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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1488/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
BRACCINI DANIELE
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
IN NOME E PER CONTO DI con il patrocinio CP_2 CP_3 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO
INTERVENIENTE
avverso la sentenza n. 522/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7/7/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n.
522/2020, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice pagina 1 di 15 Dott. Nicola Latour, all'esito del procedimento civile iscritto con R.G. 2998/2017, pubblicata in data 7.7.2020: - in tesi: accertare e dichiarare la nullità della Contr fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri ed e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
Contr che nulla è dovuto a da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- in ipotesi: accertare e dichiarare che non sussistono comunque i
[...] requisiti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero l'eventus damni, la scientia damni ed il consilium fraudis, e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di revocatoria promossa da controparte in primo grado;
- in ipotesi subordinata: accertare e dichiarare che il credito relativo al rapporto azionato dalla con il ricorso CP_1 monitorio sia quantificato in maniera inesatta, per le ragioni esposte in narrativa, Contr e, per l'effetto, defalcare le maggiori somme addebitate da agli odierni appellanti;
- in via istruttoria: disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
e la consulenza tecnica d'ufficio come descritti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte interveniente: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello promosso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 522/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia in data07.07.2020 nell'ambito del procedimento n. 2998/2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 522/2020 pubblicata il 7/7/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da CP_5
nei confronti di e dichiarando
[...] Parte_1 Parte_2
“l'inefficacia, nei confronti di dell'atto per Controparte_1
Notaio del 5.8.2016 (Rep. 10574; Racc. 4875), con il quale Per_1 [...] cedeva a il diritto di abitazione sul bene immobile Parte_1 Parte_2 sito in Quarrata, loc. Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1 (Catasto Fabbricati del
Comune di Quarrata, foglio di mappa 3, particella 149, sub 7) e il diritto di uso sull'immobile ad uso ufficio sito in Altopascio alla via Francesco Romea n. 10/D
(Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio, foglio di mappa 4, particella 311, sub 7)”.
pagina 2 di 15 2.Il Tribunale, superate tutte le eccezioni e le tesi difensive dei convenuti e costituitisi in giudizio con un'unica comparsa, è pervenuto Parte_1 Parte_2
a tale decisione attraverso il seguente iter argomentativo:
- il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che, sulla base dei documenti Contr prodotti dal vi era la prova che e in Parte_3 Parte_1 data 4.4.2012, si erano costituiti fideiussori omnibus della società
[...] sino alla concorrenza dell'importo di € 610.000,00 e che Controparte_6 quest'ultima società aveva concluso con la banca attrice il contratto di conto corrente n. 5425 in data 15.11.2001, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 25.802,75, il contratto di finanziamento per € 100.000,00 del 23.11.2015, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad €
47.525,45, il contratto di anticipi commerciali il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 451.525,69. Ed infatti l'istituto di credito aveva ottenuto, proprio per tale esposizione debitoria garantita da fideiussione, il decreto ingiuntivo n. 799/2017 del 12.7.2017 nei confronti della
[...]
oltre che nei confronti dei fideiussori e Controparte_6 Parte_1
Parte_3
A fronte dell'eccezione di inesistenza di qualsiasi credito della Banca attrice nei confronti del sollevata da quest'ultimo, in ragione della Parte_1 dedotta nullità della fideiussione prestata, trattandosi di contratto autonomo di garanzia omnibus - secondo la difesa negozio Parte_4 illegittimo - ha evidenziato, quindi, che anche se il credito, così documentato, era oggetto di contestazione, tale circostanza a nulla rilevava nel presente contenzioso dal momento che “il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” Richiamava in proposito l'arresto espresso da Cass.n. 3369/2019.
pagina 3 di 15 Ha precisato, comunque, che l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., al fine di escludere la nullità della fideiussione omnibus, è la previsione di un massimale, mentre non è richiesta alcuna specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia, essendo proprio l'estensione ad ogni obbligazione condizionale o futura la caratteristica di tale tipo di fideiussione;
- per le medesime ragioni il Tribunale ha disatteso anche le doglianze dei convenuti che hanno contestato l'ammontare del credito vantato dalla
Banca, sostenendo l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di interessi ultra legali in assenza di valida pattuizione scritta, l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la illecita applicazione di commissione di massimo scoperto oltre che di altre spese sostitutive della cms, l'illegittima antergazione e postergazione della valuta su prelevamenti ed addebiti. Il
Tribunale ha, infatti, ribadito che oggetto di questo giudizio, difatti, è
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per l'esperimento della quale è sufficiente l'esistenza di un credito, anche litigioso, o finanche di una situazione di mera “aspettativa” da parte dell'attore; pertanto, le questioni sollevate, inerenti alla corretta quantificazione del credito, non rilevano in questa sede e devono essere oggetto di autonomo e separato giudizio. Ad abundantiam il primo giudice ha rilevato comunque come le doglianze fossero rimaste prive di qualsiasi prova per omessa produzione degli estratti di conto corrente, dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, che era loro onere produrre non potendo ovviarvi attraverso l'inammissibile richiesta di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non avendo offerto i convenuti la prova di avere avanzato alla Banca tempestiva istanza ex art. 119 TUB, per potere prendere visione e estrarre copia degli atti in questione;
- il primo decidente ha ritenuto la sussistenza del requisito oggettivo Contr dell'eventus damni, dal momento che oggetto della domanda di è l'atto di cessione a titolo oneroso di diritti reali (diritto di abitazione e diritto pagina 4 di 15 d'uso), assoggettabile all'azione ex art. 2901 c.c., trattandosi di atto di disposizione del proprio patrimonio, il quale è idoneo a incidere sulla garanzia generale spettante ai creditori, determinando la variazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale che è presupposto dell'esercizio dell'actio pauliana, precisando che, affinché sussista detto requisito, il creditore è tenuto a fornire la prova, non già che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo dello stesso. Ha, dunque, concluso che una volta allegata l'esistenza di un atto che rende più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito, quale è
l'atto di cessione di diritti reali insistenti su immobili, spetta al convenuto provare la mancanza dell'eventus damni e, quindi, la sussistenza di altri beni su cui il creditore può utilmente rivalersi. I convenuti, nel caso di specie, sostenendo che non vi sarebbe pregiudizio delle ragioni creditorie, in quanto gli immobili sono stati conferiti in una società le cui quote intestate ai fideiussori si sono valorizzate, non hanno tuttavia fornito alcuna prova circa l'ammontare degli utili percepiti dalla società, né hanno fornito prova circa il valore delle quote sociali, su cui i creditori particolari dei soci potrebbero soddisfarsi;
- non si sarebbe poi potuto dubitare della sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al da intendersi come consapevolezza Parte_4 di pregiudicare le ragioni della banca creditrice, giacché Parte_1 cedendo il diritto di abitazione e il diritto di uso su due beni immobili di sua proprietà - che, poi, sarebbero stati conferiti in una società costituita il medesimo giorno- era consapevole di rendere più difficoltoso il recupero coattivo del credito da parte di CP_5
- sussisteva, infine, anche il requisito soggettivo del consilium fraudis in capo al terzo disponente, inteso come la consapevolezza di quest'ultimo, trattandosi di acquisto a titolo oneroso, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. A tale proposito il Tribunale ha rilevato come la prova della sussistenza di tale elemento soggettivo fosse pagina 5 di 15 desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti, ricavabili dal contesto famigliare nel quale era maturata l'intera complessa operazione negoziale.
Il primo giudice ha compiuto, infatti, le seguenti considerazioni: “i soggetti che hanno posto in essere il congegno negoziale del 5.8.2016 sono legati da vincolo di stretta parentela, essendo figlio di Parte_1 Parte_2
e prendendo parte a tali atti
[...] Parte_3 Parte_2
e, quindi, rendendosi cessionaria di diritto di uso e abitazione su immobili e partecipando alla costituzione di una società insieme ad e Parte_1
divenendone socia accomandante, ha dato prova di essere Parte_3 inclusa nelle vicende societarie familiari. Innanzitutto, non può non rilevarsi come l'avere sottoscritto i tre atti in questione il medesimo giorno
(5.8.2016) sia fortemente indicativo della volontà dei partecipanti a suddetti negozi di creare uno schermo giuridico per gli immobili conferiti nella società costituenda, pur mantenendo il diritto di abitazione e di uso sui medesimi beni nell'ambito del nucleo familiare.”.
3.Avverso tale pronuncia hanno interposto gravame, e Parte_1 sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
Contr a) la domanda del sarebbe stata accolta nonostante l'inesistenza del credito fondato su una fideiussione nulla, in quanto stipulata in violazione della normativa in tema di contratto autonomo di garanzia e antitrust
(art.2/II lett.a) L.287/1990);
b) il primo giudice avrebbe ritenuto esistente e correttamente quantificato il credito vantato dall'istituto di credito sebbene quest'ultimo abbia applicato interessi usurari, interessi ultra legali, in assenza di valida pattuizione scritta, interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto oltre che altre spese sostitutive della cms, l'illegittima antergazione e postergazione della valuta su prelevamenti ed addebiti. Ha insistito quindi per l'adozione, nei confronti dell'istituto di credito, dell'ordine di esibizione dei documenti comprovanti detti assunti ex art. 210 c.p.c. e pagina 6 di 15 l'espletamento di CTU contabile;
c) l'istituto di credito, sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato la sussistenza dell'eventus damni. Gli appellanti hanno sostenuto che “non sarebbe affatto vero che, costituendo una società in accomandita semplice ed ivi conferendovi dei beni immobili, i si sarebbero spogliati del Parte_1 loro patrimonio. Questi ultimi, infatti, non hanno disposto dei loro beni tramite una donazione oppure un atto a titolo gratuito. Mediante l'atto di conferimento dei beni in questione, hanno ricevuto “in cambio” delle quote di una società fortemente patrimonializzata, sulle quali i creditori potranno trovare soddisfacimento, secondo le tempistiche e modalità previste dall'ordinamento.” Hanno aggiunto che “gli immobili conferiti, peraltro, risultano per la gran parte (ad esempio gli uffici) messi a reddito, con la conseguenza che la partecipazione nella s.a.s. garantisce agli esponenti importanti utili” e che, “per il combinato degli artt. 2270, co. 1, e 2315 c.c., il creditore particolare del debitore di una s.a.s. può far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio suo debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante al medesimo nella liquidazione.”;
d) il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza della scientia damni in capo al basandosi su elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti. Parte_4
Gli elementi presuntivi dai quali il primo giudice è partito sono che in data
5.8.2016 aveva sottoscritto la fideiussione omnibus in favore Parte_1 della per i debiti assunti dalla e che lo CP_1 Controparte_6 stesso era socio della Ma da tali dati non si Controparte_6 sarebbe potuto desumere con certezza che egli fosse consapevole di pregiudicare, con gli atti negoziali da lui posti in essere, le ragioni creditorie della Sostenevano che “al momento del compimento degli atti di CP_1 costituzione e del conferimento (ossia in data 5.8.2016) i non Parte_1 avevano debiti a titolo personale, motivo per cui non ritenevano di ledere alcun debitore mediante la cessione di parte dei propri beni. … i Sigg.ri erano perfettamente consapevoli dell'entità del loro patrimonio Parte_1 personale, e sapevano pertanto che il conferimento delle unità immobiliari pagina 7 di 15 in una s.a.s. non pregiudicava la garanzia patrimoniale del (presunto e contestato) credito della Banca, in quanto con tale atto, e come già dimostrato, i non si spogliavano dei loro beni. Infatti, i Sigg.ri Parte_1
disponendo di un ingente patrimonio immobiliare, hanno deciso Parte_1 di conferire i propri beni immobili in una s.a.s., una società particolarmente capitalizzata, per una esigenza di razionalità della gestione patrimoniale e di risparmio sotto il profilo impositivo.” Aggiungevano, infine, che “il fatto che il fosse socio della debitrice principale non rende di per sé Parte_1 ragionevolmente certo che quest'ultimo conoscesse la situazione debitoria della società.”;
e) il Giudice di prime cure ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del consilium fraudis, necessario negli atti a titolo oneroso, in capo alla Sig.ra soltanto sulla base della seguente presunzione: la Sig.ra Parte_2
è la madre del Sig. ed in virtù del vincolo di stretta Parte_2 Parte_1 parentela che la lega al fideiussore, sarebbe stata a conoscenza dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. Detta presunzione, analogamente a quelle analizzate in precedenza, sarebbe, a detta degli appellanti, ugualmente non grave ai sensi dell'art. 2729 c.c. Anche in Contr questo caso, alcuna prova sarebbe stata fornita da in merito all'esistenza di un eventuale dialogo tra madre e figlio relativa all'esistenza di una situazione di insolvenza della società;
f) il Tribunale di Pistoia avrebbe erroneamente ritenuto non rilevanti le istanze istruttorie formulate dalla difesa appellante, male interpretando l'art. 119
TUB e dunque la difesa appellante, ha reiterato la richiesta di adozione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca e di CTU.
Ha insistito quindi per l'integrale riforma della sentenza di primo grado nel senso precisato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4.Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne deve essere CP_5 dichiarata la contumacia.
5.E' intervenuta, invece, nel presente giudizio di appello, - Controparte_7
pagina 8 di 15 nella qualità di cessionaria del credito vantato dal - che ha contestato la CP_5 fondatezza dei motivi di gravame e ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado. Con memoria di replica depositata il 24/4/2023, ha affermato che con sentenza del n. 500/2021, pubbl. il 3/6/2021, il Tribunale di Pistoia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 3270/2017, respingeva l'opposizione proposta dai signori confermando quindi il decreto Parte_1 ingiuntivo n.799/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 12.07.2017, decreto col quale gli si ingiungeva di pagare alla Controparte_1 la somma di € 499.051,14. Il tutto oltre interessi su dette somme ai tassi
[...] ingiunti in decreto. La sentenza non sarebbe stata appellata.
6.La causa è stata trattenuta in decisione in data 1°/2/2023, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nuovamente richiesti dalle parti.
***
7.L'appello è in parte inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in parte infondato.
pagina 9 di 15 7.1 I primi tre motivi posti a fondamento del gravame costituiscono una mera riproposizione delle argomentazioni difensive già spigate in primo grado e puntualmente analizzate e valutate dal primo decidente.
L'art. 342 del c.p.c., come novellato dalla riforma introdotta nel 2012, richiede che con l'atto di appello siano indicate puntualmente le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo decidente e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Secondo la S.C. SS.UU n.27199/2017 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla L.n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice..”.
In tal senso anche Cass. n.18932/2016 che chiarisce: “Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che
l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte
pagina 10 di 15 con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”.
Nel caso di specie, come emerge chiaramente dal raffronto tra le argomentazioni svolte nella sentenza oggetto di gravame e le doglianze, sopra sommariamente esposte, contenute nell'atto di appello, difetta proprio la parte argomentativa dei motivi di gravame, che solo in apparenza sembrano ripercorrere i passaggi logico- giuridici della motivazione della pronuncia gravata, evidenziandone le manchevolezze, mentre nella sostanza le argomentazioni difensive che dovrebbero sorreggere i motivi di gravame non si misurano affatto con le valutazioni giuridiche esposte dal primo giudice e sono, in effetti, una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado e superate dal
Tribunale.
7.1.1 Tali considerazioni valgono indubbiamente per le prime due doglianze, con le quali gli appellanti hanno sostenuto che la domanda revocatoria doveva essere rigettata in ragione del fatto che il credito del non esisterebbe, per CP_5 nullità della fideiussione prestata dal e per erronea quantificazione del Parte_1 medesimo credito.
La difesa appellante ha ignorato completamente e non ha censurato in alcun modo la ratio decidendi esposta dal primo giudice che ha chiarito - conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. per tutti Cass.
n.3369/2019 secondo cui “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione
pagina 11 di 15 e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.”) - come nella nozione di credito, a tutela del quale si può agire con l'azione disciplinata dall'art. 2901 c.c., rientri anche il credito contestato oggetto di un separato giudizio di accertamento, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale ha evidenziato, infatti, che nei confronti del nella sua Parte_1 qualità di fideiussore della il aveva ottenuto il Controparte_6 CP_5
D.I. n. 799/2017 e la difesa della società cessionaria del credito ha CP_7 dedotto, nella memoria di replica, che il giudizio di opposizione promosso dal avverso detto DI si era concluso con la sentenza n.500/2021 di Parte_1 conferma dell'ingiunzione, emessa dal Tribunale di Pistoia e non impugnata.
Con le comparse conclusionali depositate successivamente alla rimessione della causa in istruttoria, la difesa degli appellanti nulla ha ribattuto in ordine alla circostanza dedotta da ultimo dalla difesa della società cessionaria del credito.
Null'altro deve aggiungersi, quindi, su tale punto che deve ritenersi pertanto assodato.
7.1.2 Anche con il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta inesistenza dell'eventus damni, gli appellanti hanno continuato a sostenere che l'intera operazione negoziale posta in essere - costituzione diritti reali sugli immobili e conferimento degli stessi in altra società - non avrebbe comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del fideiussore nei confronti Parte_1 della poiché nel patrimonio di questi sarebbero entrate le quote societarie CP_1 di una società fortemente capitalizzata, stante il trasferimento degli immobili.
Ma tale argomentazione non supera l'obbiezione del Tribunale che - dopo essersi uniformato al principio valevole in materia di elemento oggettivo dell'eventus damni e di onere della prova, secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul
pagina 12 di 15 creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”(Cass.
n. 19207/2018) - ha osservato che la difesa a fronte Controparte_8 dell'indubbia circostanza provata dalla banca che la costituzione del diritto di abitazione e di uso in favore della aveva determinato un' alterazione Parte_2 qualitativa e quantitativa del patrimonio del fideiussore, tale da diminuire la sua consistenza, non aveva in alcun modo provato il valore di dette quote in base anche alle condizioni economiche e patrimoniali della società neo-costituita.
Deve concludersi quindi che anche tale motivo di gravame violi, nella sua formulazione, i criteri di specificità e rilevanza, ai quali ci si deve uniformare nell'articolare le censure avverso la decisone di primo grado, ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
7.2 Infine, devono ritenersi del tutto infondati i motivi di gravame quarto e quinto che hanno ad oggetto i requisiti soggettivi dell'azione pauliana della scientia damni e del consilium fraudis.
A giudizio della difesa appellante, tali presupposti soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria sarebbero stati ritenuti sussistenti sulla base di indizi non gravi e neppure precisi e concordanti.
Secondo gli appellanti, dalla circostanza che la e il fossero, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, madre e figlio, non poteva evincersi che la fosse Parte_2 consapevole della natura dell'operazione e degli effetti pregiudizievoli che avrebbe comportato per il patrimonio del ovvero che ella sapesse delle Parte_1 condizioni di insolvenza della società, debitrice principale, di cui si era fatto garante il figlio;
né si sarebbe potuto evincere dal fatto che il era socio Parte_1 della società debitrice principale, e suo fideiussore, che Controparte_6 egli dovesse essere al corrente delle operazioni finanziarie dalla stessa posta in essere e quanto ammontasse la sua esposizione debitoria.
pagina 13 di 15 Tale tesi difensiva non è condivisibile in quanto, come correttamente osservato dal primo giudice, la costituzione del diritto di abitazione e di uso, sui beni del in favore della è inserita in un contesto negoziale maturato Parte_1 Parte_2 in ambito familiare che ha consentito al di spogliarsi degli immobili a Parte_1 lui intestati, conferendoli in una società, costituita anche da lui e dalla madre, con il preciso obbiettivo di proteggerli, attraverso lo schema societario, dalla eventuale aggressione diretta da parte dei creditori personali dei singoli componenti del nucleo famigliare, che tuttavia ne hanno conservato di fatto la piena disponibilità attraverso la costituzione del diritto di uso e di abitazione in favore della Parte_2
Tali finalità sono rese palesi anche in ragione della contestualità dei contratti, conclusi il medesimo giorno, e a questo punto deve osservarsi che le conclusioni suddette, in ordine alla sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, poggiano, più che su indizi, su evidenze inequivocabili.
7.3 Le superiori considerazioni comportano il rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno reiterato le istanze istruttorie avanzate in primo grado (ordine di esibizione e CTU) e in modo del tutto condivisibile disattese dal Tribunale, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
8. Al rigetto dell'appello consegue la conferma della pronuncia di primo grado e la condanna degli appellanti a rifondere all'istituto intervenuto le spese processuali del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai minimi tariffari, parametrati al valore della presente causa (scaglione € 260.000-€
520.000), con dimezzamento della voce fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta nel presente grado del giudizio alcuna attività di istruzione.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di e di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 522/2020 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7/7/2020, così provvede nella contumacia di : CP_5
dichiara inammissibile e comunque rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti a rifondere a le spese processuali che Controparte_7 si liquidano in complessivi € 8.590,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
e dell'ulteriore contributo unificato previsto Parte_1 Parte_2 dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1488/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
BRACCINI DANIELE
APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
IN NOME E PER CONTO DI con il patrocinio CP_2 CP_3 dell'Avv. NIDIACI TOMMASO
INTERVENIENTE
avverso la sentenza n. 522/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7/7/2020
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di appello svolti dalla esponente ed in riforma della sentenza n.
522/2020, pronunciata dall'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in persona della Giudice pagina 1 di 15 Dott. Nicola Latour, all'esito del procedimento civile iscritto con R.G. 2998/2017, pubblicata in data 7.7.2020: - in tesi: accertare e dichiarare la nullità della Contr fideiussione sottoscritta dai Sigg.ri ed e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
Contr che nulla è dovuto a da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
- in ipotesi: accertare e dichiarare che non sussistono comunque i
[...] requisiti di cui all'art. 2901 c.c., ovvero l'eventus damni, la scientia damni ed il consilium fraudis, e, per l'effetto, dichiarare infondata la domanda di revocatoria promossa da controparte in primo grado;
- in ipotesi subordinata: accertare e dichiarare che il credito relativo al rapporto azionato dalla con il ricorso CP_1 monitorio sia quantificato in maniera inesatta, per le ragioni esposte in narrativa, Contr e, per l'effetto, defalcare le maggiori somme addebitate da agli odierni appellanti;
- in via istruttoria: disporre l'esibizione documentale ex art. 210 c.p.c.
e la consulenza tecnica d'ufficio come descritti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per la parte interveniente: IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'appello promosso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 522/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia in data07.07.2020 nell'ambito del procedimento n. 2998/2017.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 522/2020 pubblicata il 7/7/2020, il Tribunale di Pistoia ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da CP_5
nei confronti di e dichiarando
[...] Parte_1 Parte_2
“l'inefficacia, nei confronti di dell'atto per Controparte_1
Notaio del 5.8.2016 (Rep. 10574; Racc. 4875), con il quale Per_1 [...] cedeva a il diritto di abitazione sul bene immobile Parte_1 Parte_2 sito in Quarrata, loc. Santonuovo, via Rubattorno n. 33/1 (Catasto Fabbricati del
Comune di Quarrata, foglio di mappa 3, particella 149, sub 7) e il diritto di uso sull'immobile ad uso ufficio sito in Altopascio alla via Francesco Romea n. 10/D
(Catasto Fabbricati del Comune di Altopascio, foglio di mappa 4, particella 311, sub 7)”.
pagina 2 di 15 2.Il Tribunale, superate tutte le eccezioni e le tesi difensive dei convenuti e costituitisi in giudizio con un'unica comparsa, è pervenuto Parte_1 Parte_2
a tale decisione attraverso il seguente iter argomentativo:
- il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che, sulla base dei documenti Contr prodotti dal vi era la prova che e in Parte_3 Parte_1 data 4.4.2012, si erano costituiti fideiussori omnibus della società
[...] sino alla concorrenza dell'importo di € 610.000,00 e che Controparte_6 quest'ultima società aveva concluso con la banca attrice il contratto di conto corrente n. 5425 in data 15.11.2001, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 25.802,75, il contratto di finanziamento per € 100.000,00 del 23.11.2015, il quale risultava avere un saldo debitore pari ad €
47.525,45, il contratto di anticipi commerciali il quale risultava avere un saldo debitore pari ad € 451.525,69. Ed infatti l'istituto di credito aveva ottenuto, proprio per tale esposizione debitoria garantita da fideiussione, il decreto ingiuntivo n. 799/2017 del 12.7.2017 nei confronti della
[...]
oltre che nei confronti dei fideiussori e Controparte_6 Parte_1
Parte_3
A fronte dell'eccezione di inesistenza di qualsiasi credito della Banca attrice nei confronti del sollevata da quest'ultimo, in ragione della Parte_1 dedotta nullità della fideiussione prestata, trattandosi di contratto autonomo di garanzia omnibus - secondo la difesa negozio Parte_4 illegittimo - ha evidenziato, quindi, che anche se il credito, così documentato, era oggetto di contestazione, tale circostanza a nulla rilevava nel presente contenzioso dal momento che “il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” Richiamava in proposito l'arresto espresso da Cass.n. 3369/2019.
pagina 3 di 15 Ha precisato, comunque, che l'unico requisito richiesto dall'art. 1938 c.c., al fine di escludere la nullità della fideiussione omnibus, è la previsione di un massimale, mentre non è richiesta alcuna specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia, essendo proprio l'estensione ad ogni obbligazione condizionale o futura la caratteristica di tale tipo di fideiussione;
- per le medesime ragioni il Tribunale ha disatteso anche le doglianze dei convenuti che hanno contestato l'ammontare del credito vantato dalla
Banca, sostenendo l'applicazione di interessi usurari, l'applicazione di interessi ultra legali in assenza di valida pattuizione scritta, l'applicazione di interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la illecita applicazione di commissione di massimo scoperto oltre che di altre spese sostitutive della cms, l'illegittima antergazione e postergazione della valuta su prelevamenti ed addebiti. Il
Tribunale ha, infatti, ribadito che oggetto di questo giudizio, difatti, è
l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per l'esperimento della quale è sufficiente l'esistenza di un credito, anche litigioso, o finanche di una situazione di mera “aspettativa” da parte dell'attore; pertanto, le questioni sollevate, inerenti alla corretta quantificazione del credito, non rilevano in questa sede e devono essere oggetto di autonomo e separato giudizio. Ad abundantiam il primo giudice ha rilevato comunque come le doglianze fossero rimaste prive di qualsiasi prova per omessa produzione degli estratti di conto corrente, dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, che era loro onere produrre non potendo ovviarvi attraverso l'inammissibile richiesta di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non avendo offerto i convenuti la prova di avere avanzato alla Banca tempestiva istanza ex art. 119 TUB, per potere prendere visione e estrarre copia degli atti in questione;
- il primo decidente ha ritenuto la sussistenza del requisito oggettivo Contr dell'eventus damni, dal momento che oggetto della domanda di è l'atto di cessione a titolo oneroso di diritti reali (diritto di abitazione e diritto pagina 4 di 15 d'uso), assoggettabile all'azione ex art. 2901 c.c., trattandosi di atto di disposizione del proprio patrimonio, il quale è idoneo a incidere sulla garanzia generale spettante ai creditori, determinando la variazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale che è presupposto dell'esercizio dell'actio pauliana, precisando che, affinché sussista detto requisito, il creditore è tenuto a fornire la prova, non già che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo dello stesso. Ha, dunque, concluso che una volta allegata l'esistenza di un atto che rende più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito, quale è
l'atto di cessione di diritti reali insistenti su immobili, spetta al convenuto provare la mancanza dell'eventus damni e, quindi, la sussistenza di altri beni su cui il creditore può utilmente rivalersi. I convenuti, nel caso di specie, sostenendo che non vi sarebbe pregiudizio delle ragioni creditorie, in quanto gli immobili sono stati conferiti in una società le cui quote intestate ai fideiussori si sono valorizzate, non hanno tuttavia fornito alcuna prova circa l'ammontare degli utili percepiti dalla società, né hanno fornito prova circa il valore delle quote sociali, su cui i creditori particolari dei soci potrebbero soddisfarsi;
- non si sarebbe poi potuto dubitare della sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al da intendersi come consapevolezza Parte_4 di pregiudicare le ragioni della banca creditrice, giacché Parte_1 cedendo il diritto di abitazione e il diritto di uso su due beni immobili di sua proprietà - che, poi, sarebbero stati conferiti in una società costituita il medesimo giorno- era consapevole di rendere più difficoltoso il recupero coattivo del credito da parte di CP_5
- sussisteva, infine, anche il requisito soggettivo del consilium fraudis in capo al terzo disponente, inteso come la consapevolezza di quest'ultimo, trattandosi di acquisto a titolo oneroso, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. A tale proposito il Tribunale ha rilevato come la prova della sussistenza di tale elemento soggettivo fosse pagina 5 di 15 desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti, ricavabili dal contesto famigliare nel quale era maturata l'intera complessa operazione negoziale.
Il primo giudice ha compiuto, infatti, le seguenti considerazioni: “i soggetti che hanno posto in essere il congegno negoziale del 5.8.2016 sono legati da vincolo di stretta parentela, essendo figlio di Parte_1 Parte_2
e prendendo parte a tali atti
[...] Parte_3 Parte_2
e, quindi, rendendosi cessionaria di diritto di uso e abitazione su immobili e partecipando alla costituzione di una società insieme ad e Parte_1
divenendone socia accomandante, ha dato prova di essere Parte_3 inclusa nelle vicende societarie familiari. Innanzitutto, non può non rilevarsi come l'avere sottoscritto i tre atti in questione il medesimo giorno
(5.8.2016) sia fortemente indicativo della volontà dei partecipanti a suddetti negozi di creare uno schermo giuridico per gli immobili conferiti nella società costituenda, pur mantenendo il diritto di abitazione e di uso sui medesimi beni nell'ambito del nucleo familiare.”.
3.Avverso tale pronuncia hanno interposto gravame, e Parte_1 sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
Contr a) la domanda del sarebbe stata accolta nonostante l'inesistenza del credito fondato su una fideiussione nulla, in quanto stipulata in violazione della normativa in tema di contratto autonomo di garanzia e antitrust
(art.2/II lett.a) L.287/1990);
b) il primo giudice avrebbe ritenuto esistente e correttamente quantificato il credito vantato dall'istituto di credito sebbene quest'ultimo abbia applicato interessi usurari, interessi ultra legali, in assenza di valida pattuizione scritta, interessi superiori a quelli pattuiti per iscritto, la illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto oltre che altre spese sostitutive della cms, l'illegittima antergazione e postergazione della valuta su prelevamenti ed addebiti. Ha insistito quindi per l'adozione, nei confronti dell'istituto di credito, dell'ordine di esibizione dei documenti comprovanti detti assunti ex art. 210 c.p.c. e pagina 6 di 15 l'espletamento di CTU contabile;
c) l'istituto di credito, sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato la sussistenza dell'eventus damni. Gli appellanti hanno sostenuto che “non sarebbe affatto vero che, costituendo una società in accomandita semplice ed ivi conferendovi dei beni immobili, i si sarebbero spogliati del Parte_1 loro patrimonio. Questi ultimi, infatti, non hanno disposto dei loro beni tramite una donazione oppure un atto a titolo gratuito. Mediante l'atto di conferimento dei beni in questione, hanno ricevuto “in cambio” delle quote di una società fortemente patrimonializzata, sulle quali i creditori potranno trovare soddisfacimento, secondo le tempistiche e modalità previste dall'ordinamento.” Hanno aggiunto che “gli immobili conferiti, peraltro, risultano per la gran parte (ad esempio gli uffici) messi a reddito, con la conseguenza che la partecipazione nella s.a.s. garantisce agli esponenti importanti utili” e che, “per il combinato degli artt. 2270, co. 1, e 2315 c.c., il creditore particolare del debitore di una s.a.s. può far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio suo debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante al medesimo nella liquidazione.”;
d) il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza della scientia damni in capo al basandosi su elementi indiziari non gravi, né precisi e concordanti. Parte_4
Gli elementi presuntivi dai quali il primo giudice è partito sono che in data
5.8.2016 aveva sottoscritto la fideiussione omnibus in favore Parte_1 della per i debiti assunti dalla e che lo CP_1 Controparte_6 stesso era socio della Ma da tali dati non si Controparte_6 sarebbe potuto desumere con certezza che egli fosse consapevole di pregiudicare, con gli atti negoziali da lui posti in essere, le ragioni creditorie della Sostenevano che “al momento del compimento degli atti di CP_1 costituzione e del conferimento (ossia in data 5.8.2016) i non Parte_1 avevano debiti a titolo personale, motivo per cui non ritenevano di ledere alcun debitore mediante la cessione di parte dei propri beni. … i Sigg.ri erano perfettamente consapevoli dell'entità del loro patrimonio Parte_1 personale, e sapevano pertanto che il conferimento delle unità immobiliari pagina 7 di 15 in una s.a.s. non pregiudicava la garanzia patrimoniale del (presunto e contestato) credito della Banca, in quanto con tale atto, e come già dimostrato, i non si spogliavano dei loro beni. Infatti, i Sigg.ri Parte_1
disponendo di un ingente patrimonio immobiliare, hanno deciso Parte_1 di conferire i propri beni immobili in una s.a.s., una società particolarmente capitalizzata, per una esigenza di razionalità della gestione patrimoniale e di risparmio sotto il profilo impositivo.” Aggiungevano, infine, che “il fatto che il fosse socio della debitrice principale non rende di per sé Parte_1 ragionevolmente certo che quest'ultimo conoscesse la situazione debitoria della società.”;
e) il Giudice di prime cure ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del consilium fraudis, necessario negli atti a titolo oneroso, in capo alla Sig.ra soltanto sulla base della seguente presunzione: la Sig.ra Parte_2
è la madre del Sig. ed in virtù del vincolo di stretta Parte_2 Parte_1 parentela che la lega al fideiussore, sarebbe stata a conoscenza dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. Detta presunzione, analogamente a quelle analizzate in precedenza, sarebbe, a detta degli appellanti, ugualmente non grave ai sensi dell'art. 2729 c.c. Anche in Contr questo caso, alcuna prova sarebbe stata fornita da in merito all'esistenza di un eventuale dialogo tra madre e figlio relativa all'esistenza di una situazione di insolvenza della società;
f) il Tribunale di Pistoia avrebbe erroneamente ritenuto non rilevanti le istanze istruttorie formulate dalla difesa appellante, male interpretando l'art. 119
TUB e dunque la difesa appellante, ha reiterato la richiesta di adozione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca e di CTU.
Ha insistito quindi per l'integrale riforma della sentenza di primo grado nel senso precisato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
4.Sebbene ritualmente citato, non si è costituito e ne deve essere CP_5 dichiarata la contumacia.
5.E' intervenuta, invece, nel presente giudizio di appello, - Controparte_7
pagina 8 di 15 nella qualità di cessionaria del credito vantato dal - che ha contestato la CP_5 fondatezza dei motivi di gravame e ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado. Con memoria di replica depositata il 24/4/2023, ha affermato che con sentenza del n. 500/2021, pubbl. il 3/6/2021, il Tribunale di Pistoia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 3270/2017, respingeva l'opposizione proposta dai signori confermando quindi il decreto Parte_1 ingiuntivo n.799/2017 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 12.07.2017, decreto col quale gli si ingiungeva di pagare alla Controparte_1 la somma di € 499.051,14. Il tutto oltre interessi su dette somme ai tassi
[...] ingiunti in decreto. La sentenza non sarebbe stata appellata.
6.La causa è stata trattenuta in decisione in data 1°/2/2023, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nuovamente richiesti dalle parti.
***
7.L'appello è in parte inammissibile, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e in parte infondato.
pagina 9 di 15 7.1 I primi tre motivi posti a fondamento del gravame costituiscono una mera riproposizione delle argomentazioni difensive già spigate in primo grado e puntualmente analizzate e valutate dal primo decidente.
L'art. 342 del c.p.c., come novellato dalla riforma introdotta nel 2012, richiede che con l'atto di appello siano indicate puntualmente le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo decidente e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Secondo la S.C. SS.UU n.27199/2017 “Gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n.83 de 2012, conv. con modif. dalla L.n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice..”.
In tal senso anche Cass. n.18932/2016 che chiarisce: “Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che
l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte
pagina 10 di 15 con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”.
Nel caso di specie, come emerge chiaramente dal raffronto tra le argomentazioni svolte nella sentenza oggetto di gravame e le doglianze, sopra sommariamente esposte, contenute nell'atto di appello, difetta proprio la parte argomentativa dei motivi di gravame, che solo in apparenza sembrano ripercorrere i passaggi logico- giuridici della motivazione della pronuncia gravata, evidenziandone le manchevolezze, mentre nella sostanza le argomentazioni difensive che dovrebbero sorreggere i motivi di gravame non si misurano affatto con le valutazioni giuridiche esposte dal primo giudice e sono, in effetti, una mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado e superate dal
Tribunale.
7.1.1 Tali considerazioni valgono indubbiamente per le prime due doglianze, con le quali gli appellanti hanno sostenuto che la domanda revocatoria doveva essere rigettata in ragione del fatto che il credito del non esisterebbe, per CP_5 nullità della fideiussione prestata dal e per erronea quantificazione del Parte_1 medesimo credito.
La difesa appellante ha ignorato completamente e non ha censurato in alcun modo la ratio decidendi esposta dal primo giudice che ha chiarito - conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. per tutti Cass.
n.3369/2019 secondo cui “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione
pagina 11 di 15 e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.”) - come nella nozione di credito, a tutela del quale si può agire con l'azione disciplinata dall'art. 2901 c.c., rientri anche il credito contestato oggetto di un separato giudizio di accertamento, come avvenuto nel caso di specie.
Il Tribunale ha evidenziato, infatti, che nei confronti del nella sua Parte_1 qualità di fideiussore della il aveva ottenuto il Controparte_6 CP_5
D.I. n. 799/2017 e la difesa della società cessionaria del credito ha CP_7 dedotto, nella memoria di replica, che il giudizio di opposizione promosso dal avverso detto DI si era concluso con la sentenza n.500/2021 di Parte_1 conferma dell'ingiunzione, emessa dal Tribunale di Pistoia e non impugnata.
Con le comparse conclusionali depositate successivamente alla rimessione della causa in istruttoria, la difesa degli appellanti nulla ha ribattuto in ordine alla circostanza dedotta da ultimo dalla difesa della società cessionaria del credito.
Null'altro deve aggiungersi, quindi, su tale punto che deve ritenersi pertanto assodato.
7.1.2 Anche con il terzo motivo di gravame, relativo alla dedotta inesistenza dell'eventus damni, gli appellanti hanno continuato a sostenere che l'intera operazione negoziale posta in essere - costituzione diritti reali sugli immobili e conferimento degli stessi in altra società - non avrebbe comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del fideiussore nei confronti Parte_1 della poiché nel patrimonio di questi sarebbero entrate le quote societarie CP_1 di una società fortemente capitalizzata, stante il trasferimento degli immobili.
Ma tale argomentazione non supera l'obbiezione del Tribunale che - dopo essersi uniformato al principio valevole in materia di elemento oggettivo dell'eventus damni e di onere della prova, secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul
pagina 12 di 15 creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”(Cass.
n. 19207/2018) - ha osservato che la difesa a fronte Controparte_8 dell'indubbia circostanza provata dalla banca che la costituzione del diritto di abitazione e di uso in favore della aveva determinato un' alterazione Parte_2 qualitativa e quantitativa del patrimonio del fideiussore, tale da diminuire la sua consistenza, non aveva in alcun modo provato il valore di dette quote in base anche alle condizioni economiche e patrimoniali della società neo-costituita.
Deve concludersi quindi che anche tale motivo di gravame violi, nella sua formulazione, i criteri di specificità e rilevanza, ai quali ci si deve uniformare nell'articolare le censure avverso la decisone di primo grado, ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
7.2 Infine, devono ritenersi del tutto infondati i motivi di gravame quarto e quinto che hanno ad oggetto i requisiti soggettivi dell'azione pauliana della scientia damni e del consilium fraudis.
A giudizio della difesa appellante, tali presupposti soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria sarebbero stati ritenuti sussistenti sulla base di indizi non gravi e neppure precisi e concordanti.
Secondo gli appellanti, dalla circostanza che la e il fossero, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, madre e figlio, non poteva evincersi che la fosse Parte_2 consapevole della natura dell'operazione e degli effetti pregiudizievoli che avrebbe comportato per il patrimonio del ovvero che ella sapesse delle Parte_1 condizioni di insolvenza della società, debitrice principale, di cui si era fatto garante il figlio;
né si sarebbe potuto evincere dal fatto che il era socio Parte_1 della società debitrice principale, e suo fideiussore, che Controparte_6 egli dovesse essere al corrente delle operazioni finanziarie dalla stessa posta in essere e quanto ammontasse la sua esposizione debitoria.
pagina 13 di 15 Tale tesi difensiva non è condivisibile in quanto, come correttamente osservato dal primo giudice, la costituzione del diritto di abitazione e di uso, sui beni del in favore della è inserita in un contesto negoziale maturato Parte_1 Parte_2 in ambito familiare che ha consentito al di spogliarsi degli immobili a Parte_1 lui intestati, conferendoli in una società, costituita anche da lui e dalla madre, con il preciso obbiettivo di proteggerli, attraverso lo schema societario, dalla eventuale aggressione diretta da parte dei creditori personali dei singoli componenti del nucleo famigliare, che tuttavia ne hanno conservato di fatto la piena disponibilità attraverso la costituzione del diritto di uso e di abitazione in favore della Parte_2
Tali finalità sono rese palesi anche in ragione della contestualità dei contratti, conclusi il medesimo giorno, e a questo punto deve osservarsi che le conclusioni suddette, in ordine alla sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, poggiano, più che su indizi, su evidenze inequivocabili.
7.3 Le superiori considerazioni comportano il rigetto anche dell'ultimo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno reiterato le istanze istruttorie avanzate in primo grado (ordine di esibizione e CTU) e in modo del tutto condivisibile disattese dal Tribunale, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del decidere.
8. Al rigetto dell'appello consegue la conferma della pronuncia di primo grado e la condanna degli appellanti a rifondere all'istituto intervenuto le spese processuali del presente grado del giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai minimi tariffari, parametrati al valore della presente causa (scaglione € 260.000-€
520.000), con dimezzamento della voce fase istruttoria/trattazione, non essendosi svolta nel presente grado del giudizio alcuna attività di istruzione.
Trattandosi di impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di e di un ulteriore Parte_1 Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 522/2020 emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 7/7/2020, così provvede nella contumacia di : CP_5
dichiara inammissibile e comunque rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti a rifondere a le spese processuali che Controparte_7 si liquidano in complessivi € 8.590,00 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di
[...]
e dell'ulteriore contributo unificato previsto Parte_1 Parte_2 dall'articolo stesso.
Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024.
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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