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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2233/2024
VERBALE DI UDIENZA del 25 marzo 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, alle ore 10.00nessuno è presente;
Per , la dott.ssa Donatella Calabrò, CP_1 Parte_1
per delega del Direttore dell' , Dott. Parte_2 [...]
. Per_1
La Dott.ssa Calabrò, 1rileva che il ricorrente non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine CP_2
fissato dal giudice. Chiede, pertanto, la decisione della causa, con rigetto integrale, riportandosi alla memoria di costituzione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N 2233 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(codice fiscale ), Parte_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi, giusta procura in atti ricorrente
E sede di Controparte_3
C.F. - in persona del Direttore pro-tempore dott. Parte_2 P.IVA_1
che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Persona_1
disgiuntamente al Responsabile del Processo Legale p.t. dott.ssa Sabria di Stefano delegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. 9 D.Lgs 150/2011 nonché unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati secondo la medesima normativa con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in via Dei due Principati n. 4, in atti resistente
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore
13,02, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.20249, il sig. Parte_3
proponeva opposizione a “ 0) posta certificata: Controparte_4
CANCELLAZIONE GIUSEPPE ai Pt_3 C.F._1
sensi della L. 228-2012 comma 540 rilevata la decorrenza di giorni 220 dalla trasmissione della predetta dichiarazione, avvenuta in data 16/11/2023. Eccepiva l'assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, l' inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c.
All' udienza del'11.02.2025, parte ricorrente veniva onerata ad integrare il contraddittorio nei confronti dell' con rinvio all'udienza del 25 CP_2
marzo 2025.
Alla detta udienza, il ricorrente non produceva prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio.
Nel merito và dichiarata l'estinzione del giudizio ex art.307, comma 3°
c.p.c., per non avere la parte integrato il contraddittorio nei confronti dell' nel termine di legge, contravvenendo al provvedimento CP_2
emesso allo scioglimento della Camera di consiglio dell'11.02.2025.
Rilevato che la perentorietà del termine assegnato dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio inutilmente decorso, in ossequio all'art. 291 c.p.c. non consente la proroga dello stesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
A mente dell'art.310 c.p.c., III comma, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate .
L'estinzione ben può essere pronunziata con sentenza, posto che l'eventuale ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma III c.p.c., implicando a norma dell'art. 307 comma III
c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale - per l'appunto - di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio (Cass. Civ., sentenza 22.7.2002, n. 10664).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, lì 25 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
-
VERBALE DI UDIENZA del 25 marzo 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, alle ore 10.00nessuno è presente;
Per , la dott.ssa Donatella Calabrò, CP_1 Parte_1
per delega del Direttore dell' , Dott. Parte_2 [...]
. Per_1
La Dott.ssa Calabrò, 1rileva che il ricorrente non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti di entro il termine CP_2
fissato dal giudice. Chiede, pertanto, la decisione della causa, con rigetto integrale, riportandosi alla memoria di costituzione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, nella causa iscritta al N 2233 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(codice fiscale ), Parte_3 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi, giusta procura in atti ricorrente
E sede di Controparte_3
C.F. - in persona del Direttore pro-tempore dott. Parte_2 P.IVA_1
che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Persona_1
disgiuntamente al Responsabile del Processo Legale p.t. dott.ssa Sabria di Stefano delegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. 9 D.Lgs 150/2011 nonché unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati secondo la medesima normativa con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in via Dei due Principati n. 4, in atti resistente
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore
13,02, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.20249, il sig. Parte_3
proponeva opposizione a “ 0) posta certificata: Controparte_4
CANCELLAZIONE GIUSEPPE ai Pt_3 C.F._1
sensi della L. 228-2012 comma 540 rilevata la decorrenza di giorni 220 dalla trasmissione della predetta dichiarazione, avvenuta in data 16/11/2023. Eccepiva l'assenza delle notificazioni degli atti propedeutici e di atti interruttivi, l' inesistenza dei ruoli, nonché la formazione di interesse ex art. 100 c.p.c.
All' udienza del'11.02.2025, parte ricorrente veniva onerata ad integrare il contraddittorio nei confronti dell' con rinvio all'udienza del 25 CP_2
marzo 2025.
Alla detta udienza, il ricorrente non produceva prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio.
Nel merito và dichiarata l'estinzione del giudizio ex art.307, comma 3°
c.p.c., per non avere la parte integrato il contraddittorio nei confronti dell' nel termine di legge, contravvenendo al provvedimento CP_2
emesso allo scioglimento della Camera di consiglio dell'11.02.2025.
Rilevato che la perentorietà del termine assegnato dal Giudice per l'integrazione del contraddittorio inutilmente decorso, in ossequio all'art. 291 c.p.c. non consente la proroga dello stesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio e disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
A mente dell'art.310 c.p.c., III comma, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate .
L'estinzione ben può essere pronunziata con sentenza, posto che l'eventuale ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma III c.p.c., implicando a norma dell'art. 307 comma III
c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale - per l'appunto - di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio (Cass. Civ., sentenza 22.7.2002, n. 10664).
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del procedimento. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, lì 25 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
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