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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 432/2005 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riunite e iscritte ai numeri 432/2005 e 1940/2012 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi degli anni 2005 e 2012, promossa
DA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marotta, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Laurino alla piazza Magliani 3
ATTORE (proc. R.G. 432/2005)
E
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Teresa e Controparte_1 C.F._2
Bruno Barbato Mastrandrea, giusta procura per il primo a margine dell'atto di citazione nel proc. R.G.
432/2005 e per il secondo in calce all'atto di citazione nel proc. R.G. 1940/2012, ed elettivamente domicilia da ultima dichiarazione presso lo studio dell'Avv. Teresa Bruno in Piaggine alla via Del
Monte 60
ATTRICE (proc. R.G. 432/2005 e proc. R.G. 1940/2012)
NONCHÉ
( ), in proprio e per i figli minori Controparte_2 C.F._3 Persona_1
( ), ( e ( ), C.F._4 Persona_2 C.F._5 Parte_2 C.F._6
tutti nella qualità di eredi del de cuius ( ), rappresentati e difesi Persona_3 C.F._7
dagli Avv.ti Bruno Barbato Mastrandrea E Bruno Teresa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliano presso lo studio del secondo in Piaggine alla via Del Monte
60
pagina 1 di 21 ATTORI (eredi di attore proc. R.G. 432/2005 e proc. R.G. 1940/2012) Persona_3
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. ON Bruno, in virtù di Controparte_3 C.F._8
mandato a margine, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piaggine alla piazza Vittorio
Veneto 13
CONVENUTO (proc. R.G. 432/2005)
NONCHÉ
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 P.IVA_1
Roberto Casaula, in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gerardo Boccia in Vallo della Lucania alla via L. Rinaldi 28
CONVENUTA (proc. R.G. 1940/2012)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Persona_3 Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi del defunto , convenivano in giudizio innanzi Persona_4 Controparte_3 all'intestato Tribunale, esponendo che in data 15.4.2004 alle ore 17:30 circa, in Villa Littorio di
Laurino, all'ingresso del Corso S. Giovanni, , mentre stava rincasando, improvvisamente Persona_4
veniva aggredito e brutalmente picchiato da;
che a causa di tale aggressione, lo stesso Controparte_3
riportava gravissime lesioni psico-fisiche e veniva prontamente trasportato presso il plesso ospedaliero di Vallo della Lucania, dove a causa delle percosse ricevute “dopo una lunga agonia e tra dolori atroci” decedeva in data 16.5.2004.
Tanto premesso in fatto, concludevano di “a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella produzione del decesso “de quo agitur”; b) Condannare il Sig. Controparte_3 CP_3
, al pagamento, in favore dei Sigg. e , di tutti i
[...] Persona_3 Parte_1 Controparte_1
danni psico-fisici e patrimoniali da loro subiti in seguito all'aggressione ed al conseguente decesso del loro congiunto;
danni da quantificarsi a mezzo di apposita C.T.U., di cui se ne chiede sin Persona_4
d'ora espressamente la nomina. Alla somma complessiva così accertata, vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'aggressione (15.04.2004) all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite da distrarsi per dichiarato anticipo.
Provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio in data 10.3.2005 , Controparte_3
contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. In particolare, rappresentava che alla data e nei luoghi indicati dagli attori era vittima dell'improvvisa aggressione di , il Controparte_3 Persona_4 quale da tempo rivendicava “inopinatamente” il rilascio di un vano sito in Villa Littorio di Laurino abitato e posseduto animo domine dal convenuto, insieme al proprio nucleo familiare, da tempo pagina 2 di 21 immemorabile;
che nell'occorso , che sopraggiungeva in discesa rispetto al che Persona_4 CP_3
avanzava in salita presso la propria abitazione, strattonava tirando verso di sé il e così facendo CP_3
cadeva lui stesso in avanti sul taglio del marciapiede, mentre il a sua volta gli rovinava CP_3
incolpevolmente addosso;
che in tale occasione riportava la lesione al braccio, che lo Persona_4
costringeva al ricovero presso il reparto di ortopedia di Vallo della Lucania;
che, secondo la prospettazione attorea, la morte di fosse da attribuire ad una lesione della milza che la Persona_4 vittima si procurò durante l'aggressione subita;
che la lesione alla milza poteva essere attribuibile ad altro fatto storico;
che, comunque, anche se la rottura della milza poteva essere ricondotta alla caduta, allora la responsabilità del decesso era unicamente ed esclusivamente dell' Controparte_5
della Lucania, il quale non si accorgeva della lesione alla milza ed alla data del 15/04/2004 ricoverava
“semplicisticamente” nel reparto di traumatologia, da dove lo dimetteva dopo due giorni;
Persona_4
che successivamente veniva di nuovo ricoverato e, soltanto in questa nuova sede, veniva Persona_4
diagnosticata e curata una lesione interna alla milza;
che successivamente all'intervento chirurgico per l'asportazione della milza ed anche ad altro intervento all'ulcera (“che niente ha a che vedere con il fatto storico della presunta aggressione del ”) l'Ospedale in data 22.4.2004 scioglieva CP_3 CP_5 la prognosi riservata espressa nei confronti di;
che quest'ultimo decedeva Persona_4
successivamente a tale data e dopo quasi 25 giorni.
Pertanto, il convenuto concludeva in via preliminare di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' nel merito insisteva nel rigetto della Controparte_6 domanda per quanto attiene “alla posizione dell'odierno comparente con espresso riferimento solo al decesso del per la quale sola causa risulta introdotto l'odierno giudizio”, con vittoria Persona_4
delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' , instando per il rigetto Parte_3
delle domande avverse. Nello specifico e in via preliminare, lamentava la nullità della citazione del terzo, la quale avveniva per una udienza (9.1.2008) diversa e successiva rispetto a quella del
15.12.2006, per come fissata dal giudice istruttore con provvedimento del 21.3.2006. Ancora, sempre in via preliminare, sosteneva che l'atto di chiamata in causa era invalido in quanto viziato da genericità ed astrattezza;
mentre nel merito evidenziava la carenza del necessario rapporto di garanzia tra il
FI e la chiamata in causa, nonché l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, come affermato dalla stessa parte convenuta, la morte di era da ascriversi ad altre patologie Persona_4 generali del soggetto, stante il buon esito degli interventi alla milza ed all'ulcera.
pagina 3 di 21 Pertanto, l'ente chiamato in garanzia concludeva “1. in via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
2. nel merito, salvo gravame, rigettare la domanda perché inammissibile e, comunque, infondata”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Giova ora soffermarsi su taluni momenti processuali che hanno interessato il presente giudizio.
All'udienza del 13.1.2010, parte attrice depositava la sentenza della Cassazione n. 1400 pubblicata il 26.6.2009, quale pronuncia di rigetto sul ricorso promosso da avverso la Controparte_3
sentenza della Corte di Assiste di Appello di Salerno, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Assise “per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di
[...]
, suo zio, da lui prima fatto rovinare a terra nel corso di una colluttazione, e poi colpito Per_4 duramente con calci e pugni mentre giaceva al suolo e si asteneva dal reagire” (pag. 1 della sentenza di Cassazione citata).
A questo punto, il g.i. rilevata la necessità di verificare la costituzione della parte civile ad opera di parte attrice nel processo penale, onerava le parti a depositare documentazione a supporto e, alla successiva udienza del 31/03/2010, le parti ottemperavano a tanto.
Queste ultime venivano invitate a precisare le conclusioni in ordine alle questioni preliminari sollevate (nullità della citazione della chiamata del terzo ed eventuale estinzione del giudizio civile) e, riservata la causa in decisione, con sentenza non definitiva n. 790 depositata in data 7.12.2011, il giudice istruttore così provvedeva: “Dichiara la nullità della chiamata in causa della , e, per CP_4
l'effetto la conseguente improcedibilità della domanda proposta nei confronti della predetta. Rigetta
l'eccezione di estinzione del presente giudizio, e, con separata ordinanza ne dispone la prosecuzione.
Differisce la statuizione delle spese alla decisione di merito, eccezion fatta per il terzo chiamato in causa, spese che vengono integralmente compensate”.
In particolare, con riguardo al paventato trasferimento dell'azione civile nel processo penale, il g.i. osservava come solo si costituiva parte civile nel processo penale innanzi alla Corte Persona_3
d'Assise di Salerno a carico del FI, ritenendo che tale attività non aveva determinato la rinuncia del giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. “perché difetta nella fattispecie, il requisito della
<> attinente questo non solo alla causa petendi ma anche al <>. Ed invero, mentre nel processo penale si costituiva in proprio, chiedendo il risarcimento dei Persona_3
danni, iure proprio, indipendentemente dalla qualità di erede, per la morte dello stretto congiunto;
nel giudizio civile ha agito iure hereditatis, per conseguire il risarcimento dei danni verificatesi nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius”.
Con separata ordinanza, il g.i. rimetteva la causa sul ruolo disponendo per il prosieguo.
pagina 4 di 21 Acquisita la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 41077/2009 che rendeva la condanna inflitta a , per l'omicidio preterintenzionale in danno di , irrevocabile, e Controparte_3 Persona_4 conferito l'incarico al c.t.u. dott. , veniva disposta la riunione del procedimento n. Persona_5
1940/2012. R.G. al presente giudizio.
Nell'ambito di tale ultimo procedimento, e , con atto di Persona_3 Controparte_1 citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio l' , premettendo che, in data Parte_3
15/04/2004, alle ore 17:30 circa, nel mentre si trovava nei pressi della propria abitazione, Persona_4
veniva aggredito con calci e pugni da (rispettivamente zio e nipote); che i dissidi tra i Controparte_3
due nascevano dalla pretesa avanzata dal di restituzione di una stanza indebitamente occupata dal Per_4
FI e dalla sua famiglia, stanza insistente nel medesimo stabile in cui viveva il che Per_4 quest'ultimo, a seguito delle percosse, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Vallo della Lucania alle ore 22:00 dello stesso giorno laddove, nonostante i dolori addominali lamentati dal paziente, i medici gli diagnosticavano unicamente la frattura ad un polso;
che il a seguito di vari accertamenti, Per_4
veniva quindi dimesso in data 17/04/2004 con la sola ingessatura del polso, nonostante continuasse ad accusare tremori e sudorazioni, manifestando sintomi di collassamento;
che, contattato il medico di famiglia, dott. gli veniva somministrato cortisone, ed il dopo un iniziale miglioramento, Per_6 Per_4 continuava a manifestare dolore all'addome, sicchè veniva allertato il 118; che, il medico occorso insisteva per il ricovero, ma sia il che la moglie lo rifiutavano, in quanto facevano affidamento sul Per_4 fatto che, a seguito delle dimissioni dall'ospedale, non era stato riscontrato nulla di più se non la frattura del polso;
che i dolori aumentavano e il veniva ricoverato il giorno dopo, 18/04/2004, con Per_4 la diagnosi “addome acuto”; che il paziente veniva quindi sottoposto all'intervento di asportazione della milza (risultata lesionata), ossia “laparotomia mediana xifo-sottombellicale”; che il decorso clinico era contrassegnato da persistente anemia, con necessità di emotrasfusioni e drenaggio toracico, nonché dal sopravvenuto rilievo di ulcere duodenali, tanto che il 25/04/2004 il paziente veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di “relaparotomia”; che in data 26/04/2004 le condizioni cliniche peggioravano fino al decesso, avvenuto in data 16/05/2004; che la causa del decesso veniva indicata quale “insufficienza multi-organo, causata da shock ipovolemico, determinato da una rottura traumatica della milza in due tempi”; che veniva condannato, per il reato di omicidio Controparte_3
preterintenzionale nei confronti del alla pena di anni sette di reclusione;
che, oltre alla Per_4
responsabilità penalistica del , la vicenda presentava profili di responsabilità civilistica a carico CP_3 dell' visto il comportamento inadempiente tenuto nei confronti del che, in particolare, CP_5 Per_4 la negligenza del personale medico consisteva nell'aver trascurato il dolore addominale lamentato dal nonostante l'esame dell'emocromo mostrava “leucocitosi neutrofila”; che i medici avrebbero Per_4
pagina 5 di 21 dovuto eseguire un esame più approfondito, quale una Tac, e non una mera ecografia (con esito negativo), dalla quale non poteva emergere la lesione alla milza;
che, sulla scorta della consulenza tecnica di parte, emergeva che la milza è, di fatti, un organo che si trova avvolto in una capsula e, anche dopo la rottura, manifesta i primi sintomi solo a seguito del cedimento dell'involucro che l'avvolge, con conseguente versamento ematico interno (situazione morbosa conosciuta come “rottura della milza in due tempi”); che, dunque, l'errore medico è consistito nell'assenza di controlli ripetuti durante la prima ecografia, nella mancata esecuzione di una Tac, nella mancata considerazione dei test di laboratorio che evidenziavano alterazioni dei globuli bianchi e delle transaminasi, nel trascurare le contusioni alla regione lombare e dell'emitorace sinistro.
In conclusione, gli attori agivano nei confronti dell' onde accertare e dichiarare che Parte_3
i sanitari avevano tenuto una condotta negligente ed imperita che aveva determinato, in capo al Per_4
l'aggravamento della malattia ed il suo conseguente decesso;
per l'effetto, condannare l' al Parte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che fossero conseguenza diretta ed immediata dei fatti per cui è causa, iure proprio del de cuius e iure hereditatis in favore Persona_4 degli attori;
condannare l' al risarcimento del danno da reddito futuro perduto dalla moglie Parte_3
, in connessione con il reddito da pensione che avrebbe percepito se Controparte_1 Persona_4
fosse sopravvissuto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, provvedeva a costituirsi in giudizio l' , la quale contestava l'avverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, Parte_3 rappresentava che alcuna responsabilità per l'evento del decesso poteva attribuirsi al personale medico, anche perché, come già accertato in sede penale, la responsabilità era unicamente a carico del FI, per la quale aveva ricevuto la relativa condanna;
che, nella medesima sede, il giudice penale aveva stimato come corretto l'operato dei sanitari che ebbero in cura il affermando che la morte di Per_4
questi dovesse essere ricondotta alla rottura della milza verificatasi in conseguenza dei colpi infertigli dal;
che, come sottolineato nella pronuncia penale, la lesione della milza può dare segnali CP_3
sintomatici anche dopo molto tempo dal fatto traumatico che ne costituisce la causa, posto che
l'organo si trova avvolto da una capsula ed anche dopo la rottura manifesta i primi sintomi solo a seguito del cedimento di tale involucro e del conseguente versamento ematico interno;
che dai primi esami strumentali non emergevano lesioni degli organi interni e versamenti ematici e, di fatti,
l'involucro contenente la milza era ceduto solo in secondo momento, costringendo il paziente ad un secondo ricovero;
che l'esame istologico dell'organo asportato confermava la formazione non di una lesione, ma di micro-emorragie non rilevabili a mezzo esame ecografico;
che l'asportazione della milza
è stato ritenuto un intervento corretto per evitare ulteriori complicazioni (le ulcere), le quali tuttavia pagina 6 di 21 avevano determinato uno stress a carico degli organi interessati tale da portare il paziente al decesso;
che, ad ogni modo, deve evidenziarsi che fu proprio il a rifiutare il ricovero il giorno dopo alle Per_4
sue dimissioni, con ciò incidendo sul nesso causale qualora fosse ritenuto sussistente;
che nessun danno era stato provato.
Chiedeva, in ultimo, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Riuniti i giudizi, il procedimento veniva istruito a mezzo prove documentali ed a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; di fatti, veniva conferito l'incarico al c.t.u. nominato , Persona_5 il quale depositava la relazione peritale in data 4/09/2014 avente ad oggetto l'accertamento del nesso causale tra la condotta del FI e le lesioni ed il conseguente decesso riportati dal Per_4
Con successivo decreto (del 29/4/2016), il g.i. conferiva nuovo incarico ad un collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. onde vagliare l'eventuale responsabilità Persona_7 Persona_8 dell'operato dei sanitari dell' CP_5 CP_5
L'attore decedeva nel corso del giudizio e, con comparsa di costituzione del Persona_3
20.11.2014, subentrava , in proprio e quale rappresentante dei figli minori Controparte_2 [...]
e e . Siffatta parte processuale continuerà ad essere individuata con il Per_1 Persona_2 Parte_2 nome del de cuius per semplicità nell'esposizione.
Depositata la relazione peritale redatta dal Collegio nominato, la causa perveniva allo scrivente magistrato all'udienza del 2/11/2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/07/2024, durante la quale veniva trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da , e avverso Controparte_1 Parte_1 Persona_3 CP_3
(che ha dato origine al proc. n. 432/2005 R.G.) è fondata e merita accoglimento, mentre la
[...] domanda proposta da e nei confronti dell' (che ha dato Persona_3 Controparte_1 Parte_3
origine al proc. riunito n. 1940/2012 R.G.) va rigettata.
Innanzitutto, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda avanzata dai predetti attori nei confronti del , occorre richiamare quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa CP_3 nell'ambito del presente procedimento, precisamente la n. 790 del 7/12/2011, già richiamata.
In effetti, nella citata pronuncia, alla luce della costituzione di parte civile operata da
[...] all'udienza preliminare del 14/11/2005, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei Per_3 confronti del innanzi alla Corte d'Assise di Salerno per il reato di cui all'art. 584 c.p., - in data CP_3 successiva rispetto all'instaurazione del procedimento n. 432/2005 R.G. (avvenuto con l'atto di citazione notificato al convenuto in data 18/02/2005) -, il g.i. riteneva di non Controparte_3
scomodare il meccanismo di cui agli artt. 306 c.p.c. e 75 c.p.p., con la conseguente declaratoria di pagina 7 di 21 estinzione del processo relativamente alla posizione interessata, per intervenuto trasferimento della pretesa civile in sede penale ad opera di Persona_3
Nello specifico, è stato ritenuto che quest'ultimo, con l'atto di costituzione di parte civile nell'anzidetto processo penale, aveva inteso avanzare la richiesta di risarcimento del danno “iure proprio” relativo alla perdita subita (per il quale, peraltro, gli è stata attribuita una provvisionale di euro
20.000,00 in quella sede - cfr. sentenza della Corte d'Assise di Salerno n. 3/2008, poi confermata in appello con sentenza n. 2/2009, e diventa irrevocabile a seguito del rigetto della Corte di Cassazione del ricorso avanzato da , con sentenza n. 41077/2009). Controparte_3
Diversamente, l'oggetto della domanda articolata da e dagli altri eredi nell'ambito Persona_3 del presente giudizio era relegato ai soli danni “iure hereditatis” (da intendersi, come si dirà appresso, al risarcimento dei danni direttamente verificatisi nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius, poi trasferiti agli eredi).
Nessuno degli attori si opponeva alla qualificazione nei suddetti termini della domanda risarcitoria fornita dal g.i. D'altra parte, non poteva venire in ausilio la infelice ed eccessivamente generica formulazione dell'atto di citazione, laddove era possibile leggere, quale unico elemento descrittivo, che , de cuius degli attori, a seguito dell'aggressine subita da , Persona_4 Controparte_3
“…riportava gravissime lesioni psico-fisiche e veniva prontamente trasportato presso il plesso ospedaliero di Vallo della Lucania, dove, a causa delle percosse ricevute, dopo una lunga agonia e atroci dolori, decedeva in data 16/05/2004”, mentre nessuna posta risarcitoria veniva effettivamente specificata.
Non può non venire in rilievo, a questo punto, il contegno processuale tenuto nel prosieguo dalle parti, le quali non hanno mosso osservazioni in ordine ai quesiti assegnati al c.t.u. dott. , a cui Per_5
è stata espressamente richiesta la valutazione dell' “entità del danno biologico subito dal predetto
[...]
all'atto del fatto verificatosi in data 15/04/2004 fino al decesso, avvenuto in data 16/05/2004, Per_4 sulla scorta della documentazione clinica in atti” (cfr. provv. del 22/03/2012) come ulteriormente integrato e specificato, ossia “…specificando che il danno biologico subito da deve Persona_4 intendersi limitato all'I.T.P., previo accertamento del nesso causale tra le lesioni subite ed i fatti di Per_ causa, nonché previo accertamento anche della riconducibilità del decesso del ai fatti di causa”
(cfr. provv. g.i. del 27/11/2013).
Così definito l'oggetto della domanda principale avanzata dagli attori nell'ambito del proc. n.
432/2005 R.G., giova chiarire, sempre in via preliminare, l'efficacia delle pronunce penali innanzi richiamate, le quali hanno accertato, in via definitiva, la responsabilità del FI in relazione al decesso di , che veniva infatti condannato per omicidio preterintenzionale. Persona_4
pagina 8 di 21 Sul punto, è necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.
840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n. 12164; Cass.
7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr., da ultimo, Cass. n. 12901/2024, secondo cui In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.).
La disamina della sentenza penale di condanna emessa dalla Corte d'Assise di Salerno, confermata dalla Corte d'Assise di Appello, è dunque un idoneo punto di partenza per il vaglio delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, anche nei confronti dell' (oggetto del Parte_3
procedimento riunito, incentrato sui danni – questa volta specificati in quelli iure proprio e iure hereditatis – derivanti dalla condotta tenuta dai sanitari che hanno preso in carico , sino Persona_4
alla sua morte).
La pronuncia penale, in effetti, cristallizza la dinamica dell'aggressione compiuta dal , in CP_3
data 15/04/2004, in danno dello zio , con calci e pugni, che lo costringevano a riversarsi in Persona_4
terra.
pagina 9 di 21 La medesima sentenza si sofferma anche sul percorso sanitario del a seguito Per_4 dell'aggressione: un primo ricovero dal 15/04/2004 sino al 17/04/2004, dal quale veniva dimesso con l'ingessatura al polso destro;
nel pomeriggio della stessa giornata, il continuava a stare male e, Per_4
raggiunto dal medico amico di famiglia dott. gli veniva consigliato di recarsi in ospedale per Per_6 un nuovo esame all'addome. Successivamente, allertato il 118 per i continui dolori avvertiti dal Per_4
lo stesso rifiutò inizialmente il ricovero – circostanza pacifica, allegata dagli stessi attori nell'atto di evocazione in giudizio dell' –, ma, a causa della persistenza del malore, nella tarda serata Parte_3
del 17/04/2004, intervenuto nuovamente il 118, il veniva trasportato presso il presidio ospedaliero Per_4
di Vallo della Lucania. Una volta giunto lì, il dott. , a seguito dei primi accertamenti, Persona_9 diagnosticava “emiperitoneo e la rottura della milza”, così organizzando l'asportazione della stessa nell'immediatezza, attesa la gravità della situazione. Nonostante la riuscita dell'operazione, a seguito di lunga degenza e delle complicazioni insorte, il paziente decedeva in data 16/05/2004. Persona_4
Così ricostruito il fatto storico – ed è qui che, d'altra parte, converge l'oggetto dell'accertamento dei due giudizi riuniti – occorre ricordare i principi in materia di nesso causale vigenti in materia civilistica in relazione alla responsabilità extracontrattuale e contrattuale, la quale si pone alla base del riconoscimento del risarcimento del danno, avanzato in questa sede dagli attori nei confronti del
Parte FI e nei confronti dell' (nei confronti di quest'ultima, tranne da . Parte_1
Tanto s'impone perché, seguendo la scansione temporale della vicenda, è innegabile che, tra le lesioni subite dal a seguito della condotta aggressiva del FI e il suo decesso, si sia inserita la Per_4
condotta dei sanitari, che ben avrebbe potuto avere una specifica valenza causale rispetto all'evento.
In via generale, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale – Cass. n.
488/2003.
pagina 10 di 21 Ebbene, nel presente procedimento sono emersi più elementi che inducono ad escludere un'implicazione dei sanitari dell'Ente convenuto rispetto all'esito infausto a cui è andato incontro il
Per_4
Dirimenti, infatti, sono entrambe le perizie espletate, le quali, in considerazione della dinamica degli eventi, hanno scartato un concorso di colpa dei sanitari del P.O. di Vallo della Lucania. Le conclusioni ivi rassegnate, infatti, sono pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici d'osservazione.
Per quanto la Difesa degli attori abbia eccepito che la consulenza a firma del dott. Per_5
abbia “travalicati i limiti” dell'oggetto dei quesiti posti alla sua attenzione, per essersi
[...] dilungato in ordine all'incidenza della condotta dei sanitari sul decorso della malattia del non può Per_4
trascurarsi - come d'altronde è stato rilevato anche in sede penale, di cui si dirà in seguito, e come già detto anche da questo giudice - che il nesso eziologico tra quanto compiuto dal e il decesso del CP_3
ha visto, nella realtà storica, una serie di interventi medici. Per_4
Di tanto, ne dà atto proprio la consulenza a pag. 19, laddove chiarisce “…va innanzitutto stabilito se nell'iter diagnostico/terapeutico seguito alle suddette lesioni traumatiche riportate il 15/04/2004 siano ravvisabili condotte, omissivo/commissive, dei sanitari che hanno avuto in cura il tali da Per_4 interrompere l'inequivocabile originario nesso causale tra il trauma riportato il 15/04/2004, la rottura di milza manifestatasi il 18/04/2004, la perforazione gastrica emorragica operata il 25/04/2004 e
l'exitus sopravvenuto il 16/05/2004”.
La consulenza citata, dopo aver ripercorso in maniera approfondita la storia clinica del e ad Per_4 aver argomentato diffusamente le valutazioni in ordine alla condotta medica, ha concluso: “a seguito del fatto traumatico del 15/04/2004 ha riportato una frattura del polso destro e una Persona_4
lesione splenica con contusioni ed escoriazioni multiple;
2) è deceduto il 16/05/2004 per Persona_4
insufficienza multiorgano da emorragia da rottura post-traumatica di milza trattata con splenectomia
e complicatasi con ulcera gastrica perforata emorragica;
3) il decesso è in diretta connessione causale Per_ con l'evento traumatico del 15/04/2004, senza che la condotta dei sanitari che hanno in cura il dal 15/04/2004 al 17/04/2004 presso la U.O. di ortopedia e Traumatologia del P.O. di Vallo della
Lucania dal 18/04/2004 al 16/05/2004 presso la U.O. di Chirurgia d'Urgenza e presso la U.O. di
Rianimazione dello stesso P.O. di Vallo della Lucania abbia avuto un ruolo interruttivo dell'originario nesso causale;
4) la durata della malattia (ITT) è stata di giorni trentuno, dall'evento traumatico del
15/04/2004; 5) relativamente alla quantificazione della “entità del danno biologico subito dal predetto
all'atto del fatto verificatosi il 15/04/2004 fino al decesso..” richiesta dal G.I…. è al più Persona_4
pagina 11 di 21 ipotizzabile che se non fosse sopravvenuta la complicanza fatale (ulcera gastrica perforata emorragica) il Danno Biologico esitato al trauma sarebbe stato orientativamente del 15%”.
Non sono pervenute osservazioni dalle parti.
Al medesimo esito è giunta la consulenza redatta dal Collegio peritale nominato ai fini dell'istruzione della domanda di cui al giudizio n. 1940/2012 R.G., qui riunito, la cui relazione è stata depositata in data 15/07/2023.
Innanzitutto, occorre fugare ogni dubbio in ordine alla validità della predetta consulenza, non cogliendo nel segno le doglianze mosse da parte attrice nella parte in cui lamenta di non essere stata coinvolta durante l'espletamento dell'incarico.
Sul punto, occorre ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che
l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti – Cass. n. 3047/2020.
Orbene, parte attrice ha meramente lamentato la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali e la mancata possibilità di potervi partecipare da remoto, senza tuttavia argomentare in ordine alle lesioni difensive in concreto subite. Inoltre, va rilevato che non sono state presentate osservazioni entro il termine concesso nel corso dell'espletamento della perizia (cfr. pag. 24 della relazione, “A conclusione delle operazioni peritali, i Consulenti tecnici d'Ufficio hanno concesso alle
Parti termine fino al 15/12/2022 per produrre eventuali considerazioni preliminari (“fogli di lume”), a Parte cui solo il ctp dell' rispondeva”.
Pertanto, ogni questione in ordine all'invalidità della perizia qui in esame va definitivamente respinto (non ravvisandosi alcun vizio al ritardo nella richiesta della proroga dei termini inizialmente concessi).
Passando, quindi, al merito dell'accertamento peritale, il Collegio si è sin da subito soffermato in ordine alla storia clinica di , sostanzialmente fornendo un definitivo riscontro a quanto già Persona_4
descritto dalla perizia del dott. (sul punto, deve ampiamente richiamarsi la ricostruzione Per_5
analiticamente operata dal Collegio, con indicazione delle fonti documentali sanitarie di riferimento, pagg. 7 – 22). Il collegio di professionisti procedeva, poi, ad una doverosa e diffusa illustrazione pagina 12 di 21 dell'organo lesionato, la milza, della sua struttura e delle sue caratteristiche, nonché delle patologie che possono interessarlo e delle modalità di trattamento delle stesse secondo l'ars medica.
A seguito della disamina dell'operato dei sanitari dell' il collegio ha così Controparte_5
concluso: In sede di valutazioni medico-legali, corretto ed adeguato appare essere stato l'operato dei
Sanitari del della Lucania, conforme alle regole della Controparte_7
prudenza, della perizia e della diligenza ed in osservanza delle leges artis vigenti in materia. In particolare, non emergono elementi di giudizio sufficienti a dare riscontro positivo all'assunto di Parte attrice di responsabilità colposa, per negligenza e probabile imperizia, dei Sanitari “i quali non posero una diagnosi iniziale della frattura splenica e di conseguenza non eseguirono tempestivamente la splenectomia, che con elevata probabilità avrebbe scongiurato il decesso”. Infatti, l'iter diagnostico seguito è conforme alla metodologia suggerita dagli specifici protocolli operativi dell'epoca, standardizzati rispetto al programma ATLS15, nel caso di un paziente traumatizzato. La possibilità di pervenire ad una corretta valutazione diagnostico/terapeutica presuppone una rapida valutazione primaria : dati anamnestici, sintomatologia soggettiva, esame obiettivo locale e generale con valutazione delle condizioni emodinamiche e di tutti i parametri vitali, esami strumentali di primo livello. Nella fattispecie, all'ingresso nell'unità operativa di traumatologia, fu chiesta una consulenza chirurgica e, pur non lamentando sintomatologia suggestiva ed obiettivato “Addome trattabile e non dolente su tutti i quadranti”, fu chiesta un'urgente ecografia dell'addome che non mostrò segni ecografici da riferire a lesioni traumatiche in atto a carico degli organi parenchimatosi addominali, né liquido libero in addome.
Peraltro, i periti hanno anche avuto modo di chiarire, quanto alla tipologia di esame scelto dagli operatori a cui hanno sottoposto il che l'ecografia è l'indagine di prima scelta, che consente, Per_4
altresì, una valutazione abbastanza precisa della morfologia di eventuali lesioni parenchimali e della presenza di versamento endocavitario.
Nello specifico, il Collegio continuava ritenendo che, dall'esame ecografico, nessuno dei quadri patognomonici che avrebbero potuto manifestare un'anomalia dell'organo si è palesato;
inoltre, attesa la condizione particolare in cui versava il paziente, neanche la lieve leucocitosi neutrofila poteva lasciar sospettare una lesione splenica. Peraltro, secondo il collegio “Un ulteriore elemento di giudizio è fornito dalla disamina della cartella clinica 19, dalla quale risulta che, durante tutta la degenza (dalle ore 22:20 del 15/04/2004 alle ore 09:00 del 17/04/2004), il Paziente non lamentò alcun sintomo suggestivo per lesioni di organi interni né i Sanitari obiettivarono segni specifici, dimettendolo in condizioni di stabilità emodinamica (P.A. 160/70 mm Hg;
F.C. 60 al m'; Apiressia.)”.
pagina 13 di 21 In conclusione, “E' evidente che si trattò di una rottura splenica in due tempi, i cui sintomi cominciarono a manifestarsi solamente dopo la dimissione ed al suo rientro al domicilio, con ingravescenza, fino allo shock emorragico e con necessità di urgente intervento chirurgico di splenectomia. L'esame diretto durante l'atto operativo (“rottura di milza verosimilmente in due tempi.
La milza è in parte scapsulata e con alcune lacerazioni …”) ed il successivo esame istologico (“Milza con interruzione capsulare di cm 11 x 7 x 4, … Numerose emorragie sottocapsulari e intraparenchimali.”) confermarono la rottura in due tempi. L'intervento chirurgico di splenectomia fu condotto con tecnica corretta, secondo la lege artis;
ugualmente corretto ed adeguato risulta tutto il percorso assistenziale post-operatorio.
La causa della morte di non è da attribuire alla rottura della milza e ad un Persona_4 possibile ritardo nel suo trattamento (splenectomia), bensì alla fatale evoluzione dell'emorragia digestiva da ulcera gastrica perforata (ulcera da stress)”.
In definitiva, “Il Collegio ribadisce che non si ravvisa nell'operato dei Sanitari del
[...]
che si siano discostati dalle regole della prudenza, Controparte_8
della perizia e della diligenza, dalla bona ars medica e dagli specifici protocolli standard collaudati nella quotidiana pratica clinica”.
Vale la pena evidenziare che il coinvolgimento dei sanitari è stato anche oggetto di specifico vaglio da parte della pronuncia penale a carico del FI (n. 3/2008 Corte d'Assise di Salerno, successivamente confermata), laddove è stato accertato – a seguito di perizia debitamente eseguita – che la causa della morte del dovesse essere individuata esclusivamente nella condotta lesiva posta Per_4 in essere dall'imputato, dovendosi ritenere l'operato dei sanitari conforme all'ars medica, sin dall'accettazione del paziente in data 15/04/2007 fino alle sue dimissioni, in data 17/04/2007.
Essenzialmente, si acclarava che la rottura della milza non fosse un evento prevedibile al momento delle dimissioni del paziente, sulla scorta dell'esame ecografico eseguito, che non mostrava segni di lesione a carico della milza né raccolte ematiche libere in addome, del valore pressorio del tutto regolare e dell'emocromo che non mostrava segni d'anemia, sicchè si escludeva una lesione splenica.
Al contempo, è stata esclusa ogni imperizia a carico dei sanitari che ebbero in cura il paziente anche a seguito dell'asportazione della milza, atteso che il conseguente versamento ematico aveva portato alla necessità di eseguire numerose trasfusioni che determinarono ulcerazioni gastroduodenali e versamento pleurico da stasi. Per ovviare alle ulcerazioni venne effettuato un ulteriore intervento chirurgico, ma le complicanze predette determinarono uno stato di stress a carico degli organi interessati che portò lentamente al decesso del paziente verificatosi il 16/05/2004.
pagina 14 di 21 In sostanza, anche la pronuncia penale escludeva l'attribuzione di un'efficienza causale alla condotta medica, sia in termini di azione che di omissione, ritenendo, invece, sussistente il nesso causale unicamente tra il trauma subito dal sfociato nel decesso, e l'aggressione per mano del Per_4
FI.
A questo punto, non può non rilevarsi che i termini con cui è stata esclusa la responsabilità medica nell'ambito della presente vicenda, ed in particolare della dipartita di , siano Persona_4
sostanzialmente coerenti in tutti gli scritti esaminati.
Alla luce di tanto, la domanda attorea promossa nel giudizio riunito n. 1940/2012 R.G., instaurato da e per ottenere la condanna dell' al risarcimento dei Persona_3 Controparte_1 Parte_3
danni patiti iure proprio e iure hereditatis, non può trovare accoglimento.
La responsabilità per quanto accaduto a è, dunque, da ricondurre unicamente alla Persona_4
condotta del . CP_3
Vale la pena notare che non è peregrino supporre che anche parte attrice fosse sostanzialmente a conoscenza dell'impossibile attribuzione di una responsabilità all'operato dei sanitari dell'Ospedale di
Vallo della Lucania nell'ambito della presente vicenda: lo si desume dall'atto di citazione che ha dato origine al giudizio n. 432/2005 R.G., con cui inizialmente si chiedeva di accertare “l'esclusiva responsabilità” del FI per il decesso del caro;
e lo si può agevolmente desumere Persona_4
anche dalla lettura della sentenza penale, di cui le parti erano a conoscenza, e divenuta irrevocabile ben prima della notifica dell'atto di citazione dell'Ente sanitario.
Ciò posto, deve procedersi alla quantificazione dei danni “iure hereditatis” spettanti, quindi, agli eredi di a e a , da porre a carico di . Persona_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
Va osservato che nei casi, come quello in oggetto, ove la morte della vittima di lesione non sia immediata, ma sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo, la vittima acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento dei danni patiti nell'arco di tempo che va dall'infortunio alla morte.
In punto di diritto, infatti, si osserva che la vittima di lesioni personali che sopravvive quodam tempore per poi decedere a causa delle lesioni stesse, acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi non patrimoniali (cfr. Cass. 4377/2016): 1) il primo pregiudizio è il danno biologico temporaneo (cd. danno biologico terminale), consistente nella lesione alla salute subita dalla vittima durante la durata della malattia e fino alla morte;
tale danno è risarcibile a condizione che sia apprezzabile (viene tendenzialmente escluso nel caso in cui la sopravvivenza sia di pochi minuti o poche ore) e a prescindere dalla circostanza che la vittima sia stata o meno cosciente durante l'agonia;
2) il secondo pregiudizio che la vittima può patire, trasmettendo così agli eredi il relativo credito risarcitorio, consiste nella sofferenza morale provata nell'attesa della propria morte (cd. danno morale pagina 15 di 21 catastrofale); tale pregiudizio presuppone la coscienza di sé ed è risarcibile solo se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente;
in difetto di tale consapevolezza non è neppure concepibile l'esistenza di tale danno, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
Alla luce delle scarne asserzioni contenute nell'atto di citazione, non può riconoscersi in questa sede il danno cd. “catastrofale”, difettando allegazioni specifiche, ancorchè meramente descrittive, in ordine alla consapevolezza del dell'esito in cui sarebbe evoluta la sua patologia. Per_4
Con riguardo al danno biologico terminale, giova ricordare che “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Cass. n. 4658/2024). In effetti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità:
l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute
(cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).
In altri termini, con riguardo alla quantificazione del danno biologico terminale la Cassazione ha precisato che quando la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce alla morte, non è concedibile lo stabilizzarsi dei postumi e di conseguenza non è configurabile alcun danno da invalidità permanente. Quindi, atteso che la nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che la malattia sia cessata (cioè che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma pur sempre stabile), nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni non è configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico legale, poiché in questo caso la malattia non si è risolta con esiti pagina 16 di 21 permanenti, ma ha determinato la morte dell'individuo (cfr. Cass. 9959/2006; Cass. 3549/2004). Ne deriva che il danno biologico terminale risarcibile è unicamente quello temporaneo, con la precisazione che la relativa quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. In particolare, la S.C. ha affermato che il danno biologico cd. terminale è un danno "nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione di criteri contenuti in tabelle, che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi, sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. Il danno terminale è differente da queste due ultime voci. Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente (...), infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi;
in quello terminale, invece, si assistete ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente. Questa differenza deve essere tenuta nel dovuto conto, per non mettere nel nulla il principio della personalizzazione del danno, che è l'elemento cardine della valutazione del danno alla persona" (cfr. Cass. 11003/2003; Cass. 15395/2016).
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il 'danno biologico terminale', protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile: in sede di perizia, infatti, è stato appurato che la durata della malattia
(ITT) del fu di 31 giorni, dall'evento traumatico del 15.4.2004 all'exitus avvenuto in data Per_4
16.05.2004 (cfr. pag. 32 perizia del 4.9.2014).
In applicazione delle tabelle di Milano il danno biologico deve essere quindi quantificato in €.
3.565,00.
Inoltre, rivestendo la fattispecie i caratteri di illecito penale (omicidio preterintenzionale: art. 584
c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del cd. “danno morale”, la cui liquidazione, tuttavia, non può considerarsi già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle di cui agli artt.
138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che, a differenza di quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, non risultano elaborate allo scopo di realizzare, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975), una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di pagina 17 di 21 “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale.
È da ritenersi, conseguentemente, indispensabile procedere ad un'applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità.
Tale criterio di liquidazione del cosiddetto danno morale, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle recenti, ma ormai ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
L'integrità della persona, non può del resto essere valutata in termini solo fisici, ma comprende anche la sfera psichica, emotiva e relazionale, la cui sofferenza non è sempre obiettivamente misurabile. Parimenti il cd. danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale non sono sempre conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio dell'integralità del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti questi aspetti, a tale fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio pagina 18 di 21 allegato e individuare quali ripercussioni concrete si siano verificate. L'assenza del danno biologico, non esclude quindi la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico relazionale (cfr.
Cass., sez. III, 14.1.2014, n. 531). Analogamente è ben possibile che i pregiudizi cd. morali o alla vita di relazione siano più gravi rispetto alla compromissione dell'integrità fisica e che, conseguentemente, siano liquidati in misura maggiore.
In ossequio ai principi di diritto richiamati, occorre procedere alla traduzione in termini monetari del danno alla persona subito da , diverso dalla lesione all'integrità fisica. Persona_4
Al riguardo occorre considerare, in un'ottica di equa e integrale riparazione del danno subito, che l'aggressione subita dal ha costretto lo stesso a subire diverse settimane di sofferenza fisica, due Per_4
interventi chirurgici e il relativo periodo di inabilità temporanea. Può utilmente presumersi che lo stesso abbia dovuto sopportare il disagio psicologico connesso ai tempi di degenza, coincidente con un periodo di particolare sofferenza personale (data dall'approssimarsi del suo decesso).
Cosicché, a parere di questo giudice, è ben possibile riconoscere il ristoro per la “sofferenza soggettiva” che, in via di presunzione (giusta il disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.), risulta suscettibile di ricollegarsi alle lesioni subite (e suscettibile di declinarsi in senso di “dolore dell'animo”: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, Ord. 27 marzo 2018, n. 7513), attraverso un appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità (temporanea e permanente) in misura pari al 33,33% circa dello stesso, così pervenendo ad una liquidazione del danno da sofferenza morale ed alla vita di relazione in misura pari a complessivi €. 1.188,22.
Il danno non patrimoniale iure hereditatis, da porre definitivamente a carico di Controparte_3
in favore degli eredi di , ammonta, quindi, ad euro 4.753,22. Persona_4
Non possono invece riconoscersi i danni patrimoniali, in quanto alcuna specifica posta risarcitoria
è stata allegata o provata dagli attori.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto ai danneggiati anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un.,
n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e pagina 19 di 21 quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio).
Ne segue che il convenuto dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo in precedenza indicato da devalutarsi alla data dell'evento (ovvero alla data del decesso di ) e, quindi, anno per anno fino al momento Persona_4
della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e con applicazione di valori medi in considerazione della complessità delle questioni trattate. In particolare, atteso l'accoglimento della domanda avanzata da e Persona_3 Parte_1 Controparte_1 nei confronti di , quest'ultimo sarà condannato al pagamento delle spese di giudizio Controparte_3
nei confronti dei predetti (con previsione di un unico compenso per la difesa di e di Controparte_1
vista l'identità di posizioni e di difesa), ivi comprese quelle della espletata c.t.u. redatta Persona_3
dal dott. . Diversamente, con riferimento alla domanda avanzata da e Per_5 Persona_3 [...]
nei confronti dell' , esitata in un rigetto, i primi saranno condannati a sostenere CP_1 Parte_3
le spese di giudizio in favore della seconda, ivi inclusa quelle relative alla c.t.u. firmata dal collegio peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata da e nei Parte_1 Persona_3 Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno Controparte_3 nei confronti dei predetti attori che si liquida complessivamente in euro €. 4.753,22, oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 Controparte_1
da liquidarsi complessivamente in euro 1.701,00 oltre rimborso spese generali Persona_3
al 15%, IVA e C.P.A. come per legge e oltre esborsi;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di da Controparte_3 Parte_1
liquidarsi complessivamente in euro 1.701,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
pagina 20 di 21 come per legge ed oltre esborsi, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesco Marotta per dichiarato anticipo;
4) Rigetta la domanda avanzata da e nei confronti dell' Persona_3 Controparte_1 Pt_4
[... ;
5) Condanna e al pagamento delle spese di lite nei confronti Persona_3 Controparte_1 dell' , che si liquidano in euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Pt_4
C.P.A. come per legge, oltre esborsi;
6) Pone definitivamente a carico di le spese relative alla consulenza redatta dal Controparte_3
dott. ; Persona_5
7) Pone definitivamente a carico di e le spese relative alla Persona_3 Controparte_1
consulenza redatta dal dott. e al dott. Persona_7 Persona_8
Vallo della Lucania, 24/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Serrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riunite e iscritte ai numeri 432/2005 e 1940/2012 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi degli anni 2005 e 2012, promossa
DA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Marotta, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Laurino alla piazza Magliani 3
ATTORE (proc. R.G. 432/2005)
E
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Teresa e Controparte_1 C.F._2
Bruno Barbato Mastrandrea, giusta procura per il primo a margine dell'atto di citazione nel proc. R.G.
432/2005 e per il secondo in calce all'atto di citazione nel proc. R.G. 1940/2012, ed elettivamente domicilia da ultima dichiarazione presso lo studio dell'Avv. Teresa Bruno in Piaggine alla via Del
Monte 60
ATTRICE (proc. R.G. 432/2005 e proc. R.G. 1940/2012)
NONCHÉ
( ), in proprio e per i figli minori Controparte_2 C.F._3 Persona_1
( ), ( e ( ), C.F._4 Persona_2 C.F._5 Parte_2 C.F._6
tutti nella qualità di eredi del de cuius ( ), rappresentati e difesi Persona_3 C.F._7
dagli Avv.ti Bruno Barbato Mastrandrea E Bruno Teresa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliano presso lo studio del secondo in Piaggine alla via Del Monte
60
pagina 1 di 21 ATTORI (eredi di attore proc. R.G. 432/2005 e proc. R.G. 1940/2012) Persona_3
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'Avv. ON Bruno, in virtù di Controparte_3 C.F._8
mandato a margine, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piaggine alla piazza Vittorio
Veneto 13
CONVENUTO (proc. R.G. 432/2005)
NONCHÉ
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4 P.IVA_1
Roberto Casaula, in virtù di mandato in calce alla copia dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gerardo Boccia in Vallo della Lucania alla via L. Rinaldi 28
CONVENUTA (proc. R.G. 1940/2012)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Persona_3 Parte_1 Controparte_1
in qualità di eredi del defunto , convenivano in giudizio innanzi Persona_4 Controparte_3 all'intestato Tribunale, esponendo che in data 15.4.2004 alle ore 17:30 circa, in Villa Littorio di
Laurino, all'ingresso del Corso S. Giovanni, , mentre stava rincasando, improvvisamente Persona_4
veniva aggredito e brutalmente picchiato da;
che a causa di tale aggressione, lo stesso Controparte_3
riportava gravissime lesioni psico-fisiche e veniva prontamente trasportato presso il plesso ospedaliero di Vallo della Lucania, dove a causa delle percosse ricevute “dopo una lunga agonia e tra dolori atroci” decedeva in data 16.5.2004.
Tanto premesso in fatto, concludevano di “a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella produzione del decesso “de quo agitur”; b) Condannare il Sig. Controparte_3 CP_3
, al pagamento, in favore dei Sigg. e , di tutti i
[...] Persona_3 Parte_1 Controparte_1
danni psico-fisici e patrimoniali da loro subiti in seguito all'aggressione ed al conseguente decesso del loro congiunto;
danni da quantificarsi a mezzo di apposita C.T.U., di cui se ne chiede sin Persona_4
d'ora espressamente la nomina. Alla somma complessiva così accertata, vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'aggressione (15.04.2004) all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite da distrarsi per dichiarato anticipo.
Provvedeva a costituirsi tempestivamente in giudizio in data 10.3.2005 , Controparte_3
contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea. In particolare, rappresentava che alla data e nei luoghi indicati dagli attori era vittima dell'improvvisa aggressione di , il Controparte_3 Persona_4 quale da tempo rivendicava “inopinatamente” il rilascio di un vano sito in Villa Littorio di Laurino abitato e posseduto animo domine dal convenuto, insieme al proprio nucleo familiare, da tempo pagina 2 di 21 immemorabile;
che nell'occorso , che sopraggiungeva in discesa rispetto al che Persona_4 CP_3
avanzava in salita presso la propria abitazione, strattonava tirando verso di sé il e così facendo CP_3
cadeva lui stesso in avanti sul taglio del marciapiede, mentre il a sua volta gli rovinava CP_3
incolpevolmente addosso;
che in tale occasione riportava la lesione al braccio, che lo Persona_4
costringeva al ricovero presso il reparto di ortopedia di Vallo della Lucania;
che, secondo la prospettazione attorea, la morte di fosse da attribuire ad una lesione della milza che la Persona_4 vittima si procurò durante l'aggressione subita;
che la lesione alla milza poteva essere attribuibile ad altro fatto storico;
che, comunque, anche se la rottura della milza poteva essere ricondotta alla caduta, allora la responsabilità del decesso era unicamente ed esclusivamente dell' Controparte_5
della Lucania, il quale non si accorgeva della lesione alla milza ed alla data del 15/04/2004 ricoverava
“semplicisticamente” nel reparto di traumatologia, da dove lo dimetteva dopo due giorni;
Persona_4
che successivamente veniva di nuovo ricoverato e, soltanto in questa nuova sede, veniva Persona_4
diagnosticata e curata una lesione interna alla milza;
che successivamente all'intervento chirurgico per l'asportazione della milza ed anche ad altro intervento all'ulcera (“che niente ha a che vedere con il fatto storico della presunta aggressione del ”) l'Ospedale in data 22.4.2004 scioglieva CP_3 CP_5 la prognosi riservata espressa nei confronti di;
che quest'ultimo decedeva Persona_4
successivamente a tale data e dopo quasi 25 giorni.
Pertanto, il convenuto concludeva in via preliminare di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' nel merito insisteva nel rigetto della Controparte_6 domanda per quanto attiene “alla posizione dell'odierno comparente con espresso riferimento solo al decesso del per la quale sola causa risulta introdotto l'odierno giudizio”, con vittoria Persona_4
delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' , instando per il rigetto Parte_3
delle domande avverse. Nello specifico e in via preliminare, lamentava la nullità della citazione del terzo, la quale avveniva per una udienza (9.1.2008) diversa e successiva rispetto a quella del
15.12.2006, per come fissata dal giudice istruttore con provvedimento del 21.3.2006. Ancora, sempre in via preliminare, sosteneva che l'atto di chiamata in causa era invalido in quanto viziato da genericità ed astrattezza;
mentre nel merito evidenziava la carenza del necessario rapporto di garanzia tra il
FI e la chiamata in causa, nonché l'infondatezza della domanda attorea, in quanto, come affermato dalla stessa parte convenuta, la morte di era da ascriversi ad altre patologie Persona_4 generali del soggetto, stante il buon esito degli interventi alla milza ed all'ulcera.
pagina 3 di 21 Pertanto, l'ente chiamato in garanzia concludeva “1. in via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
2. nel merito, salvo gravame, rigettare la domanda perché inammissibile e, comunque, infondata”; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Giova ora soffermarsi su taluni momenti processuali che hanno interessato il presente giudizio.
All'udienza del 13.1.2010, parte attrice depositava la sentenza della Cassazione n. 1400 pubblicata il 26.6.2009, quale pronuncia di rigetto sul ricorso promosso da avverso la Controparte_3
sentenza della Corte di Assiste di Appello di Salerno, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di Assise “per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di
[...]
, suo zio, da lui prima fatto rovinare a terra nel corso di una colluttazione, e poi colpito Per_4 duramente con calci e pugni mentre giaceva al suolo e si asteneva dal reagire” (pag. 1 della sentenza di Cassazione citata).
A questo punto, il g.i. rilevata la necessità di verificare la costituzione della parte civile ad opera di parte attrice nel processo penale, onerava le parti a depositare documentazione a supporto e, alla successiva udienza del 31/03/2010, le parti ottemperavano a tanto.
Queste ultime venivano invitate a precisare le conclusioni in ordine alle questioni preliminari sollevate (nullità della citazione della chiamata del terzo ed eventuale estinzione del giudizio civile) e, riservata la causa in decisione, con sentenza non definitiva n. 790 depositata in data 7.12.2011, il giudice istruttore così provvedeva: “Dichiara la nullità della chiamata in causa della , e, per CP_4
l'effetto la conseguente improcedibilità della domanda proposta nei confronti della predetta. Rigetta
l'eccezione di estinzione del presente giudizio, e, con separata ordinanza ne dispone la prosecuzione.
Differisce la statuizione delle spese alla decisione di merito, eccezion fatta per il terzo chiamato in causa, spese che vengono integralmente compensate”.
In particolare, con riguardo al paventato trasferimento dell'azione civile nel processo penale, il g.i. osservava come solo si costituiva parte civile nel processo penale innanzi alla Corte Persona_3
d'Assise di Salerno a carico del FI, ritenendo che tale attività non aveva determinato la rinuncia del giudizio civile ai sensi dell'art. 75 c.p.p. “perché difetta nella fattispecie, il requisito della
<
danni, iure proprio, indipendentemente dalla qualità di erede, per la morte dello stretto congiunto;
nel giudizio civile ha agito iure hereditatis, per conseguire il risarcimento dei danni verificatesi nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius”.
Con separata ordinanza, il g.i. rimetteva la causa sul ruolo disponendo per il prosieguo.
pagina 4 di 21 Acquisita la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione n. 41077/2009 che rendeva la condanna inflitta a , per l'omicidio preterintenzionale in danno di , irrevocabile, e Controparte_3 Persona_4 conferito l'incarico al c.t.u. dott. , veniva disposta la riunione del procedimento n. Persona_5
1940/2012. R.G. al presente giudizio.
Nell'ambito di tale ultimo procedimento, e , con atto di Persona_3 Controparte_1 citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio l' , premettendo che, in data Parte_3
15/04/2004, alle ore 17:30 circa, nel mentre si trovava nei pressi della propria abitazione, Persona_4
veniva aggredito con calci e pugni da (rispettivamente zio e nipote); che i dissidi tra i Controparte_3
due nascevano dalla pretesa avanzata dal di restituzione di una stanza indebitamente occupata dal Per_4
FI e dalla sua famiglia, stanza insistente nel medesimo stabile in cui viveva il che Per_4 quest'ultimo, a seguito delle percosse, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Vallo della Lucania alle ore 22:00 dello stesso giorno laddove, nonostante i dolori addominali lamentati dal paziente, i medici gli diagnosticavano unicamente la frattura ad un polso;
che il a seguito di vari accertamenti, Per_4
veniva quindi dimesso in data 17/04/2004 con la sola ingessatura del polso, nonostante continuasse ad accusare tremori e sudorazioni, manifestando sintomi di collassamento;
che, contattato il medico di famiglia, dott. gli veniva somministrato cortisone, ed il dopo un iniziale miglioramento, Per_6 Per_4 continuava a manifestare dolore all'addome, sicchè veniva allertato il 118; che, il medico occorso insisteva per il ricovero, ma sia il che la moglie lo rifiutavano, in quanto facevano affidamento sul Per_4 fatto che, a seguito delle dimissioni dall'ospedale, non era stato riscontrato nulla di più se non la frattura del polso;
che i dolori aumentavano e il veniva ricoverato il giorno dopo, 18/04/2004, con Per_4 la diagnosi “addome acuto”; che il paziente veniva quindi sottoposto all'intervento di asportazione della milza (risultata lesionata), ossia “laparotomia mediana xifo-sottombellicale”; che il decorso clinico era contrassegnato da persistente anemia, con necessità di emotrasfusioni e drenaggio toracico, nonché dal sopravvenuto rilievo di ulcere duodenali, tanto che il 25/04/2004 il paziente veniva sottoposto ad un ulteriore intervento di “relaparotomia”; che in data 26/04/2004 le condizioni cliniche peggioravano fino al decesso, avvenuto in data 16/05/2004; che la causa del decesso veniva indicata quale “insufficienza multi-organo, causata da shock ipovolemico, determinato da una rottura traumatica della milza in due tempi”; che veniva condannato, per il reato di omicidio Controparte_3
preterintenzionale nei confronti del alla pena di anni sette di reclusione;
che, oltre alla Per_4
responsabilità penalistica del , la vicenda presentava profili di responsabilità civilistica a carico CP_3 dell' visto il comportamento inadempiente tenuto nei confronti del che, in particolare, CP_5 Per_4 la negligenza del personale medico consisteva nell'aver trascurato il dolore addominale lamentato dal nonostante l'esame dell'emocromo mostrava “leucocitosi neutrofila”; che i medici avrebbero Per_4
pagina 5 di 21 dovuto eseguire un esame più approfondito, quale una Tac, e non una mera ecografia (con esito negativo), dalla quale non poteva emergere la lesione alla milza;
che, sulla scorta della consulenza tecnica di parte, emergeva che la milza è, di fatti, un organo che si trova avvolto in una capsula e, anche dopo la rottura, manifesta i primi sintomi solo a seguito del cedimento dell'involucro che l'avvolge, con conseguente versamento ematico interno (situazione morbosa conosciuta come “rottura della milza in due tempi”); che, dunque, l'errore medico è consistito nell'assenza di controlli ripetuti durante la prima ecografia, nella mancata esecuzione di una Tac, nella mancata considerazione dei test di laboratorio che evidenziavano alterazioni dei globuli bianchi e delle transaminasi, nel trascurare le contusioni alla regione lombare e dell'emitorace sinistro.
In conclusione, gli attori agivano nei confronti dell' onde accertare e dichiarare che Parte_3
i sanitari avevano tenuto una condotta negligente ed imperita che aveva determinato, in capo al Per_4
l'aggravamento della malattia ed il suo conseguente decesso;
per l'effetto, condannare l' al Parte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che fossero conseguenza diretta ed immediata dei fatti per cui è causa, iure proprio del de cuius e iure hereditatis in favore Persona_4 degli attori;
condannare l' al risarcimento del danno da reddito futuro perduto dalla moglie Parte_3
, in connessione con il reddito da pensione che avrebbe percepito se Controparte_1 Persona_4
fosse sopravvissuto. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, provvedeva a costituirsi in giudizio l' , la quale contestava l'avverso dedotto in fatto ed in diritto. Nello specifico, Parte_3 rappresentava che alcuna responsabilità per l'evento del decesso poteva attribuirsi al personale medico, anche perché, come già accertato in sede penale, la responsabilità era unicamente a carico del FI, per la quale aveva ricevuto la relativa condanna;
che, nella medesima sede, il giudice penale aveva stimato come corretto l'operato dei sanitari che ebbero in cura il affermando che la morte di Per_4
questi dovesse essere ricondotta alla rottura della milza verificatasi in conseguenza dei colpi infertigli dal;
che, come sottolineato nella pronuncia penale, la lesione della milza può dare segnali CP_3
sintomatici anche dopo molto tempo dal fatto traumatico che ne costituisce la causa, posto che
l'organo si trova avvolto da una capsula ed anche dopo la rottura manifesta i primi sintomi solo a seguito del cedimento di tale involucro e del conseguente versamento ematico interno;
che dai primi esami strumentali non emergevano lesioni degli organi interni e versamenti ematici e, di fatti,
l'involucro contenente la milza era ceduto solo in secondo momento, costringendo il paziente ad un secondo ricovero;
che l'esame istologico dell'organo asportato confermava la formazione non di una lesione, ma di micro-emorragie non rilevabili a mezzo esame ecografico;
che l'asportazione della milza
è stato ritenuto un intervento corretto per evitare ulteriori complicazioni (le ulcere), le quali tuttavia pagina 6 di 21 avevano determinato uno stress a carico degli organi interessati tale da portare il paziente al decesso;
che, ad ogni modo, deve evidenziarsi che fu proprio il a rifiutare il ricovero il giorno dopo alle Per_4
sue dimissioni, con ciò incidendo sul nesso causale qualora fosse ritenuto sussistente;
che nessun danno era stato provato.
Chiedeva, in ultimo, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Riuniti i giudizi, il procedimento veniva istruito a mezzo prove documentali ed a mezzo consulenza tecnica d'ufficio; di fatti, veniva conferito l'incarico al c.t.u. nominato , Persona_5 il quale depositava la relazione peritale in data 4/09/2014 avente ad oggetto l'accertamento del nesso causale tra la condotta del FI e le lesioni ed il conseguente decesso riportati dal Per_4
Con successivo decreto (del 29/4/2016), il g.i. conferiva nuovo incarico ad un collegio peritale, composto dal dott. e dal dott. onde vagliare l'eventuale responsabilità Persona_7 Persona_8 dell'operato dei sanitari dell' CP_5 CP_5
L'attore decedeva nel corso del giudizio e, con comparsa di costituzione del Persona_3
20.11.2014, subentrava , in proprio e quale rappresentante dei figli minori Controparte_2 [...]
e e . Siffatta parte processuale continuerà ad essere individuata con il Per_1 Persona_2 Parte_2 nome del de cuius per semplicità nell'esposizione.
Depositata la relazione peritale redatta dal Collegio nominato, la causa perveniva allo scrivente magistrato all'udienza del 2/11/2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/07/2024, durante la quale veniva trattenuta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da , e avverso Controparte_1 Parte_1 Persona_3 CP_3
(che ha dato origine al proc. n. 432/2005 R.G.) è fondata e merita accoglimento, mentre la
[...] domanda proposta da e nei confronti dell' (che ha dato Persona_3 Controparte_1 Parte_3
origine al proc. riunito n. 1940/2012 R.G.) va rigettata.
Innanzitutto, ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda avanzata dai predetti attori nei confronti del , occorre richiamare quanto statuito nella sentenza non definitiva emessa CP_3 nell'ambito del presente procedimento, precisamente la n. 790 del 7/12/2011, già richiamata.
In effetti, nella citata pronuncia, alla luce della costituzione di parte civile operata da
[...] all'udienza preliminare del 14/11/2005, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei Per_3 confronti del innanzi alla Corte d'Assise di Salerno per il reato di cui all'art. 584 c.p., - in data CP_3 successiva rispetto all'instaurazione del procedimento n. 432/2005 R.G. (avvenuto con l'atto di citazione notificato al convenuto in data 18/02/2005) -, il g.i. riteneva di non Controparte_3
scomodare il meccanismo di cui agli artt. 306 c.p.c. e 75 c.p.p., con la conseguente declaratoria di pagina 7 di 21 estinzione del processo relativamente alla posizione interessata, per intervenuto trasferimento della pretesa civile in sede penale ad opera di Persona_3
Nello specifico, è stato ritenuto che quest'ultimo, con l'atto di costituzione di parte civile nell'anzidetto processo penale, aveva inteso avanzare la richiesta di risarcimento del danno “iure proprio” relativo alla perdita subita (per il quale, peraltro, gli è stata attribuita una provvisionale di euro
20.000,00 in quella sede - cfr. sentenza della Corte d'Assise di Salerno n. 3/2008, poi confermata in appello con sentenza n. 2/2009, e diventa irrevocabile a seguito del rigetto della Corte di Cassazione del ricorso avanzato da , con sentenza n. 41077/2009). Controparte_3
Diversamente, l'oggetto della domanda articolata da e dagli altri eredi nell'ambito Persona_3 del presente giudizio era relegato ai soli danni “iure hereditatis” (da intendersi, come si dirà appresso, al risarcimento dei danni direttamente verificatisi nella sfera giuridico-patrimoniale del de cuius, poi trasferiti agli eredi).
Nessuno degli attori si opponeva alla qualificazione nei suddetti termini della domanda risarcitoria fornita dal g.i. D'altra parte, non poteva venire in ausilio la infelice ed eccessivamente generica formulazione dell'atto di citazione, laddove era possibile leggere, quale unico elemento descrittivo, che , de cuius degli attori, a seguito dell'aggressine subita da , Persona_4 Controparte_3
“…riportava gravissime lesioni psico-fisiche e veniva prontamente trasportato presso il plesso ospedaliero di Vallo della Lucania, dove, a causa delle percosse ricevute, dopo una lunga agonia e atroci dolori, decedeva in data 16/05/2004”, mentre nessuna posta risarcitoria veniva effettivamente specificata.
Non può non venire in rilievo, a questo punto, il contegno processuale tenuto nel prosieguo dalle parti, le quali non hanno mosso osservazioni in ordine ai quesiti assegnati al c.t.u. dott. , a cui Per_5
è stata espressamente richiesta la valutazione dell' “entità del danno biologico subito dal predetto
[...]
all'atto del fatto verificatosi in data 15/04/2004 fino al decesso, avvenuto in data 16/05/2004, Per_4 sulla scorta della documentazione clinica in atti” (cfr. provv. del 22/03/2012) come ulteriormente integrato e specificato, ossia “…specificando che il danno biologico subito da deve Persona_4 intendersi limitato all'I.T.P., previo accertamento del nesso causale tra le lesioni subite ed i fatti di Per_ causa, nonché previo accertamento anche della riconducibilità del decesso del ai fatti di causa”
(cfr. provv. g.i. del 27/11/2013).
Così definito l'oggetto della domanda principale avanzata dagli attori nell'ambito del proc. n.
432/2005 R.G., giova chiarire, sempre in via preliminare, l'efficacia delle pronunce penali innanzi richiamate, le quali hanno accertato, in via definitiva, la responsabilità del FI in relazione al decesso di , che veniva infatti condannato per omicidio preterintenzionale. Persona_4
pagina 8 di 21 Sul punto, è necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.
840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass. 7/05/2021, n. 12164; Cass.
7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 2897), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (cfr., da ultimo, Cass. n. 12901/2024, secondo cui In tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.).
La disamina della sentenza penale di condanna emessa dalla Corte d'Assise di Salerno, confermata dalla Corte d'Assise di Appello, è dunque un idoneo punto di partenza per il vaglio delle pretese risarcitorie avanzate dagli attori, anche nei confronti dell' (oggetto del Parte_3
procedimento riunito, incentrato sui danni – questa volta specificati in quelli iure proprio e iure hereditatis – derivanti dalla condotta tenuta dai sanitari che hanno preso in carico , sino Persona_4
alla sua morte).
La pronuncia penale, in effetti, cristallizza la dinamica dell'aggressione compiuta dal , in CP_3
data 15/04/2004, in danno dello zio , con calci e pugni, che lo costringevano a riversarsi in Persona_4
terra.
pagina 9 di 21 La medesima sentenza si sofferma anche sul percorso sanitario del a seguito Per_4 dell'aggressione: un primo ricovero dal 15/04/2004 sino al 17/04/2004, dal quale veniva dimesso con l'ingessatura al polso destro;
nel pomeriggio della stessa giornata, il continuava a stare male e, Per_4
raggiunto dal medico amico di famiglia dott. gli veniva consigliato di recarsi in ospedale per Per_6 un nuovo esame all'addome. Successivamente, allertato il 118 per i continui dolori avvertiti dal Per_4
lo stesso rifiutò inizialmente il ricovero – circostanza pacifica, allegata dagli stessi attori nell'atto di evocazione in giudizio dell' –, ma, a causa della persistenza del malore, nella tarda serata Parte_3
del 17/04/2004, intervenuto nuovamente il 118, il veniva trasportato presso il presidio ospedaliero Per_4
di Vallo della Lucania. Una volta giunto lì, il dott. , a seguito dei primi accertamenti, Persona_9 diagnosticava “emiperitoneo e la rottura della milza”, così organizzando l'asportazione della stessa nell'immediatezza, attesa la gravità della situazione. Nonostante la riuscita dell'operazione, a seguito di lunga degenza e delle complicazioni insorte, il paziente decedeva in data 16/05/2004. Persona_4
Così ricostruito il fatto storico – ed è qui che, d'altra parte, converge l'oggetto dell'accertamento dei due giudizi riuniti – occorre ricordare i principi in materia di nesso causale vigenti in materia civilistica in relazione alla responsabilità extracontrattuale e contrattuale, la quale si pone alla base del riconoscimento del risarcimento del danno, avanzato in questa sede dagli attori nei confronti del
Parte FI e nei confronti dell' (nei confronti di quest'ultima, tranne da . Parte_1
Tanto s'impone perché, seguendo la scansione temporale della vicenda, è innegabile che, tra le lesioni subite dal a seguito della condotta aggressiva del FI e il suo decesso, si sia inserita la Per_4
condotta dei sanitari, che ben avrebbe potuto avere una specifica valenza causale rispetto all'evento.
In via generale, in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale – Cass. n.
488/2003.
pagina 10 di 21 Ebbene, nel presente procedimento sono emersi più elementi che inducono ad escludere un'implicazione dei sanitari dell'Ente convenuto rispetto all'esito infausto a cui è andato incontro il
Per_4
Dirimenti, infatti, sono entrambe le perizie espletate, le quali, in considerazione della dinamica degli eventi, hanno scartato un concorso di colpa dei sanitari del P.O. di Vallo della Lucania. Le conclusioni ivi rassegnate, infatti, sono pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice, perché complete, precise, persuasive e conseguenti ad obiettivi metodi e criteri tecnici d'osservazione.
Per quanto la Difesa degli attori abbia eccepito che la consulenza a firma del dott. Per_5
abbia “travalicati i limiti” dell'oggetto dei quesiti posti alla sua attenzione, per essersi
[...] dilungato in ordine all'incidenza della condotta dei sanitari sul decorso della malattia del non può Per_4
trascurarsi - come d'altronde è stato rilevato anche in sede penale, di cui si dirà in seguito, e come già detto anche da questo giudice - che il nesso eziologico tra quanto compiuto dal e il decesso del CP_3
ha visto, nella realtà storica, una serie di interventi medici. Per_4
Di tanto, ne dà atto proprio la consulenza a pag. 19, laddove chiarisce “…va innanzitutto stabilito se nell'iter diagnostico/terapeutico seguito alle suddette lesioni traumatiche riportate il 15/04/2004 siano ravvisabili condotte, omissivo/commissive, dei sanitari che hanno avuto in cura il tali da Per_4 interrompere l'inequivocabile originario nesso causale tra il trauma riportato il 15/04/2004, la rottura di milza manifestatasi il 18/04/2004, la perforazione gastrica emorragica operata il 25/04/2004 e
l'exitus sopravvenuto il 16/05/2004”.
La consulenza citata, dopo aver ripercorso in maniera approfondita la storia clinica del e ad Per_4 aver argomentato diffusamente le valutazioni in ordine alla condotta medica, ha concluso: “a seguito del fatto traumatico del 15/04/2004 ha riportato una frattura del polso destro e una Persona_4
lesione splenica con contusioni ed escoriazioni multiple;
2) è deceduto il 16/05/2004 per Persona_4
insufficienza multiorgano da emorragia da rottura post-traumatica di milza trattata con splenectomia
e complicatasi con ulcera gastrica perforata emorragica;
3) il decesso è in diretta connessione causale Per_ con l'evento traumatico del 15/04/2004, senza che la condotta dei sanitari che hanno in cura il dal 15/04/2004 al 17/04/2004 presso la U.O. di ortopedia e Traumatologia del P.O. di Vallo della
Lucania dal 18/04/2004 al 16/05/2004 presso la U.O. di Chirurgia d'Urgenza e presso la U.O. di
Rianimazione dello stesso P.O. di Vallo della Lucania abbia avuto un ruolo interruttivo dell'originario nesso causale;
4) la durata della malattia (ITT) è stata di giorni trentuno, dall'evento traumatico del
15/04/2004; 5) relativamente alla quantificazione della “entità del danno biologico subito dal predetto
all'atto del fatto verificatosi il 15/04/2004 fino al decesso..” richiesta dal G.I…. è al più Persona_4
pagina 11 di 21 ipotizzabile che se non fosse sopravvenuta la complicanza fatale (ulcera gastrica perforata emorragica) il Danno Biologico esitato al trauma sarebbe stato orientativamente del 15%”.
Non sono pervenute osservazioni dalle parti.
Al medesimo esito è giunta la consulenza redatta dal Collegio peritale nominato ai fini dell'istruzione della domanda di cui al giudizio n. 1940/2012 R.G., qui riunito, la cui relazione è stata depositata in data 15/07/2023.
Innanzitutto, occorre fugare ogni dubbio in ordine alla validità della predetta consulenza, non cogliendo nel segno le doglianze mosse da parte attrice nella parte in cui lamenta di non essere stata coinvolta durante l'espletamento dell'incarico.
Sul punto, occorre ribadire l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, senza che
l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, pregiudizio che non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti – Cass. n. 3047/2020.
Orbene, parte attrice ha meramente lamentato la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali e la mancata possibilità di potervi partecipare da remoto, senza tuttavia argomentare in ordine alle lesioni difensive in concreto subite. Inoltre, va rilevato che non sono state presentate osservazioni entro il termine concesso nel corso dell'espletamento della perizia (cfr. pag. 24 della relazione, “A conclusione delle operazioni peritali, i Consulenti tecnici d'Ufficio hanno concesso alle
Parti termine fino al 15/12/2022 per produrre eventuali considerazioni preliminari (“fogli di lume”), a Parte cui solo il ctp dell' rispondeva”.
Pertanto, ogni questione in ordine all'invalidità della perizia qui in esame va definitivamente respinto (non ravvisandosi alcun vizio al ritardo nella richiesta della proroga dei termini inizialmente concessi).
Passando, quindi, al merito dell'accertamento peritale, il Collegio si è sin da subito soffermato in ordine alla storia clinica di , sostanzialmente fornendo un definitivo riscontro a quanto già Persona_4
descritto dalla perizia del dott. (sul punto, deve ampiamente richiamarsi la ricostruzione Per_5
analiticamente operata dal Collegio, con indicazione delle fonti documentali sanitarie di riferimento, pagg. 7 – 22). Il collegio di professionisti procedeva, poi, ad una doverosa e diffusa illustrazione pagina 12 di 21 dell'organo lesionato, la milza, della sua struttura e delle sue caratteristiche, nonché delle patologie che possono interessarlo e delle modalità di trattamento delle stesse secondo l'ars medica.
A seguito della disamina dell'operato dei sanitari dell' il collegio ha così Controparte_5
concluso: In sede di valutazioni medico-legali, corretto ed adeguato appare essere stato l'operato dei
Sanitari del della Lucania, conforme alle regole della Controparte_7
prudenza, della perizia e della diligenza ed in osservanza delle leges artis vigenti in materia. In particolare, non emergono elementi di giudizio sufficienti a dare riscontro positivo all'assunto di Parte attrice di responsabilità colposa, per negligenza e probabile imperizia, dei Sanitari “i quali non posero una diagnosi iniziale della frattura splenica e di conseguenza non eseguirono tempestivamente la splenectomia, che con elevata probabilità avrebbe scongiurato il decesso”. Infatti, l'iter diagnostico seguito è conforme alla metodologia suggerita dagli specifici protocolli operativi dell'epoca, standardizzati rispetto al programma ATLS15, nel caso di un paziente traumatizzato. La possibilità di pervenire ad una corretta valutazione diagnostico/terapeutica presuppone una rapida valutazione primaria : dati anamnestici, sintomatologia soggettiva, esame obiettivo locale e generale con valutazione delle condizioni emodinamiche e di tutti i parametri vitali, esami strumentali di primo livello. Nella fattispecie, all'ingresso nell'unità operativa di traumatologia, fu chiesta una consulenza chirurgica e, pur non lamentando sintomatologia suggestiva ed obiettivato “Addome trattabile e non dolente su tutti i quadranti”, fu chiesta un'urgente ecografia dell'addome che non mostrò segni ecografici da riferire a lesioni traumatiche in atto a carico degli organi parenchimatosi addominali, né liquido libero in addome.
Peraltro, i periti hanno anche avuto modo di chiarire, quanto alla tipologia di esame scelto dagli operatori a cui hanno sottoposto il che l'ecografia è l'indagine di prima scelta, che consente, Per_4
altresì, una valutazione abbastanza precisa della morfologia di eventuali lesioni parenchimali e della presenza di versamento endocavitario.
Nello specifico, il Collegio continuava ritenendo che, dall'esame ecografico, nessuno dei quadri patognomonici che avrebbero potuto manifestare un'anomalia dell'organo si è palesato;
inoltre, attesa la condizione particolare in cui versava il paziente, neanche la lieve leucocitosi neutrofila poteva lasciar sospettare una lesione splenica. Peraltro, secondo il collegio “Un ulteriore elemento di giudizio è fornito dalla disamina della cartella clinica 19, dalla quale risulta che, durante tutta la degenza (dalle ore 22:20 del 15/04/2004 alle ore 09:00 del 17/04/2004), il Paziente non lamentò alcun sintomo suggestivo per lesioni di organi interni né i Sanitari obiettivarono segni specifici, dimettendolo in condizioni di stabilità emodinamica (P.A. 160/70 mm Hg;
F.C. 60 al m'; Apiressia.)”.
pagina 13 di 21 In conclusione, “E' evidente che si trattò di una rottura splenica in due tempi, i cui sintomi cominciarono a manifestarsi solamente dopo la dimissione ed al suo rientro al domicilio, con ingravescenza, fino allo shock emorragico e con necessità di urgente intervento chirurgico di splenectomia. L'esame diretto durante l'atto operativo (“rottura di milza verosimilmente in due tempi.
La milza è in parte scapsulata e con alcune lacerazioni …”) ed il successivo esame istologico (“Milza con interruzione capsulare di cm 11 x 7 x 4, … Numerose emorragie sottocapsulari e intraparenchimali.”) confermarono la rottura in due tempi. L'intervento chirurgico di splenectomia fu condotto con tecnica corretta, secondo la lege artis;
ugualmente corretto ed adeguato risulta tutto il percorso assistenziale post-operatorio.
La causa della morte di non è da attribuire alla rottura della milza e ad un Persona_4 possibile ritardo nel suo trattamento (splenectomia), bensì alla fatale evoluzione dell'emorragia digestiva da ulcera gastrica perforata (ulcera da stress)”.
In definitiva, “Il Collegio ribadisce che non si ravvisa nell'operato dei Sanitari del
[...]
che si siano discostati dalle regole della prudenza, Controparte_8
della perizia e della diligenza, dalla bona ars medica e dagli specifici protocolli standard collaudati nella quotidiana pratica clinica”.
Vale la pena evidenziare che il coinvolgimento dei sanitari è stato anche oggetto di specifico vaglio da parte della pronuncia penale a carico del FI (n. 3/2008 Corte d'Assise di Salerno, successivamente confermata), laddove è stato accertato – a seguito di perizia debitamente eseguita – che la causa della morte del dovesse essere individuata esclusivamente nella condotta lesiva posta Per_4 in essere dall'imputato, dovendosi ritenere l'operato dei sanitari conforme all'ars medica, sin dall'accettazione del paziente in data 15/04/2007 fino alle sue dimissioni, in data 17/04/2007.
Essenzialmente, si acclarava che la rottura della milza non fosse un evento prevedibile al momento delle dimissioni del paziente, sulla scorta dell'esame ecografico eseguito, che non mostrava segni di lesione a carico della milza né raccolte ematiche libere in addome, del valore pressorio del tutto regolare e dell'emocromo che non mostrava segni d'anemia, sicchè si escludeva una lesione splenica.
Al contempo, è stata esclusa ogni imperizia a carico dei sanitari che ebbero in cura il paziente anche a seguito dell'asportazione della milza, atteso che il conseguente versamento ematico aveva portato alla necessità di eseguire numerose trasfusioni che determinarono ulcerazioni gastroduodenali e versamento pleurico da stasi. Per ovviare alle ulcerazioni venne effettuato un ulteriore intervento chirurgico, ma le complicanze predette determinarono uno stato di stress a carico degli organi interessati che portò lentamente al decesso del paziente verificatosi il 16/05/2004.
pagina 14 di 21 In sostanza, anche la pronuncia penale escludeva l'attribuzione di un'efficienza causale alla condotta medica, sia in termini di azione che di omissione, ritenendo, invece, sussistente il nesso causale unicamente tra il trauma subito dal sfociato nel decesso, e l'aggressione per mano del Per_4
FI.
A questo punto, non può non rilevarsi che i termini con cui è stata esclusa la responsabilità medica nell'ambito della presente vicenda, ed in particolare della dipartita di , siano Persona_4
sostanzialmente coerenti in tutti gli scritti esaminati.
Alla luce di tanto, la domanda attorea promossa nel giudizio riunito n. 1940/2012 R.G., instaurato da e per ottenere la condanna dell' al risarcimento dei Persona_3 Controparte_1 Parte_3
danni patiti iure proprio e iure hereditatis, non può trovare accoglimento.
La responsabilità per quanto accaduto a è, dunque, da ricondurre unicamente alla Persona_4
condotta del . CP_3
Vale la pena notare che non è peregrino supporre che anche parte attrice fosse sostanzialmente a conoscenza dell'impossibile attribuzione di una responsabilità all'operato dei sanitari dell'Ospedale di
Vallo della Lucania nell'ambito della presente vicenda: lo si desume dall'atto di citazione che ha dato origine al giudizio n. 432/2005 R.G., con cui inizialmente si chiedeva di accertare “l'esclusiva responsabilità” del FI per il decesso del caro;
e lo si può agevolmente desumere Persona_4
anche dalla lettura della sentenza penale, di cui le parti erano a conoscenza, e divenuta irrevocabile ben prima della notifica dell'atto di citazione dell'Ente sanitario.
Ciò posto, deve procedersi alla quantificazione dei danni “iure hereditatis” spettanti, quindi, agli eredi di a e a , da porre a carico di . Persona_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
Va osservato che nei casi, come quello in oggetto, ove la morte della vittima di lesione non sia immediata, ma sopraggiunga dopo un certo periodo di tempo, la vittima acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento dei danni patiti nell'arco di tempo che va dall'infortunio alla morte.
In punto di diritto, infatti, si osserva che la vittima di lesioni personali che sopravvive quodam tempore per poi decedere a causa delle lesioni stesse, acquista e trasmette agli eredi il diritto al risarcimento di due pregiudizi non patrimoniali (cfr. Cass. 4377/2016): 1) il primo pregiudizio è il danno biologico temporaneo (cd. danno biologico terminale), consistente nella lesione alla salute subita dalla vittima durante la durata della malattia e fino alla morte;
tale danno è risarcibile a condizione che sia apprezzabile (viene tendenzialmente escluso nel caso in cui la sopravvivenza sia di pochi minuti o poche ore) e a prescindere dalla circostanza che la vittima sia stata o meno cosciente durante l'agonia;
2) il secondo pregiudizio che la vittima può patire, trasmettendo così agli eredi il relativo credito risarcitorio, consiste nella sofferenza morale provata nell'attesa della propria morte (cd. danno morale pagina 15 di 21 catastrofale); tale pregiudizio presuppone la coscienza di sé ed è risarcibile solo se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente;
in difetto di tale consapevolezza non è neppure concepibile l'esistenza di tale danno, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.
Alla luce delle scarne asserzioni contenute nell'atto di citazione, non può riconoscersi in questa sede il danno cd. “catastrofale”, difettando allegazioni specifiche, ancorchè meramente descrittive, in ordine alla consapevolezza del dell'esito in cui sarebbe evoluta la sua patologia. Per_4
Con riguardo al danno biologico terminale, giova ricordare che “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (Cass. n. 4658/2024). In effetti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014, n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità:
l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute
(cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022).
In altri termini, con riguardo alla quantificazione del danno biologico terminale la Cassazione ha precisato che quando la malattia causata dalle lesioni non guarisce, ma conduce alla morte, non è concedibile lo stabilizzarsi dei postumi e di conseguenza non è configurabile alcun danno da invalidità permanente. Quindi, atteso che la nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che la malattia sia cessata (cioè che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma pur sempre stabile), nell'ipotesi di morte causata dalle lesioni non è configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico legale, poiché in questo caso la malattia non si è risolta con esiti pagina 16 di 21 permanenti, ma ha determinato la morte dell'individuo (cfr. Cass. 9959/2006; Cass. 3549/2004). Ne deriva che il danno biologico terminale risarcibile è unicamente quello temporaneo, con la precisazione che la relativa quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. In particolare, la S.C. ha affermato che il danno biologico cd. terminale è un danno "nel quale i fattori della personalizzazione debbono valere in un grado assai elevato e, per questa ragione, non può essere liquidato attraverso l'applicazione di criteri contenuti in tabelle, che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi, sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso. Il danno terminale è differente da queste due ultime voci. Nel danno biologico o da invalidità temporanea o permanente (...), infatti, la salute del danneggiato tende a regredire o, almeno, a stabilizzarsi;
in quello terminale, invece, si assistete ad un danno che tende ad aggravarsi progressivamente. Questa differenza deve essere tenuta nel dovuto conto, per non mettere nel nulla il principio della personalizzazione del danno, che è l'elemento cardine della valutazione del danno alla persona" (cfr. Cass. 11003/2003; Cass. 15395/2016).
Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il 'danno biologico terminale', protrattosi per un periodo di tempo apprezzabile: in sede di perizia, infatti, è stato appurato che la durata della malattia
(ITT) del fu di 31 giorni, dall'evento traumatico del 15.4.2004 all'exitus avvenuto in data Per_4
16.05.2004 (cfr. pag. 32 perizia del 4.9.2014).
In applicazione delle tabelle di Milano il danno biologico deve essere quindi quantificato in €.
3.565,00.
Inoltre, rivestendo la fattispecie i caratteri di illecito penale (omicidio preterintenzionale: art. 584
c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del cd. “danno morale”, la cui liquidazione, tuttavia, non può considerarsi già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle di cui agli artt.
138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che, a differenza di quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, non risultano elaborate allo scopo di realizzare, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975), una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di pagina 17 di 21 “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: 1) di cosiddetto danno biologico “standard”; 2) cosiddetto danno morale.
È da ritenersi, conseguentemente, indispensabile procedere ad un'applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità.
Tale criterio di liquidazione del cosiddetto danno morale, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.
Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle recenti, ma ormai ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
L'integrità della persona, non può del resto essere valutata in termini solo fisici, ma comprende anche la sfera psichica, emotiva e relazionale, la cui sofferenza non è sempre obiettivamente misurabile. Parimenti il cd. danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale non sono sempre conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio dell'integralità del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti questi aspetti, a tale fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio pagina 18 di 21 allegato e individuare quali ripercussioni concrete si siano verificate. L'assenza del danno biologico, non esclude quindi la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico relazionale (cfr.
Cass., sez. III, 14.1.2014, n. 531). Analogamente è ben possibile che i pregiudizi cd. morali o alla vita di relazione siano più gravi rispetto alla compromissione dell'integrità fisica e che, conseguentemente, siano liquidati in misura maggiore.
In ossequio ai principi di diritto richiamati, occorre procedere alla traduzione in termini monetari del danno alla persona subito da , diverso dalla lesione all'integrità fisica. Persona_4
Al riguardo occorre considerare, in un'ottica di equa e integrale riparazione del danno subito, che l'aggressione subita dal ha costretto lo stesso a subire diverse settimane di sofferenza fisica, due Per_4
interventi chirurgici e il relativo periodo di inabilità temporanea. Può utilmente presumersi che lo stesso abbia dovuto sopportare il disagio psicologico connesso ai tempi di degenza, coincidente con un periodo di particolare sofferenza personale (data dall'approssimarsi del suo decesso).
Cosicché, a parere di questo giudice, è ben possibile riconoscere il ristoro per la “sofferenza soggettiva” che, in via di presunzione (giusta il disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.), risulta suscettibile di ricollegarsi alle lesioni subite (e suscettibile di declinarsi in senso di “dolore dell'animo”: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, Ord. 27 marzo 2018, n. 7513), attraverso un appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità (temporanea e permanente) in misura pari al 33,33% circa dello stesso, così pervenendo ad una liquidazione del danno da sofferenza morale ed alla vita di relazione in misura pari a complessivi €. 1.188,22.
Il danno non patrimoniale iure hereditatis, da porre definitivamente a carico di Controparte_3
in favore degli eredi di , ammonta, quindi, ad euro 4.753,22. Persona_4
Non possono invece riconoscersi i danni patrimoniali, in quanto alcuna specifica posta risarcitoria
è stata allegata o provata dagli attori.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, essendosi in presenza di un'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto ai danneggiati anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un.,
n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e pagina 19 di 21 quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio).
Ne segue che il convenuto dovrà corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo in precedenza indicato da devalutarsi alla data dell'evento (ovvero alla data del decesso di ) e, quindi, anno per anno fino al momento Persona_4
della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e con applicazione di valori medi in considerazione della complessità delle questioni trattate. In particolare, atteso l'accoglimento della domanda avanzata da e Persona_3 Parte_1 Controparte_1 nei confronti di , quest'ultimo sarà condannato al pagamento delle spese di giudizio Controparte_3
nei confronti dei predetti (con previsione di un unico compenso per la difesa di e di Controparte_1
vista l'identità di posizioni e di difesa), ivi comprese quelle della espletata c.t.u. redatta Persona_3
dal dott. . Diversamente, con riferimento alla domanda avanzata da e Per_5 Persona_3 [...]
nei confronti dell' , esitata in un rigetto, i primi saranno condannati a sostenere CP_1 Parte_3
le spese di giudizio in favore della seconda, ivi inclusa quelle relative alla c.t.u. firmata dal collegio peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda avanzata da e nei Parte_1 Persona_3 Controparte_1 confronti di e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno Controparte_3 nei confronti dei predetti attori che si liquida complessivamente in euro €. 4.753,22, oltre interessi come in parte motiva;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_3 Controparte_1
da liquidarsi complessivamente in euro 1.701,00 oltre rimborso spese generali Persona_3
al 15%, IVA e C.P.A. come per legge e oltre esborsi;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di da Controparte_3 Parte_1
liquidarsi complessivamente in euro 1.701,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA
pagina 20 di 21 come per legge ed oltre esborsi, con attribuzione in favore dell'Avv. Francesco Marotta per dichiarato anticipo;
4) Rigetta la domanda avanzata da e nei confronti dell' Persona_3 Controparte_1 Pt_4
[... ;
5) Condanna e al pagamento delle spese di lite nei confronti Persona_3 Controparte_1 dell' , che si liquidano in euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Pt_4
C.P.A. come per legge, oltre esborsi;
6) Pone definitivamente a carico di le spese relative alla consulenza redatta dal Controparte_3
dott. ; Persona_5
7) Pone definitivamente a carico di e le spese relative alla Persona_3 Controparte_1
consulenza redatta dal dott. e al dott. Persona_7 Persona_8
Vallo della Lucania, 24/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Concetta Serrone
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