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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1864/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Bongiorni (C.F.
), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in C.F._4
Milano, via Tortona n. 37
- parti attrici - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_4 C.F._5 giudizio dall'avv. Giorgio De Vincenti (C.F. ), presso lo studio del C.F._6
quale è elettivamente domiciliata in Luino (VA), P.zza Libertà n.12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione disattese:
In via principale:
1) accertare e dichiarare, in conseguenza dei fatti di causa e di tutte le precedenti sentenze inter partes, il diritto degli attori alla riparazione del danno, ovvero al ripristino dello status quo ante del fondo de quo, da parte della convenuta;
pagina 1 di 7 2) accertare e dichiarare, al contempo, che tale ripristino non è attuabile per tutti i motivi dedotti dagli attori e che la non attuabilità del ripristino in tale forma è stata anche riconosciuta in corso di causa dalla convenuta;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare, per effetto della non attuabilità del ripristino e per effetto delle precedenti sentenze inter partes, il diritto degli attori nei confronti della convenuta al ripristino ovvero tramite indennizzo;
4) condannare conseguentemente la convenuta al versamento a favore degli attori dell'indennizzo medesimo nella misura quantificata dal CTU Dott. di Persona_1 complessivi capitali € 150.588,00, oltre interessi compensativi dalla data del taglio delle piante de quibus sino al saldo effettivo;
In via subordinata:
5) nella denegata ipotesi che non fossero accolte le domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare, in conseguenza di tutti i fatti de quibus, l'arricchimento senza causa della convenuta e la correlativa diminuzione patrimoniale degli attori ex art. 2041 c.c., pari all'importo capitale di € 150.588,00 stimata dal CTU Dott. Persona_1
6) condannare quindi ed in ogni caso ex art. 2041 c.c. la convenuta ad indennizzare/versare in favore degli attori l'importo capitale di € 150.588,00, oltre interessi compensativi dalla data del taglio delle piante de quibus sino al saldo effettivo;
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili le domande avversarie formulate in via principale, per tutti i motivi esposti in atti.
NEL MERITO
In principalità rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, limitare la condanna della convenuta alla somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva istruttoria.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il ripristino dello status quo ante del parco già di proprietà delle odierne parte attrici sito in Brezzo di Bedero, via Parco Belvedere n. 2, attualmente di proprietà di terzi, in virtù della definitiva riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.
70/2008 che, all'esito di un giudizio per accertamento dell'usucapione di una servitù di veduta, aveva riconosciuto tale servitù in capo all'odierna parte convenuta, condannando gli odierni attori al taglio e alla rimozione di tutte le piante che ne impedivano l'esercizio.
In esecuzione di tale sentenza non definitiva, aveva avviato procedimento CP_1
esecutivo (R.G.E. n. 718/2009) e in quella sede aveva già ottenuto il taglio di n. 50 piante di alto fusto dalla proprietà degli attori.
Nelle more del procedimento esecutivo, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.
2364/2012 aveva riformato la sentenza del Tribunale di Varese n. 70/2008, ritenendo insussistente la servitù di veduta, travolgendo altresì la statuizione di condanna al taglio degli alberi sulla proprietà degli attori.
La pronuncia di secondo grado è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8518/2017.
In pendenza del ricorso per Cassazione, le odierne parti attrici avevano avviato dinanzi al
Tribunale di Varese procedimento per a.t.p. (r.g.n. 2731/2013) al fine di far quantificare i costi necessari a ripristinare lo status quo ante del parco.
Il CTU nominato, evidenziando le difficoltà pratiche di un effettivo rispristino in forma specifica, aveva quantificato in complessivi euro 150.588,00 i costi per riacquistare, trasportare e piantare gli alberi rimossi, oltre ad una quantificazione della diminuzione di valore economico della proprietà degli attori per effetto degli alberi già tagliati.
Le parti attrici introducevano dunque un giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Varese
(r.g.n. 4526/2014) domandando la condanna dell'odierna convenuta a corrispondere un indennizzo per il ripristino dello status quo ante del parco, in misura pari a quanto determinato dal CTU nel predetto procedimento per a.t.p.
A conclusione di tale giudizio, con sentenza n. 752/2021, le domande attoree venivano rigettate in quanto: alcuna disposizione dell'ordinamento prevede un indennizzo come pagina 3 di 7 quello richiesto nel caso di specie;
l'art. 366 c.p.c. invocato dagli attori avrebbe consentito di richiedere il ripristino della situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione della sentenza poi riformata;
tale domanda non era stata proposta;
solo nel caso di impossibilità di rispristinare materialmente lo status quo ante poteva astrattamente configurarsi un diritto risarcitorio per equivalente;
l'attività di rimozione degli alberi era comunque avvenuta in esecuzione di una sentenza in quel momento pienamente efficace e rispetto alla quale le parti attrici non avevano chiesto la sospensiva.
La pronuncia così riassunta veniva poi confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1123/2023, divenuta definitiva.
Ritenendo che dalle ultime due sentenze richiamate emergesse il diritto degli attori di richiedere il ripristino dell'area e deducendo che tale rispristino sarebbe comunque allo stato impossibile in quanto l'immobile è stato nel frattempo alienato a terzi (peraltro con lamentata e non provata riduzione del valore di vendita a causa della mancanza degli alberi rimossi), le parti attrici hanno chiesto in questa sede di accertare l'esistenza di tale diritto al ripristino, la sua impossibilità di esecuzione e dunque di condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo per il mancato ripristino, parametrato alla quantificazione effettuata dal CTU nell'ambito del precedente giudizio per a.t.p. menzionato. In subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta alla corresponsione della medesima somma quale indebito arricchimento di cui la convenuta si sarebbe giovata per effetto del mancato ripristino dell'area.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha anzitutto eccepito la violazione del divieto di bis in idem per identità della causa rispetto a quella già decisa con la sentenza del Tribunale di Varese n. 752/2021, confermata da Corte d'Appello n.
1123/2023, ha poi eccepito la prescrizione dell'azione finalizzata a domandare il rispristino in forma specifica dell'area, ha infine lamentato l'infondatezza dell'azione di ingiustificato arricchimento, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
2. Le domande principali proposte dalle parti attrici sono inammissibili per violazione del divieto di bis in idem per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'art. 2909 c.c. sancisce il principio del giudicato sostanziale, nel senso che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Tale principio, espressione della necessità di certezza nei rapporti giuridici, determina pagina 4 di 7 anzitutto l'impossibilità di instaurare un nuovo giudizio tra le medesime parti, avente stesso petitum e stessa causa pentendi.
Ciò si traduce nella regola secondo cui l'efficacia del giudicato copre il c.d. dedotto.
Il principio in esame però assume un'ulteriore connotazione, nel senso di determinare altresì l'impossibilità di instaurare un nuovo giudizio tra le medesime parti che riguardi circostanze diverse da quelle concretamente dedotte ma che avrebbero potuto essere proposte nel giudizio già deciso con sentenza irrevocabile, a fondamento di ulteriori domande o eccezioni strettamente interdipendenti da quelle in concreto formulate (in tal senso v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
Ciò si traduce nella regola secondo cui l'efficacia del giudicato copre il c.d. deducibile.
Nel caso di specie, le domande proposte dalle parti attrici nel presente giudizio sono parzialmente identiche a quelle già decise nel giudizio deciso con sentenza del Tribunale di
Varese n. 752/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1123/2023. Ci si riferisce alla domanda di condanna della parte convenuta ad un indennizzo per ripristino del parco in forma equivalente, in misura pari alla quantificazione del CTU in sede di procedimento per a.t.p.
Tale domanda era già stata proposta esplicitamente nel precedente giudizio dinanzi a questo
Tribunale (r.g.n. 4526/2014) ed era stata rigettata, con sentenza confermata in grado di
Appello, ormai definitiva.
Le ulteriori domande principali di accertamento del diritto delle parti attrici al ripristino in forma specifica del parco di proprietà, per effetto della riforma della sentenza del Tribunale
pagina 5 di 7 di Varese n. 70/2008, nonché dell'impossibilità di eseguire materialmente tale ripristino, ancorché non proposte in modo esplicito in quella sede, devono ritenersi domande costituenti precedente logico interconnesso rispetto alla domanda di indennizzo proposta in entrambi i giudizi.
In altri termini, nella parte in cui la sentenza del Tribunale di Varese n. 752/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1123/2023 ha stabilito che gli attori “avrebbero dovuto richiedere la rimessione in pristino allo stesso giudice di appello oppure in alternativa formulare la stessa domanda in questo giudizio, volta ad ottenere nei confronti della convenuta la ricostituzione della situazione antecedente all'esecuzione della sentenza di primo grado, eventualmente attuabile in forma coattiva nella forma della esecuzione degli obblighi di fare”, tale pronuncia ha già delimitato l'ambito oggettivo del giudicato indicando le domande c.d. deducibili che ne restano coperte al pari di quelle esplicitamente proposte.
Gli attori, infatti, avrebbero dovuto formulare la richiesta di ripristino dello stato di fatto in quella sede, se non ancor prima nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Varese n. 70/2008.
La domanda di ripristino dello status quo ante e quella di accertamento dell'impossibilità materiale dello stesso erano già pienamente proponibili nei precedenti giudizi tra le medesime parti, nonché interconnesse sul piano logico alla domanda già formulata di indennizzo, sicché devono entrambe ritenersi rientranti nel concetto di “deducibile”, come sopra definito.
L'omessa formulazione di tali domande nel procedimento concluso con sentenza del
Tribunale di Varese n. 752/2021 determina l'impossibilità di riproporle validamente in questa sede, integrando tale proposizione una violazione dell'art. 2909 c.c.
Ne consegue che le domande principali sono tutte inammissibili.
3. Anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento deve ritenersi non ammissibile per i seguenti motivi.
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. è caratterizzata dalla c.d. sussidiarietà, tipizzata dall'art. 2042 c.c. Trattasi cioè di azione finalizzata a consentire un riequilibrio tra posizioni giuridiche contrapposte nel caso in cui un soggetto si sia arricchito, senza alcuna ragione giustificatrice, ai danni di un altro soggetto, soltanto laddove nell'ordinamento non esista un'altra azione contrattuale o extracontrattuale per conseguire il ristoro di quel danno.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, come indicato al paragrafo precedente, le parti attrici avrebbero avuto diritto di agire nei confronti della convenuta per il ripristino dello stato di fatto preesistente alla sentenza del Tribunale di Varese n. 70/2008 e, in tale sede, come indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1123/2023, avrebbero potuto agire nei confronti della convenuta con l'azione aquiliana, laddove avessero dimostrato di aver subito un danno ingiusto, nonché gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Tali azioni, pienamente consentite dall'ordinamento, ma oramai non più esercitabili per effetto del giudicato formatosi sull'intera vicenda in esame, determinano l'assenza del requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata.
La domanda subordinata è quindi inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, del carattere documentale della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande principali e subordinate proposte dalle parti attrici;
2) condanna le parti attrici in solido a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Varese, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1864/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Bongiorni (C.F.
), presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in C.F._4
Milano, via Tortona n. 37
- parti attrici - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_4 C.F._5 giudizio dall'avv. Giorgio De Vincenti (C.F. ), presso lo studio del C.F._6
quale è elettivamente domiciliata in Luino (VA), P.zza Libertà n.12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione disattese:
In via principale:
1) accertare e dichiarare, in conseguenza dei fatti di causa e di tutte le precedenti sentenze inter partes, il diritto degli attori alla riparazione del danno, ovvero al ripristino dello status quo ante del fondo de quo, da parte della convenuta;
pagina 1 di 7 2) accertare e dichiarare, al contempo, che tale ripristino non è attuabile per tutti i motivi dedotti dagli attori e che la non attuabilità del ripristino in tale forma è stata anche riconosciuta in corso di causa dalla convenuta;
3) conseguentemente, accertare e dichiarare, per effetto della non attuabilità del ripristino e per effetto delle precedenti sentenze inter partes, il diritto degli attori nei confronti della convenuta al ripristino ovvero tramite indennizzo;
4) condannare conseguentemente la convenuta al versamento a favore degli attori dell'indennizzo medesimo nella misura quantificata dal CTU Dott. di Persona_1 complessivi capitali € 150.588,00, oltre interessi compensativi dalla data del taglio delle piante de quibus sino al saldo effettivo;
In via subordinata:
5) nella denegata ipotesi che non fossero accolte le domande di cui ai punti che precedono, accertare e dichiarare, in conseguenza di tutti i fatti de quibus, l'arricchimento senza causa della convenuta e la correlativa diminuzione patrimoniale degli attori ex art. 2041 c.c., pari all'importo capitale di € 150.588,00 stimata dal CTU Dott. Persona_1
6) condannare quindi ed in ogni caso ex art. 2041 c.c. la convenuta ad indennizzare/versare in favore degli attori l'importo capitale di € 150.588,00, oltre interessi compensativi dalla data del taglio delle piante de quibus sino al saldo effettivo;
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili le domande avversarie formulate in via principale, per tutti i motivi esposti in atti.
NEL MERITO
In principalità rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, limitare la condanna della convenuta alla somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA con ogni più ampia riserva istruttoria.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il ripristino dello status quo ante del parco già di proprietà delle odierne parte attrici sito in Brezzo di Bedero, via Parco Belvedere n. 2, attualmente di proprietà di terzi, in virtù della definitiva riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.
70/2008 che, all'esito di un giudizio per accertamento dell'usucapione di una servitù di veduta, aveva riconosciuto tale servitù in capo all'odierna parte convenuta, condannando gli odierni attori al taglio e alla rimozione di tutte le piante che ne impedivano l'esercizio.
In esecuzione di tale sentenza non definitiva, aveva avviato procedimento CP_1
esecutivo (R.G.E. n. 718/2009) e in quella sede aveva già ottenuto il taglio di n. 50 piante di alto fusto dalla proprietà degli attori.
Nelle more del procedimento esecutivo, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.
2364/2012 aveva riformato la sentenza del Tribunale di Varese n. 70/2008, ritenendo insussistente la servitù di veduta, travolgendo altresì la statuizione di condanna al taglio degli alberi sulla proprietà degli attori.
La pronuncia di secondo grado è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8518/2017.
In pendenza del ricorso per Cassazione, le odierne parti attrici avevano avviato dinanzi al
Tribunale di Varese procedimento per a.t.p. (r.g.n. 2731/2013) al fine di far quantificare i costi necessari a ripristinare lo status quo ante del parco.
Il CTU nominato, evidenziando le difficoltà pratiche di un effettivo rispristino in forma specifica, aveva quantificato in complessivi euro 150.588,00 i costi per riacquistare, trasportare e piantare gli alberi rimossi, oltre ad una quantificazione della diminuzione di valore economico della proprietà degli attori per effetto degli alberi già tagliati.
Le parti attrici introducevano dunque un giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Varese
(r.g.n. 4526/2014) domandando la condanna dell'odierna convenuta a corrispondere un indennizzo per il ripristino dello status quo ante del parco, in misura pari a quanto determinato dal CTU nel predetto procedimento per a.t.p.
A conclusione di tale giudizio, con sentenza n. 752/2021, le domande attoree venivano rigettate in quanto: alcuna disposizione dell'ordinamento prevede un indennizzo come pagina 3 di 7 quello richiesto nel caso di specie;
l'art. 366 c.p.c. invocato dagli attori avrebbe consentito di richiedere il ripristino della situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione della sentenza poi riformata;
tale domanda non era stata proposta;
solo nel caso di impossibilità di rispristinare materialmente lo status quo ante poteva astrattamente configurarsi un diritto risarcitorio per equivalente;
l'attività di rimozione degli alberi era comunque avvenuta in esecuzione di una sentenza in quel momento pienamente efficace e rispetto alla quale le parti attrici non avevano chiesto la sospensiva.
La pronuncia così riassunta veniva poi confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1123/2023, divenuta definitiva.
Ritenendo che dalle ultime due sentenze richiamate emergesse il diritto degli attori di richiedere il ripristino dell'area e deducendo che tale rispristino sarebbe comunque allo stato impossibile in quanto l'immobile è stato nel frattempo alienato a terzi (peraltro con lamentata e non provata riduzione del valore di vendita a causa della mancanza degli alberi rimossi), le parti attrici hanno chiesto in questa sede di accertare l'esistenza di tale diritto al ripristino, la sua impossibilità di esecuzione e dunque di condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo per il mancato ripristino, parametrato alla quantificazione effettuata dal CTU nell'ambito del precedente giudizio per a.t.p. menzionato. In subordine, hanno chiesto la condanna della convenuta alla corresponsione della medesima somma quale indebito arricchimento di cui la convenuta si sarebbe giovata per effetto del mancato ripristino dell'area.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha anzitutto eccepito la violazione del divieto di bis in idem per identità della causa rispetto a quella già decisa con la sentenza del Tribunale di Varese n. 752/2021, confermata da Corte d'Appello n.
1123/2023, ha poi eccepito la prescrizione dell'azione finalizzata a domandare il rispristino in forma specifica dell'area, ha infine lamentato l'infondatezza dell'azione di ingiustificato arricchimento, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
2. Le domande principali proposte dalle parti attrici sono inammissibili per violazione del divieto di bis in idem per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'art. 2909 c.c. sancisce il principio del giudicato sostanziale, nel senso che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Tale principio, espressione della necessità di certezza nei rapporti giuridici, determina pagina 4 di 7 anzitutto l'impossibilità di instaurare un nuovo giudizio tra le medesime parti, avente stesso petitum e stessa causa pentendi.
Ciò si traduce nella regola secondo cui l'efficacia del giudicato copre il c.d. dedotto.
Il principio in esame però assume un'ulteriore connotazione, nel senso di determinare altresì l'impossibilità di instaurare un nuovo giudizio tra le medesime parti che riguardi circostanze diverse da quelle concretamente dedotte ma che avrebbero potuto essere proposte nel giudizio già deciso con sentenza irrevocabile, a fondamento di ulteriori domande o eccezioni strettamente interdipendenti da quelle in concreto formulate (in tal senso v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice, ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse”).
Ciò si traduce nella regola secondo cui l'efficacia del giudicato copre il c.d. deducibile.
Nel caso di specie, le domande proposte dalle parti attrici nel presente giudizio sono parzialmente identiche a quelle già decise nel giudizio deciso con sentenza del Tribunale di
Varese n. 752/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1123/2023. Ci si riferisce alla domanda di condanna della parte convenuta ad un indennizzo per ripristino del parco in forma equivalente, in misura pari alla quantificazione del CTU in sede di procedimento per a.t.p.
Tale domanda era già stata proposta esplicitamente nel precedente giudizio dinanzi a questo
Tribunale (r.g.n. 4526/2014) ed era stata rigettata, con sentenza confermata in grado di
Appello, ormai definitiva.
Le ulteriori domande principali di accertamento del diritto delle parti attrici al ripristino in forma specifica del parco di proprietà, per effetto della riforma della sentenza del Tribunale
pagina 5 di 7 di Varese n. 70/2008, nonché dell'impossibilità di eseguire materialmente tale ripristino, ancorché non proposte in modo esplicito in quella sede, devono ritenersi domande costituenti precedente logico interconnesso rispetto alla domanda di indennizzo proposta in entrambi i giudizi.
In altri termini, nella parte in cui la sentenza del Tribunale di Varese n. 752/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1123/2023 ha stabilito che gli attori “avrebbero dovuto richiedere la rimessione in pristino allo stesso giudice di appello oppure in alternativa formulare la stessa domanda in questo giudizio, volta ad ottenere nei confronti della convenuta la ricostituzione della situazione antecedente all'esecuzione della sentenza di primo grado, eventualmente attuabile in forma coattiva nella forma della esecuzione degli obblighi di fare”, tale pronuncia ha già delimitato l'ambito oggettivo del giudicato indicando le domande c.d. deducibili che ne restano coperte al pari di quelle esplicitamente proposte.
Gli attori, infatti, avrebbero dovuto formulare la richiesta di ripristino dello stato di fatto in quella sede, se non ancor prima nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Varese n. 70/2008.
La domanda di ripristino dello status quo ante e quella di accertamento dell'impossibilità materiale dello stesso erano già pienamente proponibili nei precedenti giudizi tra le medesime parti, nonché interconnesse sul piano logico alla domanda già formulata di indennizzo, sicché devono entrambe ritenersi rientranti nel concetto di “deducibile”, come sopra definito.
L'omessa formulazione di tali domande nel procedimento concluso con sentenza del
Tribunale di Varese n. 752/2021 determina l'impossibilità di riproporle validamente in questa sede, integrando tale proposizione una violazione dell'art. 2909 c.c.
Ne consegue che le domande principali sono tutte inammissibili.
3. Anche la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento deve ritenersi non ammissibile per i seguenti motivi.
L'azione di cui all'art. 2041 c.c. è caratterizzata dalla c.d. sussidiarietà, tipizzata dall'art. 2042 c.c. Trattasi cioè di azione finalizzata a consentire un riequilibrio tra posizioni giuridiche contrapposte nel caso in cui un soggetto si sia arricchito, senza alcuna ragione giustificatrice, ai danni di un altro soggetto, soltanto laddove nell'ordinamento non esista un'altra azione contrattuale o extracontrattuale per conseguire il ristoro di quel danno.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, come indicato al paragrafo precedente, le parti attrici avrebbero avuto diritto di agire nei confronti della convenuta per il ripristino dello stato di fatto preesistente alla sentenza del Tribunale di Varese n. 70/2008 e, in tale sede, come indicato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1123/2023, avrebbero potuto agire nei confronti della convenuta con l'azione aquiliana, laddove avessero dimostrato di aver subito un danno ingiusto, nonché gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Tali azioni, pienamente consentite dall'ordinamento, ma oramai non più esercitabili per effetto del giudicato formatosi sull'intera vicenda in esame, determinano l'assenza del requisito della sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata.
La domanda subordinata è quindi inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate, del carattere documentale della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande principali e subordinate proposte dalle parti attrici;
2) condanna le parti attrici in solido a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Varese, 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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