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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE RA Presidente
Dott. DA DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 238/24R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO Parte_1
CP_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 44 28887
[...]
OMEGNA presso il difensore avv. RICCIO EDOARDO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dall'avv. TINO DANIELE Controparte_2
elettivamente domiciliata in VIA STELVIO 3 23807 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bergamo
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3192/10 il Giudice di Pace di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta da e , disponeva che il Parte_2 Parte_3
in persona del suo Amministratore, ordinasse lo Parte_1
sgombero dei materiali giacenti sulle parti comuni laddove detta occupazione venisse a ledere il pari uso dei partecipanti alla cosa comune o, comunque,
determinasse violazioni di norme di pubblica sicurezza e/o di igiene.
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato il 16 dicembre 2022 CP_2
in qualità di erede dei signori – dato atto di aver
[...] CP_2 Parte_3
notificato atto di precetto al chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bergamo di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare così
come previsto nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, omessa ogni pronuncia sulle eccezioni di genericità del titolo e di avvenuto adempimento di quanto in esso previsto, sollevate dal , Parte_1
ordinava a quest'ultimo di rimuovere gli oggetti posizionati nelle parti comuni dell'edificio appartenenti ai condomini e, con successiva ordinanza, dichiarava estinta la procedura, disponendo sulle spese con separato decreto.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il assumendo Parte_1
che in ragione del contenuto decisorio il provvedimento avesse natura di sentenza e che in ragione delle eccezione già sollevate il ricorso proposto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. doveva essere respinto.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza, come tale suscettibile di gravame, in quanto il primo giudice ordinando lo sgombero aveva, di fatto, riconosciuto il diritto di procedere esecutivamente nonostante la assoluta genericità del titolo azionato e la sua avvenuta esecuzione.
Il motivo è fondato.
La pronuncia ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ. emessa per determinare le pagina 3 di 6 modalità dell'esecuzione, stabilendo il modo in cui, in concreto, deve essere eseguito ciò che illegittimamente non è stato fatto o deve essere distrutto ciò
che illegittimamente è stato fatto e designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere all'attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo, ha natura ordinatoria e configura un atto esecutivo, come tale impugnabile, da parte dei soggetti interessati, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod.proc.civ.; per contro detto provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cit.), ove dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità
dell'azione esecutiva intrapresa ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod.proc.civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è
pertanto impugnabile con l'appello.
Nel caso di specie, era la stessa ricorrente ad aver riconosciuto che la sentenza del giudice di pace era stata eseguita e a non aver contestato il verbale dell'ufficiale giudiziario in cui si era dato atto dello sgombero di tutti gli oggetti dagli spazi comuni.
Ne discende che, al di là del generico contenuto del titolo, al fine di ottenere lo sgombero di altri pretesi oggetti l'appellata avrebbe dovuto munirsi di un pagina 4 di 6 nuovo titolo.
In riforma dell'ordinanza gravata, il ricorso proposto da va Controparte_2
respinto.
Di conseguenza va revocato il decreto emesso il 17 ottobre 2023 nel medesimo procedimento con cui il veniva condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Per la sua soccombenza l'appellata va condannata a rifondere in favore del le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, Parte_1
per il primo grado, in complessivi euro 5.810 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva e euro 2.905 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso proposto da ex art 612 c.p.c.; Controparte_2
condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA DE
IL PRESIDENTE
SE RA
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE RA Presidente
Dott. DA DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 238/24R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO Parte_1
CP_1
elettivamente domiciliato in VIA DE AMICIS, 44 28887
[...]
OMEGNA presso il difensore avv. RICCIO EDOARDO, come da procura allegata all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 rappresentata e difesa dall'avv. TINO DANIELE Controparte_2
elettivamente domiciliata in VIA STELVIO 3 23807 MERATE presso il difensore avv. TINO DANIELE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bergamo
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3192/10 il Giudice di Pace di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta da e , disponeva che il Parte_2 Parte_3
in persona del suo Amministratore, ordinasse lo Parte_1
sgombero dei materiali giacenti sulle parti comuni laddove detta occupazione venisse a ledere il pari uso dei partecipanti alla cosa comune o, comunque,
determinasse violazioni di norme di pubblica sicurezza e/o di igiene.
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. depositato il 16 dicembre 2022 CP_2
in qualità di erede dei signori – dato atto di aver
[...] CP_2 Parte_3
notificato atto di precetto al chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bergamo di determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare così
come previsto nella sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
pagina 2 di 6 Il Tribunale, omessa ogni pronuncia sulle eccezioni di genericità del titolo e di avvenuto adempimento di quanto in esso previsto, sollevate dal , Parte_1
ordinava a quest'ultimo di rimuovere gli oggetti posizionati nelle parti comuni dell'edificio appartenenti ai condomini e, con successiva ordinanza, dichiarava estinta la procedura, disponendo sulle spese con separato decreto.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il assumendo Parte_1
che in ragione del contenuto decisorio il provvedimento avesse natura di sentenza e che in ragione delle eccezione già sollevate il ricorso proposto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. doveva essere respinto.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza, come tale suscettibile di gravame, in quanto il primo giudice ordinando lo sgombero aveva, di fatto, riconosciuto il diritto di procedere esecutivamente nonostante la assoluta genericità del titolo azionato e la sua avvenuta esecuzione.
Il motivo è fondato.
La pronuncia ai sensi dell'art. 612 cod.proc.civ. emessa per determinare le pagina 3 di 6 modalità dell'esecuzione, stabilendo il modo in cui, in concreto, deve essere eseguito ciò che illegittimamente non è stato fatto o deve essere distrutto ciò
che illegittimamente è stato fatto e designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere all'attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo, ha natura ordinatoria e configura un atto esecutivo, come tale impugnabile, da parte dei soggetti interessati, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 cod.proc.civ.; per contro detto provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cit.), ove dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità
dell'azione esecutiva intrapresa ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615
cod.proc.civ., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giudice, ed è
pertanto impugnabile con l'appello.
Nel caso di specie, era la stessa ricorrente ad aver riconosciuto che la sentenza del giudice di pace era stata eseguita e a non aver contestato il verbale dell'ufficiale giudiziario in cui si era dato atto dello sgombero di tutti gli oggetti dagli spazi comuni.
Ne discende che, al di là del generico contenuto del titolo, al fine di ottenere lo sgombero di altri pretesi oggetti l'appellata avrebbe dovuto munirsi di un pagina 4 di 6 nuovo titolo.
In riforma dell'ordinanza gravata, il ricorso proposto da va Controparte_2
respinto.
Di conseguenza va revocato il decreto emesso il 17 ottobre 2023 nel medesimo procedimento con cui il veniva condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Per la sua soccombenza l'appellata va condannata a rifondere in favore del le spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, Parte_1
per il primo grado, in complessivi euro 5.810 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva e euro 2.905 per la fase decisionale),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio,
euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso proposto da ex art 612 c.p.c.; Controparte_2
condanna l'appellata a rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
DA DE
IL PRESIDENTE
SE RA
pagina 6 di 6