Art. 5.
La Banca d'Italia, in conformita' alle direttive de Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio puo' autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data de 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piano di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato a settore industriale vigente alla data del consolidamento.
Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, e' ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla meta' degli interessi calcolati in base a tasso di riferimento.
La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate gia' scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, e' sostituito dal tasso del contratto iniziale.
La Banca d'Italia, in conformita' alle direttive de Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio puo' autorizzare le aziende di credito a consolidare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, crediti verso imprese industriali, in essere alla data de 31 luglio 1978, prevedendone il recupero secondo piano di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento per il credito agevolato a settore industriale vigente alla data del consolidamento.
Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende di credito, che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad operazioni di consolidamento a norma del comma precedente, e' ammessa in deduzione in ciascun periodo di imposta una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati in base al detto tasso di riferimento e quelli corrispondenti al tasso applicato e in ogni caso non superiore alla meta' degli interessi calcolati in base a tasso di riferimento.
La disposizione del secondo comma si applica anche agli istituti di credito a medio e a lungo termine che per i finanziamenti ad imprese industriali in essere alla data del 31 luglio 1978, prevedano, nel termine indicato dal comma stesso, il recupero, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e con l'applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso di riferimento vigente alla data del consolidamento, delle rate gia' scadute al 31 luglio 1978 e di quelle in scadenza entro tre anni da questa data. Per le rate non scadute e per il periodo fino alla scadenza, il tasso di riferimento, nel calcolo della deduzione fiscale, e' sostituito dal tasso del contratto iniziale.