatti, si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale tra le parti del presente giudizio e costituiscono un evento successivo che non incide sulla qualità o sull'adempimento della prestazione contrattualmente dovuta da CP_1
Né risulta, peraltro, che la stipula di tali contratti fosse nella disponibilità o sotto il controllo della stessa, la quale non vi ha partecipato, né poteva conoscerne i tempi o le modalità di sottoscrizione.
Da ultimo, non può che valutarsi anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula del vincolo contrattuale;
infatti, da un lato, risulta che la prima fattura emessa da parte della pari ad CP_1
euro 4.880,00 risulta essere stata saldata dall'opponente e, dall'altro, che la fattura n. 23/2022, emessa da per le somme oggetto del presente giudizio, non risulta essere stata contestata dalla CP_1
circostanza che, alla luce del comportamento complessivo delle parti ex art. 1362, Parte_2
comma 2, c.c., risulta coerente con l'avvenuta maturazione del diritto al pagamento.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il credito fatto valere in via monitoria risultava effettivamente esigibile a far data dall'aggiudicazione della gara, non sussistendo nel contratto alcuna previsione ostativa in tal senso, né potendosi inferire una condizione sospensiva implicita legata alla stipula dei contratti attuativi.
Pertanto, essendo avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto da parte della come Parte_1
da Verbale di gara di proposta di aggiudicazione del 24/05/2021 rep. n. 13414 ed essendo stato stipulato in data 13/04/2022 dinanzi al Notaio l'accordo quadro tra ANAS S.p.a. e Per_1 Parte_1
Parte in qualità di mandataria dell' (cfr. Doc. 5 all. atto di citazione), il credito, alla luce di quanto sopra esposto, è divenuto esigibile.
pagina 8 di 9 Le somme nelle more versate sono già state compensate con quanto dovuto in virtù della prima fattura, n.
23/2022. Ne deriva che l'odierna opposizione merita integrale rigetto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 606/2024 (RG N. 1340/2024) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 15/11/2024, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in euro 4.217,00 per compensi professionali (1.276,00 per fase di studio, 814,00 per fase introduttiva e
2.127,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 13/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 9 di 9
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1857/2024 RG
TRA
in persona del legale rappresentante protempore (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Marcello Vignolo (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Massimo Massa (C.F. ) e dell'avv. Margherita C.F._1 C.F._2
Falqui (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante protempore (P.I. , rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2
come da delega in atti, dall'Avv. Stefania Segatori (C.F. , ed elettivamente C.F._4
domiciliata in Bastia Umbra (PG), Via A. Volta n. 4, presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: come da note trasmesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 606/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15/11/2024 in favore dell'odierna convenuta, per il pagamento della somma di euro 151.160,00 derivante dalle fatture professionali n. 23/2023 e 10/2024 emessa per le prestazioni professionali eseguite dall'opposta in esecuzione della scrittura privata stipulata tra le parti in data 05/01/2021.
In particolare, parte opponente ha esposto che:
- in data 05/01/2021 le parti stipulavano una scrittura privata in forza della quale la
[...]
aveva conferito incarico alla odierna opposta di predisporre e presentare l'offerta tecnica, Parte_1
relativamente alle parti concernenti l'organizzazione e i mezzi dell'impresa, per la partecipazione alla “Gara
Europea a procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione di un “Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale – 2020” - Lotto 4 - Area Gestione Rete Cagliari, il cui importo complessivo di appalto e pari ad € 40.000.000,00 di cui € 3.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso”, indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea al n. 2020/S 250-
622997 del 23/12/2020 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2020;
- in virtù della suddetta scrittura privata le parti avevano convenuto in euro 4.000,00 oltre accessori il compenso in ogni caso dovuto alla per la predisposizione dell'offerta, stabilendo tuttavia un CP_1
compenso suppletivo, in caso di aggiudicazione dei lavori, pari allo 0,80% dell'importo dei lavori aggiudicati, da corrispondersi nell'arco di 48 mesi dalla stipula del contratto;
- in data 10/02/2021 la bonificava all'odierna opposta la somma di euro Parte_1
4.880,00 di cui alla fattura n. 1 del 19/01/2021;
- all'esito della procedura, con verbale di proposta di aggiudicazione del 24/05/2021 rep. n. 13414, la gara era stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Parte_1
pagina 2 di 9 quale mandataria, unitamente alle mandanti Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
- in data 13/04/2022, con contratto Rep. n. 28026/11967 a rogito dottoressa , il Persona_1
raggruppamento aveva stipulato l'accordo quadro relativo ai lavori di cui alla predetta procedura;
- in data 12/12/2022 l'odierna opposta emetteva fattura di euro 73.200,00 con la causale “Primo acconto
Compenso relativo al contratto del 05 gennaio 2021 Gara ANAS SPA DG 162-20 Lotto 4 – Area Gestione Cagliari”, posta poi alla base di un primo decreto ingiuntivo, opposto nel giudizio rubricato con r.g. n. 783/2023, all'interno del quale veniva richiesto al giudice di accertare e dichiarare che la stipulazione dei singoli contratti applicativi costituisce il presupposto contrattualmente previsto nella scrittura del 5/1/2021 per l'esigibilità del compenso suppletivo;
- successivamente, l'opposta richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo in questa sede opposto, all'interno del quale veniva richiesto il pagamento, nella prospettiva dell'attrice, nuovamente della fattura n. 23/2022
(invero fattura n.23/2023) e il pagamento dell'ulteriore fattura n. 10/2024;
- il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché non si sarebbero verificate le condizioni di esigibilità dell'importo richiamato nella scrittura privata, stante la mancanza di un effettivo affidamento dei lavori manutentivi;
infatti, solo al momento della stipula dei singoli accordi attuativi la somma prevista nella scrittura privata sarebbe diventata esigibile.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la , contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e Controparte_6
specificando che:
- il decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha per oggetto la fattura n. 23/2022, come erroneamente sostenuto dall'opponente, bensì la fattura n. 23/2023, emessa in data 14/09/2023, nonché la fattura n.
10/2024, emessa in data 15/07/2024;
pagina 3 di 9 - l'accordo sottoscritto prevedeva, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la corresponsione in favore dell'odierna opposta di un importo pari allo 0.80%+iva dell'importo complessivo di aggiudicazione
(ovverosia 320.000,00 oltre iva). Pertanto, l'esigibilità del credito non derivava da successivi accordi bensì dall'aggiudicazione, avvenuta nel caso di specie con la stipula dell'accordo quadro in data 13/04/2022.
- essendo trascorsi più di 24 mesi dalla data di aggiudicazione è legittima l'emissione delle fatture relative ai pagamenti del secondo e terzo acconto;
- va rigettata l'eccezione di continenza essendo i due procedimenti uno in fase iniziale e l'altro già ritenuto maturo per la decisione.
Ha dunque concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta.
All'esito della prima udienza è stata rigettata la concessione della provvisoria esecutività e ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 12/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di continenza sollevata da parte opponente, si rileva come la medesima vada disattesa.
Sul punto, infatti, risulta costante l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù del quale “in tema di
continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per
l'impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta” (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 14944/2020). Con riferimento al caso di specie, si rileva che al momento della proposizione del presente giudizio il fascicolo rubricato al RG n. 783/2023 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/2023 risultava già essere fissata per la discussione e decisione orale ex art. 281 sexies c.p.c. rendendo impossibile una trattazione congiunta dei procedimenti.
pagina 4 di 9 Peraltro, occorre evidenziare come comunque non potrebbe sussistere un'ipotesi di continenza vera e propria, essendo sicuramente diverso il petitum delle due domande. Invero, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha per oggetto la fattura n. 23/2022, come erroneamente sostenuto dall'opponente, bensì la fattura n. 23/2023, emessa in data 14/09/2023, nonché la fattura n. 10/2024, emessa in data
15/07/2024, riguardanti diverse tranches dell'importo dovuto.
Dalle precedenti considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione di continenza.
2. Come premesso, parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo lamentando la non esigibilità del credito ingiunto sostenendo che, in virtù del contratto sottoscritto, il credito sarebbe divenuto esigibile esclusivamente al momento della stipula dei singoli contratti attuativi e non al momento dell'aggiudicazione della gara.
Di contro, parte convenuta ha sostenuto che il credito è divento esigibile al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto.
Considerando che i rapporti tra le odierne parti sono disciplinati dal contratto tra le stesse stipulato in data
05/01/2021 si dovrà fare riferimento alle pattuizioni in quest'ultimo contenute per risolvere la questione dell'esigibilità del credito.
In punto di diritto si ricorda che in materia di interpretazione del contratto la norma di riferimento è, in primis, l'art. 1362 c.c. secondo il quale “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve
valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”
Quanto all'interpretazione del contratto, si evidenzia che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è diffuso l'orientamento che pone in primo piano l'elemento letterale così che dal testo del contratto non si può prescindere per fare ricorso esclusivamente all'elemento intenzionale, anche se questo non si adegui logicamente alla lettera del contratto. Il significato letterale delle parole non può quindi essere relegato a strumento interpretativo del tutto sussidiario, essendo dalla giurisprudenza collocato nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune volontà dei contraenti.
pagina 5 di 9 Pertanto, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 33451 del 11/11/2021).
Quanto al senso letterale delle parole, questo va desunto da ogni parte della dichiarazione negoziale e da ogni parola che la compone, sicché la singola clausola, prima ancora di essere posta in relazione con le altre clausole, deve essere letta e valutata nella sua interezza (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14882/2018; Cass. Civ., sent. n. 23208/2012; Cass. Civ., sent. n. 4670/2009; Cass. Civ., sent. n. 4176/2007).
Comunque, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e segnatamente di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17718/2018; Cass. Civ., sent. n. 23701/2016).
Infatti, se è vero che è prioritario l'elemento letterale del contratto per la interpretazione del contratto, è
altrettanto vero che lo stesso non vada inteso in senso assoluto, richiamando la norma in esame la comune intenzione delle parti, cosicché per individuarla è necessario estendere l'indagine anche all'elemento logico;
quindi, quest'ultimo criterio e quello letterale devono essere armonizzati e coordinati al fine di individuare l'effettiva volontà dei contraenti.
Si richiama sul punto Cass. civ. Sez. I Sent., 28/06/2017, n. 16181 secondo la quale “nell'interpretazione del
contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.”
2.1 Orbene, passando all'analisi del caso di specie, dalla lettura delle clausole contrattuali si legge testualmente che “La curerà lo studio della gara, la preparazione e la presentazione dell'offerta tecnica in CP_1
pagina 6 di 9 collaborazione con tecnici e collaboratori a propria cura e spese”, ed ancora, “in caso di aggiudicazione dei lavori di cui sopra verrà riconosciuto un compenso alla pari allo 0,80% + iva dell'importo complessivo di aggiudicazione da CP_1
corrispondersi alle seguenti scadenze:
- 0,15% entro 15 giorni dalla firma del contratto tra impresa ed ANAS SPA.
- 0,15% entro 12 mesi dalla firma del contratto
- 0,17% entro 24 mesi dalla firma del contratto
- 0,16% entro 36 mesi dalla firma del contratto
- 0,17% entro 48 mesi dalla firma del contratto”.
Dalla lettura dell'accordo si evidenzia, in primo luogo, che lo stesso prevede testualmente che “in caso di aggiudicazione dei lavori”, individuando dunque l'aggiudicazione della gara quale presupposto per la maturazione del diritto al compenso, ma soprattutto che “verrà riconosciuto un compenso alla pari CP_1
allo 0,80% + IVA dell'importo complessivo di aggiudicazione”, a testimonianza che il compenso è parametrato sull'importo di aggiudicazione della gara e non su singoli contratti attuativi, dei quali, peraltro, non si fa alcun riferimento all'interno della scrittura del 05/01/2021.
Si evidenzia, infatti, che dalla lettura del contratto nessuna clausola condiziona, espressamente o implicitamente, l'insorgenza del credito alla successiva stipula di contratti attuativi. La formulazione contrattuale è sufficientemente chiara nel ricollegare la spettanza del compenso all'avvenuta aggiudicazione, evento che segna il raggiungimento dell'obiettivo cui era finalizzata l'attività professionale della CP_1
consistente nella predisposizione e presentazione dell'offerta tecnica, ma soprattutto nel parametrare lo stesso all'importo complessivo di aggiudicazione, e non ai singoli importi dei contratti applicativi.
In secondo luogo, deve farsi riferimento al criterio funzionale, che valorizza la causa concreta del contratto e la ragione pratica della prestazione.
Infatti, l'attività oggetto del contratto a carico della consisteva nello studio della gara e nella CP_1
redazione dell'offerta, attività che si sono esaurite con l'aggiudicazione dell'appalto.
pagina 7 di 9 Pertanto, si rileva, che il lavoro svolto dalla era finalizzato all'aggiudicazione della gara di CP_1
appalto, dunque, a prescindere dal fatto che l'obbligazione assunta dalla fosse da qualificare CP_1
come obbligazione di mezzi, non va sottaciuto come sia stato raggiunto anche il risultato con l'aggiudicazione, a prescindere dalla stipula dei successivi contratti attuativi, da concludersi esclusivamente tra l'impresa appaltatrice e ANAS S.p.a.. Quest'ultimi, infatti, si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale tra le parti del presente giudizio e costituiscono un evento successivo che non incide sulla qualità o sull'adempimento della prestazione contrattualmente dovuta da CP_1
Né risulta, peraltro, che la stipula di tali contratti fosse nella disponibilità o sotto il controllo della stessa, la quale non vi ha partecipato, né poteva conoscerne i tempi o le modalità di sottoscrizione.
Da ultimo, non può che valutarsi anche il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula del vincolo contrattuale;
infatti, da un lato, risulta che la prima fattura emessa da parte della pari ad CP_1
euro 4.880,00 risulta essere stata saldata dall'opponente e, dall'altro, che la fattura n. 23/2022, emessa da per le somme oggetto del presente giudizio, non risulta essere stata contestata dalla CP_1
circostanza che, alla luce del comportamento complessivo delle parti ex art. 1362, Parte_2
comma 2, c.c., risulta coerente con l'avvenuta maturazione del diritto al pagamento.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il credito fatto valere in via monitoria risultava effettivamente esigibile a far data dall'aggiudicazione della gara, non sussistendo nel contratto alcuna previsione ostativa in tal senso, né potendosi inferire una condizione sospensiva implicita legata alla stipula dei contratti attuativi.
Pertanto, essendo avvenuta l'aggiudicazione dell'appalto da parte della come Parte_1
da Verbale di gara di proposta di aggiudicazione del 24/05/2021 rep. n. 13414 ed essendo stato stipulato in data 13/04/2022 dinanzi al Notaio l'accordo quadro tra ANAS S.p.a. e Per_1 Parte_1
Parte in qualità di mandataria dell' (cfr. Doc. 5 all. atto di citazione), il credito, alla luce di quanto sopra esposto, è divenuto esigibile.
pagina 8 di 9 Le somme nelle more versate sono già state compensate con quanto dovuto in virtù della prima fattura, n.
23/2022. Ne deriva che l'odierna opposizione merita integrale rigetto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e l'assenza di attività in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 606/2024 (RG N. 1340/2024) emesso dal Tribunale di Spoleto in data 15/11/2024, dichiarandone la definitiva esecutorietà;
- Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in euro 4.217,00 per compensi professionali (1.276,00 per fase di studio, 814,00 per fase introduttiva e
2.127,00 per fase decisionale), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 13/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
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