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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN e elettivamente domiciliati in VIA
CROCE DI CITTA'. 23 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo le parti che l'udienza di comparizione personale delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte, con rinuncia a comparire;
• letto ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 3° comma c.p.c. il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c.
il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al pagina 1 di 13 Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza non definitiva voglia DICHIARARE E OMOLOGARE
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., con ordine al Comune di Sanremo
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata a Saint-Rhemy-en-Bosse (AO) in Loc.
Pernin n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata in via esclusiva al marito in considerazione Parte_2
del suo incarico di custode presso il Condominio Grande Rochère.
L'immobile sito a EN (AO) in Loc. Capoluogo n. 272 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nell'esclusiva disponibilità e godimento della moglie presso il quale la stessa si Parte_1
trasferirà ad abitare, unitamente ai figli, entro il 31.12.2024.
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272, presso la quale sarà altresì la loro residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale - eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e ad assumere insieme le decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni pagina 2 di 13 modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà
vedere e tenere con sé i figli:
• a fine settimana alterni, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore
20.00 di domenica.
• Ogni martedì dalle ore 16.00 sino al mercoledì all'entrata di scuola.
• Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi coi rispettivi genitori, calendario da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
• Durante le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti.
• Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di Pasqua 2025 con la madre).
• Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
Il tutto con l'intesa che giorni e orari potranno essere liberamente modificati dai coniugi – previo accordo - nel rispetto delle esigenze dei figli, nonché dei tempi minimi di visita riservati al padre e degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza insieme ai figli. La decisione di un pagina 3 di 13 genitore di andare in vacanza e portare i figli all'estero dovrà
essere espressamente condivisa dall'altro genitore con consenso scritto.
5. Il padre sig. si obbliga a versare alla madre sig.ra Parte_2
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli un Parte_1
assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi tramite accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
L'assegno di mantenimento come sopra regolamentato verrà corrisposto dal sig. a far data dal trasferimento della sig.ra Parte_2
e dei figli presso l'abitazione di in Loc. Capoluogo Parte_1
n. 272 a EN (AO).
Tale assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Ciascun genitore si obbliga a concorrere in pari misura del 50%
alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Aosta inerente alle spese extra-assegno
(doc. 19) che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con l'espressa eccezione e pattuizione tra i genitori che la spesa per “corsi di recupero e lezioni private” rientra tra le “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
Il genitore tenuto al versamento della propria quota si obbliga a provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario.
Il rimborso delle spese extra assegno come sopra regolamentate verrà
pagina 4 di 13 corrisposto a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 50%
da ciascun coniuge.
8. L'autovettura FIAT PANDA 4x4 Targata EP085MX (doc. 14) rientrante nella comunione dei beni in quanto acquistata in pendenza di matrimonio ed in uso alla moglie, viene assegnata in proprietà
esclusiva della sig.ra Parte_1
9. L'autovettura MERCEDES GLK250 Targata EN030TC (doc. 15) rientrante nella comunione dei beni in quanto acquistata in pendenza di matrimonio ed in uso al marito, viene assegnata in proprietà
esclusiva del sig. . Parte_2
I coniugi si impegnano a recarsi all'ACI per il trasferimento di proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e tutte le spese che saranno necessarie per la formalizzazione dell'assegnazione dei suddetti veicoli (annotazioni, volture, ecc.)
saranno a carico esclusivo del rispettivo coniuge assegnatario.
10. Il sig. dichiara e riconosce che sia il prezzo sia Parte_2
i lavori di ristrutturazione sia l'intero arredo dell'unità
immobiliare sita in EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272,
acquistata con atto a rogito notaio di Aosta Persona_1
in data 24 agosto 2016 (Rep. 14.391 – Racc. 10.908 (doc. 16) sono stati integralmente pagati con provvista e denaro esclusivi della moglie sig.ra alla stessa pervenuti per successione Parte_1
ereditaria dei defunti zii materni e Persona_2 [...]
. Pt_3
I coniugi dispongono quindi che abbia luogo - mediante successivo e separato rogito notarile di trasferimento - l'assegnazione in proprietà esclusiva alla moglie dell'unità Parte_1
pagina 5 di 13 immobiliare (con ogni bene mobile e arredo ivi presente) sita in
EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272 meglio descritta come segue, attualmente cointestata ai coniugi in ragione di 1/2 in capo al marito e 1/2 in capo alla moglie Parte_2 Parte_1
Pertanto, il marito (c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._3
Arada – NA (Tunisia) il 18.01.1976 residente a [...]in
Loc. Capoluogo n. 272 si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito senza conguaglio con successivo atto notarile alla moglie
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12.02.1976 residente a [...] in Loc. Capoluogo n. 272,
che si obbliga ad acquisire ed accettare, la propria quota di 1/2 di proprietà dei seguenti immobili, e precisamente:
- alloggio facente parte dell'edificio di civile abitazione sito nel
Comune di EN (AO) al civico numero 272 di Località Capoluogo
ubicato al piano primo (secondo fuori terra), composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, gabinetto con bagno, balcone sul lato di ovest, balconcino sul lato di sud e altro balcone sul lato di est
- annessa camera sita in piano terzo (sottotetto) il tutto censito al
Catasto Fabbricati del Comune di EN (AO) al Foglio 10
mappale 405 sub.4, piano 1-3, interno 11, scala B, zona cens. 1 cat.
A/3, cl.2, vani 4,5, R.C. € 348,61.
Il rogito notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro e non oltre un (1) mese dal provvedimento di omologa delle condizioni di separazione davanti a Notaio del distretto scelto dalla sig.ra . Parte_1
Tutte le spese necessarie per addivenire al rogito notarile di trasferimento (certificazioni, pratiche edilizie e catastali, oneri notarili, imposte, ecc.) saranno a carico esclusivo della sig.ra pagina 6 di 13 la quale dichiara sin d'ora di volersi avvalere dei Parte_1
benefici di legge previsti per l'acquisto della prima casa.
Il marito dichiara che quanto assegnato e trasferito è Parte_2
a lui pervenuto per acquisto fattone congiuntamente alla moglie con atto a rogito notaio di Aosta in data 24 agosto Persona_1
2016, numero 14.391 di repertorio e numero 10.908 di raccolta,
registrato a Aosta il 09/09/2016 al n.3411, trascritto a Aosta il
12/09/2016 ai nn. 8550 Reg. Gen. e 6509 Reg. Part..
Gli immobili vengono ceduti e acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano così come parte cedente li possiede ed ha diritto a possederli e come ben noti a parte acquirente, con tutti gli annessi e connessi diritti, accessori,
accessioni, pertinenze e servitù attive e passive dei cespiti in oggetto, nonché i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
Parte cedente sig. garantisce che la quota delle Parte_2
porzioni immobiliari le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
La cessione delle suddette unità immobiliari dovrà avvenire con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da persone e cose,
franca da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, liti in corso, diritti, limitazioni, pretese e prelazioni di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge
27 febbraio 1985 n. 52 il marito dichiara e garantisce, Parte_2
e la moglie ne prende atto e conferma, che: Parte_1
- i dati di identificazione catastale (doc. 17), come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del pagina 7 di 13 presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto
che in copia non autentica si allegano al presente ricorso (doc.
17bis), al fine di farne parte integrante e sostanziale;
- che i dati catastali quali sopra riportati e le planimetrie come sopra allegate sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale ed a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria;
- che le unità immobiliari urbane in oggetto risultano regolarmente intestate presso il Catasto dei Fabbricati al sig. e Parte_2
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il sig. si obbliga a garantire, alla data del rogito Parte_2
notarile di trasferimento, la completa regolarità edilizia e urbanistica del compendio immobiliare oggetto del trasferimento, la presenza dei requisiti di agibilità, la conformità della destinazione d'uso allo stato di fatto e la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Il sig. dichiara che l'immobile appartiene alla classe Parte_2
energetica G come da certificato energetico del 22/11/2024 che si allega (doc. 18) e, con riferimento alla L. 165/1990, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. I coniugi si dichiarano edotti della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
La moglie sarà immessa nel possesso pieno ed Parte_1
esclusivo dell'unità immobiliare al momento dell'atto di trasferimento: fino a tale data i coniugi continueranno a contribuire pagina 8 di 13 al pagamento delle varie utenze, degli oneri condominiali, dei tributi e alle spese di ordinaria manutenzione in misura pari a metà
per ciascuno.
Si danno atto i coniugi che, al fine di pervenire alla separazione superando le controversie sorte in merito alla stessa ed al fine di ovviare ai tempi di attesa necessari per la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, gli stessi intendono procedere il prima possibile, nell'ambito del presente procedimento, alla formalizzazione davanti al Notaio dei suddetti accordi patrimoniali,
indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e dunque successivamente al deposito del presente ricorso ma senza necessariamente attendere l'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999.
10. Il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Pt_2
moglie sig.ra per la ristrutturazione e gli arredi Parte_1
dell'unità immobiliare sita in EN (AO) alla fraz. Capoluogo
n. 272; ad avvenuto trasferimento in suo favore della quota di 1/2 del marito di cui al precedente punto 9 la Parte_2
sig.ra Parte_1
dichiara di non avere nulla a pretendere dal marito per Parte_2
l'acquisto, la ristrutturazione e gli arredi dell'unità immobiliare sita in EN (AO) alla fraz.Capoluogo n. 272.
11. Il conto corrente bancario n. 12276 presso Banco BPM intestato alla sig.ra rimane assegnato in via esclusiva alla Parte_1
pagina 9 di 13 stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
Il conto corrente bancario n. 2782350 presso ING intestato al sig.
rimane assegnato in via esclusiva allo stesso ed il Parte_2
relativo saldo è di esclusiva spettanza del medesimo.
La carta PostePay n. 5333171107233775 intestata al sig. Parte_2
rimane assegnata in via esclusiva allo stesso ed il relativo saldo è
di esclusiva spettanza del medesimo.
Il libretto postale n. 39732858 intestato a rimane Parte_1
assegnato in via esclusiva alla stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
La cassetta di sicurezza aperta ed intestata alla sig.ra Pt_1
presso la Banca Popolare di Novara rimane assegnata,
[...]
unitamente al suo contenuto, in via esclusiva alla stessa.
Qualsivoglia conto corrente e/o risparmio gestito e/o strumento finanziario intestato al Sig. in sede estera rimane assegnato Pt_2
in via esclusiva al Sig. . Pt_2
Per quanto eventualmente non riportato i coniugi concordano che rimanga a ciascuno in via esclusiva quanto a loro ad oggi esclusivamente già intestato.
I coniugi danno atto e dichiarano che il conto corrente bancario n.
3033 presso Banco BPM – Filiale di Aosta n. 1140 intestato ad entrambi è già stato estinto ed il saldo è già stato tra loro ripartito in ragione di metà ciascuno (doc. 10).
12. Il sig. si accolla e si obbliga ad estinguere il Parte_2
residuo finanziamento Findomestic N. pratica 202.216.031.920.96 (doc.
13bis) dallo stesso richiesto e sottoscritto per la somma di €
40.000,00, con rata mensile di € 538,70 e prima rata dal 5/7/2024,
allo stesso intestato. In relazione a detto accollo il sig. Pt_2
pagina 10 di 13 si impegna a pagare le rate del finanziamento succitato alle Pt_2
rispettive scadenze e libera la moglie da ogni Parte_1
obbligazione presente e futura.
13. Dato atto delle loro attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, sicché
rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e/o alimentare.
14. I coniugi, con l'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi indicati nel presente accordo di separazione, danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
15. I coniugi si obbligano a rispettare le condizioni sopraindicate a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16. Le spese legali del giudizio di separazione sono a carico dei coniugi e in ragione di metà ciascuno. Parte_2 Parte_1
17. I coniugi dichiarano di rinunciare al termine per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 11 di 13 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1976
e
(C.F. ) nato a [...] – NA Parte_2 C.F._2
(Tunisia) il 18.01.1976
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 8 settembre 2007 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Sanremo al n.65 parte II
serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANREMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 12 di 13 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1504/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN e elettivamente domiciliati in VIA
CROCE DI CITTA'. 23 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. CALGARO CHRISTIAN
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, richiedendo le parti che l'udienza di comparizione personale delle parti sia sostituita dal deposito di note scritte, con rinuncia a comparire;
• letto ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 3° comma c.p.c. il Giudice
Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter 2° comma c.p.c.
il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al pagina 1 di 13 Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il
Collegio con sentenza non definitiva voglia DICHIARARE E OMOLOGARE
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., con ordine al Comune di Sanremo
di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
alle seguenti CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata a Saint-Rhemy-en-Bosse (AO) in Loc.
Pernin n.1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata in via esclusiva al marito in considerazione Parte_2
del suo incarico di custode presso il Condominio Grande Rochère.
L'immobile sito a EN (AO) in Loc. Capoluogo n. 272 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nell'esclusiva disponibilità e godimento della moglie presso il quale la stessa si Parte_1
trasferirà ad abitare, unitamente ai figli, entro il 31.12.2024.
3. I figli restano affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272, presso la quale sarà altresì la loro residenza. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale - eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa - impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e ad assumere insieme le decisioni più importanti per la crescita dei figli, con particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni pagina 2 di 13 modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà
vedere e tenere con sé i figli:
• a fine settimana alterni, dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore
20.00 di domenica.
• Ogni martedì dalle ore 16.00 sino al mercoledì all'entrata di scuola.
• Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi coi rispettivi genitori, calendario da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
• Durante le vacanze natalizie i minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti.
• Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di Pasqua 2025 con la madre).
• Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
Il tutto con l'intesa che giorni e orari potranno essere liberamente modificati dai coniugi – previo accordo - nel rispetto delle esigenze dei figli, nonché dei tempi minimi di visita riservati al padre e degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il luogo ove gli stessi si recheranno in vacanza insieme ai figli. La decisione di un pagina 3 di 13 genitore di andare in vacanza e portare i figli all'estero dovrà
essere espressamente condivisa dall'altro genitore con consenso scritto.
5. Il padre sig. si obbliga a versare alla madre sig.ra Parte_2
a titolo di concorso per il mantenimento dei figli un Parte_1
assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari a € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondersi tramite accredito in conto corrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
L'assegno di mantenimento come sopra regolamentato verrà corrisposto dal sig. a far data dal trasferimento della sig.ra Parte_2
e dei figli presso l'abitazione di in Loc. Capoluogo Parte_1
n. 272 a EN (AO).
Tale assegno di mantenimento sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Ciascun genitore si obbliga a concorrere in pari misura del 50%
alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento nel rispetto del
Protocollo del Tribunale di Aosta inerente alle spese extra-assegno
(doc. 19) che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto, con l'espressa eccezione e pattuizione tra i genitori che la spesa per “corsi di recupero e lezioni private” rientra tra le “spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo”.
Il genitore tenuto al versamento della propria quota si obbliga a provvedervi entro 5 giorni dal ricevimento delle distinte di pagamento da parte dell'anticipatario.
Il rimborso delle spese extra assegno come sopra regolamentate verrà
pagina 4 di 13 corrisposto a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
7. L'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 50%
da ciascun coniuge.
8. L'autovettura FIAT PANDA 4x4 Targata EP085MX (doc. 14) rientrante nella comunione dei beni in quanto acquistata in pendenza di matrimonio ed in uso alla moglie, viene assegnata in proprietà
esclusiva della sig.ra Parte_1
9. L'autovettura MERCEDES GLK250 Targata EN030TC (doc. 15) rientrante nella comunione dei beni in quanto acquistata in pendenza di matrimonio ed in uso al marito, viene assegnata in proprietà
esclusiva del sig. . Parte_2
I coniugi si impegnano a recarsi all'ACI per il trasferimento di proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso e tutte le spese che saranno necessarie per la formalizzazione dell'assegnazione dei suddetti veicoli (annotazioni, volture, ecc.)
saranno a carico esclusivo del rispettivo coniuge assegnatario.
10. Il sig. dichiara e riconosce che sia il prezzo sia Parte_2
i lavori di ristrutturazione sia l'intero arredo dell'unità
immobiliare sita in EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272,
acquistata con atto a rogito notaio di Aosta Persona_1
in data 24 agosto 2016 (Rep. 14.391 – Racc. 10.908 (doc. 16) sono stati integralmente pagati con provvista e denaro esclusivi della moglie sig.ra alla stessa pervenuti per successione Parte_1
ereditaria dei defunti zii materni e Persona_2 [...]
. Pt_3
I coniugi dispongono quindi che abbia luogo - mediante successivo e separato rogito notarile di trasferimento - l'assegnazione in proprietà esclusiva alla moglie dell'unità Parte_1
pagina 5 di 13 immobiliare (con ogni bene mobile e arredo ivi presente) sita in
EN (AO) alla fraz. Capoluogo n. 272 meglio descritta come segue, attualmente cointestata ai coniugi in ragione di 1/2 in capo al marito e 1/2 in capo alla moglie Parte_2 Parte_1
Pertanto, il marito (c.f. nato a [...] Parte_2 C.F._3
Arada – NA (Tunisia) il 18.01.1976 residente a [...]in
Loc. Capoluogo n. 272 si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito senza conguaglio con successivo atto notarile alla moglie
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 12.02.1976 residente a [...] in Loc. Capoluogo n. 272,
che si obbliga ad acquisire ed accettare, la propria quota di 1/2 di proprietà dei seguenti immobili, e precisamente:
- alloggio facente parte dell'edificio di civile abitazione sito nel
Comune di EN (AO) al civico numero 272 di Località Capoluogo
ubicato al piano primo (secondo fuori terra), composto da ingresso,
cucina, soggiorno, due camere, gabinetto con bagno, balcone sul lato di ovest, balconcino sul lato di sud e altro balcone sul lato di est
- annessa camera sita in piano terzo (sottotetto) il tutto censito al
Catasto Fabbricati del Comune di EN (AO) al Foglio 10
mappale 405 sub.4, piano 1-3, interno 11, scala B, zona cens. 1 cat.
A/3, cl.2, vani 4,5, R.C. € 348,61.
Il rogito notarile di trasferimento della proprietà verrà stipulato entro e non oltre un (1) mese dal provvedimento di omologa delle condizioni di separazione davanti a Notaio del distretto scelto dalla sig.ra . Parte_1
Tutte le spese necessarie per addivenire al rogito notarile di trasferimento (certificazioni, pratiche edilizie e catastali, oneri notarili, imposte, ecc.) saranno a carico esclusivo della sig.ra pagina 6 di 13 la quale dichiara sin d'ora di volersi avvalere dei Parte_1
benefici di legge previsti per l'acquisto della prima casa.
Il marito dichiara che quanto assegnato e trasferito è Parte_2
a lui pervenuto per acquisto fattone congiuntamente alla moglie con atto a rogito notaio di Aosta in data 24 agosto Persona_1
2016, numero 14.391 di repertorio e numero 10.908 di raccolta,
registrato a Aosta il 09/09/2016 al n.3411, trascritto a Aosta il
12/09/2016 ai nn. 8550 Reg. Gen. e 6509 Reg. Part..
Gli immobili vengono ceduti e acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano così come parte cedente li possiede ed ha diritto a possederli e come ben noti a parte acquirente, con tutti gli annessi e connessi diritti, accessori,
accessioni, pertinenze e servitù attive e passive dei cespiti in oggetto, nonché i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c.
Parte cedente sig. garantisce che la quota delle Parte_2
porzioni immobiliari le appartiene in piena proprietà ed assoluta disponibilità, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
La cessione delle suddette unità immobiliari dovrà avvenire con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, libera da persone e cose,
franca da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, liti in corso, diritti, limitazioni, pretese e prelazioni di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge
27 febbraio 1985 n. 52 il marito dichiara e garantisce, Parte_2
e la moglie ne prende atto e conferma, che: Parte_1
- i dati di identificazione catastale (doc. 17), come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari urbane oggetto del pagina 7 di 13 presente atto, raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto
che in copia non autentica si allegano al presente ricorso (doc.
17bis), al fine di farne parte integrante e sostanziale;
- che i dati catastali quali sopra riportati e le planimetrie come sopra allegate sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale ed a dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria;
- che le unità immobiliari urbane in oggetto risultano regolarmente intestate presso il Catasto dei Fabbricati al sig. e Parte_2
che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Il sig. si obbliga a garantire, alla data del rogito Parte_2
notarile di trasferimento, la completa regolarità edilizia e urbanistica del compendio immobiliare oggetto del trasferimento, la presenza dei requisiti di agibilità, la conformità della destinazione d'uso allo stato di fatto e la conformità dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile.
Il sig. dichiara che l'immobile appartiene alla classe Parte_2
energetica G come da certificato energetico del 22/11/2024 che si allega (doc. 18) e, con riferimento alla L. 165/1990, dichiara che il reddito dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi. I coniugi si dichiarano edotti della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.
La moglie sarà immessa nel possesso pieno ed Parte_1
esclusivo dell'unità immobiliare al momento dell'atto di trasferimento: fino a tale data i coniugi continueranno a contribuire pagina 8 di 13 al pagamento delle varie utenze, degli oneri condominiali, dei tributi e alle spese di ordinaria manutenzione in misura pari a metà
per ciascuno.
Si danno atto i coniugi che, al fine di pervenire alla separazione superando le controversie sorte in merito alla stessa ed al fine di ovviare ai tempi di attesa necessari per la fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, gli stessi intendono procedere il prima possibile, nell'ambito del presente procedimento, alla formalizzazione davanti al Notaio dei suddetti accordi patrimoniali,
indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e dunque successivamente al deposito del presente ricorso ma senza necessariamente attendere l'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale.
In relazione a tali attribuzioni patrimoniali, i coniugi chiedono inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.
n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999.
10. Il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere dalla Pt_2
moglie sig.ra per la ristrutturazione e gli arredi Parte_1
dell'unità immobiliare sita in EN (AO) alla fraz. Capoluogo
n. 272; ad avvenuto trasferimento in suo favore della quota di 1/2 del marito di cui al precedente punto 9 la Parte_2
sig.ra Parte_1
dichiara di non avere nulla a pretendere dal marito per Parte_2
l'acquisto, la ristrutturazione e gli arredi dell'unità immobiliare sita in EN (AO) alla fraz.Capoluogo n. 272.
11. Il conto corrente bancario n. 12276 presso Banco BPM intestato alla sig.ra rimane assegnato in via esclusiva alla Parte_1
pagina 9 di 13 stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
Il conto corrente bancario n. 2782350 presso ING intestato al sig.
rimane assegnato in via esclusiva allo stesso ed il Parte_2
relativo saldo è di esclusiva spettanza del medesimo.
La carta PostePay n. 5333171107233775 intestata al sig. Parte_2
rimane assegnata in via esclusiva allo stesso ed il relativo saldo è
di esclusiva spettanza del medesimo.
Il libretto postale n. 39732858 intestato a rimane Parte_1
assegnato in via esclusiva alla stessa ed il relativo saldo è di esclusiva spettanza della medesima.
La cassetta di sicurezza aperta ed intestata alla sig.ra Pt_1
presso la Banca Popolare di Novara rimane assegnata,
[...]
unitamente al suo contenuto, in via esclusiva alla stessa.
Qualsivoglia conto corrente e/o risparmio gestito e/o strumento finanziario intestato al Sig. in sede estera rimane assegnato Pt_2
in via esclusiva al Sig. . Pt_2
Per quanto eventualmente non riportato i coniugi concordano che rimanga a ciascuno in via esclusiva quanto a loro ad oggi esclusivamente già intestato.
I coniugi danno atto e dichiarano che il conto corrente bancario n.
3033 presso Banco BPM – Filiale di Aosta n. 1140 intestato ad entrambi è già stato estinto ed il saldo è già stato tra loro ripartito in ragione di metà ciascuno (doc. 10).
12. Il sig. si accolla e si obbliga ad estinguere il Parte_2
residuo finanziamento Findomestic N. pratica 202.216.031.920.96 (doc.
13bis) dallo stesso richiesto e sottoscritto per la somma di €
40.000,00, con rata mensile di € 538,70 e prima rata dal 5/7/2024,
allo stesso intestato. In relazione a detto accollo il sig. Pt_2
pagina 10 di 13 si impegna a pagare le rate del finanziamento succitato alle Pt_2
rispettive scadenze e libera la moglie da ogni Parte_1
obbligazione presente e futura.
13. Dato atto delle loro attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, sicché
rinunciano reciprocamente ad ogni contributo di mantenimento e/o alimentare.
14. I coniugi, con l'esatta e puntuale esecuzione degli obblighi indicati nel presente accordo di separazione, danno atto di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra,
non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti.
15. I coniugi si obbligano a rispettare le condizioni sopraindicate a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
16. Le spese legali del giudizio di separazione sono a carico dei coniugi e in ragione di metà ciascuno. Parte_2 Parte_1
17. I coniugi dichiarano di rinunciare al termine per l'impugnazione dell'emananda sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 11 di 13 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1976
e
(C.F. ) nato a [...] – NA Parte_2 C.F._2
(Tunisia) il 18.01.1976
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 8 settembre 2007 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Sanremo al n.65 parte II
serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANREMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
pagina 12 di 13 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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