Art. 8.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla biblioteca, e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione.
Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'istituto a mente del precedente art. 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente art. 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente.
Le parole "Ministero dell'Africa italiana" inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri".
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla biblioteca, e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione.
Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'istituto a mente del precedente art. 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente art. 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente.
Le parole "Ministero dell'Africa italiana" inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri".