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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 352/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi in proprio e nella qualità di eredi della deceduta (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella SPOTORNO C.F._3
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
EO EL e dall'Avv. Lorenza Rosso appellata
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni più opportuna declaratoria, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Genova n. 2615 pubblicata in data 11/10/2024:
1 - In via principale, condannare al pagamento – in Controparte_2
aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, condannare al pagamento – in Controparte_2
aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale - e quindi dal 19 aprile 2017 - alla data dell'effettivo saldo;
- in via di estremo subordine, condannare al pagamento Controparte_2
– in aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data dell'atto di precetto (10.10.2023) all'effettivo saldo.
- Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, respingere l'appello proposto dai Sigg. ed Parte_1
ed accertare, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, che Parte_2
l'atto di precetto del 12/10/2023 è illegittimo e dovrà quindi essere dichiarato inefficace per la somma di € 161.071,38, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di
Genova n. 2615/2024 dell'11/10/2024. Vinte le spese ed i compensi del presente grado di giudizio. Clausola concessa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.2615/2024 il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato il 24 Controparte_2
ottobre 2023, con il quale e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori di intimavano ad il Persona_1 Controparte_2 pagamento dell'importo di € 99.185,50, oltre interessi legali, sulla base del titolo pag. 2/8 esecutivo costituito dalla sentenza n.3114/2018 del Tribunale di Genova, che aveva condannato al pagamento, in favore di , della somma Controparte_2 Parte_3 di € 99.185,50 oltre interessi legali dal 14 luglio 1998 al saldo;
sentenza del Tribunale di
Genova confermata dalla Corte d'Appello di Genova, con sentenza n.989/2022, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Con la sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'opposizione, veniva dichiarata l'inefficacia del precetto per la somma di € 142.670,97; veniva inoltre rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente, disposta la compensazione per metà delle spese di lite, e veniva condannata l'opponente al pagamento delle restanti in favore dei convenuti opposti.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo è stato dedotto che “la predetta sentenza è meritevole di parziale impugnazione nella parte che ha statuito che non sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, IV comma, c.c. in quanto il titolo esecutivo giudiziale nel dispositivo e/o nella motivazione non contiene l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata e per omessa pronuncia in ordine alla determinazione degli interessi sulla somma oggetto di condanna”;
ii. con un secondo motivo è stato dedotto che, “in quanto Giudice di cognizione per la vertenza incardinata dall'opposizione all'atto di precetto, il Tribunale di Genova ha altresì omesso di pronunciarsi in merito agli interessi dovuti ex art. 1218 IV comma
c.c. dalla notifica dell'atto di precetto al saldo quale sanzione comminata dalla norma in esame, soprattutto in forza del persistente inadempimento dell'odierna appellata”. Ha lamentato l'appellante che la sentenza non contiene l'espressa previsione in ordine al interessi successivi al 10 ottobre 2023, avendo in motivazione dato atto di un conteggio degli interessi ex art.1284 co.1 cc dal 14 luglio 1998 al 10 ottobre 2023 – data sino alla quale erano quantificati nel precetto gli interessi – per l'importo di € 48.050,36.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi svolti, e contestando tutte le circostanze in fatto dedotte pag. 3/8 dall'appellante. Ha svolto appello incidentale chiedendo accertarsi l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado in ordine al calcolo eseguito per determinare la somma dovuta e ridurre l'importo di cui al precetto opposto. Ha dedotto l'appellata che
“il Giudice di prime cure è incorso in errore nel calcolo degli importi correttamente precettati. A pagina 10 della sentenza, infatti, si legge: “Pertanto, Controparte_2
sarà tenuta a pagare, in favore di e , in
[...] Parte_1 Parte_2
proprio e quali procuratori di , la somma di euro 156.821,51 derivante Persona_1
dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” In realtà la voce di € 8.748,33 è relativa alle spese legali liquidate a favore dell'esponente nella sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 989/2022 del 3/9/2022 (cfr. prod. 1 allegata al fascicolo di primo grado) provvedimento che, nel respingere il gravame allora proposto dai Sigg. ed , condannava questi Parte_1 Parte_2
ultimi alla rifusione delle spese a favore della Dott.ssa , quantificate Controparte_2 nella misura di € 6.615,00 oltre accessori di legge, e così € 9.652,08. Detto importo e quindi deve essere portato a deconto e non sommato: del resto, nell'atto di precetto opposto controparte provvedeva a detrarre tale somma dal proprio preteso credito.
Presumibilmente, per una svista, il Giudice di prime cure ha invece sommato detta voce, giungendo quindi a quantificare l'importo corretto in € 156.821,51 in luogo di €
139.324,85. In realtà, il conteggio corretto è il seguente: • € 99.185,50 per capitale portato dal titolo;
• € 48.050,36 per interessi dal 14.07.1998 al 10.10.2023 • € 837,32 per atto di precetto;
• a dedurre, € 9.652,08 per spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado. E così, in totale, € 138.421,10. Di conseguenza, il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per la somma di € 161.071,38 in luogo di quella di € 142.670,97 riportata nel dispositivo della sentenza”.
pag. 4/8 5- Ritiene questa Corte che l'appello principale non possa trovare accoglimento. I due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti l'entità degli interessi dovuti sulla somma di cui al titolo posto a fondamento del precetto notificato. Come noto, “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Cass.Sez.Un., 7 maggio 2024, n.12449; conforme, successivamente Cass. Sez.3, 11 febbraio 2025, n.3499, ove è stato ribadito che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art.
1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”). Ogni contraria deduzione dell'appellante è infondata. È infondata anche la deduzione dell'appellante, di cui al secondo motivo d'appello, in ordine ad una limitazione dell'entità degli interessi che sarebbe stata pronunciata con la sentenza appellata sino alla data indicata in precetto e non sino al saldo. Al riguardo il conteggio degli interessi ex art. 1284 co.1 cc è stato eseguito nella motivazione della sentenza per rideterminare l'entità dell'importo degli interessi sino alla data alla quale gli interessi erano stati quantificati nel precetto stesso, ma senza alcuna limitazione in ordine alla debenza sino al saldo sulla base del titolo posto a fondamento del precetto. Nel dispositivo della sentenza non è contenuta alcuna pronuncia in ordine alla limitazione temporale degli interessi legali, necessariamente dovuti sino al saldo per effetto del titolo. La pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione correttamente si è limitata alla dichiarazione di inefficacia del precetto per l'importo indicato in pag. 5/8 dispositivo. Entrambi i motivi d'appello non possono trovare accoglimento per le ragioni sopra esposte.
6 – In relazione all'appello incidentale ritiene questa Corte di dover riqualificare l'appello quale istanza di correzione di errore materiale. È stato precisato dalla Corte di
Cassazione che, “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Cass.Sez.6-2, 12 gennaio 2022, n.683; v. anche Cass.Sez.2, 21 ottobre 1998, n.10447, con la quale era già stato affermato il principio secondo cui
“nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza”). L'errore materiale di cui è chiesta la correzione è costituito, nel calcolo del dovuto da
[...]
, dall'avvenuta addizione, invece della sottrazione, dell'importo di € Controparte_2
8.748,33, relativo alle spese di lite liquidate con sentenza della Corte d'Appello di
Genova n.989/2022 (così in comparsa di costituzione in appello: “… a pagina 10 della sentenza, infatti, si legge: “Pertanto, sarà tenuta a Controparte_2
pagare, in favore di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori di , la somma di euro 156.821,51 derivante dalla seguente Persona_1
sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro
pag. 6/8 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” In realtà la voce di € 8.748,33 è relativa alle spese legali liquidate a favore dell'esponente nella sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 989/2022 del 3/9/2022 (cfr. prod. 1 allegata al fascicolo di primo grado) provvedimento che, nel respingere il gravame allora proposto dai Sigg. ed , condannava questi ultimi alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese a favore della Dott.ssa , quantificate nella Controparte_2 misura di € 6.615,00 oltre accessori di legge, e così € 9.652,08). Al riguardo la parte appellante ha riconosciuto l'esistenza dell'errore materiale nella sentenza di primo grado, deducendo che “… la sentenza oggetto del presente gravame contiene un mero errore materiale del Giudice di Primo Grado, per il quale non era necessario un mezzo di gravame, neppure incidentale, in senso proprio, essendo pacifico che le spese di secondo grado – quantificate in € 8.748,33 – erano state sottratte nel conteggio effettuato nell'atto di precetto notificato”. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale anche in considerazione della richiesta concernente la maggiore somma di €
9.652,08, non indicata in sentenza. Ritiene questa Corte che possa procedersi alla correzione dell'errore materiale relativo all'importo di € 8.748,33, addizionato invece che sottratto in sentenza, mentre è inammissibile il motivo di impugnazione incidentale per il maggiore importo di € 9.652,08. Ove, a pagina 10 della sentenza appellata si legge
“… sarà tenuta a pagare, in favore di Controparte_2 Parte_1
e , in proprio e quali procuratori di , la somma
[...] Parte_2 Persona_1
di euro 156.821,51 derivante dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” deve intendersi, in luogo della somma di euro
156.821,51, la somma di € 139.324,85 derivante dalla seguente operazione aritmetica: €
99.185,50 + € 48.050,36 + € 837,32 – € 8.748,33 = € 139.324,85, con conseguente importo per il quale è stata dichiarata l'inefficacia del precetto (intimato per €
299.492,48) con la sentenza di primo grado pari ad € 160.167,63 (derivante dalla seguente operazione aritmetica: € 299.492,48 – € 139.324,85 = € 160.167,63), in luogo della somma di € 142.670,97 indicata nel primo capo del dispositivo.
pag. 7/8 7- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, stante il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale per la parte in cui è richiesto il riconoscimento di importo eccedente l'incontestato errore materiale nei conteggi eseguiti nella sentenza appellata.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. dispone procedersi alla correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado ove:
a. a pagina 10, in luogo della “somma di euro 156.821,51 derivante dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” deve intendersi la somma di €
139.324,85 derivante dalla seguente operazione aritmetica: € 99.185,50 +
€ 48.050,36 + € 837,32 – € 8.748,33 = € 139.324,85;
b. nel primo capo del dispositivo in luogo della somma di € 142.670,97 deve intendersi la somma di € 160.167,63;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis co.2 cpc nei termini assegnati, la causa veniva discussa all'udienza del giorno 15 ottobre 2025 innanzi il collegio e trattenuta in decisione all'esito della discussione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 352/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi in proprio e nella qualità di eredi della deceduta (C.F. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella SPOTORNO C.F._3
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
EO EL e dall'Avv. Lorenza Rosso appellata
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, previa ogni più opportuna declaratoria, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Genova n. 2615 pubblicata in data 11/10/2024:
1 - In via principale, condannare al pagamento – in Controparte_2
aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, condannare al pagamento – in Controparte_2
aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale - e quindi dal 19 aprile 2017 - alla data dell'effettivo saldo;
- in via di estremo subordine, condannare al pagamento Controparte_2
– in aggiunta al capitale e agli interessi già liquidati con la sentenza oggetto del presente appello – della maggior somma dovuta a titolo di interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data dell'atto di precetto (10.10.2023) all'effettivo saldo.
- Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, respingere l'appello proposto dai Sigg. ed Parte_1
ed accertare, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, che Parte_2
l'atto di precetto del 12/10/2023 è illegittimo e dovrà quindi essere dichiarato inefficace per la somma di € 161.071,38, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di
Genova n. 2615/2024 dell'11/10/2024. Vinte le spese ed i compensi del presente grado di giudizio. Clausola concessa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.2615/2024 il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato il 24 Controparte_2
ottobre 2023, con il quale e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori di intimavano ad il Persona_1 Controparte_2 pagamento dell'importo di € 99.185,50, oltre interessi legali, sulla base del titolo pag. 2/8 esecutivo costituito dalla sentenza n.3114/2018 del Tribunale di Genova, che aveva condannato al pagamento, in favore di , della somma Controparte_2 Parte_3 di € 99.185,50 oltre interessi legali dal 14 luglio 1998 al saldo;
sentenza del Tribunale di
Genova confermata dalla Corte d'Appello di Genova, con sentenza n.989/2022, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Con la sentenza appellata, in parziale accoglimento dell'opposizione, veniva dichiarata l'inefficacia del precetto per la somma di € 142.670,97; veniva inoltre rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente, disposta la compensazione per metà delle spese di lite, e veniva condannata l'opponente al pagamento delle restanti in favore dei convenuti opposti.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti due motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo è stato dedotto che “la predetta sentenza è meritevole di parziale impugnazione nella parte che ha statuito che non sono dovuti gli interessi maggiorati ex art. 1284, IV comma, c.c. in quanto il titolo esecutivo giudiziale nel dispositivo e/o nella motivazione non contiene l'accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata e per omessa pronuncia in ordine alla determinazione degli interessi sulla somma oggetto di condanna”;
ii. con un secondo motivo è stato dedotto che, “in quanto Giudice di cognizione per la vertenza incardinata dall'opposizione all'atto di precetto, il Tribunale di Genova ha altresì omesso di pronunciarsi in merito agli interessi dovuti ex art. 1218 IV comma
c.c. dalla notifica dell'atto di precetto al saldo quale sanzione comminata dalla norma in esame, soprattutto in forza del persistente inadempimento dell'odierna appellata”. Ha lamentato l'appellante che la sentenza non contiene l'espressa previsione in ordine al interessi successivi al 10 ottobre 2023, avendo in motivazione dato atto di un conteggio degli interessi ex art.1284 co.1 cc dal 14 luglio 1998 al 10 ottobre 2023 – data sino alla quale erano quantificati nel precetto gli interessi – per l'importo di € 48.050,36.
3- L'appellata si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi svolti, e contestando tutte le circostanze in fatto dedotte pag. 3/8 dall'appellante. Ha svolto appello incidentale chiedendo accertarsi l'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado in ordine al calcolo eseguito per determinare la somma dovuta e ridurre l'importo di cui al precetto opposto. Ha dedotto l'appellata che
“il Giudice di prime cure è incorso in errore nel calcolo degli importi correttamente precettati. A pagina 10 della sentenza, infatti, si legge: “Pertanto, Controparte_2
sarà tenuta a pagare, in favore di e , in
[...] Parte_1 Parte_2
proprio e quali procuratori di , la somma di euro 156.821,51 derivante Persona_1
dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” In realtà la voce di € 8.748,33 è relativa alle spese legali liquidate a favore dell'esponente nella sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 989/2022 del 3/9/2022 (cfr. prod. 1 allegata al fascicolo di primo grado) provvedimento che, nel respingere il gravame allora proposto dai Sigg. ed , condannava questi Parte_1 Parte_2
ultimi alla rifusione delle spese a favore della Dott.ssa , quantificate Controparte_2 nella misura di € 6.615,00 oltre accessori di legge, e così € 9.652,08. Detto importo e quindi deve essere portato a deconto e non sommato: del resto, nell'atto di precetto opposto controparte provvedeva a detrarre tale somma dal proprio preteso credito.
Presumibilmente, per una svista, il Giudice di prime cure ha invece sommato detta voce, giungendo quindi a quantificare l'importo corretto in € 156.821,51 in luogo di €
139.324,85. In realtà, il conteggio corretto è il seguente: • € 99.185,50 per capitale portato dal titolo;
• € 48.050,36 per interessi dal 14.07.1998 al 10.10.2023 • € 837,32 per atto di precetto;
• a dedurre, € 9.652,08 per spese legali liquidate nella sentenza di secondo grado. E così, in totale, € 138.421,10. Di conseguenza, il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per la somma di € 161.071,38 in luogo di quella di € 142.670,97 riportata nel dispositivo della sentenza”.
pag. 4/8 5- Ritiene questa Corte che l'appello principale non possa trovare accoglimento. I due motivi d'appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi afferenti l'entità degli interessi dovuti sulla somma di cui al titolo posto a fondamento del precetto notificato. Come noto, “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (Cass.Sez.Un., 7 maggio 2024, n.12449; conforme, successivamente Cass. Sez.3, 11 febbraio 2025, n.3499, ove è stato ribadito che “la condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art.
1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”). Ogni contraria deduzione dell'appellante è infondata. È infondata anche la deduzione dell'appellante, di cui al secondo motivo d'appello, in ordine ad una limitazione dell'entità degli interessi che sarebbe stata pronunciata con la sentenza appellata sino alla data indicata in precetto e non sino al saldo. Al riguardo il conteggio degli interessi ex art. 1284 co.1 cc è stato eseguito nella motivazione della sentenza per rideterminare l'entità dell'importo degli interessi sino alla data alla quale gli interessi erano stati quantificati nel precetto stesso, ma senza alcuna limitazione in ordine alla debenza sino al saldo sulla base del titolo posto a fondamento del precetto. Nel dispositivo della sentenza non è contenuta alcuna pronuncia in ordine alla limitazione temporale degli interessi legali, necessariamente dovuti sino al saldo per effetto del titolo. La pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione correttamente si è limitata alla dichiarazione di inefficacia del precetto per l'importo indicato in pag. 5/8 dispositivo. Entrambi i motivi d'appello non possono trovare accoglimento per le ragioni sopra esposte.
6 – In relazione all'appello incidentale ritiene questa Corte di dover riqualificare l'appello quale istanza di correzione di errore materiale. È stato precisato dalla Corte di
Cassazione che, “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Cass.Sez.6-2, 12 gennaio 2022, n.683; v. anche Cass.Sez.2, 21 ottobre 1998, n.10447, con la quale era già stato affermato il principio secondo cui
“nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza”). L'errore materiale di cui è chiesta la correzione è costituito, nel calcolo del dovuto da
[...]
, dall'avvenuta addizione, invece della sottrazione, dell'importo di € Controparte_2
8.748,33, relativo alle spese di lite liquidate con sentenza della Corte d'Appello di
Genova n.989/2022 (così in comparsa di costituzione in appello: “… a pagina 10 della sentenza, infatti, si legge: “Pertanto, sarà tenuta a Controparte_2
pagare, in favore di e , in proprio e quali Parte_1 Parte_2
procuratori di , la somma di euro 156.821,51 derivante dalla seguente Persona_1
sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro
pag. 6/8 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” In realtà la voce di € 8.748,33 è relativa alle spese legali liquidate a favore dell'esponente nella sentenza di Codesta Ecc.ma Corte n. 989/2022 del 3/9/2022 (cfr. prod. 1 allegata al fascicolo di primo grado) provvedimento che, nel respingere il gravame allora proposto dai Sigg. ed , condannava questi ultimi alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese a favore della Dott.ssa , quantificate nella Controparte_2 misura di € 6.615,00 oltre accessori di legge, e così € 9.652,08). Al riguardo la parte appellante ha riconosciuto l'esistenza dell'errore materiale nella sentenza di primo grado, deducendo che “… la sentenza oggetto del presente gravame contiene un mero errore materiale del Giudice di Primo Grado, per il quale non era necessario un mezzo di gravame, neppure incidentale, in senso proprio, essendo pacifico che le spese di secondo grado – quantificate in € 8.748,33 – erano state sottratte nel conteggio effettuato nell'atto di precetto notificato”. Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale anche in considerazione della richiesta concernente la maggiore somma di €
9.652,08, non indicata in sentenza. Ritiene questa Corte che possa procedersi alla correzione dell'errore materiale relativo all'importo di € 8.748,33, addizionato invece che sottratto in sentenza, mentre è inammissibile il motivo di impugnazione incidentale per il maggiore importo di € 9.652,08. Ove, a pagina 10 della sentenza appellata si legge
“… sarà tenuta a pagare, in favore di Controparte_2 Parte_1
e , in proprio e quali procuratori di , la somma
[...] Parte_2 Persona_1
di euro 156.821,51 derivante dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” deve intendersi, in luogo della somma di euro
156.821,51, la somma di € 139.324,85 derivante dalla seguente operazione aritmetica: €
99.185,50 + € 48.050,36 + € 837,32 – € 8.748,33 = € 139.324,85, con conseguente importo per il quale è stata dichiarata l'inefficacia del precetto (intimato per €
299.492,48) con la sentenza di primo grado pari ad € 160.167,63 (derivante dalla seguente operazione aritmetica: € 299.492,48 – € 139.324,85 = € 160.167,63), in luogo della somma di € 142.670,97 indicata nel primo capo del dispositivo.
pag. 7/8 7- Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in considerazione della soccombenza reciproca delle parti, stante il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale per la parte in cui è richiesto il riconoscimento di importo eccedente l'incontestato errore materiale nei conteggi eseguiti nella sentenza appellata.
8- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. dispone procedersi alla correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado ove:
a. a pagina 10, in luogo della “somma di euro 156.821,51 derivante dalla seguente sommatoria: - euro 99.185,50 per capitale;
- euro 48.050,36 per interessi;
- euro 837,32 per atto di precetto;
- euro 8.748,33 per spese legali liquidate in sentenza” deve intendersi la somma di €
139.324,85 derivante dalla seguente operazione aritmetica: € 99.185,50 +
€ 48.050,36 + € 837,32 – € 8.748,33 = € 139.324,85;
b. nel primo capo del dispositivo in luogo della somma di € 142.670,97 deve intendersi la somma di € 160.167,63;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 350 bis co.2 cpc nei termini assegnati, la causa veniva discussa all'udienza del giorno 15 ottobre 2025 innanzi il collegio e trattenuta in decisione all'esito della discussione.