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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2022 (che porta a sé riunito il proc. n. r.g. 511/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.sa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2022 (che porta a sé riunito il proc. n. r.g. 511/2023) promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Email_1 C.F._1 dell'avv. SALVADORI SONIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ER DR e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
In data 23/10/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a AN M.mo (LI) in data
08.07.2017 con la signora , osservando che non nascevano figli Controparte_1 dall'unione coniugale e sottolineando il disinteresse nei confronti del marito da parte della signora che, infine, abbandonava, svuotandola, la casa CP_1 coniugale con la propria figlia (cresciuta nel tempo anche dal ricorrente), allegando altresì le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 28.9.2022 e poi ritualmente notificato il signor
1 evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2)
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_2
3) Nessuna previsione accessoria in ordine economica tra i coniugi;
Con vittoria di spese della presente procedura;
Con ogni più ampia riserva di avanzare istanze, eccezioni e deduzioni anche in ordine all'addebito.”.
All'udienza presidenziale del 18 gennaio 2023, non comparsa la signora venivano emessi i provvedimenti provvisori e designato il giudice CP_1 relatore.
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 e ritualmente notificato la signora proponeva a sua volta ricorso per separazione giudiziale rassegnando CP_1 le conclusioni che si riportano: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Parte_1
Sig.ra la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento della stessa e che il Tribunale Voglia 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito 2) porre a carico del Sig. Parte_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento la Controparte_1 somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi professionali”. In tale procedimento si costituiva il signor , contestando la domanda di addebito e riproponendo Pt_1 le conclusioni già rassegnate nel fascicolo n. R.g. 3011/2022. Non adottati in fase presidenziale provvedimenti provvisori, in ragione di quanto già pronunciato nel giudizio pendente tra le stesse parti n. r.g. 3011/2022, la causa veniva rinviata innanzi al Giudice relatore dei due procedimenti instaurati a parti invertite.
Costituitasi la resistente innanzi al Giudice delegato nel proc. n. r.g. 3011/2022, la signora contestava l'irregolarità della notifica del ricorso presentato CP_1 dal signor e i provvedimenti resi in sua contumacia e proponeva nel Pt_1 merito le conclusioni di cui al ricorso a propria volta depositato.
Chiamati alla comparizione innanzi al Giudice delegato entrambi i procedimenti, gli stessi venivano riuniti e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., venivano ammesse le prove costituende articolate da entrambe le parti. Escussi i testimoni alle udienze del 15.1.2025, del
26.3.2025 e del 2.7.2025, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni sottoscritte e depositate in PCT. All'udienza del 23.10.2025, trattata in forma
2 solo cartolare, i procuratori hanno concluso in conformità chiedendo omologarsi le condizioni concordate con rimessione della causa al Collegio.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in corso di causa.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di AN TT (Livorno)
[...] di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN TT in data 08.07.2017 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN TT (LI) dell'anno 2017 al n. 36
Parte 1; dispone che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a chiedere e/o pretendere reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento l'una dall'altro; La sig.ra rinuncia alla propria richiesta CP_1 di mantenimento;
2) La sig.ra rinuncia alla propria richiesta di addebito della CP_1 separazione al marito;
3) I coniugi rinunciano ad ogni diritto di azione e/o contenzioso (civile, penale o amministrativa) reciprocamente per eventuali fatti o avvenimenti occorsi tra loro fino alla data della sottoscrizione del presente atto;
rinunciano altresì ad ogni eventuale denuncia/querela già presentata, impegnandosi a depositare
3 apposito atto di rimessione o, se non possibile, a depositare nel relativo fascicolo una dichiarazione di disponibilità all'archiviazione;
4) A definizione di ogni rapporto patrimoniale, in via transattiva, il sig.
[...]
si impegna a corrispondere alla sig.ra , che accetta, Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 6000,00 (seimila) come segue:
- € 3.000,00 (tremila) attraverso assegno circolare non trasferibile intestato alla
Sig.ra entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 separazione personale;
- € 3.000,00 (tremila) attraverso assegno circolare non trasferibile intestato alla
Sig.ra , somma da valere anche come liquidazione una tantum Controparte_1 in favore della moglie in sede di divorzio entro il 31 dicembre 2025;
Con il corretto adempimento di quanto qui previsto le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
5) Le spese legali tutte, compensate tra le parti
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.sa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2022 (che porta a sé riunito il proc. n. r.g. 511/2023) promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Email_1 C.F._1 dell'avv. SALVADORI SONIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ER DR e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
In data 23/10/2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a AN M.mo (LI) in data
08.07.2017 con la signora , osservando che non nascevano figli Controparte_1 dall'unione coniugale e sottolineando il disinteresse nei confronti del marito da parte della signora che, infine, abbandonava, svuotandola, la casa CP_1 coniugale con la propria figlia (cresciuta nel tempo anche dal ricorrente), allegando altresì le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 28.9.2022 e poi ritualmente notificato il signor
1 evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 Controparte_1 separazione dei coniugi. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2)
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e . Parte_1 CP_2
3) Nessuna previsione accessoria in ordine economica tra i coniugi;
Con vittoria di spese della presente procedura;
Con ogni più ampia riserva di avanzare istanze, eccezioni e deduzioni anche in ordine all'addebito.”.
All'udienza presidenziale del 18 gennaio 2023, non comparsa la signora venivano emessi i provvedimenti provvisori e designato il giudice CP_1 relatore.
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 e ritualmente notificato la signora proponeva a sua volta ricorso per separazione giudiziale rassegnando CP_1 le conclusioni che si riportano: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Parte_1
Sig.ra la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento della stessa e che il Tribunale Voglia 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito 2) porre a carico del Sig. Parte_1
l'obbligo di versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento la Controparte_1 somma di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Con ogni ulteriore conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi professionali”. In tale procedimento si costituiva il signor , contestando la domanda di addebito e riproponendo Pt_1 le conclusioni già rassegnate nel fascicolo n. R.g. 3011/2022. Non adottati in fase presidenziale provvedimenti provvisori, in ragione di quanto già pronunciato nel giudizio pendente tra le stesse parti n. r.g. 3011/2022, la causa veniva rinviata innanzi al Giudice relatore dei due procedimenti instaurati a parti invertite.
Costituitasi la resistente innanzi al Giudice delegato nel proc. n. r.g. 3011/2022, la signora contestava l'irregolarità della notifica del ricorso presentato CP_1 dal signor e i provvedimenti resi in sua contumacia e proponeva nel Pt_1 merito le conclusioni di cui al ricorso a propria volta depositato.
Chiamati alla comparizione innanzi al Giudice delegato entrambi i procedimenti, gli stessi venivano riuniti e, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., venivano ammesse le prove costituende articolate da entrambe le parti. Escussi i testimoni alle udienze del 15.1.2025, del
26.3.2025 e del 2.7.2025, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni sottoscritte e depositate in PCT. All'udienza del 23.10.2025, trattata in forma
2 solo cartolare, i procuratori hanno concluso in conformità chiedendo omologarsi le condizioni concordate con rimessione della causa al Collegio.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in corso di causa.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di AN TT (Livorno)
[...] di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in AN TT in data 08.07.2017 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AN TT (LI) dell'anno 2017 al n. 36
Parte 1; dispone che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a chiedere e/o pretendere reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento l'una dall'altro; La sig.ra rinuncia alla propria richiesta CP_1 di mantenimento;
2) La sig.ra rinuncia alla propria richiesta di addebito della CP_1 separazione al marito;
3) I coniugi rinunciano ad ogni diritto di azione e/o contenzioso (civile, penale o amministrativa) reciprocamente per eventuali fatti o avvenimenti occorsi tra loro fino alla data della sottoscrizione del presente atto;
rinunciano altresì ad ogni eventuale denuncia/querela già presentata, impegnandosi a depositare
3 apposito atto di rimessione o, se non possibile, a depositare nel relativo fascicolo una dichiarazione di disponibilità all'archiviazione;
4) A definizione di ogni rapporto patrimoniale, in via transattiva, il sig.
[...]
si impegna a corrispondere alla sig.ra , che accetta, Parte_1 Controparte_1 la complessiva somma di € 6000,00 (seimila) come segue:
- € 3.000,00 (tremila) attraverso assegno circolare non trasferibile intestato alla
Sig.ra entro 3 giorni dalla pubblicazione della sentenza di Controparte_1 separazione personale;
- € 3.000,00 (tremila) attraverso assegno circolare non trasferibile intestato alla
Sig.ra , somma da valere anche come liquidazione una tantum Controparte_1 in favore della moglie in sede di divorzio entro il 31 dicembre 2025;
Con il corretto adempimento di quanto qui previsto le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
5) Le spese legali tutte, compensate tra le parti
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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