Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1131 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Baldesi e Stefano Lepri giusta procura speciale ex art. 398 co. 3 c.p.c. allegata all'atto di citazione per revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., presso il cui indirizzo digitale ha dichiarato di eleggere domicilio;
– attrice in revocazione–
Contro
(nuova denominazione di Controparte_1 Controparte_2
) in persona del procuratore speciale p.t. (P. IVA , elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 in Palermo, via Massimo d'Azeglio n. 5 presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- convenuta in revocazione –
e nei confronti di
(P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Edoardo Ferlitto giusto mandato in atti, presso il cui indirizzo digitale ha dichiarato di eleggere domicilio;
- convenuto in revocazione- nonché
nato a [...] il [...] (C.F: ) Controparte_4 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Marsala, nella via Cammareri Scurti n. 23, presso lo studio dell'avv. Salvatore Fratelli;
-convenuto in revocazione e
; Controparte_6
; Controparte_7
Controparte_8
[...]
Tutti convenuti contumaci
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 506/2022 emessa il 25/03/2022 all'esito dei giudizi riuniti nn. 2265/2017 e 2372/2017, la Corte di Appello di Palermo in parziale accoglimento degli appelli proposti ha, tra le altre statuizioni, dichiarato inammissibile la domanda di garanzia svolta da Parte_1 nei confronti di sul presupposto che la stessa fosse stata tardivamente Controparte_9 riproposta ex art. 346 c.p.c. soltanto con la memoria conclusionale in appello.
Con atto di citazione in revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. ritualmente notificato e depositato, ha, pertanto, chiesto la revisione della sentenza stante la tempestività della Parte_1 domanda in effetti formulata in seno alla comparsa di costituzione in appello e, nel merito, ha chiesto accogliersi la domanda di manleva formulata nei confronti di . Controparte_9
Si è costituita in giudizio , contestando preliminarmente che, con ricorso Controparte_9 per Cassazione avverso la medesima sentenza, ha proposto il medesimo motivo Parte_1 ed eccependo l'inammissibilità di tale duplicazione di domande, nonché chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Si sono, altresì, costituiti l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. e nulla contestando in ordine all'errore di fatto in cui è Controparte_4 incorsa la Corte di Appello e chiedendo che la decisione involga unicamente il rapporto tra assicurato ed assicuratore, con conseguente integrale conferma per il resto della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 18.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi
Occorre preliminarmente precisare che avverso la sentenza n. 506/2022 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 25/03/2022 all'esito dei giudizi riuniti nn. 2265/2017 e 2372/2017, è stato altresì proposto ricorso per Cassazione definito con ordinanza n. 32556/2024 pubblicata il 14 Dicembre 2024. Con riferimento al motivo di revocazione della sentenza di cui sopra, pure proposto come motivo di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, quest'ultima lo ha dichiarato inammissibile perché trattasi di errore revocatorio da denunciarsi ai sensi dell'art. 398 c.p.c. I giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito che “la ha effettivamente riproposto con la Parte_1 comparsa di costituzione in appello, ex art. 346 c.p.c., la domanda (rimasta assorbita in primo grado) di garanzia-manleva nei confronti di suo assicuratore per la responsabilità civile, CP_9
(cfr. doc. n. 7 fascicolo ricorrente, pp. 12, 13 e 15), e la Corte territoriale ha ritenuto, invece, che la stessa domanda fosse stata, per la prima volta, reiterata in appello “solo in comparsa conclusionale”. A tal riguardo, il giudice di secondo grado non ha espresso alcuna valutazione in ordine al contenuto della costituzione in appello, escludendo, di per sé, che la domanda di garanzia-manleva fosse presente in quell'atto, ciò venendo a rappresentare una falsa percezione di quella che era la stessa realtà processuale materiale sebbene esaminata, ma in assenza di qualsivoglia giudizio in ordine alla portata delle difese sul punto spiegate dall'appellata, delle quali ha meramente supposto l'inesistenza”.
Ciò posto e ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del mezzo di impugnazione adottato, deve ancora precisarsi che, sebbene la sentenza oggi impugnata sia stata cassata nella parte relativa alla condanna della al pagamento di somme di denaro nei confronti degli attori che non Parte_1 avevano in verità esteso la domanda nei suoi confronti, permane l'interesse di Parte_1 all'accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa stante la domanda dell'appellante diretta ad accertare la graduazione delle colpe tra i sanitari componenti l'equipe Controparte_6 medica ai fini della ripartizione interna delle quote in sede di regresso. Domanda che potrà essere riesaminata dalla Corte di Appello in sede di rinvio.
Può, quindi, passarsi ad esaminare il motivo di revocazione proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 395 n. 4 c.p.c. La revocazione è fondata.
Dalla lettura della comparsa di costituzione in appello depositata da nell'ambito Parte_1 del giudizio n.r.g. 2372/2017, poi riunito al giudizio recante n.r.g. 2265/2017 si evince che la stessa aveva in effetti riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di garanzia proposta in primo grado nei confronti di ritenuta assorbita dal giudice di primo grado stante il CP_2 rigetto nei confronti di della domanda di condanna formulata ai suoi danni (cfr. Parte_1 pagg. 12, 13 e 15 della comparsa di costituzione in appello di depositata nel Parte_1 fascicolo 2372/2017 in data 25 Gennaio 2018).
Deve, pertanto, essere pronunciata la revocazione della sentenza n. 506/2022 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 25/03/2022 all'esito dei giudizi riuniti nn. 2265/2017 e 2372/2017, limitatamente al capo in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di garanzia svolta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_2
Passando, dunque, ad esaminare nel merito la domanda di garanzia tempestivamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. deve osservarsi quanto segue.
, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di Parte_1 giudizio, aveva chiesto di essere garantita e manlevata da con cui, Controparte_2 all'epoca del sinistro e del giudizio aveva in essere una polizza professionale n. 110072500402 a tutela dei danni arrecati a terzi, nonché dalla medesima con la quale Controparte_2
l' aveva assicurato la propria dipendente con la polizza n. ITOMM1101002. Parte_2 La aveva, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza invocata in Controparte_2 virtù della clausola “claims made”, nonché l'esistenza di un massimale di polizza e di una franchigia. Tale prima eccezione non è stata riproposta con la comparsa di costituzione in appello, talchè deve ritenersi rinunciata. Di contro, è stata eccepita l'inoperatività della polizza per carenza dei requisiti contrattuali, in assenza di colpa grave. Stando a quanto rappresentato da infatti, la polizza n. 110072500402 non sarebbe una polizza personale, ma una CP_2 estensione di garanzia comprendente la colpa grave strettamente collegata con la polizza ITMM1101002 sottoscritta dall' di A tal proposito, la convenuta ha richiamato Pt_2 CP_3
l'art. 3 (rubricato “oggetto dell'assicurazione”) della Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale per “Colpa Grave” dei dipendenti di Aziende Sanitarie ove, sempre secondo quanto prospettato da sarebbe previsto quanto segue: “verso pagamento del premio CP_2 convenuto e alle condizioni tutte di questa polizza, la Società presta l'assicurazione fino a concorrenza del massimale e nella forma claims made obbligandosi a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia Parte_3 tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi, inclusi i pazienti nel caso di: 1) Azione surrogatoria esperita dall'azienda nei casi e nei limiti previsti dalla legge e/o dal CP_3
CCNL. 2) azione di rivalsa esperita dall' in conseguenza di Danni Erariali nei casi previsti Controparte_3 dalla legge. 3) Ulteriori danni inclusi nella rivalsa esperita dall'Azienda sanitaria di cui l'assicurato sia responsabile di legge (…). Tutto quanto sopra a condizione che per tali danni egli sia dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento”. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la garanzia assicurativa non coprirebbe la fattispecie oggetto di causa, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno direttamente proveniente dal paziente danneggiato, ma solo le ipotesi di rivalsa o azione Part surrogatoria intraprese dall' ai danni dei medici dipendenti la cui responsabilità per colpa grave sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
L'eccezione è infondata.
Occorre in primo luogo rilevarne l'inammissibilità poiché proposta per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello e come tale costituente eccezione nuova. Dalla lettura della comparsa di costituzione di depositata nel giudizio n.r.g. 206/2013 non risulta, Controparte_9 infatti, formulata l'eccezione di inoperatività della polizza connessa all'oggetto dell'assicurazione, ma soltanto tale eccezione relativa all'operatività della clausola claims made (quest'ultima, peraltro, non riproposta in seno alla comparsa di costituzione in appello e, come tale, da intendersi rinunciata). Ad ogni modo la stessa è del tutto priva di fondamento. Dalla lettura dell'art. 3 del contratto di assicurazione (depositato sia da che da ) non si Parte_1 Controparte_2 evince la limitazione dell'oggetto dell'assicurazione nei termini trascritti dalla odierna convenuta (v. polizza ITMM1101002 all. 4 atto di citazione in revocazione e all. fascicolo di primo grado di
. L'art. 3 del contratto richiamato testualmente recita: “Oggetto Controparte_2 dell'assicurazione. Verso pagamento del premio (….)l'assicurazione è prestata per: 1) la RCT – responsabilità civile verso terzi;
2) la RCO – responsabilità civile verso i dipendenti”. L'art. 5 dello stesso contratto rubricato “Responsabilità civile verso terzi” al punto 5.1 rubricato “Oggetto dell'assicurazione RCT” chiarisce: “gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza”. Il successivo art. 9 rubricato “Precisazioni ed estensioni dell'assicurazione” al punto 9.1. “Responsabilità civile personale e professionale” espressamente stabilisce “l'assicurazione delimitata in questa polizza comprende: la responsabilità civile professionale gravante su tutto il personale medico”. Peraltro, il successivo addendum identificato come polizza n. 110072500402 (all. 41_allegatoD_ all'atto di citazione in revocazione), e nominato “Addendum per l'assicurazione dei casi di colpa grave” che costituisce parte integrante della polizza ITMM1101002, chiarisce che l'assicurazione prestata con lo stesso è stipulata dal contraente in nome e per conto della persona assicurata che abbia aderito all'assicurazione prestata con il presente Addendum mediante la compilazione di apposito modulo di adesione debitamente datato e firmato ed abbia regolarmente versato all'Azienda il premio individuale convenuto. L'oggetto di questa integrazione di assicurazione è previsto dall'art. 3 in base al quale la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato da quanto lo stesso fosse obbligato a pagare quale responsabile a termini di legge a fronte di eventi addebitabili a loro colpa grave e che abbiano cagionato danni corporali e materiali nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni.
Tale essendo l'oggetto dell'assicurazione stipulata dall' anche in nome e per conto Parte_2 dei propri assicurati, è evidente che la stessa ben possa essere fatta valere dai singoli assicurati, ovvero dai medici dipendenti che abbiano sottoscritto il predetto addendum, con conseguente piena operatività della polizza nel caso che ci occupa. Il contratto di assicurazione azionato da costituisce, infatti, applicazione della fattispecie del contratto di assicurazione Parte_1 per conto altrui ex art. 1891 c.c. con la conseguenza che l'assicurato, pur non essendo parte del contratto assicurativo, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/12/2017, n.30653). Inoltre, dalla lettura combinata delle condizioni di polizza si evince che non vi è alcuna limitazione ai casi in cui il dipendente sia risultato responsabile per colpa grave, dovendo prevalere la disposizione generale contenuta nell'art. 9.1. “Responsabilità civile personale e professionale” laddove espressamente si stabilisce che “l'assicurazione delimitata in questa polizza comprende: la responsabilità civile professionale gravante su tutto il personale medico”, per cui neanche occorre interrogarsi sulla gravità della colpa addebitata dalla sentenza oggetto di odierna impugnazione a . Quanto all'eccezione relativa Parte_1 all'operatività della franchigia, soccorre l'espressa previsione del medesimo art. 3 dell'addendum 110072500402 il quale prevede che questa assicurazione è prestata fino a concorrenza dei limiti e sottolimiti di indennizzo previsti in polizza ed alle condizioni e modalità tutte in essa contenute, in quanto applicabili, ivi comprese le definizioni, ma senza applicazione di alcuna franchigia in qualsiasi forma. Infine, risulta espressamente indicato un limite massimo di indennizzo per le fattispecie oggetto di causa fissato in € 5.000.000,00.
Per quanto riguarda l'obbligo della struttura sanitaria di tenere indenne , pure Parte_1 eccepito da e ribadito da , va precisato che lo stesso non Controparte_2 Parte_1 costituisce oggetto di revocazione e non può, dunque, essere trattato in questa sede.
In definitiva, in accoglimento dell'impugnazione proposta, la sentenza n. 506/2022 emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 25/03/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 2265/2017 dev'essere revocata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di garanzia svolta da nei confronti di Nel merito, Parte_1 Controparte_1 [...]
dev'essere condannata a tenere indenne di quanto questa sarà Controparte_10 Parte_1 eventualmente tenuta a pagare in conseguenza dell'accertamento della sua corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo oggetto di causa, entro i limiti di indennizzo contrattualmente previsti. ❖ Spese
Quanto al governo delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra Parte_1
e e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri
[...] Controparte_10 previsti dal Dm 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile.
Nei rapporti tra , l' e stante l'assenza di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 domande formulate nei loro confronti e di contestazioni a loro volta mosse dai convenuti avverso la prospettazione attorea, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice della revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento della domanda di revocazione proposta da avverso la sentenza n. 506/2022 emessa dalla Corte di Appello di Parte_1
Palermo il 25/03/2022 all'esito dei giudizi riuniti nn. 2265/2017 e 2372/2017:
1) Condanna in persona del legale rappresentante p.t., a tenere Controparte_10 indenne di quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a corrispondere in Parte_1 conseguenza dell'accertamento della sua corresponsabilità nella causazione dell'evento lesivo oggetto di causa, entro i limiti di indennizzo contrattualmente previsti.
2) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_10 Parte_1 spese di lite che liquida in € 4.500,00 oltre accessori di legge;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 06/03/2025.
Palermo, 07/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo