Versione
29 dicembre 1978
29 dicembre 1978
Art. 5.
La Banca d'Italia, in conformita' alle direttive de Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio puo' autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data de 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piano di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato a settore industriale vigente alla data del consolidamento.
Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, e' ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla meta' degli interessi calcolati in base a tasso di riferimento.
La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate gia' scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, e' sostituito dal tasso del contratto iniziale.
La Banca d'Italia, in conformita' alle direttive de Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio puo' autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data de 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piano di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato a settore industriale vigente alla data del consolidamento.
Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, e' ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla meta' degli interessi calcolati in base a tasso di riferimento.
La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate gia' scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, e' sostituito dal tasso del contratto iniziale.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 21/08/1982 n. 1218 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 21 agosto 1982 · 0.6662531
L\'Irfis (Istituto Regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia) ha chiesto di conoscere, se, a norma dell\'art. 5 della L. 5 dicembre 1978, n. 787, gli istituti di credito a medio e a lungo termine, che intendano procedere al consolidamento di crediti verso imprese industriali, possano beneficiare delle agevolazioni previste dal terzo comma dell\'articolo citato anche qualora non esistano rate scadute alla data del 31 luglio 1978. Al riguardo giova ricordare che il terzo comma dell\'art. 5 della L. 5 dicembre 1978 estende il beneficio fiscale di cui al secondo comma agli istituti di credito a medio e lungo termine che procedano, entro tre anni dall\'entrata in …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1981, n. 1002Provvedimento: […] con la quale un'impresa industriale, beneficiaria di finanziamenti da parte di istituti di credito, deduca di aver presentato istanza per il consolidamento ed il pagamento dilazionato a tassi agevolati dei relativi debiti, in forza della previsione dell'art 5 della legge 5 dicembre 1978 n 787 sul risanamento finanziario delle imprese, e chieda che si neghi, per tale ragione, la facolta degli istituti medesimi di agire esecutivamente per conseguire il pagamento delle rate scadute, […]Leggi di più...
- difetto assoluto di giurisdizione·
- difetto di giurisdizione·
- impresa beneficiaria·
- finanziamenti (credito)·
- giurisdizione civile·
- devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
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- industria (disciplina amministrativa)·
- giurisdizione in genere