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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A
T T I S E Z I O N E L A
V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 205/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando (ME) il 13.01.1937 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Macrì n. 10 presso lo studio dell'Avv. Natale Venuto che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/01/2022 parte ricorrente deduceva di aver ottenuto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti in data
10/07/2019, a seguito del giudizio di ATP n. RG 1601/2017, con il quale le era stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza Giugno 2018. Eccepiva di aver richiesto la liquidazione della prestazione all'Ente in data 12.05.2020 e che, in data 13.05.2020, l'Istituto comunicava la reiezione dell'istanza per decadenza dall'azione giudiziaria, sostenendo che il ricorso per ATPO sarebbe stato depositato dopo il decorso di sei mesi dalla notifica del verbale, asseritamente avvenuta per compiuta giacenza il 14.01.2016.
Chiedeva, quindi, la condanna dell' al pagamento della prestazione e CP_1
dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza da Giugno 2018, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore.
Si costituiva l' deducendo che la prestazione oggetto del presente CP_1 giudizio era stata respinta per decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 42 L 326/2003 ed eccependo la mancata notificazione del decreto di omologa. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente e riassegnata ex DP n. 50/2022 allo scrivente che ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre
2022, all'esito dell'udienza odierna veniva decisa con sentenza ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente è necessario valutare l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
E' vero, difatti, che l' fosse a conoscenza di tale circostanza anche CP_3
durante il giudizio di ATPO. Secondo un orientamento giurisprudenziale tutte le eccezioni di carattere processuale ovvero quelle riguardanti le condizioni dell'azione devono essere tempestivamente fatte valere nel giudizio per ATP, o in sede di dissenso e poi nel giudizio di merito conseguenziale (si veda Cassazione n. 22949 del 10.11.2016, secondo la
2 quale, “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa" "possa avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale (ai fini della quale sia stata anche, come nella specie, formulata una eccezione apposita)
e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione"; "in mancanza di contestazioni,
l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione."). In conseguenza alla ricostruzione operata dalla Cassazione, l' avrebbe dovuto far valere CP_1 le proprie doglianze proposte in tale sede nell'ambito del procedimento di
ATP, formulando espressa dichiarazione di dissenso alla possibilità di ratifica dell'accertamento medico.
Va, tuttavia, dato atto del più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall CP_1
pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo
l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione (Cass. n. 30828/2024).
Detta eccezione, dunque, deve essere vagliata nel corso del presente giudizio.
3 Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 si riferisce ai procedimenti amministrativi concernenti sia i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici, e di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse (Cass. n. 15573 del 2017, Cass. n.
25268 del 2016. Ancora è stato altresì precisato che - affinchè possa maturare la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 - è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poichè il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di tale comunicazione.
La prova del perfezionamento della notifica del verbale, tuttavia, appare incompleta poiché il retro dell'avviso di ricevimento è privo di qualsivoglia attestazione. Orbene, come affrontato dalla giurisprudenza (Tribunale di
Agrigento n. 113/2025) trattasi di notifica effettuata direttamente dell'Istituto avvalendosi della posta ordinaria secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R. 655/1982) in forza delle quali la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento. Nel caso in esame, stante il mancato rinvenimento del destinatario e/o di altre persone abilitate a ricevere l'atto al momento della consegna della raccomandata, la notificazione risulta perfezionata, secondo , per CP_1
compiuta giacenza il decimo giorno successivo rispetto alla consegna.
Tanto premesso è pacifico che per la comunicazione del verbale di CP_1
commissione medica sia abilitato a provvedervi in proprio rientrando la fattispecie in quelle per le quali: il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di
4 notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzato, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. 17598/2010). Il regolamento postale adottato con D.M. 01.10.2008 per le raccomandate ordinarie si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. La Suprema Corte pronunciando in maniera specifica in relazione alla differenza tra le formalità della notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c e quelle previste dal regolamento postale per le raccomandate ordinarie ha chiarito, dopo ampio esame della fattispecie, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma,
L. 890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all' articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14
I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
5 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata ) dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (cfr. Cass. 2047/16 e 19958/17).
È necessario, tuttavia, che risulti prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di giacenza, formalità che non è integrata nel caso in esame poiché manca nelle anonime annotazioni contenute nella busta la prova del rilascio dell'avviso di giacenza.
Parimenti non può trovare accoglimento l'eccepita eccezione circa la mancata notificazione del decreto di omologa, avendo la ricorrente documentalmente provato di aver notificato la domanda di liquidazione
(modello AP70), contenete anche il decreto di omologa, in data 12.05.2020.
La sussistenza, così, di tutti gli elementi per la liquidazione dedotta in ricorso portano all'accoglimento delle domande ivi indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni in favore del ricorrente, con distrazione nei confronti del procuratore anricipatario, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi per l'attività difensiva effettivamente svolta e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 25/01/2022 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza come da decreto di omologa del 10/07/2019;
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
6 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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T T I S E Z I O N E L A
V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 205/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
d'Orlando (ME) il 13.01.1937 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Macrì n. 10 presso lo studio dell'Avv. Natale Venuto che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/01/2022 parte ricorrente deduceva di aver ottenuto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti in data
10/07/2019, a seguito del giudizio di ATP n. RG 1601/2017, con il quale le era stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante il diritto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza Giugno 2018. Eccepiva di aver richiesto la liquidazione della prestazione all'Ente in data 12.05.2020 e che, in data 13.05.2020, l'Istituto comunicava la reiezione dell'istanza per decadenza dall'azione giudiziaria, sostenendo che il ricorso per ATPO sarebbe stato depositato dopo il decorso di sei mesi dalla notifica del verbale, asseritamente avvenuta per compiuta giacenza il 14.01.2016.
Chiedeva, quindi, la condanna dell' al pagamento della prestazione e CP_1
dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza da Giugno 2018, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore.
Si costituiva l' deducendo che la prestazione oggetto del presente CP_1 giudizio era stata respinta per decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 42 L 326/2003 ed eccependo la mancata notificazione del decreto di omologa. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa istruita documentalmente e riassegnata ex DP n. 50/2022 allo scrivente che ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre
2022, all'esito dell'udienza odierna veniva decisa con sentenza ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente è necessario valutare l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
E' vero, difatti, che l' fosse a conoscenza di tale circostanza anche CP_3
durante il giudizio di ATPO. Secondo un orientamento giurisprudenziale tutte le eccezioni di carattere processuale ovvero quelle riguardanti le condizioni dell'azione devono essere tempestivamente fatte valere nel giudizio per ATP, o in sede di dissenso e poi nel giudizio di merito conseguenziale (si veda Cassazione n. 22949 del 10.11.2016, secondo la
2 quale, “deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa" "possa avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale (ai fini della quale sia stata anche, come nella specie, formulata una eccezione apposita)
e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione"; "in mancanza di contestazioni,
l'accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l'accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione."). In conseguenza alla ricostruzione operata dalla Cassazione, l' avrebbe dovuto far valere CP_1 le proprie doglianze proposte in tale sede nell'ambito del procedimento di
ATP, formulando espressa dichiarazione di dissenso alla possibilità di ratifica dell'accertamento medico.
Va, tuttavia, dato atto del più recente orientamento della giurisprudenza secondo cui nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall CP_1
pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo
l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione (Cass. n. 30828/2024).
Detta eccezione, dunque, deve essere vagliata nel corso del presente giudizio.
3 Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 si riferisce ai procedimenti amministrativi concernenti sia i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici, e di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse (Cass. n. 15573 del 2017, Cass. n.
25268 del 2016. Ancora è stato altresì precisato che - affinchè possa maturare la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 - è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato, poichè il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di tale comunicazione.
La prova del perfezionamento della notifica del verbale, tuttavia, appare incompleta poiché il retro dell'avviso di ricevimento è privo di qualsivoglia attestazione. Orbene, come affrontato dalla giurisprudenza (Tribunale di
Agrigento n. 113/2025) trattasi di notifica effettuata direttamente dell'Istituto avvalendosi della posta ordinaria secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R. 655/1982) in forza delle quali la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento. Nel caso in esame, stante il mancato rinvenimento del destinatario e/o di altre persone abilitate a ricevere l'atto al momento della consegna della raccomandata, la notificazione risulta perfezionata, secondo , per CP_1
compiuta giacenza il decimo giorno successivo rispetto alla consegna.
Tanto premesso è pacifico che per la comunicazione del verbale di CP_1
commissione medica sia abilitato a provvedervi in proprio rientrando la fattispecie in quelle per le quali: il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di
4 notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzato, bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr. Cass. 17598/2010). Il regolamento postale adottato con D.M. 01.10.2008 per le raccomandate ordinarie si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. La Suprema Corte pronunciando in maniera specifica in relazione alla differenza tra le formalità della notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c e quelle previste dal regolamento postale per le raccomandate ordinarie ha chiarito, dopo ampio esame della fattispecie, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione — non diretta ma analogica — della regola dettata nell'articolo 8, quarto comma,
L. 890/02 secondo cui "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all' articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14
I. 890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
5 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nei caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata ) dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (cfr. Cass. 2047/16 e 19958/17).
È necessario, tuttavia, che risulti prova che il destinatario abbia ricevuto l'avviso di giacenza, formalità che non è integrata nel caso in esame poiché manca nelle anonime annotazioni contenute nella busta la prova del rilascio dell'avviso di giacenza.
Parimenti non può trovare accoglimento l'eccepita eccezione circa la mancata notificazione del decreto di omologa, avendo la ricorrente documentalmente provato di aver notificato la domanda di liquidazione
(modello AP70), contenete anche il decreto di omologa, in data 12.05.2020.
La sussistenza, così, di tutti gli elementi per la liquidazione dedotta in ricorso portano all'accoglimento delle domande ivi indicate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni in favore del ricorrente, con distrazione nei confronti del procuratore anricipatario, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, applicando i parametri minimi per l'attività difensiva effettivamente svolta e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 25/01/2022 nei confronti Parte_1
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza come da decreto di omologa del 10/07/2019;
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
6 Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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