Art. 2.
All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.