Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 40582/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gianluca Spolverato, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Antonio De Capoa, dell'avv. Francesca Marchesan e dell'avv. Elisa Pavanello, elettivamente domiciliata in Via Borgnogna n. 3, Milano, presso i difensori ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Piergiorgio Bonacossa, dell'avv. Giampiero Falasca, dell'avv. Claudio Perrella e dell'avv. Alessio Totaro, elettivamente domiciliata in Milano, Piazzale Cadorna n. 4, presso il divensore avv. Piergiorgio Bonacossa CONVENUTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis 1) IN VIA PREGIUDIZIALE PRINCIPALE I) Si chiede, per le ragioni suesposte, che l' le Tribunale adito, voglia accertare e dichiarare, previa eventuale rimessione in istruttoria, per i motivi già ampiamente dedotti nei precedenti scritti difensivi, ed ai sensi dell'art. 9 della Legge 192/1998, la sussistenza della fattispecie di abuso di dipendenza economica da parte dell'odierna pagina 1 di 17
II) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di transazione sottoscritto tra e in data 14 gennaio 2022 con riferimento al contratto di appalto di AS Pt_1 CP_1
SA NN (Cliente finale - ) per inadempimento alle obbligazioni CP_3 assunte con tale contratto da part CP_1
III) Accertato e dichiarato che la convenuta si era assunta l'obbligo di CP_1 corrispondere a un corrispettivo non inferio anto necessario a consentire il Pt_1 pagamento delle retribuzioni degli addetti all'appalto nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva di settore, accertare e dichiarare che si è resa CP_1 inadempiente a tale obbligo e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento a della somma di € 6.998.763,63, pari alla differenza tra quanto Pt_1 dovuto a e quanto effettivamente versatole, ovvero al pagamento della somma Pt_1 maggiore re che sarà ritenuta di giustizia;
IV) Accertato che imponeva a di assicurare la presenza giornaliera nei CP_1 Pt_1 magazzini di un ce ero di Addet poi ridurre la durata della prestazione di lavoro o escludere in toto lo svolgimento dell'attività da parte dei dipendenti la cui prestazione fosse ritenuta non necessaria per l'esecuzione dei servizi, condannare a versare a l'importo di € 14.233.773,06, per le ore richieste ma poi non CP_1 Pt_1 te per decis lla Committente, ai sensi dell'art. 1661 c.c.; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata da di quanto l'attrice Pt_1 CP_1 sarà tenuta a pagare all' o , quale responsabile i do, per contributi CP_4 CP_5 non versati dalle Cooperative in relazione alle ore non retribuite per mancato svolgimento di attività in seguito alla decisione di di modificare il numero di CP_1 lavoratori da impiegare negli appalti;
ciò con riferimento sia al verbale di accertamento n. 34 del 6 agosto 2021 relativo al magazzino di AS SA NN che con CP_4 riferimento ad ogni futuro verbale di accertamento che venga adottato dall'
[...]
in relazione agli altri magazzini di EG in cui prestava i p CP_6 Pt_1 servizi di movimentazione, insieme alle Cooperative consorziate;
la domanda è fatta ex art. 1661 c.c. ovvero a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, ex art. 2043 c.c.;
pagina 2 di 17 V) Condannare a versare a 'importo di 500.000,00 euro, somma che
CP_1 Parte_1 ha illegittimamente ottenuto escutendo la fideiussione prestata dall'Istituto di
CP_1 to VA il 2.02.2022, previo accertamento che l'escussione è avvenuta in assenza dei presupposti legittimanti o, in subordine, della mancanza di alcun titolo per il trattenimento delle somme successivamente alla cessazione dell'appalto o, in via di ulteriore subordine, per ingiustificato arricchimento;
somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione;
VI) condannare al pagamento delle fatture indicate elencate sub doc. 51 in atti
CP_1 per l'importo di 0,16; VII) Il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge;
VIII) In ogni caso condannare all'integrale rifusione in favore di degli
CP_1 CP_7 onorari e delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. II. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede al Tribunale che la causa venga rimessa in istruttoria, e conseguentemente di ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione e la produzione in giudizio dei
CP_1 tabulati c nti gli orari dei lavoratori in relazione al periodo da marzo 2016 al marzo 2022 in relazione ai tre rapporti di appalto oggetto di controversia. In caso di contestazione da parte di del costo del lavoro indicato come parametro
CP_1 di riferimento e/o delle somme richieste sub II e IV delle conclusioni, si chiede disporsi CTU contabile che determini le voci rilevanti e il costo del lavoro a valere quale parametro di riferimento, nel contraddittorio delle parti.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta,
− accertare il difetto di legittimazione attiva di , per tutte le causali esposte in Pt_1 narrativa con comparsa di costituzione e rispos er l'effetto, adottare ogni e più opportuno provvedimento;
− respingere integralmente le domande dell'attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, colpite da decadenza, espressamente oggetto di rinuncia e novazione da parte dei soggetti legittimati e da parte dell'attrice, nonché ancora in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate sia nell'an che nel quantum, per tutte le cause e le ragioni esposte in narrativa con comparsa di costituzione e risposta;
− in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell'an, ridurre la quantificazione del danno svolta dall'attrice in quanto infondata e non provata;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA;
pagina 3 di 17 − in via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova (da intendersi preceduti dall'inciso “Vero che”):
1. A decorrere da inizio 2022 i lavoratori UCSA impiegati nel Magazzino LL (Clienti DO, US, Alcantara S.p.A. e General Marketing S.r.l.) contattavano a più riprese in persona di e lamentando mancati CP_1 Parte_2 Parte_3
o ritardati pagamenti da parte di delle Cooperative alla stessa riferibili? Parte_1
2. Durante il mese di gennaio 2 i impiegati nel Magazzino AS Pt_1
NN (Cliente ), contattavano a più riprese , in persona del site CP_3 CP_1 manager mentando mancati o ritardati p nti da parte di Parte_2 [...]
e delle Cooperative alla stessa riferibili, chiedendo un intervento da parte di Pt_1
CP_1
3. All'inizio del mese di febbraio 2022, intervenivano le sigle sindacali coinvolte, ed in particolare , le quali denunciavano i mancati o ritardati pagamenti da Controparte_8 parte di e delle Cooperative alla stessa riferibili in favore dei dipendenti Parte_1 impiegat azzino di LL?
4. Nel corso dell'esecuzione dei contratti di appalto relativi ai magazzini di LL e AS NN, violava sistematicamente le obbligazioni da quest'ultima Pt_1 assunte, omettendo o ritardando di corrispondere alle cooperative la remunerazione per i servizi di magazzino svolti?
5. Nel corso dell'esecuzione dei contratti di appalto relativi ai magazzini di LL e AS NN UCSA disattendeva l'obbligo di vigilare circa la regolare remunerazione dei lavoratori impiegati dalle cooperative?
6. Nel periodo maggio-dicembre 2021, si era resa inadempiente agli Parte_1 obblighi contrattuali di puntuale trasmissione documentale nei confronti di CP_1
7. EG, nel periodo maggio-dicembre 2021, sollecitava a più riprese viare i Pt_1 cedolini delle cooperative ND, Asteris, Siviglia e Adriatica, nonché l'elenco dei lavoratori, i Durc e Durf, oltre alla documentazione mensile, conformemente a quanto previsto nei relativi contratti di appalto?
8. Nel gennaio 2022, si era resa inadempiente all'obbligo contrattuale di Pt_1 trasmissione dei modelli F-24, attestanti la regolarità delle assunzioni, dei CP_9 pagamenti, degli accantonamen rsamenti agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori per le attività svolte dai propri lavoratori nel Pt_1 mese di gennaio 2022?
9. Il 1° marzo 2022, i lavoratori UCSA impiegati nel Magazzino LL – Cliente DO scioperavano in massa a causa dei mancati o ritardati pagamenti da parte di interrompendo il servizio di facchinaggio? Parte_1 el mese di marzo 2022, il cliente DO domandava spiegazioni a CP_1 in ordine a quanto accaduto a AS SA NN relativamente allo sciopero e alle pagina 4 di 17 tensioni annunciate dai lavoratori, comunicando la propria preoccupazione circa la regolare prosecuzione dei rispettivi contratti di appalto?
11. Il 18/03/2022 alla luce degli inadempimenti posti in essere da , si CP_1 Pt_1 determinava ad assumere l'impegno sociale di contrattualizzare direttamente i lavoratori , al fine di garantire la regolare prosecuzione dei contratti di appalto in Pt_1 essere nel 2022 con le società DO, US, Alcantara S.p.A. e General Marketing S.r.l.?
12. Da metà 2021 in poi in persona del sig. chiedeva a Parte_1 Controparte_10 più riprese a to dei rapporti di causa, CP_1 rappresentando le crescenti difficoltà nel far fronte alle obbligazioni sulla stessa gravanti nei confronti dei propri lavoratori dipendenti?
13. All'inizio del mese di aprile 2022 i lavoratori UCSA impiegati nel magazzino di LL lamentavano a il mancato pagamento delle loro spettanze relative alla CP_1 mensilità di marzo 2022?
14. A fronte del perdurante inadempimento di , in qualità di committente, Pt_1 CP_1 riceveva richiesta ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003 di corrispondere ai dipendenti delle cooperative facenti capo ad le retribuzioni, contribuzioni e i TFR a questi Pt_1 dovute?
15. Più in particolare i dipendenti delle cooperative che avevano aderito al cambio appalto di ricevevano da il pagamento di quanto ad essi dovuto da , CP_1 CP_1 Pt_1 dandone a rmando per ac ione la comunicazione inviata a ciascuno d CP_1 con riferimento alle retribuzioni di marzo 2022 ed al pagamento del T.F.R. e delle ferie?
16. Nell'aprile del 2022 riceveva comunicazioni di apertura dello stato di CP_1 agitazione sindacale da parte delle sigle sindacali coinvolte?
17. Le modalità di gestione della fatturazione tra ed erano basate su un CP_1 Pt_1 sistema di pre-fatturazione tra committente e sub-appaltatore, come da prassi nel settore della logistica, in base al quale forniva mensilmente ai referenti di CP_1 [...] una stima dei volumi movimentati nel mese, in modo da consentire ad Pt_1 [...] le relative verifiche interne rispetto alle ore lavorate nell'appalto e proced Pt_1 fatturazione?
18. Per il Magazzino LL – Cliente DO e per il Magazzino AS SA NN
– Cliente , ed avevano pattuito che spettava unicamente a CP_3 CP_1 Pt_1 CP_1
l'accesso a a at clienti DO ed ? CP_3
19. L'accesso al sistema informatico di cui al precedente capitolo dava la possibilità solo a di estrarre la reportistica legata alle prestazioni di logistica demandate ad , CP_1 Pt_1 tra cui i volumi del mese di riferimento?
20. Per gli altri clienti US, Alcantara S.p.A. e General Marketing S.r.l., ed CP_1
avevano convenuto l'utilizzo del gestionale di che prevedeva un utilizzo Pt_1 CP_1
pagina 5 di 17 esclusivo da parte del personale di quest'ultima, che era pertanto deputata in via esclusiva alla relativa gestione, fatta salva la creazione di utenze dedicate in favore di personale di l fine di svolgere attività limitate relative alla produzione dei Parte_1 servizi? 21. Durante la vigenza dei rapporti contrattuali, si è quindi limitata ad indicare a CP_1
, con cadenza mensile, i dati sui volumi riportati nei sistemi informatici a cui solo Pt_1 onale aveva esclusivo accesso, chiedendone conferma ad , che ne CP_1 Pt_1 poteva verificare la rispondenza rispetto alle tariffe contrattualmente fissate? 22. Con riferimento al contratto di appalto relativo al Magazzino LL – Cliente DO le parti avevano pattuito la determinazione della tariffa secondo una modalità
“openbook” ibrida, attuando una fatturazione di una tariffa oraria per livello all-in in attesa poi di determinare tariffa a pezzo, con facoltà per entrambe le parti di domandare la revisione delle modalità di calcolo e dei prezzi dopo i primi sei mesi e, successivamente, ogni sei mesi?
23. Le tariffe di cui al precedente capitolo, nonostante la facoltà di revisione, rimasero invariate per tutta la durata del contratto poiché le riteneva congrue allo Pt_1 svolgimento dei servizi affidati?
24. Con riferimento ai restanti clienti e contratti di appalto, le parti avevano pattuito la determinazione delle tariffe in modalità closed book?
25. Durante la vigenza dei rapporti contrattuali, alcuna tariffa è mai stata imposta da
CP_1
26. Durante la vigenza dei rapporti contrattuali, il corrispettivo è sempre stato oggetto di discussione in sede precontrattuale e, all'esito e dopo opportune valutazioni circa la congruità e il rischio assunto, accettato da ? Pt_1
27. Durante la vigenza dei rapporti uali, ha sempre riconosciuto CP_1 adeguamenti tariffari nella misura concordata con e nel momento in cui Pt_1 quest'ultima li ha richiesti?
28. Durante la vigenza dei rapporti contrattuali, si è sempre astenuta dall'imporre CP_1 ad variazioni sul numero di lavoratori d egare e sulle ore di lavoro da far Pt_1 lavorare?
29. Durante la vigenza dei rapporti contrattuali, le modifiche alle ore di lavoro sono state disposte autonomamente da ? Pt_1
30. ha garantito a di in grado di organizzare l'attività lavorativa e il Pt_1 CP_1 personale da impiegare sulla commessa nel rispetto dei principi di legge, garantendo allo stesso tempo la necessaria flessibilità insita nel servizio oggetto di appalto?
31. Le somme alle quali è oggi esposta per effetto della responsabilità solidale posta CP_1
a suo carico sono pari omeno, euro 1.168.074,16 di cui al Verbale di Accertamento
pagina 6 di 17 del 6.8.2021 (sub doc. 33 del fascicolo di parte attrice), sui quali importi grava CP_4 comunque il fardello della responsabilità solidale di ex art. 29 D. Lgs 276/2003? CP_1
Si indicano quali testimoni – anche a prova cont ispetto a eventuali capitoli di prova testimoniale di controparte ammessi:
• i sig.ri , e ex dipendenti ed Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 attuali RSA CGIL relativamente al Magazzino del Cliente DO, nonché i sig.ri e ex dipendenti ed attuali Testimone_4 Testimone_5 Pt_1 CP_11 relativamente al Magazzino del Cliente DO, e le sig.re e Testimone_6 Tes_7
, ex dipendenti e team leader , limitatamente 4
[...] Pt_1
• il sig. , site manager relativamente al Testimone_8 Controparte_1
Magazz ni, Cliente Za itoli 1, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
• il sig. , site manager relativamente al Magazzino Tes_9 Controparte_1 di Arese, limitatamente ai capitoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
• il sig. site manager di relativamente ai Parte_3 Controparte_1 clienti US, Alcantara e General Marketing, limitatamente ai capitoli 1, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
• il sig. , Area Manager dei magazzini di AS SA NN e LL, Parte_2 cliente amente ai capitoli 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
• il sig. , HR Manager di relativamente ai Testimone_10 Controparte_1
Magazzini LL e AS SA NN, limitatamente ai capitoli 2, 3, 9, 14 e 15;
• la dott.ssa , HR Manager amministrazione personale di Testimone_11 Controparte_1
limitatamente ai capitoli 6, 7 e 8;
[...]
• , Legal Manager di limitatamente ai capitoli 11, 12, 17, Testimone_12 CP_1
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
• il dott. limitatamente ai capitoli 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e Testimone_13
25.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Milano allegando che: - opera nel settore della Controparte_1 movimentazione logistica di merci per conto terzi e, per lo svolgimento della propria attività in favore della convenuta, ha sempre collaborato con il Consorzio SA a.r.l., costituendo associazioni temporanee di imprese (docc. 7, 17 e 23); - Controparte_1 le ha commissionato l'esecuzione di servizi di movimentazione di merci sulla scorta
[...] di tre contratti di appalto sottoscritti, rispettivamente, in data 2.11.2015, con riferimento al polo logistico di LL/committente finale DO (doc. 6, cui ha fatto seguito un pagina 7 di 17 nuovo contratto del 15.09.2020 sub doc. 11); in data 1.08.2018, in relazione al magazzino di AS SA NN, per la movimentazione di prodotti a marchio Controparte_12 finale (doc. 16); e in data 9.04.2019, con riferimento al magazzino sito ugualmente CP_3 in LL/cliente finale US (doc. 22); - la concreta esecuzione dei servizi di cui sopra è stata affidata alle diverse società cooperative aderenti al Consorzio SA (docc. 8, 18 e 24); - l'importo corrisposto da a titolo di corrispettivo era inadeguato a CP_1 coprire il costo della manodopera impiegata negli appalti, benché la convenuta si fosse impegnata in tal senso (Codici Etici e le clausole di “Open Book” nei contratti, nonché le dichiarazioni rese alla stampa sub doc. 10 e lo scambio di email sub docc. 29 e 30); - pertanto, essendo il corrispettivo versato ad parametrato in concreto sulle ore Pt_1 lavorate, è emersa una differenza tariffaria pari ad € 6.998.763,63, come da conteggi sub doc. 27; - inoltre ingerendosi nell'esecuzione degli appalti, quotidianamente CP_1 indicava il numero di lavoratori da impiegare e la durata della loro prestazione giornaliera, salvo apportare variazioni nel corso della stessa giornata, ma senza versare il corrispettivo per le ore richieste e in seguito “shortate”, in relazione alle quali permaneva l'obbligo di retribuzione degli addetti, per una somma quantificabile complessivamente in € 14.233.773,06, dovuta ad essa attrice (docc. 31, 32, nonché conteggi sub doc. 27 cit.);
- ha diritto altresì ad essere manlevata da in relazione al debito contributivo nei CP_1 confronti dell' pari ad € 1.168.074,16, risultante dal verbale di accertamento n. CP_4
del 6.08.2021, che le è stato notificato in ragione dell'obbligazione solidale di Pt_4 cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 (doc. 33). L'attrice ha poi dedotto che ha illegittimamente escusso la polizza fideiussoria di CP_1
€ 500.000,00 prestata dall'Istituto di credito VA in relazione all'appalto con cliente DO (docc. 36-41) e, nel mese di marzo 2022, le ha comunicato la risoluzione dei contratti relativi ai clienti finali DO e US lamentando l'inadempimento di Pt_1 consistito nella mancata ricostituzione della fideiussione bancaria pattuita e in omessi pagamenti delle spettanze retributive, contributive, ecc. in favore dei lavoratori impiegati negli appalti (docc. 43 e 46), circostanze che sono smentite documentalmente nonché contestate (docc. 44 e 47); l'appalto con cliente – prosegue l'attrice – è CP_3 stato invece risolto consensualmente dalle parti, le quali hanno sottoscritto gli accordi transattivi del 14.01.2022, rimasti inadempiuti da (docc. 48.A e 48.B); CP_1 quest'ultima, dal mese di marzo 2022, ha cessato di pagarle i corrispettivi per i servizi resi nell'ambito degli appalti in questione, per i quali ha ottenuto dal Tribunale di Pt_1
pagina 8 di 17 Milano due decreti ingiuntivi, sub R.G.N. 19644/2022, oggetto di opposizione, e sub R.G.N. 26149/2022; non ha però azionato in via monitoria il credito rappresentato dai costi sostenuti per il servizio mensa, vestiario ed attrezzature, in precedenza concordemente sopportati da e poi omessi, per un importo di € 141.890,16 (docc. CP_1
12, 51-53), credito che domanda in tale sede. Ha dunque concluso per l'accertamento del grave inadempimento di in relazione
CP_1 ai tre contratti di appalto sottoscritti inter partes, nonché alle obbligazioni assunte in forza del contratto transattivo del 14.01.2022, con conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso;
ha chiesto altresì la condanna di al pagamento, in suo
CP_1 favore, della somma di € 6.998.763,63 di cui si è detto, previo accertamento della sussistenza, in capo a medesima, della relativa obbligazione pecuniaria, e della
CP_1 somma di € 14.233.773,06 per le ore richieste ai lavoratori e poi non effettuate a seguito di decisione della convenuta ex art. 1661 c.c.; in via subordinata, di essere manlevata da per quanto dovesse pagare all' o all' in forza della responsabilità
CP_1 CP_5 CP_4 solidale di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, con riferimento sia al verbale di accertamento n. 34 del 6.08.2021, concernente il magazzino di AS SA NN, sia ad ogni CP_4 futuro verbale che l'ente previdenziale dovesse notificarle in relazione agli altri depositi;
la condanna di a corrispondere, in suo favore, la somma di € 500.000,00, ottenuta
CP_1 con lo svincolo illegittimo della garanzia fideiussoria prestata dall'istituto di credito VA ovvero trattenuta in assenza di titolo o per ingiustificato arricchimento, nonché a restituirle la fideiussione rilasciata da in relazione all'appalto di AS SA Parte_5
NN/cliente ; infine, la condanna di a pagarle la somma di € 141.890,16 CP_3 CP_1 di cui in narrativa, portata dalle fatture sub doc. 51 cit. si è costituita in giudizio e ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva ad agire di che avrebbe agito in qualità di mandataria Parte_1 di una A.T.I. priva, in quanto tale, di autonomia giuridica;
sotto tale profilo, ha contestato altresì l'assenza di un mandato conferito dal Consorzio SA e dalle cooperative consorziate nei confronti dell'attrice, la quale avrebbe operato in conflitto di interessi rispetto a tali soggetti, azionando diritti di titolarità di questi ultimi, benché inesigibili a seguito degli avvenuti accordi transattivi. Disconosciuta la documentazione prodotta dall'attrice a mente dell'art. 2712 c.c., ha allegato: - l'inadempimento di ai contratti conclusi inter partes, consistito nell'avere Pt_1 omesso o ritardato di versare, nel corso dell'anno 2022, le spettanze dovute ai lavoratori pagina 9 di 17 impiegati negli appalti, con conseguente agitazione a livello sindacale e risoluzione dei menzionati contratti;
- di essersi impegnata, nell'ambito di accordi di cambio appalto conclusi con in data 18.03.2022, ad assumere il personale impiegato alle Pt_1 dipendenze dell'attrice presso il polo logistico di LL (docc. 2 e 3), e di avere sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i singoli lavoratori (per gli addetti al magazzino di AS SA NN i verbali sono stati controfirmati da e Pt_1 dalle cooperative, sub docc. 4 e 5); - di avere pertanto versato, sulla base delle raggiunte conciliazioni, a titolo transattivo e novativo ex art. 1230.2 c.c., la somma di € 552.072,00 in favore dei lavoratori assunti in sede di cambio appalto, nonché la somma di € 1.666.692,51 in ragione della sua responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2023, per le retribuzioni di febbraio e marzo 2022 e tfr, voci non oggetto di conciliazione sindacale (cfr. comunicazioni firmate dai lavoratori per accettazione, sub doc. 6); - che, in tale contesto, i lavoratori hanno rinunciato a sollevare pretese nei suoi confronti relative ai servizi resi anteriormente al predetto mese di marzo 2022. La convenuta ha contestato l'interpretazione delle pattuizioni contrattuali resa dall'attrice, deducendo come fosse stata piuttosto SA ad assumersi l'obbligazione di rispettare i codici etici ivi indicati, ossia di prestare garanzie in punto di remunerazione delle cooperative e dei lavoratori addetti, e di manlevare da eventuali pretese CP_1 avanzate da questi ultimi (cfr. pagg. 15 e 16 comparsa di costituzione e risposta); ha smentito l'inidoneità dei corrispettivi versati in favore dell'attrice perché inferiori ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, evidenziando come le tariffe fossero state concordate dalle parti e poi adeguate nella misura convenuta con (cfr. all. 4 Pt_1 all'appalto sub doc. 16 attrice), e come le circostanze inerenti ai costi dell'appalto CP_3 rientrassero nell'ambito del rischio di impresa assunto dall'attrice, peraltro decaduta dal diritto di richiedere le differenze tariffarie per decorrenza del termine previsto nei contratti US e DO; si è limitata a fornire suggerimenti circa il numero di lavoratori da impiegare negli appalti o la durata della prestazione lavorativa, al fine di colmare il deficit organizzativo di (cfr. scambio email sub doc. 10), sicché l'impiego Pt_1 inefficiente dei lavoratori è riconducibile all'appaltatrice. Ha poi dedotto l'inesistenza di un obbligo di manleva a suo carico con riferimento sia al verbale di accertamento dell' sub doc. 33 attrice, cui è estranea, sia ad ogni altra CP_4 pretesa avanzata da enti previdenziali e assistenziali nei confronti di Pt_1 contrattualmente obbligata, invece, a manlevare essa convenuta;
il difetto di prova della pagina 10 di 17 debenza, da parte di della somma di cui alle fatture sub doc. 51 attrice, somma in CP_1 ogni caso inesigibile in ragione delle rinunce manifestate dai lavoratori nelle conciliazioni in sede sindacale nonché dell'eccezione ex art. 1460 c.c., che ha CP_1 sollevato anche in relazione all'accordo transattivo per l'appalto Inditex/Zara; la legittimità della escussione della fideiussione relativa all'appalto DO, stante l'inadempimento di alla ricostituzione della garanzia nei termini concordati e, allo Pt_1 stesso tempo, il mancato pagamento da parte della stessa delle spettanze dovute ai lavoratori;
il trattenimento, in via prudenziale, della somma escussa, in attesa della definizione dei giudizi di opposizione pendenti inter partes;
infine, la non debenza degli interessi moratori in caso di fondatezza delle domande attoree. Ha concluso per l'accertamento del difetto di legittimazione attiva dell'attrice; il rigetto delle pretese avanzate dalla medesima e, in subordine, la riquantificazione della domanda risarcitoria avversaria in caso di suo accoglimento nell'an. Spirati i termini ex art. 183.6 c.p.c., con ordinanza resa in data 23.10.2023, e per le ragioni ivi indicate e qui richiamate e ribadite, non sono state ammesse le istanze di prova orale formulate dalle parti e sono state rigettate l'istanza ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU avanzate dall'attrice; in sede di precisazione delle conclusioni mediante note scritte ex art. 127ter c.p.c., l'attrice non ha reiterato la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della fideiussione prestata da con riguardo al Parte_5 subappalto presso il magazzino di AS SA NN, che deve intendersi rinunciata;
così, la causa è entrata nella fase decisionale con assegnazione dei termini perentori per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a mente dell'art. 190 c.p.c. Ciò premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione attiva ad agire dell'attrice, in quanto infondata. In sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato di avere agito in proprio e in qualità di mandataria del con cui ha costituito le Associazioni Controparte_13
Temporanee di Imprese coinvolte negli appalti – rectius subappalti – intercorsi con la convenuta;
la deduzione è dimostrata in quanto, nei contratti di costituzione delle A.T.I., prodotti dall'attrice sub docc. 7, 17 e 23, è previsto il conferimento, da parte del Consorzio, di un mandato con rappresentanza, anche processuale, all'attrice, ai fini del compimento di ogni atto giuridico inerente all'esecuzione dei subappalti in parola. Non è condivisibile l'ulteriore tesi della convenuta secondo cui l'attrice avrebbe azionato in pagina 11 di 17 giudizio diritti di titolarità dei lavoratori addetti all'esecuzione dei servizi subappaltati giacché, come si esaminerà diffusamente nel prosieguo, le domande avanzate dall'attrice concernono le obbligazioni originate dai contratti di subappalto e dai successivi accordi intercorsi tra le parti. Tanto chiarito, è pacifico che in forza di quattro contratti di subappalto perfezionati nel periodo temporale 2015-2020, ha incaricato – in proprio e nelle vesti di CP_1 Pt_1 mandataria del con cui ha costiuito un'A.T.I. – di eseguire, presso i Controparte_13 magazzini di LL, i servizi logistici che le erano stati a sua volta appaltati dalle committenti finali “DO” e “US” (docc. 6, 11 e 22 attrice), e presso il deposito di AS SA NN, i servizi destinati al cliente finale “ ” (doc. 16 attrice); il CP_3 concreto svolgimento di tali servizi è stato affidato, invero, alle società cooperative Siviglia, ND e Adriatica, aderenti al (doc. 8, 18, 24 attrice). Controparte_13
Risulta altresì che i contratti di subappalto perfezionati inter partes hanno cessato di produrre effetti;
segnatamente, i contratti DO e US, a seguito delle lettere pec datate 16.03.2022, con cui ha comunicato ad la risoluzione degli stessi a CP_1 Pt_1 mente dell'art. 1456 c.c. (docc. 43 e 46 attrice), mentre il contratto , per effetto di CP_3 un accordo di risoluzione consensuale e della relativa integrazione, conclusi dalle parti in data 14.01.2022 (docc. 48.A e 48.B attrice). Ciò posto, venendo all'esame delle domande svolte dall'attrice, occorre evidenziare che quest'ultima, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto, per la prima volta, l'accertamento dell'“abuso di dipendenza economica”, che avrebbe posto in essere CP_1
a suo danno inserendo, nei contratti di subappalto, le pattuizioni di cui alle clausole 3,4,10 e all'allegato 4 di cui ha eccepito la nullità, a mente dell'art. 9 della L. 192/1998. La domanda è infondata e va respinta. Invero, le citate clausole contrattuali attengono, rispettivamente, al corrispettivo da riconoscere in favore della subappaltatrice e ai relativi termini di pagamento (clausola n. 3), con l'indicazione dei parametri per la sua determinazione all'interno dell'Allegato 4, le obbligazioni e le responsabilità gravanti sull'appaltatrice (clausola n. 4), il Codice Etico adottato dalla committente finale, da osservare in tutta la filiera logistica. Ebbene, la lettura di tali clausole non consente di desumere l'allegato squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale, per mezzo del quale avrebbe perpetrato una CP_1 condotta sostanzialmente di vessazione su trattasi, invece, di pattuizioni che Pt_1 costituiscono normale espressione della libera autonomia negoziale delle parti. pagina 12 di 17 Inoltre, le allegazioni dell'attrice, inerenti principalmente alla inadeguatezza del corrispettivo versato in suo favore e alla ingerenza anomala di nell'esecuzione dei CP_1 contratti, non soltanto sono infondate, per quanto si dirà infra, ma, prima ancora, non possono integrare una condotta arbitraria ed ingiustificata della convenuta, rilevante ai fini di un abuso di posizione dominante come ricostruito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. ord 27435/24, Cass. Sez. I, sent. n. 1184/20). Tardive e pertanto inammissibili, invece, sono le ulteriori deduzioni svolte dall'attrice in sede di comparsa conclusionale (tra cui l'asserita violazione, da parte della convenuta, della norma di cui all'art. 3 L. 192/1998). Quanto alla domanda attorea di condanna di al pagamento di una differenza CP_1 tariffaria pari ad € 6.998.763,63, sulla scorta della lamentata idoneità del corrispettivo dei servizi ad assicurare il rispetto dei minimi del costo del lavoro fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, si osserva quanto segue. Il prezzo dei subappalti è frutto di contrattazione e accordo tra le parti di cui non Pt_1 può ora dolersi, né le sue deduzioni e produzioni (i Codici Etici indicati nei contratti, le clausole di “Open Book” – aventi ad oggetto la remunerazione di tutti i costi sopportati dall'appaltatore, più un margine – la corrispondenza intercorsa tra le parti di cui ai docc. 29 e 30 attrice) danno evidenza di una condotta inadempiente di rispetto CP_1 all'obbligazione assunta di pagamento di un prezzo conforme al quantum pattuito, con conseguenti richieste di corresponsione del residuo prezzo;
inconferenti, poi, sono le missive sub docc. 66 e 67 attrice, inoltrate alle parti, rispettivamente, da un'organizzazione sindacale e dai lavoratori, che attengono alle spettanze dovute a questi ultimi, e non già a questioni attinenti all'obbligazione di pagamento del prezzo dei subappalti. Si aggiunga per completezza che le doglianze attoree concernenti l'impossibilità di far fronte agli obblighi retributivi, contributivi previdenziali nei confronti dei lavoratori per inadeguatezza del corrispettivo pattuito nei subappalti contrastano con le circostanze, documentate e non contestate, che la stessa mediante la conclusione di accordi di CP_1 cambio appalto del 18.03.2022, si è obbligata ad assumere, nei termini ivi indicati, il personale impiegato presso il polo logistico di LL, in riferimento agli appalti DO e US (docc. 2 e 3 convenuta), ha sottoscritto, nel mese di gennaio 2022, verbali di conciliazione in sede sindacale con i singoli lavoratori impiegati presso LL e AS SA NN (docc. 4 e 5), ha proceduto al pagamento delle somme di pagina 13 di 17 € 552.072,00, in favore degli addetti assunti in sede di cambio appalto, e di € 1.666.692,51, in ragione della sua responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2023, per le retribuzioni di febbraio e marzo 2022 e il tfr (doc. 6). In tale contesto, i lavoratori hanno rinunciato ad avanzare pretese collegate ai subappalti di cui si tratta e i verbali di conciliazione relativi al magazzino di AS SA NN risultano sottoscritti anche da Pt_1
Va, poi, rigettata la domanda dell'attrice di accertamento delle condotte di “ingerenza” della convenuta nei subappalti per cui è causa, in termini di disposizioni di variazione/riduzione della prestazione lavorativa degli addetti, con conseguente condanna di al pagamento di € 14.233.773,06, a titolo di differenze retributive CP_1 dovute. Invero, in disparte la circostanza che i documenti prodotti al riguardo dall'attrice – vedasi docc. 31, 32 e 70 – non consentono di rilevare imposizioni di che avrebbero CP_1 determinato un debito per ore non retribuite ai lavoratori della suddetta somma di € 14.233.773,06, va, in ogni caso, ribadito che la pretesa attorea di conseguire tale pagamento non merita accoglimento in ragione delle avvenute conciliazioni in sede sindacale, ove i lavoratori, alle condizioni ivi espresse, hanno rinunciato ad ogni pretesa afferente ai subappalti nei confronti della convenuta e, quanto all'appalto di AS SA NN, anche di (docc. 4,6 convenuta). Pt_1
Lo stesso è a dirsi in ordine alla domanda subordinata (rispetto alla precedente) di Pt_1 di essere manlevata da per quanto dovrà pagare all' o all' in termini di CP_1 CP_4 CP_5 contributi relativi alle ore non retribuite di cui sopra, con riferimento sia al verbale n. 34/INPS del 6.08.2021 (per quanto concerne il magazzino di AS SA NN) sia ad ogni altro eventuale accertamento, posto che tale patto di manleva non è contenuto nei contratti di subappalto né risulta altrimenti giustificato. Peraltro, il suddetto verbale nemmeno è stato notificato a la quale sarà tenuta a rispondere quale obbligata CP_1 solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 solo in caso di richiesta avanzata nei suoi confronti. Proseguendo nella disamina delle domande attoree, va affrontato il tema dell'allegato grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto di transazione sottoscritto il 14.1.2022 con e relativa integrazione – prodotti sub Pt_1 docc. 48.A. e 48.B – con cui le parti hanno concordato di risolvere in via consensuale il subappalto riguardante il polo logistico di AS SA NN/cliente finale , con CP_3 efficacia a decorrere dal 31.01.2022; precisamente, in forza di tali accordi, le parti hanno pagina 14 di 17 pattuito che le obbligazioni inerenti al subappalto in parola – in sostanza la prestazione dei servizi, a carico dell'una parte, e il pagamento dal corrispettivo, a carico dell'altra – sarebbero proseguite sino al termine ultimo di efficacia, fissato appunto alla data del 31.01.2022; poi assumeva l'impegno di farsi carico del pagamento, nella misura del Pt_1
50%, degli importi spettanti ai lavoratori della Cooperativa ND addetti allo svolgimento dei servizi in AS SA NN, così come risultanti dalla conciliazione in sede stragiudiziale ai fini del cambio appalto;
ebbene, nella prospettazione dell'attrice, la convenuta non avrebbe pagato interamente le fatture emesse da per i Pt_1 servizi resi fino alla predetta data del 31.01.2022 (cfr. fatture sub doc. 50 attrice).
dal canto suo, sollevando eccezione di inadempimento a mente dell'art. 1460 c.c., CP_1 ha dedotto di avere sospeso i pagamenti in ragione del mancato versamento, da parte di delle spettanze retributive, contributive ecc. nei confronti dei suddetti lavoratori. Pt_1
Tale eccezione di inadempimento è fondata in quanto si ribadisce come, anche nell'ambito del subappalto di AS SA NN, vi siano state contestazioni dei lavoratori per mancato pagamento delle spettanze dovute, cui è seguita la sottoscrizione, in data 20.01.2022, di verbali di conciliazione (recanti la firma anche della cooperativa ND e di sub doc. 4 cit. convenuta) e come abbia Pt_1 CP_1 corrisposto gli importi pattuiti a titolo transattivo nonché quale responsabile in solido ex art. 29, d.lgs. 276/2003; il doc. 62 di parte attrice dà conto di un parziale adempimento di alle proprie obbligazioni. Pt_1
Ne consegue che deve escludersi la risoluzione del contratto del 14.01.2022 per grave inadempimento della convenuta la quale, anzi, venendosi a trovare nella situazione di corrispondere le spettanze ai lavoratori, ha legittimamente esercitato l'eccezione ex art. 1460 c.c., sospendendo il pagamento del corrispettivo. Per quanto concerne la domanda attorea di condanna di al pagamento, in suo CP_1 favore, dell'importo di € 141.890,16, portato dalle fatture sub doc. 51 attrice, si tratterebbe delle spese sostenute dall'attrice per ticket mensa, vestiario e attrezzature relative ai subappalti in questione e che le avrebbe dovuto rimborsare, come da intese CP_1 vigenti tra le parti;
tuttavia, non vi è prova della fonte di tale credito giacché i documenti prodotti al riguardo – segnatamente, docc. 12, 63-65 attrice – non provano alcun accordo in tal senso né vi è la pattuizione nei contratti di tale obbligo di rimborso a carico dell'appaltatrice CP_1
pagina 15 di 17 Merita invece accoglimento la domanda avanzata da di condanna di a Pt_1 CP_1 restituirle l'importo di € 500.000,00, ottenuto mediante escussione della fideiussione prestata dall'Istituto di credito VA, con riferimento al subappalto presso il magazzino sito in LL/cliente finale DO. Nella prospettazione di l'escussione sarebbe avvenuta in ragione CP_1 dell'inadempimento di all'obbligazione contrattuale di ricostituire la garanzia nei Pt_1 termini, a seguito del recesso manifestato da VA (docc. 39 attrice e 11 e 12 convenuta); EG, poi, giustifica la mancata restituzione della somma con il proposito di tutelarsi a fronte “dei gravissimi inadempimenti di alle obbligazioni nei confronti dei Pt_1 propri dipendenti, con continue richieste da parte dei lavoratori rivolte ad quale responsabile in Pt_1 solido e a seguito delle ispezioni dell (cfr. pag. 29 comparsa di costituzione). In realtà CP_4 non vi è alcuna pattuizione nel subappalto che legittimi EG ad escutere la polizza fideiussoria solo perché prossima alla cessazione di efficacia e come garanzia per una sua ricostituzione (art. 6 del contratto sub doc. 11 attrice); inoltre, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale in parola – circostanza pacifica tra le parti – ha determinato la caducazione della clausola concernente l'obbligazione fideiussoria (cfr. art. 6 del contratto sub doc. 11). In definitiva, sulla scorta delle osservazioni sopra riportate, la domanda attorea merita accoglimento limitatamente alla condanna di alla Controparte_1 restituzione, in favore di della somma di € 500.000,00, ottenuta mediante Parte_1
l'illegittima escussione della polizza fideiussoria n. 20.00206 rilasciata dall'Istituto di Credito VA, oltre interessi legali dal 11.2.2022 (doc 40 attrice) al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non essendo allegato e provato il maggior danno ex art. 1224 c.c. Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, in parziale accoglimento delle domande svolte dall'attrice, pagina 16 di 17 accerta l'illegittima escussione, da parte di della polizza Controparte_1 fideiussoria rilasciata dall' e condanna Controparte_14 Controparte_1 alla restituzione, in favore di della relativa somma di € 500.000,00,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dal 11.2.2022 al saldo;
condanna a rifondere ad le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed € 17.251,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 19.3.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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