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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
AN ND MO PRESIDENTE
GA AR GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 1576/2024 avente ad oggetto: modifica statuizioni in ordine al mantenimento della prole,
proposta da
nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Simona Dell'Oglio come da procura in atti;
ricorrente contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CP_1
Bagnadentro, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
avente ad oggetto: modifica del contributo di mantenimento della prole trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte ricorrente:
pagina 1 di 5 richiama le conclusioni in atti, chiedendo quindi la riduzione del contributo al mantenimento del figlio nei termini indicati o in quelli benevisi al Tribunale
per la parte resistente: richiama la comparsa e la memoria 29.11.24 chiedendo il rigetto del ricorso e insistendo nella domanda riconvenzionale,
per il P.M. nessuna conclusione depositata.
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con la resistente era nato, in data 3.5.2006, il figlio
ND, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che con decreto 26.6.2018 questo Tribunale aveva disposto l'affido del minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre secondo disposizione dei Servizi e posizione a carico del padre di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT (ed oggi pari ad euro 345,00) e 50% concorso spese straordinarie, rilevata altresì la contrazione dei propri redditi ed invece il mantenimento di un reddito costante della controparte, chiedeva ridursi ad euro 230,00 Parte_1
mensili il contributo di mantenimento del figlio posto a suo carico. si costituiva in giudizio lamentando il costante disinteresse del padre nei CP_1
confronti del figlio, rilevando di guadagnare sempre 1600/1700,00 mensili circa, di aver subito anch'essa la contrazione dei redditi nel periodo COVID, di essere gravata da molteplici spese, opponendosi dunque all'accoglimento del ricorso nonché, attesa la maggiore età e le maggiori esigenze del figlio, chiedendo, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo paterno ad euro
500,00 mensili.
Sentite le parti e disposta integrazione della documentazione reddituale la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe (e con rinuncia delle pari alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c.).
***
La domanda di parte ricorrente è inammissibile.
Ai sensi dell'art 473 bis.29 c.p.c., e della giurisprudenza elaborata anche sotto la vigenza delle precedente normativa, i provvedimenti in materia di contributi economici posso essere modificati solo ove sopravvengano nuove circostanze di fatto.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie emerge documentalmente che la pronuncia del 2018 dava atto di redditi del pari ad euro 1400,00 mensili gravati da esborsi per finanziamenti per 357,00 euro Pt_1
mensili, nonché la di lui convivenza con la madre in casa di proprietà.
In questa sede il allega di aver percepito redditi prossimi ai 1000,00 euro mensili in Pt_1 periodo COVID ovvero nell'anno 2020, aumentati nel 2021 ad euro 1400,00/1500,00 e quindi, nel febbraio 2023, ad euro 1600,00/1800,00 circa, di essere la propria madre deceduta e di vivere in immobile acquistato anche grazie alla vendita di quello ereditato e con contrazione di mutuo con esborso mensile di euro 380,00, cui si aggiungono euro 111,81 mensili a titolo di finanziamento per acquisto di una moto, di dover svolgere lavori dentistici per oltre 16.000,00 euro;
all'udienza del 18.3.2025 la parte ha inoltre rilevato di essere in procinto di affrontare un periodo di CIG ed ha prodotto buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025 per euro
1400,00 e 1500,00 mensili circa.
Risulta pertanto evidente che non vi è stata alcuna contrazione dei redditi per come risultanti nell'anno 2018: anzi, fatti salvi periodi eccezionali, i redditi del risultano aumentati, Pt_1
né può ritenersi determinante la contrazione di mutuo per acquisto immobile, trattandosi di scelta della parte che ben avrebbe potuto continuare a vivere nell'immobile ereditato in parte o comunque acquistare un immobile più economico, o per l'acquisto di una moto ovvero ancora per spese dentistiche, trattandosi di circostanze ancora una volta eccezionali e non certamente inevitabili che non possono compromettere il diritto del figlio a godere di un sostentamento adeguato.
Risulta invece fondata la domanda riconvenzionale della resistente: ed infatti il decorso del tempo, ed in particolare di 6 anni, non può non aver comportato un aumento delle esigenze del ragazzo, all'epoca dodicenne oggi maggiorenne (sul punto richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento, Cass 13664/2022).
pagina 3 di 5 Di tal che, emergendo il relativo aumento delle disponibilità paterne, ed invece il mantenimento dello stesso livello di redditi da parte della madre (per allegazione dello stesso ricorrente, nonchè alla luce della documentazione in atti e comunque in assenza di dati certi circa i redditi goduti in epoca anteriore all'anno 2018), tenuto conto delle presumibili esigenze del minore, stima equo il Collegio computare in euro 400,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del padre, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale, oltre rivalutazione ISTAT e 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di
Asti 7.7.2017.
Stante, a quanto emerge, la permanenza esclusiva del figlio presso la madre, sussistono i presupposti per stabilire altresì il diritto della madre di godere in via esclusiva dell'Assegno
Unico INPS.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti del 30% delle spese di lite – liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi- e la posizione del restante 70% a carico della parte ricorrente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, dichiara la inammissibilità del ricorso proposto da parte ricorrente,
e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente,
a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 7191/2018, R.G. 3269/2017 emesso da questo Tribunale, pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale, da versarsi alla madre resistente entro il giorno 5 d ogni mese, oltre al 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, stabilisce il diritto della madre resistente di percepire integralmente l'Assegno Unico INPS,
pagina 4 di 5 compensa tra le parti del 30% delle spese di lite – liquidate complessivamente in euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA - e pone il restante 70%
a carico della parte ricorrente.
Visto l'art 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
GA AR
Il Presidente
AN ND MO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
AN ND MO PRESIDENTE
GA AR GIUDICE REL.
Sara Pozzetti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 1576/2024 avente ad oggetto: modifica statuizioni in ordine al mantenimento della prole,
proposta da
nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Simona Dell'Oglio come da procura in atti;
ricorrente contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia CP_1
Bagnadentro, come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti,
avente ad oggetto: modifica del contributo di mantenimento della prole trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la parte ricorrente:
pagina 1 di 5 richiama le conclusioni in atti, chiedendo quindi la riduzione del contributo al mantenimento del figlio nei termini indicati o in quelli benevisi al Tribunale
per la parte resistente: richiama la comparsa e la memoria 29.11.24 chiedendo il rigetto del ricorso e insistendo nella domanda riconvenzionale,
per il P.M. nessuna conclusione depositata.
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che dalla relazione more uxorio con la resistente era nato, in data 3.5.2006, il figlio
ND, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che con decreto 26.6.2018 questo Tribunale aveva disposto l'affido del minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre, regolamentazione del diritto di visita del padre secondo disposizione dei Servizi e posizione a carico del padre di contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT (ed oggi pari ad euro 345,00) e 50% concorso spese straordinarie, rilevata altresì la contrazione dei propri redditi ed invece il mantenimento di un reddito costante della controparte, chiedeva ridursi ad euro 230,00 Parte_1
mensili il contributo di mantenimento del figlio posto a suo carico. si costituiva in giudizio lamentando il costante disinteresse del padre nei CP_1
confronti del figlio, rilevando di guadagnare sempre 1600/1700,00 mensili circa, di aver subito anch'essa la contrazione dei redditi nel periodo COVID, di essere gravata da molteplici spese, opponendosi dunque all'accoglimento del ricorso nonché, attesa la maggiore età e le maggiori esigenze del figlio, chiedendo, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo paterno ad euro
500,00 mensili.
Sentite le parti e disposta integrazione della documentazione reddituale la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe (e con rinuncia delle pari alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c.).
***
La domanda di parte ricorrente è inammissibile.
Ai sensi dell'art 473 bis.29 c.p.c., e della giurisprudenza elaborata anche sotto la vigenza delle precedente normativa, i provvedimenti in materia di contributi economici posso essere modificati solo ove sopravvengano nuove circostanze di fatto.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie emerge documentalmente che la pronuncia del 2018 dava atto di redditi del pari ad euro 1400,00 mensili gravati da esborsi per finanziamenti per 357,00 euro Pt_1
mensili, nonché la di lui convivenza con la madre in casa di proprietà.
In questa sede il allega di aver percepito redditi prossimi ai 1000,00 euro mensili in Pt_1 periodo COVID ovvero nell'anno 2020, aumentati nel 2021 ad euro 1400,00/1500,00 e quindi, nel febbraio 2023, ad euro 1600,00/1800,00 circa, di essere la propria madre deceduta e di vivere in immobile acquistato anche grazie alla vendita di quello ereditato e con contrazione di mutuo con esborso mensile di euro 380,00, cui si aggiungono euro 111,81 mensili a titolo di finanziamento per acquisto di una moto, di dover svolgere lavori dentistici per oltre 16.000,00 euro;
all'udienza del 18.3.2025 la parte ha inoltre rilevato di essere in procinto di affrontare un periodo di CIG ed ha prodotto buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025 per euro
1400,00 e 1500,00 mensili circa.
Risulta pertanto evidente che non vi è stata alcuna contrazione dei redditi per come risultanti nell'anno 2018: anzi, fatti salvi periodi eccezionali, i redditi del risultano aumentati, Pt_1
né può ritenersi determinante la contrazione di mutuo per acquisto immobile, trattandosi di scelta della parte che ben avrebbe potuto continuare a vivere nell'immobile ereditato in parte o comunque acquistare un immobile più economico, o per l'acquisto di una moto ovvero ancora per spese dentistiche, trattandosi di circostanze ancora una volta eccezionali e non certamente inevitabili che non possono compromettere il diritto del figlio a godere di un sostentamento adeguato.
Risulta invece fondata la domanda riconvenzionale della resistente: ed infatti il decorso del tempo, ed in particolare di 6 anni, non può non aver comportato un aumento delle esigenze del ragazzo, all'epoca dodicenne oggi maggiorenne (sul punto richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento, Cass 13664/2022).
pagina 3 di 5 Di tal che, emergendo il relativo aumento delle disponibilità paterne, ed invece il mantenimento dello stesso livello di redditi da parte della madre (per allegazione dello stesso ricorrente, nonchè alla luce della documentazione in atti e comunque in assenza di dati certi circa i redditi goduti in epoca anteriore all'anno 2018), tenuto conto delle presumibili esigenze del minore, stima equo il Collegio computare in euro 400,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio da porsi a carico del padre, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale, oltre rivalutazione ISTAT e 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di
Asti 7.7.2017.
Stante, a quanto emerge, la permanenza esclusiva del figlio presso la madre, sussistono i presupposti per stabilire altresì il diritto della madre di godere in via esclusiva dell'Assegno
Unico INPS.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti del 30% delle spese di lite – liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi- e la posizione del restante 70% a carico della parte ricorrente prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, dichiara la inammissibilità del ricorso proposto da parte ricorrente,
e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da parte resistente,
a parziale modifica del provvedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale n. 7191/2018, R.G. 3269/2017 emesso da questo Tribunale, pone a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale, da versarsi alla madre resistente entro il giorno 5 d ogni mese, oltre al 50% concorso spese straordinarie giusto protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, stabilisce il diritto della madre resistente di percepire integralmente l'Assegno Unico INPS,
pagina 4 di 5 compensa tra le parti del 30% delle spese di lite – liquidate complessivamente in euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA - e pone il restante 70%
a carico della parte ricorrente.
Visto l'art 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
GA AR
Il Presidente
AN ND MO
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