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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 943 del Ruolo generale dell'anno 2025
promossa da
C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1996, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pacioni per procura in calce al ricorso in primo grado
-APPELLANTE - nei confronti di
[...]
[...]
CONTUMACE– Controparte_1
pagina 1 di 4 CON L'INTERVENTO DEL
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
-INTERVENUTA-
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona –
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini nell'Unione Europea- emessa il 10/10/2025 nel procedimento N. 594/2025 R.G.
Sulle conclusioni
Per la parte appellante:
“riformare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona e per l'effetto:
a) “in via principale”, di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata
Ordinanza” e di “disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o protezione sussidiaria o in subordine di protezione speciale” in favore del ricorrente poiché sussistono le condizioni di permanenza dello straniero in Italia, alla luce di un'attuale, concreta e completa valutazione “del suo grado di integrazione nel territorio nazionale”.
Con vittoria delle spese di lite“
Per la Procura intervenuta:
“rilevato che l'appello è inammissibile essendo esperibile unicamente quale gravame il ricorso per IO;
Chiede declaratoria nei termini suindicati - e comunque in subordine il rigetto per infondatezza della domanda”.
pagina 2 di 4 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha Parte_1 impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona il provvedimento emesso in data
13.01.2025 e notificato in data 15.01.2025 con il quale la
[...]
di ha Controparte_1 CP_1 respinto la sua domanda di protezione internazionale, ritenendo che il narrato del ricorrente non consenta di ravvisare i presupposti per il suo riconoscimento.
Con ordinanza in data 10.10.2025 il Tribunale ha rigettato il ricorso per le motivazioni ivi meglio indicate.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello l' , censurandone le Pt_1 motivazioni e chiedendo l'accoglimento dell'originario ricorso.
Nessuno si è costituito per le amministrazioni appellate.
Intervenendo nella presente sede, la Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame.
Lette le note di trattazione scritta, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 16.12.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del gravame, tenuto conto che l'ordinanza avrebbe potuto essere impugnata solo attraverso ricorso per cassazione.
Al caso di specie deve infatti applicarsi la legge n. 46/2017 che, convertendo il
D.L. 13/2017, ha modificato a decorrere dal 18.08.2017 il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, eliminando la possibilità di proporre appello.
L'art. 6 comma 1 lett. g) del citato decreto legge, nel disciplinare le forme del nuovo rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, ha infatti introdotto l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 (intitolato “Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”), il cui pagina 3 di 4 comma 1 espressamente dispone che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss.; il comma 13 delle medesima disposizione prevede poi che il provvedimento adottato dal tribunale è unicamente ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.
Nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti per fare riferimento alla normativa transitoria, tenuto conto che il ricorso dinanzi al primo giudice è stato proposto in data 27.01.2025 e che pertanto dev'essere applicata la nuova disciplina.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia degli appellati.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Si evidenzia da ultimo e sin d'ora che, ai sensi dell'art 130 bis d.lgs. 115/2002,
l'inammissibilità dell'impugnazione preclude qualsiasi possibilità di liquidare il compenso in favore del difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d' Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
Abbas avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in Parte_1 data 10.10.2025
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente d.ssa Valentina Rascioni d.ssa Anna Bora pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 943 del Ruolo generale dell'anno 2025
promossa da
C.F. nato in [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1996, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pacioni per procura in calce al ricorso in primo grado
-APPELLANTE - nei confronti di
[...]
[...]
CONTUMACE– Controparte_1
pagina 1 di 4 CON L'INTERVENTO DEL
Procura Generale della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
-INTERVENUTA-
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona –
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini nell'Unione Europea- emessa il 10/10/2025 nel procedimento N. 594/2025 R.G.
Sulle conclusioni
Per la parte appellante:
“riformare l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona e per l'effetto:
a) “in via principale”, di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata
Ordinanza” e di “disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale o protezione sussidiaria o in subordine di protezione speciale” in favore del ricorrente poiché sussistono le condizioni di permanenza dello straniero in Italia, alla luce di un'attuale, concreta e completa valutazione “del suo grado di integrazione nel territorio nazionale”.
Con vittoria delle spese di lite“
Per la Procura intervenuta:
“rilevato che l'appello è inammissibile essendo esperibile unicamente quale gravame il ricorso per IO;
Chiede declaratoria nei termini suindicati - e comunque in subordine il rigetto per infondatezza della domanda”.
pagina 2 di 4 FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha Parte_1 impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona il provvedimento emesso in data
13.01.2025 e notificato in data 15.01.2025 con il quale la
[...]
di ha Controparte_1 CP_1 respinto la sua domanda di protezione internazionale, ritenendo che il narrato del ricorrente non consenta di ravvisare i presupposti per il suo riconoscimento.
Con ordinanza in data 10.10.2025 il Tribunale ha rigettato il ricorso per le motivazioni ivi meglio indicate.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello l' , censurandone le Pt_1 motivazioni e chiedendo l'accoglimento dell'originario ricorso.
Nessuno si è costituito per le amministrazioni appellate.
Intervenendo nella presente sede, la Procura Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame.
Lette le note di trattazione scritta, la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 16.12.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del gravame, tenuto conto che l'ordinanza avrebbe potuto essere impugnata solo attraverso ricorso per cassazione.
Al caso di specie deve infatti applicarsi la legge n. 46/2017 che, convertendo il
D.L. 13/2017, ha modificato a decorrere dal 18.08.2017 il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, eliminando la possibilità di proporre appello.
L'art. 6 comma 1 lett. g) del citato decreto legge, nel disciplinare le forme del nuovo rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, ha infatti introdotto l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 (intitolato “Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”), il cui pagina 3 di 4 comma 1 espressamente dispone che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss.; il comma 13 delle medesima disposizione prevede poi che il provvedimento adottato dal tribunale è unicamente ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria.
Nel caso di specie non ricorrono neppure i presupposti per fare riferimento alla normativa transitoria, tenuto conto che il ricorso dinanzi al primo giudice è stato proposto in data 27.01.2025 e che pertanto dev'essere applicata la nuova disciplina.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia degli appellati.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Si evidenzia da ultimo e sin d'ora che, ai sensi dell'art 130 bis d.lgs. 115/2002,
l'inammissibilità dell'impugnazione preclude qualsiasi possibilità di liquidare il compenso in favore del difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d' Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
Abbas avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona in Parte_1 data 10.10.2025
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello.
Nulla sulle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente d.ssa Valentina Rascioni d.ssa Anna Bora pagina 4 di 4