TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 797/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1 ANTONMARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 31 gennaio 2025, chiese che Parte_1 [...] venisse condannata al pagamento della somma di € 15.365,29, oltre Iva, a Controparte_1 titolo di restituzione di parte del corrispettivo versato. In particolare, espose che: in data 1° dicembre 2021, aveva stipulato un contratto per Controparte_1 la somministrazione di birra per il proprio esercizio commerciale;
nel contratto si stabiliva l'impegno ad acquistare un quantitativo minimo complessivo di birra in fusto pari ad un fatturato di € 180.000,00, riferito all'intera durata del contratto;
a seguito degli obblighi assunti dalle parti, era stata consegnata alla convenuta la somma di € 18.000,00, oltre Iva, quale corrispettivo per l'impegno assunto da quest'ultima, come da regolare fattura;
la convenuta aveva acquistato birra solo per € 26.347,31, a fronte dell'impegno assunto.
pertanto, domandò la restituzione di parte del corrispettivo versato alla convenuta. Parte_1 La società convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace. La causa è stata trattenuta in decisione, in modalità cartolare, nel termine del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, e 281 sexies cod. proc. civ..
------------- La domanda va accolta. Va considerato che la società convenuta, pur essendo vincolata con parte attrice da un contratto in cui si stabiliva l'impegno ad acquistare un quantitativo minimo complessivo di birra in fusto pari ad un fatturato di € 180.000,00, riferito all'intera durata del contratto, si era limitata ad acquistarne solo per € 26.347,31. Si deve, pertanto, ritenere che la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di somministrazione, ai sensi degli artt. 1560 e 1453 e ss. cod. civ.. In particolare, risulta violato l'art.
1.5 del contratto datato 1° dicembre 2021, in cui erano definite le quantità minime di prodotto che la convenuta si era impegnata ad acquistare nel periodo di durata del contratto stesso (36 mesi), minimo che non è stato neppure lontanamente raggiunto, pur rapportando proporzionalmente l'entità degli approvvigionamenti all'anno, anziché al triennio. L'entità dell'inadempimento ne evidenzia la notevole importanza e l'idoneità a menomare la fiducia del somministrante nell'esattezza dei successivi adempimenti, legittimandolo alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1564 c.c. e dell'art.
7.1 del contratto. In considerazione della particolare natura del contratto, che prevedeva l'erogazione da parte della somministrante di un “corrispettivo” a fronte degli obblighi di approvvigionamento assunti dalla somministrata di cui all'art. 1 n.1.5, gli obblighi restitutori connessi alla risoluzione del contratto comportano che a Partesa debba essere rimborsata, rispetto all'importo di € 18.000,00 erogato quale corrispettivo per l'impegno di acquisto del quantitativo minimo, la somma di € 15.365,29, detratto il corrispettivo proporzionalmente maturato dalla convenuta, pari ad € 2.634,71, per quanto effettivamente acquistato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, condanna
[...] a corrispondere all'attrice la somma di € 15.365,29, Controparte_1 Parte_1 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda (31 gennaio 2025) al saldo;
2. condanna L alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dall'attrice che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per competenze, Parte_1 oltre anticipazioni, spese generali (15%), IVA e c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. pagina 2 di 3 Monza, 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 22/10/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 797/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INNOCENTI MAURIZIO Parte_1 P.IVA_1 ANTONMARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 31 gennaio 2025, chiese che Parte_1 [...] venisse condannata al pagamento della somma di € 15.365,29, oltre Iva, a Controparte_1 titolo di restituzione di parte del corrispettivo versato. In particolare, espose che: in data 1° dicembre 2021, aveva stipulato un contratto per Controparte_1 la somministrazione di birra per il proprio esercizio commerciale;
nel contratto si stabiliva l'impegno ad acquistare un quantitativo minimo complessivo di birra in fusto pari ad un fatturato di € 180.000,00, riferito all'intera durata del contratto;
a seguito degli obblighi assunti dalle parti, era stata consegnata alla convenuta la somma di € 18.000,00, oltre Iva, quale corrispettivo per l'impegno assunto da quest'ultima, come da regolare fattura;
la convenuta aveva acquistato birra solo per € 26.347,31, a fronte dell'impegno assunto.
pertanto, domandò la restituzione di parte del corrispettivo versato alla convenuta. Parte_1 La società convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace. La causa è stata trattenuta in decisione, in modalità cartolare, nel termine del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 189, co. 1, e 281 sexies cod. proc. civ..
------------- La domanda va accolta. Va considerato che la società convenuta, pur essendo vincolata con parte attrice da un contratto in cui si stabiliva l'impegno ad acquistare un quantitativo minimo complessivo di birra in fusto pari ad un fatturato di € 180.000,00, riferito all'intera durata del contratto, si era limitata ad acquistarne solo per € 26.347,31. Si deve, pertanto, ritenere che la convenuta si sia resa inadempiente agli obblighi previsti dal contratto di somministrazione, ai sensi degli artt. 1560 e 1453 e ss. cod. civ.. In particolare, risulta violato l'art.
1.5 del contratto datato 1° dicembre 2021, in cui erano definite le quantità minime di prodotto che la convenuta si era impegnata ad acquistare nel periodo di durata del contratto stesso (36 mesi), minimo che non è stato neppure lontanamente raggiunto, pur rapportando proporzionalmente l'entità degli approvvigionamenti all'anno, anziché al triennio. L'entità dell'inadempimento ne evidenzia la notevole importanza e l'idoneità a menomare la fiducia del somministrante nell'esattezza dei successivi adempimenti, legittimandolo alla risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1564 c.c. e dell'art.
7.1 del contratto. In considerazione della particolare natura del contratto, che prevedeva l'erogazione da parte della somministrante di un “corrispettivo” a fronte degli obblighi di approvvigionamento assunti dalla somministrata di cui all'art. 1 n.1.5, gli obblighi restitutori connessi alla risoluzione del contratto comportano che a Partesa debba essere rimborsata, rispetto all'importo di € 18.000,00 erogato quale corrispettivo per l'impegno di acquisto del quantitativo minimo, la somma di € 15.365,29, detratto il corrispettivo proporzionalmente maturato dalla convenuta, pari ad € 2.634,71, per quanto effettivamente acquistato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, condanna
[...] a corrispondere all'attrice la somma di € 15.365,29, Controparte_1 Parte_1 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda (31 gennaio 2025) al saldo;
2. condanna L alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dall'attrice che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per competenze, Parte_1 oltre anticipazioni, spese generali (15%), IVA e c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva. pagina 2 di 3 Monza, 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 3 di 3