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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente
ES SA, TO
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 157/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Società 1 S R L - P.Iva 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10984202500001670001 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920200001434867000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3KM000529 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259001212780000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004164137000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La rappresentante dell'Ufficio ne prende atto.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Contribuente eccepisce la nullità della notifica degli atti presupposti vale a dire la cartella di pagamento n. 10920200001434867000, l'avviso accertamento esecutivo n. 250T3KM000529 dell'Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara, l'intimazione di pagamento n. 0920249004164137000 e l'intimazione di pagamento n. 10920259001212780/000. Sostiene inoltre che, per effetto della mancata notifica si sarebbero prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate chiede la cessazione parziale della materia del contendere (totale per quanto riguarda le eccezioni di sua competenza), dal momento che nelle more della costituzione in giudizio, il
Centro Operativo di Pescara ha effettuato lo sgravio integrale del carico iscritto a ruolo portato nell'avviso impugnato.
La Corte pertanto atteso quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate non può che pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Terni, udienza del 10 dicembre 2025 IL PRESIDENTE Francesco Patrone
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente
ES SA, TO
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 157/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Società 1 S R L - P.Iva 1 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10984202500001670001 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920200001434867000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250T3KM000529 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259001212780000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920249004164137000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 193/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La rappresentante dell'Ufficio ne prende atto.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Contribuente eccepisce la nullità della notifica degli atti presupposti vale a dire la cartella di pagamento n. 10920200001434867000, l'avviso accertamento esecutivo n. 250T3KM000529 dell'Agenzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara, l'intimazione di pagamento n. 0920249004164137000 e l'intimazione di pagamento n. 10920259001212780/000. Sostiene inoltre che, per effetto della mancata notifica si sarebbero prescritte le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate chiede la cessazione parziale della materia del contendere (totale per quanto riguarda le eccezioni di sua competenza), dal momento che nelle more della costituzione in giudizio, il
Centro Operativo di Pescara ha effettuato lo sgravio integrale del carico iscritto a ruolo portato nell'avviso impugnato.
La Corte pertanto atteso quanto dedotto dall'Agenzia delle Entrate non può che pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere con la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Terni, udienza del 10 dicembre 2025 IL PRESIDENTE Francesco Patrone