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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana ha pronunziato, in data odierna, a seguito trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 3159 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di ingiunzione,
tra: (cf ), rappr.to e difeso, dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Sarno, elett.te dom.to come in atti, ricorrente
contro
: (cf ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Senatore, Antonino
Cascone e Manuela Casilli, elett.te dom.to come in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
"svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado, vanno integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
I fatti in sintesi.
Il giudizio ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza dirigenziale RG. n. 208 del 14.05.2021 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.582,20 conseguente alla mancata ottemperanza della precedente ordinanza sindacale n. 64/2015,
Pagina 1 emessa dal Comune di ai sensi della Legge n. 257/92 rubricata Parte_2
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
La sanzione irrogata scaturisce dal verbale n. 5026 del 25.01.2021 con il quale il ha accertato il mancato adempimento delle prescrizioni inerenti la Pt_2 bonifica del tetto di amianto a copertura dell'unità immobiliare ubicata in Parte_2 al C.so Umberto I, civico n. 243, di proprietà esclusiva del ricorrente.
[...]
Da tutta la documentazione prodotta in atti dal costituito Ente erogatore emerge in modo chiaro che l'immobile attinto dalla sanzione è solo quello di proprietà esclusiva del ricorrente sito al piano terra del civico 243 e non quello di cui il medesimo ricorrente pure è titolare, ma ubicato all'interno del condominio, primo piano, del civico 247, così come questi sostiene nel ricorso in opposizione ma che comunque risulta non aver provato.
La circostanza, quindi, emerge in modo chiaro dalla corposa relazione istruttoria del responsabile dell'ufficio ambiente, corredata da numerosi allegati (cfr. doc. 2 della produzione del che identifica l'immobile attinto dalla procedura Pt_2 sanzionatoria e posto all'attenzione del Tribunale, come quello ubicato al piano terra del civico 243 e non altro (cfr. verbale di accertamento e nota prot. n. 16872 del 06.05.2021 con cui l ha riscontrato gli scritti difensivi Parte_3 presentati ex art. 14 L. 689/81 fornendo ulteriori chiarimenti sullo specifico aspetto dell'unità immobiliare non in regola con la normativa di rimozione dell'amianto, prodotto in atti).
E' evidente, poi, che la circostanza dedotta in ricorso di aver avviato l'iter per ottemperare alla rimozione dell'amianto (cfr. punto 10, pag. 4 del ricorso in opposizione), a parere di questo giudice, contraddice lo stesso motivo di opposizione sul presunto difetto di titolarità comprovando l'effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, sig. degli obblighi di bonifica del tetto in amianto Pt_1 posti a suo carico in quanto proprietario esclusivo dell'immobile ubicato al civico n.
243.
In definitiva, in presenza di un'attività istruttoria così documentata è evidente l'infondatezza dell'opposizione che va dunque rigettata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 2 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, tenuto conto della natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, si ritiene possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto introduttivo Parte_1 depositato in atti, con il quale impugnava l'ordinanza dirigenziale RG. n. 208 del 14.05.2021 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.582,20 conseguente alla mancata ottemperanza della precedente ordinanza sindacale n. 64/2015, emessa dal Comune di ai sensi della Legge n. 257/92 rubricata Parte_2
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana ha pronunziato, in data odierna, a seguito trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 3159 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con ricorso ex art. 22 Legge 689/1981 avente ad oggetto opposizione ad ordinanza di ingiunzione,
tra: (cf ), rappr.to e difeso, dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Sarno, elett.te dom.to come in atti, ricorrente
contro
: (cf ), in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliana Senatore, Antonino
Cascone e Manuela Casilli, elett.te dom.to come in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
"svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma 2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado, vanno integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
I fatti in sintesi.
Il giudizio ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza dirigenziale RG. n. 208 del 14.05.2021 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.582,20 conseguente alla mancata ottemperanza della precedente ordinanza sindacale n. 64/2015,
Pagina 1 emessa dal Comune di ai sensi della Legge n. 257/92 rubricata Parte_2
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.
La sanzione irrogata scaturisce dal verbale n. 5026 del 25.01.2021 con il quale il ha accertato il mancato adempimento delle prescrizioni inerenti la Pt_2 bonifica del tetto di amianto a copertura dell'unità immobiliare ubicata in Parte_2 al C.so Umberto I, civico n. 243, di proprietà esclusiva del ricorrente.
[...]
Da tutta la documentazione prodotta in atti dal costituito Ente erogatore emerge in modo chiaro che l'immobile attinto dalla sanzione è solo quello di proprietà esclusiva del ricorrente sito al piano terra del civico 243 e non quello di cui il medesimo ricorrente pure è titolare, ma ubicato all'interno del condominio, primo piano, del civico 247, così come questi sostiene nel ricorso in opposizione ma che comunque risulta non aver provato.
La circostanza, quindi, emerge in modo chiaro dalla corposa relazione istruttoria del responsabile dell'ufficio ambiente, corredata da numerosi allegati (cfr. doc. 2 della produzione del che identifica l'immobile attinto dalla procedura Pt_2 sanzionatoria e posto all'attenzione del Tribunale, come quello ubicato al piano terra del civico 243 e non altro (cfr. verbale di accertamento e nota prot. n. 16872 del 06.05.2021 con cui l ha riscontrato gli scritti difensivi Parte_3 presentati ex art. 14 L. 689/81 fornendo ulteriori chiarimenti sullo specifico aspetto dell'unità immobiliare non in regola con la normativa di rimozione dell'amianto, prodotto in atti).
E' evidente, poi, che la circostanza dedotta in ricorso di aver avviato l'iter per ottemperare alla rimozione dell'amianto (cfr. punto 10, pag. 4 del ricorso in opposizione), a parere di questo giudice, contraddice lo stesso motivo di opposizione sul presunto difetto di titolarità comprovando l'effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, sig. degli obblighi di bonifica del tetto in amianto Pt_1 posti a suo carico in quanto proprietario esclusivo dell'immobile ubicato al civico n.
243.
In definitiva, in presenza di un'attività istruttoria così documentata è evidente l'infondatezza dell'opposizione che va dunque rigettata.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 2 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, tenuto conto della natura ed il valore della controversia,
l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, si ritiene possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto introduttivo Parte_1 depositato in atti, con il quale impugnava l'ordinanza dirigenziale RG. n. 208 del 14.05.2021 di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 2.582,20 conseguente alla mancata ottemperanza della precedente ordinanza sindacale n. 64/2015, emessa dal Comune di ai sensi della Legge n. 257/92 rubricata Parte_2
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14/02/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 3