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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 842/2023 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. NOVELLO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BELEFFI MASSIMO
INTESA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' CP_2 P.IVA_3
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 P.IVA_4 dell'avv. CALOGERO ALESSANDRA
APPELLATI
CONCLUSIONI per la Liquidazione Giudiziale Parte_1
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione avversaria nonché l'appello incidentale per parte che interessa
[...] Con
, revocata la dichiarazione di contumacia di , ferme le NTroparte_4 preclusioni e decadenze già maturate in danno della stessa, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 776/2023 pubblicata il 5.4.2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott. Paolo Siracusano, pagina 1 di 13 all'esito del procedimento R.G. n. 5084/2020 e notificata al sottoscritto procuratore costituito in primo grado in data 12.4.2023, Nel merito ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con atteso il pagamento eseguito da a in bonis nel corso della causa di Parte_1 primo grado (cfr. doc. 47 del primo grado), dichiarare cessata la materia del contendere con Con riguardo alla domanda di di pagamento svolta nei confronti di , Parte_1 Con nonché alla domanda di di accertamento della titolarità del credito, per l'importo capitale complessivo di € 758.689,17, oltre interessi moratori, corrispondente al credito interessato dalle cessioni a o non interessato da alcuna cessione, ovverosia in CP_6 Con forza delle fatture emesse da ei confronti di di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e in particolare la n. 361 di data 27.2.2019; la n. 411 di data 4.3.2019; la n. 429 di data 6.3.2019, la n. 451 di data 11.3.2019, la n. 471 di data 13.3.2019, la n. 555 di data 28.3.2019 (detratta la nota di accredito n. 579 di data 30.3.2019), la n. 604 di data 4.4.2019
(detratta la nota di accredito n. 605 di data 4.4.2019), la n. 625 di data 8.4.2019, la n. 637 di data 10.4.2019, la n. 660 di data 15.4.2019 e la n. 668 di data 18.4.2019 (detratta la nota di accredito n. 687 di data 24.4.2019); previo accertamento della titolarità in capo a in bonis del credito Parte_1 capitale complessivo di € 326.951,40 in forza delle fatture emesse da nei Parte_1 Con confronti di di cui al decreto ingiuntivo opposto, n. 303 di data 18.2.2019, n. 496 di data 18.3.2019, n. 506 di data 20.3.2019 e n. 532 di data 25.3.2019, corrispondente all'importo del credito interessato dalle cessioni a , condannarsi NTroparte_7 in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di NTroparte_4
la somma di € 326.951,40 per capitale, in virtù dei titoli già indicati nel ricorso
[...] monitorio, nel giudizio di primo grado e nel presente procedimento d'appello, o la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, detratto l'acconto già ricevuto da in bonis, o comunque accertarsi il diritto di Parte_1 [...] Con
a trattenere ogni somma pagata da in corso di causa, con NTroparte_4 condanna al pagamento di quest'ultima in favore della prima della maggior somma dovuta anche per maggiorazione di interessi;
respingersi le domande, eccezioni, conclusioni tutte del terzo chiamato , in quanto rivolte ad NTroparte_8 Parte_1 (peraltro inammissibili dopo l'entrata in liquidazione giudiziale di quest'ultima); In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel corso del primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., con rigetto delle istanze Con istruttorie eventualmente formulate da e per i motivi indicati in NTroparte_7 terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. depositata da in concordato Parte_1 preventivo in primo grado;
in caso di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta, e più in generale si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. di data 28.7.2022. In ogni caso Spese di lite della fase del monitorio, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse. Con Con condanna di al risarcimento del danno in favore di ora in Parte_1 liquidazione giudiziale ex art. 96 c.p.c. per la somma che verrà ritenuta di giustizia>>
pagina 2 di 13 NT per la :
<
Compensazione delle spese di lite>>
per la : NTroparte_9
<< — nel merito e in via principale, rigettare il terzo motivo di appello proposto da siccome inammissibile ovvero infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
— nel merito e in via di subordine, in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § 3.2 Co di narrativa della comp. risp. di rigettare le domande proposte da Parte_1 relativamente al credito di € 326.951,40 portato dalle fatture nn° 303/19, 496/19, 506/19 e 532/19, ovvero comunque qualunque domanda il cui accoglimento avesse anche solo implicitamente a comportare: Co (i) un mancato riconoscimento in capo originariamente a e successivamente ad
[...] Con della titolarità del credito di € 217.540,01 verso NTroparte_11 portato dalle fatture nn° 303/19, 506/19 e 532/19 di Parte_1 Co (ii) un mancato riconoscimento in capo a della titolarità del credito di € 109.411,39 Con verso portato dalla fattura n° 496/19 di Parte_1
— in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da e (ove Parte_1 Con riproposte) da , per le ragioni esposte nella nostra memoria ex art. 183, comma VI° n.
3), c.p.c. (da intendersi qui integralmente richiamate).
— in ogni caso, con rifusione in favore di delle spese e dei compensi NTroparte_8 del presente grado di appello nonché, in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § Co
3.1 di narrativa della comp. risp. di , di quelli del primo grado di giudizio, compreso il
15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
per la CP_11
<nel merito e in via principale rigettare il terzo motivo di appello proposto da siccome inammissibile ovvero Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto;
nel merito e in via di subordine in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § 3.2 di narrativa rigettare le domande proposte da relativamente al credito di € 217.846,97 portato dalle fatture nn. Parte_1
303/19, 506/19 e 532/19, ovvero comunque qualunque domanda il cui accoglimento avesse anche solo implicitamente a comportare un mancato riconoscimento in capo originariamente ad e successivamente ad NTroparte_7 NTroparte_11 della titolarità del credito verso portato dalle predette fatture di
[...] CP_5 Parte_1 in via istruttoria rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da e (ove riproposte) da per Parte_1 CP_5 le ragioni esposte nella memoria depositata da ex art. 183, comma NTroparte_8
VI° n. 3), c.p.c. (da intendersi qui integralmente richiamate). in ogni caso con rifusione in favore di delle spese e dei compensi NTroparte_11 del presente grado di appello, compreso il 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
pagina 3 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1105/20 emesso dal Tribunale di
Bologna con il quale le si intimava il pagamento di euro 1.085.640,57, oltre interessi e spese, in favore della in Concordato Preventivo, per CP_12
forniture di carni come da fatture nn. 303, 496, 506, 532, 451, 555, 604, 625,
637, 361, 411, 429, 471, 660 e 668 del 2019.
L'opponente, non contestando il proprio debito, rappresentava di avere ricevuto la notifica della avvenuta cessione alla dei NTroparte_13
crediti di cui alle fatture nn. 303, 496, 506 e 532 (ed altre non oggetto di domanda), ed alla dei crediti di cui alle fatture nn. 451, 555, 604, CP_14
625 e 637, e chiedeva di poter chiamare in causa le cessionarie al fine di accertare l'effettiva titolarità dei crediti.
Costituitesi le terze chiamate, con ordinanza del 30.5.2022 il Tribunale, ritenuta inefficace la cessione alla poiché notificata dopo la domanda CP_6
di concordato, e inefficace verso la il patto di non cedibilità NTroparte_9
del credito eccepito dalla dichiarava provvisoriamente esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 758.689,17 oltre interessi
(importo ingiunto al netto delle fatture cedute alla pari a NTroparte_9
complessivi euro 326.951,40); contestualmente dichiarava estinto ex art. 306 cpc il giudizio per rinuncia agli atti da parte di relativamente ai CP_6
rapporti processuali involgenti la banca l'opponente e l'opposta, compensando le relative spese di lite come richiesto dalle parti. NT La eseguiva in data 26.7.2022 il pagamento in favore di di Parte_1
euro 1.270.811,51, rappresentando alle altre parti del giudizio, con lettera del
17.10.2022, come poi all'udienza del 27.10.2022, di avere erroneamente versato somma eccedente quella di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc;
faceva pagina 4 di 13 quindi richiesta di restituzione dell'indebito alla dichiarando, in Parte_1
mancanza, di riservare ad altro giudizio la relativa azione di ripetizione.
Con sentenza n.776/23 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la concludendo affinché, Parte_1
previa ammissione delle proprie istanze istruttorie, si accertasse ad essa dovuto NT dalla il pagamento anche dell'importo di euro 326.951,40 oltre interessi, con pronuncia della conseguente condanna, con integrale rifusione delle spese
NT di lite, anche di primo grado e condanna ex art. 96 cpc della .
La si costituiva deducendo l'infondatezza dell'appello; NTroparte_9
proponeva appello incidentale in punto di spese, nonché, in via condizionata, in merito alla implicita affermazione di sussistenza di un valido patto NT d'incedibilità concluso fra e , e di conoscenza, da parte propria, Parte_1
di detto patto.
Il giudizio, interrotto per sopravvenuta liquidazione giudiziale della Parte_1
veniva riassunto dalla Curatela che chiedeva l'accoglimento dell'impugnazione come proposta.
Interveniva quindi ex art. 111 cpc la NTroparte_11
(già , succeduta alla nella titolarità dei
[...] CP_15 NTroparte_9
crediti oggetto di causa di cui alle fatture nn. 303, 506 e 392, e si costituiva NT altresì la , rimettendosi alle determinazioni del giudice quanto alla titolarità del credito.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 352 n.1) cpc, gli atti venivano trasmessi al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 17.1.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Va premesso che le istanze istruttorie dell'appellante sono del tutto superflue alla luce della documentazione in atti.
pagina 5 di 13 3)Con il primo motivo di gravame si deduce <Omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da
NT nei confronti di in forza delle fatture 451, 555, 604, 625 e Parte_1
637 (e, j, k, l, m), già cedute a (pari ad € 539.268,67) e conseguente CP_6
NT condanna alle spese di lite di in favore di Violazione e Parte_1
mancata applicazione art. 100 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c.>>; con il secondo <Omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da nei confronti Parte_1
NT di in forza delle fatture 361, 411, 429, 471, 660 e 668 (b, c, d, f, n, o) non oggetto di cessione (pari ad € 219.420,50) e conseguente condanna alle spese NT di lite di in favore di Violazione e mancata applicazione Parte_1
art. 100 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.>>
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Quanto alla omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere NT relativamente al riconoscimento, da parte della , di dovere alla Parte_1
l'importo di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc, cui è eseguito il pagamento, si tratta di un mero errore materiale correggibile, che non dà quindi luogo a NT soccombenza della . NT Quanto alla pretesa di addossare alla le spese di primo grado e addirittura di pronunciarne la condanna ex art. 96 c3 cpc, si osserva che giustificava ampiamente la compensazione delle spese legali adottata dal Tribunale ex art. 92 c2 cpc, come integrato dalla pronuncia n.77/18 della Corte Costituzionale, nonché l'addossamento all'ingiungente delle spese per relative al decreto ingiuntivo poi revocato, la comparazione delle concrete condotte processuali delle parti. Infatti, da un lato, la CIA non avrebbe potuto che opporsi al decreto ingiuntivo, notificatole dalla per un importo di cui la massima parte Parte_1
ineriva a fatture che la creditrice aveva già ceduto, dietro adeguato corrispettivo, alle banche. A fonte delle rivendicazioni già avanzate dalle pagina 6 di 13 banche in sede di procedimento ex art. 700 cpc ante causam (conclusosi con NT declaratoria di incompetenza territoriale), la non avrebbe potuto che richiedere un sequestro liberatorio (istanza sulla quale non si è provveduto); essa ha poi, sin dalla costituzione in giudizio, dichiarato di non contestare la sussistenza dei propri debiti, anche relativamente alle fatture non oggetto di cessione, ed ha dato esecuzione all'ordinanza ex art. 648 cpc.
Dall'altro lato, è stata piuttosto la con l'effettuare le operazioni di Parte_1
anticipi su fatture, a creare una oggettiva situazione di incertezza sulla titolarità dei crediti nascenti da quelle medesime fatture di cui ha preteso poi giudizialmente (e, come si dirà, indebitamente per circa un terzo dell'importo ingiunto), il pagamento dalla debitrice ceduta. Tanto meno, per le considerazioni svolte, ricorrono i presupposti per pronunciare alcuna condanna NT della ex art. 96 c3 cpc per il primo come per il secondo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, nonostante il rigetto dell'appello NT proposto contro la , vanno compensate con l'appellante stante l'espressa richiesta in tal senso della stessa appellata.
4)Con il terzo motivo di appello si sostiene <Fondatezza della pretesa NT creditoria di verso in relazione ai crediti di cui alle fatture Parte_1
303, 496, 506 e 532 (a, g, h, i) per un totale di € 326.951,40 che risultavano cedute da in favore di con cessione Parte_1 NTroparte_7
inopponibile al concordato. Erronea/falsa applicazione dell'art. 1260 II co.
c.c. Erronea valutazione del materiale probatorio. Insufficiente motivazione.>>
Il Tribunale ha escluso che la potesse valersi, ai sensi dell'art. 1260 Parte_1
c2 cc -per il quale il patto di esclusione della cedibilità del credito è opponibile al cessionario che ne era a conoscenza al tempo della cessione- del divieto di cessione del credito di cui all'art. 14 dell'accordo nazionale fra la stessa
(quale Fornitore) e la Conad. Il Tribunale ha affermato che è il Parte_1
pagina 7 di 13 debitore ceduto la parte interessata, e dunque, legittimata ad opporre il divieto al cessionario, e non il cedente, tanto più in una fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il cedente ha già ottenuto il corrispettivo della cessione. Il primo giudice osservava poi che, se pure si confermasse che NTroparte_9
era a conoscenza, per le comunicazioni inviatele dalla debitrice ceduta, di un NT divieto di cessione dei crediti vantati da la aveva rinunciato a Parte_1
fare valere tale patto chiedendo, in quelle stesse missive, che le venissero comunicate le coordinate bancarie dell'istituto di credito. Non era inoltre NT contestato che la avesse proceduto al pagamento in favore della
[...]
delle fatture di fine 2018 e gennaio 2019, antecedenti a quelle per CP_9
cui è causa;
dunque, nel momento in cui anticipava nuove fatture (sulla CP_9
base di nuove richieste di in tal senso), secondo il Tribunale Parte_1
sussisteva senz'altro un affidamento della banca che le parti avessero rimosso il limite da loro stesse posto alla circolazione del credito;
ciò faceva venir meno la ratio del principio sopra menzionato, ovvero rendere opponibile a un terzo una clausola contrattuale sul presupposto che questi ne sia a conoscenza come regolamentazione effettiva del rapporto tra i contraenti, e non invece costantemente superata dalla prassi estrinsecatasi proprio con il terzo in NT questione. Inoltre, la nella citazione in opposizione, non aveva eccpeito alcunché in merito, dichiarando di essere solo interessata a pagare nei confronti del creditore reale;
pertanto, anche ammettendo che, in un caso come quello di specie, il divieto di cessione del credito possa essere fatto valere dal cedente che lo abbia violato, non è integrata la prova del fatto impeditivo, ossia la conoscenza da parte del cessionario dell'esistenza di un patto di incedibilità ancora valido ed attuale.
La sostiene non essere vero che l'art. 1260 c1 cc riservi al solo Parte_1
ceduto e non anche al cedente l'eccezione di inefficacia della cessione in virtù
pagina 8 di 13 di un patto di non cedibilità, invocando a tal fine le pronunce della S.C. nn.
825/15 e 5190/20.
Sostiene poi che, essendo stata a conoscenza dell'esistenza NTroparte_9
NT del patto, mancherebbe la dichiarazione di volontà della di non valersene;
NT che, al contrario, dopo l'ordinanza ex art. 648 cpc, la aveva versato non la minor somma indicata dal GI, ma l'intero importo del decreto ingiuntivo, senza fare riserva di ripetizione, comportamento indicativo della volontà di valersi del patto;
che non era peraltro pertinente il tema dell'affidamento della banca a proposito della inoperatività del patto anche per le cessioni successive NT a quelle per le quali aveva ricevuto dalla indicazioni per eseguire il pagamento.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo condivisibile quanto affermato dal Tribunale in merito alla non opponibilità, da parte della cedente Parte_1
del patto di incedibilità del credito. NT Dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 648 cpc, la ha pagato l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, ma ha immediatamente dopo rappresentato di avere effettuato il maggiore versamento per errore, ed ha riservato ad altro giudizio la ripetizione di quanto versato in eccedenza.
Non può dunque assolutamente vedersi in tale maggior pagamento una NT
“manifestazione tacita” della volontà della di valersi del patto di NT incedibilità del credito, anche solo per la semplice ragione che la ha invece affermato “espressamente” che il maggior pagamento è avvenuto per errore, e che essa intende ripetere la somma, evidentemente per versarla alla se a questa dovuta. NTroparte_9
Osserva il Collegio che, indipendentemente da ogni considerazione circa le questioni se l'art. 1260 c2 cc consenta, in generale, al cedente, che abbia per di più ricevuto il pagamento del credito, di valersi del patto incedibilità per richiedere al ceduto l'adempimento di quello stesso credito -il che stride pagina 9 di 13 intuitivamente con i canoni della buona fede e della correttezza- e se le richiamate pronunce della S.C., contrariamente a quanto affermato del
Tribunale, contengano una siffatta affermazione, deve osservarsi che, nel caso di specie, il patto di non cedibilità del credito della fornitrice Parte_1
convenuto fra quest'ultima e la Conad in favore dei clienti-soci di quest'ultima NT (quale la ), era espressamente previsto in favore dei soli clienti-soci.
L'art. 14 del contratto, infatti, stabilisce espressamente che il Fornitore non potrà in nessun caso, salvo consenso scritto del Cliente-socio disporre mediante la costituzione di diritti di garanzia
e/o di godimento o anche il trasferimento a favore di terzi di tutto o parte dei crediti presenti o futuri maturati o maturandi nei confronti del Cliente-
Socio…. in caso di violazione il suddetto divieto il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al cliente socio una penale il ritenuta dalle parti irriducibile pari al 10% del credito trasferito>>. NT Dunque solo la avrebbe potuto invocare il patto di non cedibilità, così come conformato da coloro che lo avevano convenuto, per contrastare le pretese della banca cessionaria sollevando la relativa eccezione, non rilevabile d'ufficio dal giudice e dunque tanto meno sollevabile dalla parte cedente controinteressata. NT La non ha invocato il patto né stragiudizialmente, in occasione delle precedenti cessioni seguite da pagamento in favore della , né, NTroparte_9
ed è ciò che conta, nel presente giudizio, nel quale ha ribadito al contrario la NT propria disponibilità a pagare anche alla cessionaria;
né alla può sostituirsi il cedente-fornitore autore della violazione del patto e per Parte_1
tale violazione suscettibile anche di penale in favore della cliente-socia Conad.
Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione posta dalle parti, e dunque anche l'appello incidentale condizionato con il quale NTroparte_16
critica la sentenza impugnata ove dà implicitamente per presupposte la stessa pagina 10 di 13 NT sussistenza di un valido patto d'incedibilità concluso fra e , e la Parte_1
conoscenza di detto patto da parte della banca.
5)E' fondato l'appello incidentale proposto dalla quanto alle NTroparte_9
spese di lite, che il Tribunale ha compensato facendo riferimento solo alla
<situazione di incertezza in cui parte opponente si è venuta a trovare>>.
E' evidente che tale motivazione riguarda unicamente il rapporto processuale NT fra la opponente e la Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio sostenute da vanno NTroparte_9
quindi poste a carico della la quale, con la sua assolutamente Parte_1
infondata pretesa di vedersi pagate due volte le stesse fatture, dalla ceduta e dalla cessionaria, ha reso necessaria la chiamata in causa della banca parte NT della .
L'appellante va condannata a rifondere alla e NTroparte_9
all'interveniente ex art. 111 cpc le spese del giudizio di appello.
Sussistono i presupposti per condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96
c3 cpc al pagamento, in favore della , di somma che appare NTroparte_9
equo determinare, alla luce della condotta processuale della parte apprezzata in concreto, in euro 10.000,00.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/98) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si pagina 11 di 13 è visto, i motivi, inaccoglibili per manifesta inconsistenza giuridica nonché pretestuosi poiché concretantisi in una interpretazione distorta e contraria a buona fede degli istituti giuridici in rilievo, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
776/23 del Tribunale di Bologna proposto dalla Liquidazione Giudiziale della nei confronti della CP_12 Parte_2
e della e sull'appello incidentale da
[...] NTroparte_13
quest'ultima proposto, con l'intervento ex art. 111 cpc della
[...]
così provvede: NTroparte_11
a)ad integrazione ex art. 287 cpc del dispositivo della sentenza impugnata dispone che ad esso si aggiunga <dichiara cessata la materia del contendere NT quanto alla domanda della opposta di condanna della al pagamento di euro 758.689,17 oltre interessi>>, e manda alla Cancelleria per la relativa annotazione;
b) rigetta l'appello principale;
c) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale a rifondere alla le spese del primo grado di giudizio che liquida NTroparte_9
in euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
d) condanna l'appellante principale a rifondere alla e alla NTroparte_9
le spese del presente grado d giudizio che liquida in euro 14.000,00 CP_11
per compensi per ciascuna di loro, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
pagina 12 di 13 e) condanna ex art. 96 c3 pc l'appellante principale a pagare alla CP_9
euro 14.000,00;
[...]
f) compensa le spese di lite del presente grado fra l'appellante principale e la NT ;
g) condanna l'appellante principale ex art. 96 c4 cpc a pagare euro 4.000,00 in favore della NTroparte_17
h) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1
c.17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 842/2023 promossa da:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. NOVELLO FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BELEFFI MASSIMO
INTESA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' CP_2 P.IVA_3
MARCO
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 P.IVA_4 dell'avv. CALOGERO ALESSANDRA
APPELLATI
CONCLUSIONI per la Liquidazione Giudiziale Parte_1
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione avversaria nonché l'appello incidentale per parte che interessa
[...] Con
, revocata la dichiarazione di contumacia di , ferme le NTroparte_4 preclusioni e decadenze già maturate in danno della stessa, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 776/2023 pubblicata il 5.4.2023 emessa dal Tribunale di Bologna, Giudice Dott. Paolo Siracusano, pagina 1 di 13 all'esito del procedimento R.G. n. 5084/2020 e notificata al sottoscritto procuratore costituito in primo grado in data 12.4.2023, Nel merito ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Con atteso il pagamento eseguito da a in bonis nel corso della causa di Parte_1 primo grado (cfr. doc. 47 del primo grado), dichiarare cessata la materia del contendere con Con riguardo alla domanda di di pagamento svolta nei confronti di , Parte_1 Con nonché alla domanda di di accertamento della titolarità del credito, per l'importo capitale complessivo di € 758.689,17, oltre interessi moratori, corrispondente al credito interessato dalle cessioni a o non interessato da alcuna cessione, ovverosia in CP_6 Con forza delle fatture emesse da ei confronti di di cui al decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e in particolare la n. 361 di data 27.2.2019; la n. 411 di data 4.3.2019; la n. 429 di data 6.3.2019, la n. 451 di data 11.3.2019, la n. 471 di data 13.3.2019, la n. 555 di data 28.3.2019 (detratta la nota di accredito n. 579 di data 30.3.2019), la n. 604 di data 4.4.2019
(detratta la nota di accredito n. 605 di data 4.4.2019), la n. 625 di data 8.4.2019, la n. 637 di data 10.4.2019, la n. 660 di data 15.4.2019 e la n. 668 di data 18.4.2019 (detratta la nota di accredito n. 687 di data 24.4.2019); previo accertamento della titolarità in capo a in bonis del credito Parte_1 capitale complessivo di € 326.951,40 in forza delle fatture emesse da nei Parte_1 Con confronti di di cui al decreto ingiuntivo opposto, n. 303 di data 18.2.2019, n. 496 di data 18.3.2019, n. 506 di data 20.3.2019 e n. 532 di data 25.3.2019, corrispondente all'importo del credito interessato dalle cessioni a , condannarsi NTroparte_7 in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, a pagare in favore di NTroparte_4
la somma di € 326.951,40 per capitale, in virtù dei titoli già indicati nel ricorso
[...] monitorio, nel giudizio di primo grado e nel presente procedimento d'appello, o la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, detratto l'acconto già ricevuto da in bonis, o comunque accertarsi il diritto di Parte_1 [...] Con
a trattenere ogni somma pagata da in corso di causa, con NTroparte_4 condanna al pagamento di quest'ultima in favore della prima della maggior somma dovuta anche per maggiorazione di interessi;
respingersi le domande, eccezioni, conclusioni tutte del terzo chiamato , in quanto rivolte ad NTroparte_8 Parte_1 (peraltro inammissibili dopo l'entrata in liquidazione giudiziale di quest'ultima); In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel corso del primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., con rigetto delle istanze Con istruttorie eventualmente formulate da e per i motivi indicati in NTroparte_7 terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. depositata da in concordato Parte_1 preventivo in primo grado;
in caso di ammissione anche parziale dei capitoli di prova avversari, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta, e più in generale si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate in memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. di data 28.7.2022. In ogni caso Spese di lite della fase del monitorio, del primo e del secondo grado di giudizio integralmente rifuse. Con Con condanna di al risarcimento del danno in favore di ora in Parte_1 liquidazione giudiziale ex art. 96 c.p.c. per la somma che verrà ritenuta di giustizia>>
pagina 2 di 13 NT per la :
<
Compensazione delle spese di lite>>
per la : NTroparte_9
<< — nel merito e in via principale, rigettare il terzo motivo di appello proposto da siccome inammissibile ovvero infondato sia in fatto che in diritto;
Parte_1
— nel merito e in via di subordine, in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § 3.2 Co di narrativa della comp. risp. di rigettare le domande proposte da Parte_1 relativamente al credito di € 326.951,40 portato dalle fatture nn° 303/19, 496/19, 506/19 e 532/19, ovvero comunque qualunque domanda il cui accoglimento avesse anche solo implicitamente a comportare: Co (i) un mancato riconoscimento in capo originariamente a e successivamente ad
[...] Con della titolarità del credito di € 217.540,01 verso NTroparte_11 portato dalle fatture nn° 303/19, 506/19 e 532/19 di Parte_1 Co (ii) un mancato riconoscimento in capo a della titolarità del credito di € 109.411,39 Con verso portato dalla fattura n° 496/19 di Parte_1
— in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da e (ove Parte_1 Con riproposte) da , per le ragioni esposte nella nostra memoria ex art. 183, comma VI° n.
3), c.p.c. (da intendersi qui integralmente richiamate).
— in ogni caso, con rifusione in favore di delle spese e dei compensi NTroparte_8 del presente grado di appello nonché, in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § Co
3.1 di narrativa della comp. risp. di , di quelli del primo grado di giudizio, compreso il
15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
per la CP_11
<nel merito e in via principale rigettare il terzo motivo di appello proposto da siccome inammissibile ovvero Parte_1 infondato sia in fatto che in diritto;
nel merito e in via di subordine in accoglimento dell'appello incidentale esposto al § 3.2 di narrativa rigettare le domande proposte da relativamente al credito di € 217.846,97 portato dalle fatture nn. Parte_1
303/19, 506/19 e 532/19, ovvero comunque qualunque domanda il cui accoglimento avesse anche solo implicitamente a comportare un mancato riconoscimento in capo originariamente ad e successivamente ad NTroparte_7 NTroparte_11 della titolarità del credito verso portato dalle predette fatture di
[...] CP_5 Parte_1 in via istruttoria rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da e (ove riproposte) da per Parte_1 CP_5 le ragioni esposte nella memoria depositata da ex art. 183, comma NTroparte_8
VI° n. 3), c.p.c. (da intendersi qui integralmente richiamate). in ogni caso con rifusione in favore di delle spese e dei compensi NTroparte_11 del presente grado di appello, compreso il 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge>>
pagina 3 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1105/20 emesso dal Tribunale di
Bologna con il quale le si intimava il pagamento di euro 1.085.640,57, oltre interessi e spese, in favore della in Concordato Preventivo, per CP_12
forniture di carni come da fatture nn. 303, 496, 506, 532, 451, 555, 604, 625,
637, 361, 411, 429, 471, 660 e 668 del 2019.
L'opponente, non contestando il proprio debito, rappresentava di avere ricevuto la notifica della avvenuta cessione alla dei NTroparte_13
crediti di cui alle fatture nn. 303, 496, 506 e 532 (ed altre non oggetto di domanda), ed alla dei crediti di cui alle fatture nn. 451, 555, 604, CP_14
625 e 637, e chiedeva di poter chiamare in causa le cessionarie al fine di accertare l'effettiva titolarità dei crediti.
Costituitesi le terze chiamate, con ordinanza del 30.5.2022 il Tribunale, ritenuta inefficace la cessione alla poiché notificata dopo la domanda CP_6
di concordato, e inefficace verso la il patto di non cedibilità NTroparte_9
del credito eccepito dalla dichiarava provvisoriamente esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di euro 758.689,17 oltre interessi
(importo ingiunto al netto delle fatture cedute alla pari a NTroparte_9
complessivi euro 326.951,40); contestualmente dichiarava estinto ex art. 306 cpc il giudizio per rinuncia agli atti da parte di relativamente ai CP_6
rapporti processuali involgenti la banca l'opponente e l'opposta, compensando le relative spese di lite come richiesto dalle parti. NT La eseguiva in data 26.7.2022 il pagamento in favore di di Parte_1
euro 1.270.811,51, rappresentando alle altre parti del giudizio, con lettera del
17.10.2022, come poi all'udienza del 27.10.2022, di avere erroneamente versato somma eccedente quella di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc;
faceva pagina 4 di 13 quindi richiesta di restituzione dell'indebito alla dichiarando, in Parte_1
mancanza, di riservare ad altro giudizio la relativa azione di ripetizione.
Con sentenza n.776/23 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello la concludendo affinché, Parte_1
previa ammissione delle proprie istanze istruttorie, si accertasse ad essa dovuto NT dalla il pagamento anche dell'importo di euro 326.951,40 oltre interessi, con pronuncia della conseguente condanna, con integrale rifusione delle spese
NT di lite, anche di primo grado e condanna ex art. 96 cpc della .
La si costituiva deducendo l'infondatezza dell'appello; NTroparte_9
proponeva appello incidentale in punto di spese, nonché, in via condizionata, in merito alla implicita affermazione di sussistenza di un valido patto NT d'incedibilità concluso fra e , e di conoscenza, da parte propria, Parte_1
di detto patto.
Il giudizio, interrotto per sopravvenuta liquidazione giudiziale della Parte_1
veniva riassunto dalla Curatela che chiedeva l'accoglimento dell'impugnazione come proposta.
Interveniva quindi ex art. 111 cpc la NTroparte_11
(già , succeduta alla nella titolarità dei
[...] CP_15 NTroparte_9
crediti oggetto di causa di cui alle fatture nn. 303, 506 e 392, e si costituiva NT altresì la , rimettendosi alle determinazioni del giudice quanto alla titolarità del credito.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 352 n.1) cpc, gli atti venivano trasmessi al Collegio per la decisione in esito all'udienza del 17.1.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Va premesso che le istanze istruttorie dell'appellante sono del tutto superflue alla luce della documentazione in atti.
pagina 5 di 13 3)Con il primo motivo di gravame si deduce <Omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da
NT nei confronti di in forza delle fatture 451, 555, 604, 625 e Parte_1
637 (e, j, k, l, m), già cedute a (pari ad € 539.268,67) e conseguente CP_6
NT condanna alle spese di lite di in favore di Violazione e Parte_1
mancata applicazione art. 100 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c.>>; con il secondo <Omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al credito azionato da nei confronti Parte_1
NT di in forza delle fatture 361, 411, 429, 471, 660 e 668 (b, c, d, f, n, o) non oggetto di cessione (pari ad € 219.420,50) e conseguente condanna alle spese NT di lite di in favore di Violazione e mancata applicazione Parte_1
art. 100 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.>>
Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Quanto alla omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere NT relativamente al riconoscimento, da parte della , di dovere alla Parte_1
l'importo di cui all'ordinanza ex art. 648 cpc, cui è eseguito il pagamento, si tratta di un mero errore materiale correggibile, che non dà quindi luogo a NT soccombenza della . NT Quanto alla pretesa di addossare alla le spese di primo grado e addirittura di pronunciarne la condanna ex art. 96 c3 cpc, si osserva che giustificava ampiamente la compensazione delle spese legali adottata dal Tribunale ex art. 92 c2 cpc, come integrato dalla pronuncia n.77/18 della Corte Costituzionale, nonché l'addossamento all'ingiungente delle spese per relative al decreto ingiuntivo poi revocato, la comparazione delle concrete condotte processuali delle parti. Infatti, da un lato, la CIA non avrebbe potuto che opporsi al decreto ingiuntivo, notificatole dalla per un importo di cui la massima parte Parte_1
ineriva a fatture che la creditrice aveva già ceduto, dietro adeguato corrispettivo, alle banche. A fonte delle rivendicazioni già avanzate dalle pagina 6 di 13 banche in sede di procedimento ex art. 700 cpc ante causam (conclusosi con NT declaratoria di incompetenza territoriale), la non avrebbe potuto che richiedere un sequestro liberatorio (istanza sulla quale non si è provveduto); essa ha poi, sin dalla costituzione in giudizio, dichiarato di non contestare la sussistenza dei propri debiti, anche relativamente alle fatture non oggetto di cessione, ed ha dato esecuzione all'ordinanza ex art. 648 cpc.
Dall'altro lato, è stata piuttosto la con l'effettuare le operazioni di Parte_1
anticipi su fatture, a creare una oggettiva situazione di incertezza sulla titolarità dei crediti nascenti da quelle medesime fatture di cui ha preteso poi giudizialmente (e, come si dirà, indebitamente per circa un terzo dell'importo ingiunto), il pagamento dalla debitrice ceduta. Tanto meno, per le considerazioni svolte, ricorrono i presupposti per pronunciare alcuna condanna NT della ex art. 96 c3 cpc per il primo come per il secondo grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio, nonostante il rigetto dell'appello NT proposto contro la , vanno compensate con l'appellante stante l'espressa richiesta in tal senso della stessa appellata.
4)Con il terzo motivo di appello si sostiene <Fondatezza della pretesa NT creditoria di verso in relazione ai crediti di cui alle fatture Parte_1
303, 496, 506 e 532 (a, g, h, i) per un totale di € 326.951,40 che risultavano cedute da in favore di con cessione Parte_1 NTroparte_7
inopponibile al concordato. Erronea/falsa applicazione dell'art. 1260 II co.
c.c. Erronea valutazione del materiale probatorio. Insufficiente motivazione.>>
Il Tribunale ha escluso che la potesse valersi, ai sensi dell'art. 1260 Parte_1
c2 cc -per il quale il patto di esclusione della cedibilità del credito è opponibile al cessionario che ne era a conoscenza al tempo della cessione- del divieto di cessione del credito di cui all'art. 14 dell'accordo nazionale fra la stessa
(quale Fornitore) e la Conad. Il Tribunale ha affermato che è il Parte_1
pagina 7 di 13 debitore ceduto la parte interessata, e dunque, legittimata ad opporre il divieto al cessionario, e non il cedente, tanto più in una fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il cedente ha già ottenuto il corrispettivo della cessione. Il primo giudice osservava poi che, se pure si confermasse che NTroparte_9
era a conoscenza, per le comunicazioni inviatele dalla debitrice ceduta, di un NT divieto di cessione dei crediti vantati da la aveva rinunciato a Parte_1
fare valere tale patto chiedendo, in quelle stesse missive, che le venissero comunicate le coordinate bancarie dell'istituto di credito. Non era inoltre NT contestato che la avesse proceduto al pagamento in favore della
[...]
delle fatture di fine 2018 e gennaio 2019, antecedenti a quelle per CP_9
cui è causa;
dunque, nel momento in cui anticipava nuove fatture (sulla CP_9
base di nuove richieste di in tal senso), secondo il Tribunale Parte_1
sussisteva senz'altro un affidamento della banca che le parti avessero rimosso il limite da loro stesse posto alla circolazione del credito;
ciò faceva venir meno la ratio del principio sopra menzionato, ovvero rendere opponibile a un terzo una clausola contrattuale sul presupposto che questi ne sia a conoscenza come regolamentazione effettiva del rapporto tra i contraenti, e non invece costantemente superata dalla prassi estrinsecatasi proprio con il terzo in NT questione. Inoltre, la nella citazione in opposizione, non aveva eccpeito alcunché in merito, dichiarando di essere solo interessata a pagare nei confronti del creditore reale;
pertanto, anche ammettendo che, in un caso come quello di specie, il divieto di cessione del credito possa essere fatto valere dal cedente che lo abbia violato, non è integrata la prova del fatto impeditivo, ossia la conoscenza da parte del cessionario dell'esistenza di un patto di incedibilità ancora valido ed attuale.
La sostiene non essere vero che l'art. 1260 c1 cc riservi al solo Parte_1
ceduto e non anche al cedente l'eccezione di inefficacia della cessione in virtù
pagina 8 di 13 di un patto di non cedibilità, invocando a tal fine le pronunce della S.C. nn.
825/15 e 5190/20.
Sostiene poi che, essendo stata a conoscenza dell'esistenza NTroparte_9
NT del patto, mancherebbe la dichiarazione di volontà della di non valersene;
NT che, al contrario, dopo l'ordinanza ex art. 648 cpc, la aveva versato non la minor somma indicata dal GI, ma l'intero importo del decreto ingiuntivo, senza fare riserva di ripetizione, comportamento indicativo della volontà di valersi del patto;
che non era peraltro pertinente il tema dell'affidamento della banca a proposito della inoperatività del patto anche per le cessioni successive NT a quelle per le quali aveva ricevuto dalla indicazioni per eseguire il pagamento.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo condivisibile quanto affermato dal Tribunale in merito alla non opponibilità, da parte della cedente Parte_1
del patto di incedibilità del credito. NT Dopo la pronuncia dell'ordinanza ex art. 648 cpc, la ha pagato l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo, ma ha immediatamente dopo rappresentato di avere effettuato il maggiore versamento per errore, ed ha riservato ad altro giudizio la ripetizione di quanto versato in eccedenza.
Non può dunque assolutamente vedersi in tale maggior pagamento una NT
“manifestazione tacita” della volontà della di valersi del patto di NT incedibilità del credito, anche solo per la semplice ragione che la ha invece affermato “espressamente” che il maggior pagamento è avvenuto per errore, e che essa intende ripetere la somma, evidentemente per versarla alla se a questa dovuta. NTroparte_9
Osserva il Collegio che, indipendentemente da ogni considerazione circa le questioni se l'art. 1260 c2 cc consenta, in generale, al cedente, che abbia per di più ricevuto il pagamento del credito, di valersi del patto incedibilità per richiedere al ceduto l'adempimento di quello stesso credito -il che stride pagina 9 di 13 intuitivamente con i canoni della buona fede e della correttezza- e se le richiamate pronunce della S.C., contrariamente a quanto affermato del
Tribunale, contengano una siffatta affermazione, deve osservarsi che, nel caso di specie, il patto di non cedibilità del credito della fornitrice Parte_1
convenuto fra quest'ultima e la Conad in favore dei clienti-soci di quest'ultima NT (quale la ), era espressamente previsto in favore dei soli clienti-soci.
L'art. 14 del contratto, infatti, stabilisce espressamente che il Fornitore non potrà in nessun caso, salvo consenso scritto del Cliente-socio disporre mediante la costituzione di diritti di garanzia
e/o di godimento o anche il trasferimento a favore di terzi di tutto o parte dei crediti presenti o futuri maturati o maturandi nei confronti del Cliente-
Socio…. in caso di violazione il suddetto divieto il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al cliente socio una penale il ritenuta dalle parti irriducibile pari al 10% del credito trasferito>>. NT Dunque solo la avrebbe potuto invocare il patto di non cedibilità, così come conformato da coloro che lo avevano convenuto, per contrastare le pretese della banca cessionaria sollevando la relativa eccezione, non rilevabile d'ufficio dal giudice e dunque tanto meno sollevabile dalla parte cedente controinteressata. NT La non ha invocato il patto né stragiudizialmente, in occasione delle precedenti cessioni seguite da pagamento in favore della , né, NTroparte_9
ed è ciò che conta, nel presente giudizio, nel quale ha ribadito al contrario la NT propria disponibilità a pagare anche alla cessionaria;
né alla può sostituirsi il cedente-fornitore autore della violazione del patto e per Parte_1
tale violazione suscettibile anche di penale in favore della cliente-socia Conad.
Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione posta dalle parti, e dunque anche l'appello incidentale condizionato con il quale NTroparte_16
critica la sentenza impugnata ove dà implicitamente per presupposte la stessa pagina 10 di 13 NT sussistenza di un valido patto d'incedibilità concluso fra e , e la Parte_1
conoscenza di detto patto da parte della banca.
5)E' fondato l'appello incidentale proposto dalla quanto alle NTroparte_9
spese di lite, che il Tribunale ha compensato facendo riferimento solo alla
<situazione di incertezza in cui parte opponente si è venuta a trovare>>.
E' evidente che tale motivazione riguarda unicamente il rapporto processuale NT fra la opponente e la Parte_1
Le spese del primo grado di giudizio sostenute da vanno NTroparte_9
quindi poste a carico della la quale, con la sua assolutamente Parte_1
infondata pretesa di vedersi pagate due volte le stesse fatture, dalla ceduta e dalla cessionaria, ha reso necessaria la chiamata in causa della banca parte NT della .
L'appellante va condannata a rifondere alla e NTroparte_9
all'interveniente ex art. 111 cpc le spese del giudizio di appello.
Sussistono i presupposti per condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96
c3 cpc al pagamento, in favore della , di somma che appare NTroparte_9
equo determinare, alla luce della condotta processuale della parte apprezzata in concreto, in euro 10.000,00.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/98) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si pagina 11 di 13 è visto, i motivi, inaccoglibili per manifesta inconsistenza giuridica nonché pretestuosi poiché concretantisi in una interpretazione distorta e contraria a buona fede degli istituti giuridici in rilievo, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
776/23 del Tribunale di Bologna proposto dalla Liquidazione Giudiziale della nei confronti della CP_12 Parte_2
e della e sull'appello incidentale da
[...] NTroparte_13
quest'ultima proposto, con l'intervento ex art. 111 cpc della
[...]
così provvede: NTroparte_11
a)ad integrazione ex art. 287 cpc del dispositivo della sentenza impugnata dispone che ad esso si aggiunga <dichiara cessata la materia del contendere NT quanto alla domanda della opposta di condanna della al pagamento di euro 758.689,17 oltre interessi>>, e manda alla Cancelleria per la relativa annotazione;
b) rigetta l'appello principale;
c) in accoglimento dell'appello incidentale, condanna l'appellante principale a rifondere alla le spese del primo grado di giudizio che liquida NTroparte_9
in euro 12.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
d) condanna l'appellante principale a rifondere alla e alla NTroparte_9
le spese del presente grado d giudizio che liquida in euro 14.000,00 CP_11
per compensi per ciascuna di loro, oltre al 15% per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
pagina 12 di 13 e) condanna ex art. 96 c3 pc l'appellante principale a pagare alla CP_9
euro 14.000,00;
[...]
f) compensa le spese di lite del presente grado fra l'appellante principale e la NT ;
g) condanna l'appellante principale ex art. 96 c4 cpc a pagare euro 4.000,00 in favore della NTroparte_17
h) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1
c.17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 13 di 13