Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1222
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza per omessa notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza poiché la notifica effettuata dalla So.g.e.t. a un soggetto diverso dalla ricorrente non poteva produrre effetti nei suoi confronti. Inoltre, non risultava effettuata la notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius, come previsto dall'art. 65 D.P.R. 600/1973.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva della So.g.e.t. S.p.a.

    La decisione si basa principalmente sull'accoglimento dell'eccezione di decadenza per omessa notifica, senza un'esplicita statuizione sul difetto di legittimazione attiva.

  • Accolto
    Decadenza dell'accertamento e dell'azione di riscossione

    La decisione accoglie il ricorso basandosi sull'omessa notifica degli avvisi di accertamento, che implicitamente comporta la fondatezza delle eccezioni di decadenza.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La decisione non entra nel merito della prescrizione, accogliendo il ricorso per motivi procedurali legati alla notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1222
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo