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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3714 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18072/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione o in subordine l'inabilitazione della parte resistente per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte resistente e ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In data 07.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si è svolto l'esame dell'interdicendo alla presenza dei prossimi congiunti e, all'esito, è stato nominato il Tutore provvisorio nella persona della madre . Parte_2
pagina 1 di 3 È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Il PM ha instato per l'accoglimento della domanda e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , maggiorenne, è affetto da “autismo in Controparte_1 grave ritardo mentale” ed è stato riconosciuto nel 2015 invalido civile, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale Commissione medica INPS del 2.4.2015, doc. in atti).
L'interdicendo è seguito dalla dr.ssa ed è stato inserito presso la Raf Persona_1 Diurna di via degli Abeti 12/1. Dalla relazione in atti è dato leggere che “in si osserva CP_1 l'assenza totale dell'acquisizione di linguaggio verbale, una continua iperattiva motoria e una gravissima limitazione dei tempi di attenzione”.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo, il quale non è stato in grado di rispondere ad alcuna domanda formulatagli (v. verbale d'udienza del 07.02.2025).
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002, attesa la natura necessaria della causa e l'assenza di opposizione del resistente contumace.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...], Controparte_1 il 28/08/2006, residente in [...]; pagina 2 di 3 PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025
Il Presidente
Serafina Aceto
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18072/2024 promossa da:
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente come da ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Pubblico Ministero ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione o in subordine l'inabilitazione della parte resistente per infermità di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte resistente e ai prossimi congiunti.
Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
In data 07.02.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si è svolto l'esame dell'interdicendo alla presenza dei prossimi congiunti e, all'esito, è stato nominato il Tutore provvisorio nella persona della madre . Parte_2
pagina 1 di 3 È stata dipoi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Il PM ha instato per l'accoglimento della domanda e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che , maggiorenne, è affetto da “autismo in Controparte_1 grave ritardo mentale” ed è stato riconosciuto nel 2015 invalido civile, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (v. verbale Commissione medica INPS del 2.4.2015, doc. in atti).
L'interdicendo è seguito dalla dr.ssa ed è stato inserito presso la Raf Persona_1 Diurna di via degli Abeti 12/1. Dalla relazione in atti è dato leggere che “in si osserva CP_1 l'assenza totale dell'acquisizione di linguaggio verbale, una continua iperattiva motoria e una gravissima limitazione dei tempi di attenzione”.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo, il quale non è stato in grado di rispondere ad alcuna domanda formulatagli (v. verbale d'udienza del 07.02.2025).
Le condizioni psichiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Spese di lite a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 145 DPR 115/2002, attesa la natura necessaria della causa e l'assenza di opposizione del resistente contumace.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...], Controparte_1 il 28/08/2006, residente in [...]; pagina 2 di 3 PONE le spese di lite a carico dell'Erario a norma dell'art. 145 D.P.R. 115/2002;
DISPONE, ai sensi dell'art 145 comma 2 DPR 115/2002, che il tutore presenti, entro un mese dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la documentazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. c) DPR 115/2002;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.07.2025
Il Presidente
Serafina Aceto
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3