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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6143/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294937 TARES 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Marina di Gioiosa Ionica e alla Soget S.p.a. Ricorrente_1
ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata ad essa notificata quale erede della sig. ra Nominativo_1 e relativa a avviso di accertamento esecutivo n. 406041180000116739 del 29.12.2017 (TARES – anno 2014) asseritamente notificato il 27.12.2018 e avviso di accertamento esecutivo n.
406041180000314564 del 29.12.2017 (TARES – anno 2015) asseritamente notificato il 27.12.2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della So.g.e.t. s.p.a. a riscuotere per il
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, la decadenza dell'accertamento Tari e la decadenza dell'azione di riscossione per omessa notifica degli atti sottesi all'ingiunzione impugnata;
la prescrizione del credito.
Si sono costituiti sia il Comune che la Soget resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata l'eccezione di decadenza.
Ed invero, relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato la Soget ha prodotto un avviso di ricevimento di raccomandata intestato a tale Nominativo_2, che non può evidentemente produrre effetti nei riguardi dell'odierna ricorrente.
In mancanza di notifica personale nei confronti di Ricorrente_1 e non risultando neppure effettuata la notifica ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 a mente del quale, nel caso di decesso del contribuente, la notifica è effettuata validamente se eseguita nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius qualora gli stessi non abbiano effettuato la comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa, non resta che accogliere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €143,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6143/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di Gioiosa Ionica
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294937 TARES 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 469/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Marina di Gioiosa Ionica e alla Soget S.p.a. Ricorrente_1
ha impugnato l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata ad essa notificata quale erede della sig. ra Nominativo_1 e relativa a avviso di accertamento esecutivo n. 406041180000116739 del 29.12.2017 (TARES – anno 2014) asseritamente notificato il 27.12.2018 e avviso di accertamento esecutivo n.
406041180000314564 del 29.12.2017 (TARES – anno 2015) asseritamente notificato il 27.12.2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della So.g.e.t. s.p.a. a riscuotere per il
Comune di Marina di Gioiosa Ionica, la decadenza dell'accertamento Tari e la decadenza dell'azione di riscossione per omessa notifica degli atti sottesi all'ingiunzione impugnata;
la prescrizione del credito.
Si sono costituiti sia il Comune che la Soget resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 10.02.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata l'eccezione di decadenza.
Ed invero, relativamente alla notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato la Soget ha prodotto un avviso di ricevimento di raccomandata intestato a tale Nominativo_2, che non può evidentemente produrre effetti nei riguardi dell'odierna ricorrente.
In mancanza di notifica personale nei confronti di Ricorrente_1 e non risultando neppure effettuata la notifica ai sensi dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 a mente del quale, nel caso di decesso del contribuente, la notifica è effettuata validamente se eseguita nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius qualora gli stessi non abbiano effettuato la comunicazione, almeno trenta giorni prima, all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa, non resta che accogliere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €143,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Reggio Calabria, 10.02.2026