Art. 18. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 18 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
Articolo 17
Articolo 18 della Legge 3 marzo 1987, n. 59
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5 marzo 1987
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