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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 13544 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 54, presso lo studio dell'Avv. FR Papandrea che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via G. Zanardelli n. 34 presso lo studio dell'Avv. Daniele Cutolo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 15701/2021 del Giudice di
Pace di Roma pubblicata il 7 luglio 2021.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 13 giugno 2023 le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte appellante:
“… con il presente atto, la sig.ra precisa le proprie Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in appello, insistendo per l'integrale accoglimento con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
per parte appellata:
“Conclude affinché il Tribunale adito Voglia:
a) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare, altresì, l'odierna appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda giudiziale nei confronti di CP_1 applicare i principi di cui all'art. 91 c.p.c., ultimo comma, contenendo la condanna delle spese, competenze ed onorari del giudizio, nei limiti del valore della domanda.”
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma, la società al fine di accertare il Controparte_1 carattere indebito dei prelievi effettuati dalla sul Controparte_1
c/c dell'attrice a decorrere dal mese di Agosto 2018 e sino al gennaio 2020 e, conseguentemente, al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso della somma di euro 180,00 oltre interessi moratori nonché al pagamento dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo quantificato in euro 300,00 ai sensi dell'art. 12 All. A della Delibera n. 347/18/CONS ovvero, in subordine, Org_1 in euro 60,00 ai sensi dell'art. 26 della Carta dei Servizi CP_1
[...]
A sostegno della domanda la sig.ra ha dedotto di essere Pt_1 stata intestataria dell'utenza telefonica mobile n. 3926352178 che, nel Luglio/2018, era migrata da ad Controparte_1 CP_2
e che, nonostante il buon fine della procedura di migrazione,
[...] la medesima attrice aveva continuato a subire sul proprio c/c bancario l'addebito del costo (pari ad € 10,00/mese) dell'abbonamento precedentemente attivo sulla succitata utenza CP_1 telefonica dall'Agosto/2018 al Gennaio/2020 per un totale di €
180,00.
Costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie eccependo, tra le altre difese, la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e comunque Pt_1
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da quest'ultima, in considerazione del fatto che l'utenza n. 3926352178 non era intestata all'attrice, ma al suo procuratore legale, , e che Controparte_3 in ogni caso nessuna somma era stata addebitata a carico dell'utenza a seguito della disattivazione per passaggio ad altro operatore risalente al 9 aprile 2018.
Con sentenza n. 15701/21 depositata il 7 luglio 2021, il Giudice di Pace di Roma ha respinto la domanda formulata dall'attrice, rilevando la mancanza di prova circa il collegamento tra l'addebito mensile di euro 10,00 effettuato dalla sul conto corrente CP_1 bancario dell'attrice e l'abbonamento relativo all'utenza telefonica n. 3926352178 e in ordine al rapporto giuridico esistente tra l'attrice e il sig. risultato titolare della citata Controparte_3 utenza.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la sig.ra Pt_1 chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 100 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva di per Parte_1 essere l'utenza n. 3926352178 intestata non a quest'ultima, bensì al suo procuratore legale (FR Papandrea), senza considerare che nell'azione giudiziale di ripetizione d'indebito oggettivo la legittimazione attiva spetta al solvens e che, nel caso di specie,
i pagamenti erano evidentemente riconducibili all'odierna appellante quale titolare del c/c n. 1000/9859 sul quale erano stati effettuati gli addebiti.
Con il secondo motivo di appello la sig.ra ha denunciato Pt_1 la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 c.c. e
115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto che la sig.ra non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa Pt_1 gravante, nonostante quest'ultima avesse dimostrato la previa sussistenza di una causa debendi – ovvero la circostanza, non contestata dall'odierna appellata e quindi da ritenere pacifica ex art. 115 c.p.c., che sino al Luglio/2018, la aveva Controparte_1
(legittimamente) effettuato degli addebiti di € 10,00/mese sul c/c n. 1000/9859 intestato alla sig.ra per l'abbonamento attivo Pt_1 sull'utenza n. 3926352178 - e il suo successivo venir meno a cagione della migrazione dell'utenza in Controparte_2
L'appellante ha infine riproposto anche la domanda accessoria di condanna della alla corresponsione dell'indennizzo Controparte_1 per omessa risposta al reclamo trasmesso all'odierna appellata in data 24.02.2020 e rimasto privo di alcun riscontro, richiamando nuovamente quanto disposto dall'art. 12 della Delibera n. Org_1
347/2018 Cons. All. A (laddove è previsto un indennizzo pari ad €
2,50 per ogni giorno di omessa risposta sino ad un massimo di €
300,00) ovvero, in via subordinata, dalla Carta dei Servizi Wind
(laddove è previsto un indennizzo pari ad € 60,00).
La sig.ra ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la
Sentenza n. 15701/2021 resa in data 01.07.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sez. II, in persona della Dott.ssa Paola Maria Alesii a definizione del giudizio R.G.n. 39926/2020, pubblicata in data
07.07.2021 e non notificata e, per l'effetto:
⎯ accertare e dichiarare il carattere indebito dei prelievi effettuati dalla sul c/c della sig.ra Controparte_1 Parte_1
a decorrere dall'Agosto 2018 e sino al Gennaio 2020 e, per l'effetto;
⎯ condannare la al rimborso in favore dell'attrice Controparte_1
di € 180,00 oltre interessi moratori per il predetto periodo oltre interessi moratori ovvero ex art. 1284 cc a decorrere dal giorno del pagamento e sino all'effettivo soddisfo nonché;
⎯ condannare ex art. 12 All. A alla Delibera n. 347/18/CONS la
[...]
al pagamento in favore della sig.ra della CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo ovvero, in subordine, condannare la convenuta, ex art. 26 della Carta dei Servizi :A., al pagamento in favore della Parte_2 sig.ra della somma di € 60,00 a titolo di indennizzo Parte_1 per mancata risposta al reclamo scritto.“
Si è costituita in giudizio, la la quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità del gravame per l'inosservanza dell'onere di specificazione previsto dall'art. 342
c.p.c. e per la non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito la società appellata ha contestato i motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13 giugno
2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*******
In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, si deve ritenere che il disposto di cui al primo comma dell'art. 342 c.p.c. sia stato adeguatamente rispettato dall'appellante, la quale ha individuato le parti dell'impugnata sentenza censurate e ha fornito tutti gli opportuni elementi, sia in fatto che in diritto, per una ricostruzione della vicenda de qua, sì da consentire al giudice di comprendere con sufficiente grado di certezza il contenuto delle censure ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
Parimenti va disattesa l'altra eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non sussistendone i presupposti della evidente infondatezza.
Venendo al merito l'appello è fondato.
La sig.ra ha agito in giudizio davanti al Giudice Parte_1 di Pace di Roma al fine di ottenere ex art. 2033 c.c. la ripetizione della somma complessiva di euro 180,00 corrisposta in favore di
[...] in relazione all'utenza telefonica mobile n. 3926352178 CP_1 mediante addebiti mensili di euro 10,00 ciascuno sul proprio conto corrente bancario nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2020.
La circostanza – eccepita sin dal primo grado di giudizio dalla e non contestata da controparte – secondo cui Controparte_1
l'utenza telefonica n. 3926352178 in realtà non è intestata alla sig.ra , bensì a FR Papandrea, non è di per sé Parte_1 sufficiente ad escludere la legittimazione attiva dell'odierna appellante, la quale, pur avendo adempiuto per un'obbligazione altrui, può chiedere la ripetizione delle somme addebitate sul proprio conto corrente bancario nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2020.
Ed infatti nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione (cfr. Cass. 07/07/1980 n. 4340, Cass. Ordinanza n.
30446 del 21/11/2019 e Cass. Ordinanza n. 31572 del 03/12/2019).
Quindi, diversamente da quanto eccepito dall'odierna appellata, deve essere affermata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della sig.ra non essendovi alcun dubbio che i pagamenti Pt_1 denunciati come indebiti siano riconducibili a quest'ultima quale titolare del conto corrente bancario n. 1000/9859, aperto presso la sul quale sono stati effettuati gli Controparte_4 addebiti documentati dagli estratti conto prodotti dall'appellante sin dal primo grado di giudizio.
La sig.ra che ha agito per la ripetizione dell'indebito Pt_1 specificamente riferito alla cessazione del rapporto contrattuale relativo all'utenza telefonica n. 3926352178, ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato non soltanto i pagamenti effettuati in favore di CP_1 mediante addebito su conto corrente bancario, ma anche
[...]
l'intervenuta migrazione dell'utenza telefonica n. 3926352178 da a dal mese di luglio 2018. Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima circostanza, peraltro, non è stata contestata dall'odierna appellata che, addirittura, ha dedotto che il passaggio ad altro operatore risalirebbe al mese di aprile 2018.
Una volta acquisita la prova dei pagamenti e dell'inesistenza
(rectius del venir meno) della specifica causa debendi allegata a fondamento della domanda di ripetizione, la società telefonica qui appellata avrebbe dovuto indicare e documentare l'esistenza di altra causa che giustificasse tali pagamenti, non potendo la prova negativa essere rimessa all'appellante.
Ciò in conformità a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “proposta domanda di ripetizione di indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (così Cass. Ordinanza n.
14428 del 26/05/2021 e Cass. 25/01/2011 n. 1734).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, l'indebito oggettivo dedotto in giudizio deve ritenersi dimostrato e, di conseguenza, la deve essere Controparte_1 condannata a restituire alla sig.ra la somma complessiva di Pt_1 euro 180,00 (pari agli addebiti bancari documentati) oltre agli interessi legali che devono essere fatti decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla data dei pagamenti, mancando la prova della mala fede dell'accipiens (cfr. Cass. 8/5/2013 n. 10815, Cass.
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016 e, da ultimo, Cass. Ordinanza n.
23448 del 26/10/2020).
Va invece disattesa l'ulteriore richiesta di parte appellante finalizzata al pagamento dell'indennizzo - previsto dall'art. 12 dell'All. A della Delibera n. 347/18/CONS o, in subordine, Org_1 dalla - per omessa risposta al reclamo Organizzazione_2 trasmesso all'odierna appellata in data 25.02.2020.
A ben vedere gli indennizzi previsti nella citata delibera Org_1 avente ad oggetto il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” e nella Carta dei Servizi hanno funzione deflattiva e servono a prevenire ed evitare il CP_1 contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie (cfr. in tal senso Cass. 21/6/2017
n. 15349). Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono, quindi, supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.
L'odierna appellante, quindi, avendo introdotto un giudizio non può chiedere il pagamento dei suddetti indennizzi senza aver allegato e provato l'esistenza di uno specifico danno (ulteriore all'indebito qui accertato) derivante dalla mancata risposta al reclamo trasmesso all'odierna appellata in data 25.02.2020.
In conclusione, per quanto fin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 previa riforma della sentenza impugnata, la deve Controparte_5 essere condannata a pagare in favore della sig.ra la Parte_1 somma di euro 180,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
L'appellata, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere alla società appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della sig.ra che ne ha fatto specifica richiesta Pt_1 dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. 15701/2021 del Giudice Controparte_1 di Pace di Roma pubblicata il 7 luglio 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata condanna la a pagare Controparte_1 in favore di la somma complessiva di euro Parte_1
180,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna la a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 43,00 per esborsi ed € 134,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al grado di appello, in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore della parte appellante.
Roma, lì 29 gennaio 2024
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 13544 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 54, presso lo studio dell'Avv. FR Papandrea che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla
Via G. Zanardelli n. 34 presso lo studio dell'Avv. Daniele Cutolo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 15701/2021 del Giudice di
Pace di Roma pubblicata il 7 luglio 2021.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 13 giugno 2023 le parti hanno così precisato le conclusioni:
per parte appellante:
“… con il presente atto, la sig.ra precisa le proprie Parte_1 conclusioni come da atto di citazione in appello, insistendo per l'integrale accoglimento con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
per parte appellata:
“Conclude affinché il Tribunale adito Voglia:
a) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
b) condannare, altresì, l'odierna appellante al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda giudiziale nei confronti di CP_1 applicare i principi di cui all'art. 91 c.p.c., ultimo comma, contenendo la condanna delle spese, competenze ed onorari del giudizio, nei limiti del valore della domanda.”
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Roma, la società al fine di accertare il Controparte_1 carattere indebito dei prelievi effettuati dalla sul Controparte_1
c/c dell'attrice a decorrere dal mese di Agosto 2018 e sino al gennaio 2020 e, conseguentemente, al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso della somma di euro 180,00 oltre interessi moratori nonché al pagamento dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo quantificato in euro 300,00 ai sensi dell'art. 12 All. A della Delibera n. 347/18/CONS ovvero, in subordine, Org_1 in euro 60,00 ai sensi dell'art. 26 della Carta dei Servizi CP_1
[...]
A sostegno della domanda la sig.ra ha dedotto di essere Pt_1 stata intestataria dell'utenza telefonica mobile n. 3926352178 che, nel Luglio/2018, era migrata da ad Controparte_1 CP_2
e che, nonostante il buon fine della procedura di migrazione,
[...] la medesima attrice aveva continuato a subire sul proprio c/c bancario l'addebito del costo (pari ad € 10,00/mese) dell'abbonamento precedentemente attivo sulla succitata utenza CP_1 telefonica dall'Agosto/2018 al Gennaio/2020 per un totale di €
180,00.
Costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie eccependo, tra le altre difese, la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e comunque Pt_1
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da quest'ultima, in considerazione del fatto che l'utenza n. 3926352178 non era intestata all'attrice, ma al suo procuratore legale, , e che Controparte_3 in ogni caso nessuna somma era stata addebitata a carico dell'utenza a seguito della disattivazione per passaggio ad altro operatore risalente al 9 aprile 2018.
Con sentenza n. 15701/21 depositata il 7 luglio 2021, il Giudice di Pace di Roma ha respinto la domanda formulata dall'attrice, rilevando la mancanza di prova circa il collegamento tra l'addebito mensile di euro 10,00 effettuato dalla sul conto corrente CP_1 bancario dell'attrice e l'abbonamento relativo all'utenza telefonica n. 3926352178 e in ordine al rapporto giuridico esistente tra l'attrice e il sig. risultato titolare della citata Controparte_3 utenza.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la sig.ra Pt_1 chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 100 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l'avversa eccezione di carenza di legittimazione attiva di per Parte_1 essere l'utenza n. 3926352178 intestata non a quest'ultima, bensì al suo procuratore legale (FR Papandrea), senza considerare che nell'azione giudiziale di ripetizione d'indebito oggettivo la legittimazione attiva spetta al solvens e che, nel caso di specie,
i pagamenti erano evidentemente riconducibili all'odierna appellante quale titolare del c/c n. 1000/9859 sul quale erano stati effettuati gli addebiti.
Con il secondo motivo di appello la sig.ra ha denunciato Pt_1 la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 c.c. e
115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace aveva ritenuto che la sig.ra non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa Pt_1 gravante, nonostante quest'ultima avesse dimostrato la previa sussistenza di una causa debendi – ovvero la circostanza, non contestata dall'odierna appellata e quindi da ritenere pacifica ex art. 115 c.p.c., che sino al Luglio/2018, la aveva Controparte_1
(legittimamente) effettuato degli addebiti di € 10,00/mese sul c/c n. 1000/9859 intestato alla sig.ra per l'abbonamento attivo Pt_1 sull'utenza n. 3926352178 - e il suo successivo venir meno a cagione della migrazione dell'utenza in Controparte_2
L'appellante ha infine riproposto anche la domanda accessoria di condanna della alla corresponsione dell'indennizzo Controparte_1 per omessa risposta al reclamo trasmesso all'odierna appellata in data 24.02.2020 e rimasto privo di alcun riscontro, richiamando nuovamente quanto disposto dall'art. 12 della Delibera n. Org_1
347/2018 Cons. All. A (laddove è previsto un indennizzo pari ad €
2,50 per ogni giorno di omessa risposta sino ad un massimo di €
300,00) ovvero, in via subordinata, dalla Carta dei Servizi Wind
(laddove è previsto un indennizzo pari ad € 60,00).
La sig.ra ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la
Sentenza n. 15701/2021 resa in data 01.07.2021 dal Giudice di Pace di Roma, Sez. II, in persona della Dott.ssa Paola Maria Alesii a definizione del giudizio R.G.n. 39926/2020, pubblicata in data
07.07.2021 e non notificata e, per l'effetto:
⎯ accertare e dichiarare il carattere indebito dei prelievi effettuati dalla sul c/c della sig.ra Controparte_1 Parte_1
a decorrere dall'Agosto 2018 e sino al Gennaio 2020 e, per l'effetto;
⎯ condannare la al rimborso in favore dell'attrice Controparte_1
di € 180,00 oltre interessi moratori per il predetto periodo oltre interessi moratori ovvero ex art. 1284 cc a decorrere dal giorno del pagamento e sino all'effettivo soddisfo nonché;
⎯ condannare ex art. 12 All. A alla Delibera n. 347/18/CONS la
[...]
al pagamento in favore della sig.ra della CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo ovvero, in subordine, condannare la convenuta, ex art. 26 della Carta dei Servizi :A., al pagamento in favore della Parte_2 sig.ra della somma di € 60,00 a titolo di indennizzo Parte_1 per mancata risposta al reclamo scritto.“
Si è costituita in giudizio, la la quale in via Controparte_1 pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità del gravame per l'inosservanza dell'onere di specificazione previsto dall'art. 342
c.p.c. e per la non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. Nel merito la società appellata ha contestato i motivi di gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 13 giugno
2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*******
In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, si deve ritenere che il disposto di cui al primo comma dell'art. 342 c.p.c. sia stato adeguatamente rispettato dall'appellante, la quale ha individuato le parti dell'impugnata sentenza censurate e ha fornito tutti gli opportuni elementi, sia in fatto che in diritto, per una ricostruzione della vicenda de qua, sì da consentire al giudice di comprendere con sufficiente grado di certezza il contenuto delle censure ed alla controparte di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva.
Parimenti va disattesa l'altra eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non sussistendone i presupposti della evidente infondatezza.
Venendo al merito l'appello è fondato.
La sig.ra ha agito in giudizio davanti al Giudice Parte_1 di Pace di Roma al fine di ottenere ex art. 2033 c.c. la ripetizione della somma complessiva di euro 180,00 corrisposta in favore di
[...] in relazione all'utenza telefonica mobile n. 3926352178 CP_1 mediante addebiti mensili di euro 10,00 ciascuno sul proprio conto corrente bancario nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2020.
La circostanza – eccepita sin dal primo grado di giudizio dalla e non contestata da controparte – secondo cui Controparte_1
l'utenza telefonica n. 3926352178 in realtà non è intestata alla sig.ra , bensì a FR Papandrea, non è di per sé Parte_1 sufficiente ad escludere la legittimazione attiva dell'odierna appellante, la quale, pur avendo adempiuto per un'obbligazione altrui, può chiedere la ripetizione delle somme addebitate sul proprio conto corrente bancario nel periodo compreso tra il mese di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2020.
Ed infatti nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione (cfr. Cass. 07/07/1980 n. 4340, Cass. Ordinanza n.
30446 del 21/11/2019 e Cass. Ordinanza n. 31572 del 03/12/2019).
Quindi, diversamente da quanto eccepito dall'odierna appellata, deve essere affermata la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della sig.ra non essendovi alcun dubbio che i pagamenti Pt_1 denunciati come indebiti siano riconducibili a quest'ultima quale titolare del conto corrente bancario n. 1000/9859, aperto presso la sul quale sono stati effettuati gli Controparte_4 addebiti documentati dagli estratti conto prodotti dall'appellante sin dal primo grado di giudizio.
La sig.ra che ha agito per la ripetizione dell'indebito Pt_1 specificamente riferito alla cessazione del rapporto contrattuale relativo all'utenza telefonica n. 3926352178, ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo dimostrato non soltanto i pagamenti effettuati in favore di CP_1 mediante addebito su conto corrente bancario, ma anche
[...]
l'intervenuta migrazione dell'utenza telefonica n. 3926352178 da a dal mese di luglio 2018. Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultima circostanza, peraltro, non è stata contestata dall'odierna appellata che, addirittura, ha dedotto che il passaggio ad altro operatore risalirebbe al mese di aprile 2018.
Una volta acquisita la prova dei pagamenti e dell'inesistenza
(rectius del venir meno) della specifica causa debendi allegata a fondamento della domanda di ripetizione, la società telefonica qui appellata avrebbe dovuto indicare e documentare l'esistenza di altra causa che giustificasse tali pagamenti, non potendo la prova negativa essere rimessa all'appellante.
Ciò in conformità a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale “proposta domanda di ripetizione di indebito,
l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens” (così Cass. Ordinanza n.
14428 del 26/05/2021 e Cass. 25/01/2011 n. 1734).
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, l'indebito oggettivo dedotto in giudizio deve ritenersi dimostrato e, di conseguenza, la deve essere Controparte_1 condannata a restituire alla sig.ra la somma complessiva di Pt_1 euro 180,00 (pari agli addebiti bancari documentati) oltre agli interessi legali che devono essere fatti decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla data dei pagamenti, mancando la prova della mala fede dell'accipiens (cfr. Cass. 8/5/2013 n. 10815, Cass.
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016 e, da ultimo, Cass. Ordinanza n.
23448 del 26/10/2020).
Va invece disattesa l'ulteriore richiesta di parte appellante finalizzata al pagamento dell'indennizzo - previsto dall'art. 12 dell'All. A della Delibera n. 347/18/CONS o, in subordine, Org_1 dalla - per omessa risposta al reclamo Organizzazione_2 trasmesso all'odierna appellata in data 25.02.2020.
A ben vedere gli indennizzi previsti nella citata delibera Org_1 avente ad oggetto il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” e nella Carta dei Servizi hanno funzione deflattiva e servono a prevenire ed evitare il CP_1 contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie (cfr. in tal senso Cass. 21/6/2017
n. 15349). Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno e non possono, quindi, supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.
L'odierna appellante, quindi, avendo introdotto un giudizio non può chiedere il pagamento dei suddetti indennizzi senza aver allegato e provato l'esistenza di uno specifico danno (ulteriore all'indebito qui accertato) derivante dalla mancata risposta al reclamo trasmesso all'odierna appellata in data 25.02.2020.
In conclusione, per quanto fin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla sig.ra e Parte_1 previa riforma della sentenza impugnata, la deve Controparte_5 essere condannata a pagare in favore della sig.ra la Parte_1 somma di euro 180,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
L'appellata, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere alla società appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della sig.ra che ne ha fatto specifica richiesta Pt_1 dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. 15701/2021 del Giudice Controparte_1 di Pace di Roma pubblicata il 7 luglio 2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - in parziale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata condanna la a pagare Controparte_1 in favore di la somma complessiva di euro Parte_1
180,00 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna la a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 43,00 per esborsi ed € 134,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al grado di appello, in € 300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore della parte appellante.
Roma, lì 29 gennaio 2024
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo