Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 29 aprile 2025, svolta con modalità cartolari, avanti il Giudice dott.ssa
Manuela Giacchetti, viene chiamata la causa RG n. 3090/2022 R.G. del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Tasin RT C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Pergine (TN) Via S. Pietro n. 76
Ricorrente/opponente
Contro
( .IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Denise Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
Chiogna e Alessio Gusmeroli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima presso la sede dell'Avvocatura comunale in Trento (TN) Piazza Fiera 17
Resistente/opposto e nei confronti di
(C.F./P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Paola Matassoni con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di in Trento (TN) Via Guardini n. 2 Controparte_2
Terzo chiamato
Preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta e discussione depositate: dall'Avv. Claudio Tasin nell'interesse di parte ricorrente in data 26/03/2025 e le precedenti;
dall'Avv. Alessio Gusmeroli depositate in data 26/03/2025 e le precedenti;
dall'Avv. Paola Matassoni per il chiamato depositate in data 24/04/2025 e Controparte_2
le precedenti
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione e riserva di deliberare al termine della camera di consiglio.
*°*°*
All'esito, pronuncia sentenza mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, contestualmente al verbale di udienza.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Manuela Giacchetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3090 R.G. del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Claudio Tasin RT C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Pergine (TN) Via S. Pietro n. 76
Ricorrente/opponente
Contro
(C.F./P.IVA ) con il patrocinio degli avv.ti Denise Controparte_1 P.IVA_1
Chiogna e Alessio Gusmeroli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima presso la sede dell'Avvocatura comunale in Trento (TN) Piazza Fiera 17
Resistente/opposto e nei confronti di
(C.F./P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. Paola Matassoni con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di in Trento (TN) Via Guardini n. 22 Controparte_2
Terzo chiamato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dalla legge
18/06/2009, n. 69, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 17/12/2022, notificato in data 23/01/2023, RT evocava in giudizio il proponendo opposizione avverso la Controparte_1 determinazione dirigenziale n. 57/455 del 28/10/2022 di revoca dell'autorizzazione alla
2 locazione dell'alloggio pubblico ad uso abitativo, a “canone sostenibile” - sito a Trento in via Pomeranos n. 107 di proprietà di - a seguito di accertamento che la Controparte_2 medesima non aveva utilizzato. senza previa autorizzazione, l'appartamento assegnatole per un periodo di oltre sessanta giorni.
In particolare, l'opponente affermava di aver occupato l'alloggio quotidianamente e chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la revoca della determina.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava quanto ex adverso eccepito Controparte_1
e dedotto, chiedendo la reiezione del ricorso;
formulava altresì istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, instaurato ritualmente il contraddittorio con la costituzione anche del chiamato espletata l'istruttoria, la causa perviene ora a Controparte_2
decisione.
Motivi della decisione
La domanda formulata da è infondata e, pertanto, va rigettata per le RT
considerazioni che seguono.
La questione è inerente alla revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio, sito a
Trento in via Pomeranos n. 107 di proprietà di disposta dal Dirigente del Controparte_2
Progetto Politiche Abitative del Comune di Trento, che la ricorrente censura sotto tre diversi profili che, per comodità, vengono esaminati seguendo l'ordine del ricorso.
1. Con il primo motivo, la ricorrente afferma che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto assoluto di potere trattandosi di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, dunque, di competenza del Sindaco.
La censura appare priva di fondamento.
In materia di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione di alloggio è regolata dalla
Legge Provinciale n. 15/2005 e relativo regolamento di attuazione, il D.P.P. 12/12/2011, n.
17/75.
La normativa in parola affida l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli Enti Locali (nel caso specifico, il Comune di Trento) i quali, vagliate le domande presentate dagli aspiranti locatari, redigono una graduatoria in base alla quale, verificata la disponibilità di alloggi, procedono all'assegnazione autorizzando a Controparte_2
stipulare i relativi contratti di locazione.
Usualmente l'assegnazione di alloggi rientra nella competenza del dirigente di Settore, ossia, per quanto qui interessa, il Dirigente del Servizio del Progetto Politiche Abitative del
3 . Controparte_1
Ne consegue la legittimità della determinazione dirigenziale n. 57/455 del 28/10/2022.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente afferma come non fosse possibile l'adozione del provvedimento impugnato, in quanto fondato su fatti verificatisi sotto la vigenza di un precedente contratto di locazione, dichiarato inefficace e poi sostituito dal contratto stipulato in data 20/07/2022.
La censura non coglie nel segno.
A mente dell'art. 5, comma 5 bis, L.P. n. 15/2005: “Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e b bis) del predetto comma. In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato, se non sussistono i requisiti e le condizioni per il subentro previsti dal regolamento di esecuzione”.
Il successivo comma 5 ter statuisce che: “Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione”.
Dunque i requisiti - e i relativi doveri che l'assegnatario si assume - non derivano dal contratto di locazione, bensì dal provvedimento autorizzativo a locare, sicché la loro mancanza comporta la revoca del provvedimento di assegnazione e, conseguentemente, la risoluzione di diritto del contratto di locazione in quanto non più sorretto dal suo presupposto (ossia, il provvedimento di autorizzazione a locare).
Ebbene, la vicenda per cui è causa ha visto la successione nel tempo di due distinti procedimenti di revoca dell'autorizzazione a locare.
Il primo procedimento ha riguardato una situazione di morosità con adozione del provvedimento di revoca, poi sospeso per intervenuta adesione della ricorrente a un piano di pagamento e, infine, ritirato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.P: n. 17-75/Leg del
2011 C.P. a fronte dell'integrale pagamento da parte della conduttrice di quanto dovuto.
Ciò ha comportato la necessità della stipula di un nuovo contratto di locazione (ossia, il contratto del 20/07/2022) atteso che il primo era già risolto di diritto.
Il secondo procedimento - avviato nelle more del periodo di sospensione dell'efficacia del primo provvedimento di revoca - ha, invece, ad oggetto la mancata occupazione dell'alloggio da parte della ricorrente negli anni 2021 e 2022 per cui è causa.
Appare evidente che con il ritiro del primo provvedimento di revoca, è tornato a rivivere l'originario e unico provvedimento di autorizzazione alla locazione, che ha portato alla
4 stipula del nuovo contratto di locazione.
3. Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce sia la mancanza dei presupposti di legge ai fini dell'adozione della revoca dell'autorizzazione a locare, che la carenza di motivazione.
La censura non appare apprezzabile.
Nel caso specifico, il Dirigente del Servizio del Progetto Politiche Abitative del Comune di
Trento ha adottato la determinazione di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito a Trento in via Pomeranos n. 107 in applicazione degli artt. 5, comma 5 bis e 9 comma 3, lettera d bis, punto 1, avendo accertato la mancata occupazione dell'alloggio da parte della Pt_1
“per un periodo continuativo di almeno sessanta giorni, senza autorizzazione di CP_2
(..)”.
[...]
La determinazione dirigenziale richiama gli atti istruttori, inclusa la nota di Controparte_2 del 5/07/2022 (doc. 11 resistente) che segnalava come “la signora (..) ha RT abbandonato l'alloggio interno 19 sito in via Pomeranos 107 a Trento” e che “l'assenza della signora è documentata a partire da marzo 2022”. Pt_1
Appare inoltre incontestato come la ricorrente, anche a seguito della richiesta di accesso agli atti, abbia avuto contezza dell'iter logico giuridico che ha determinato l'Amministrazione alla revoca, tant'è che ha proposto puntuale opposizione.
Detto ciò, si impone di passare al vaglio della sussistenza dei presupposti della revoca.
A tal proposito, risulta documentato e provato per testi che la signora non ha Pt_1 occupato continuativamente l'alloggio almeno in due periodi: da giugno 2021 ad agosto
2021 e da marzo 2022 a giugno 2022.
In particolare, parte resistente ha ricostruito i quantitativi di gas e di energia elettrica consumati nei vari anni, tenuto conto dei medesimi periodi di tempo da un anno all'altro, ove emergono consumi medi mensili di 9 mc di gas e di circa 90kWh di energia elettrica;
nel caso specifico è emerso che nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, vi è stato un consumo nullo di gas naturale e un consumo nullo di energia elettrica, il che significa che la ricorrente non ha occupato il proprio alloggio continuativamente dal mese di giugno 2021 sino al mese di agosto 2021 (dunque, per un periodo superiore a sessanta giorni).
L'assenza della signora in tale arco temporale è confermata dall'accertamento Pt_1
compiuto dal Commissario della Polizia Locale in data 30/09/2021, signor Persona_1
(doc. 6 il quale aveva appreso dai vicini di casa che la signora
[...] Controparte_2 era stata vista “l'ultima volta (..) circa un mese fa e che (..) tra una visita e l'altra Pt_1 passano diversi mesi”. Tali fatti risultano confermati dallo stesso udito quale Per_1
teste alla udienza di escussione, celebrata il 23/01/2024.
5 Risulta altresì provata anche la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di oltre sessanta giorni, a decorrere dal mese di marzo 2022 al mese di giugno
2022.
Infatti la ricostruzione dei consumi fatturati (v. doc. 4 della ricorrente) indica un consumo nullo di energia elettrica dal mese di gennaio 2022 sino al mese di aprile 2022, mentre per i mesi di maggio, giugno e luglio 2022 le fatture evidenziano un consumo esiguo (ovvero:
13, 6 e 3 kWh, mentre nello stesso periodo le fatture relative al 2020 evidenziavano consumi medi mensili di 90 kWh). Analogamente per il consumo di gas naturale, che nel periodo da gennaio a luglio 2022 risultava nullo, a parte un esiguo consumo nel mese di maggio, pari a 4 mc.
Un ulteriore fatto che induce a ritenere la signora assente nei periodi indicati, è la Pt_1 circostanza che durante il monitoraggio dei contatori relativi alle utenze dell'alloggio, la tubatura dell'acquedotto pubblico è stata sempre trovata chiusa (V. doc. 12 del resistente e docc. nn. 7-8-9 -10-13-14 di . Controparte_2
E' emerso altresì che nell'arco temporale in parola, l'incaricato di non ha mai Controparte_2 trovato la signora nel proprio alloggio (teste escusso all'udienza Pt_1 Testimone_1 del 23/01/2024 il quale ha dichiarato: “Il periodo specifico va dal marzo 2022 sino al mese di giugno 2022. In tale periodo mi sono recato più volte presso l'abitazione della signora ed ho accertato che la signora non era presente;
ho verificato altresì i contatori del Pt_1 gas, dell'energia elettrica e dell'acqua. Il contatore dell'acqua era completamente staccato mentre quello dell'energia elettrica aveva registrato un consumo di circa 20kWh passando da 16.057 a 16.076 (..)”.
Ebbene, il fatto che siano stati eseguiti vari sopralluoghi in giorni e orari diversi e che in tali occasioni la signora non sia mai stata presente è una constatazione che deve Pt_1
ritenersi frutto di attività di percezione diretta da parte degli organi accertatori e che rileva, indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata effettuata in orari precisi.
E' pur vero che la ricorrente ha contestato questa attività, senza tuttavia promuovere querela di falso.
Si osserva che l'efficacia probatoria delle dichiarazioni raccolte dalla Polizia municipale poteva essere messa nel nulla unicamente attraverso la proposizione di una querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (a mente del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che l'agente incaricato segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle
6 apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria (Cass.
SS.UU. del 3/02/1996, n. 916; Cass. 25 novembre 1992 n. 12545; Cass. 29 luglio 1994 n.
7095). Prova contraria che nel corso del presente giudizio la ricorrente non ha fornito.
In difetto di querela di falso, deve quindi affermarsi che nei verbali in questione siano state trasfuse fedelmente le dichiarazioni dei vicini di casa della ricorrente.
Un ulteriore elemento che conferma la mancata occupazione dell'alloggio è fornito dal fatto, ampiamente documentato e mai contestato, che la signora sin dal 2017 è assunta Pt_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale presso la pizzeria “Romagnoli Andrea-Pizzeria Arcobaleno” a Gatteo (FC) a ben oltre 300 km. dall'alloggio per cui è causa (V. doc. 18 . CP_2
Il quadro probatorio fornito dal resistente in ordine alla mancata occupazione dell'alloggio da parte dell'opponente nei periodi per cui è causa, non viene scalfito neppure dalle dichiarazioni, peraltro generiche, rese dai testimoni introdotti dalla stessa, i signori Tes_2
(escusso all'udienza del 28/5/2024) e (escusso all'udienza del
[...] Testimone_3
3/09/2024).
In tema di edilizia residenziale pubblica, giova richiamare quanto enunciato dalla giurisprudenza la quale ha precisato che “Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio (..) non postula un abbandono formale e definitivo dell'alloggio, rilevando a tal fine anche un comportamento comunque indicativo di un disinteresse o di un “non prevalente interesse” del soggetto ad un'abitazione continua, che si manifesta attraverso utilizzi intermittenti e sporadici quand'anche la mancata stabile occupazione sia motivata da ragioni di vita e di lavoro e non sorretta da animus derelinquendi senza che si possa attribuire alcuna rilevanza ad altri elementi, quali le ragioni dell'allontanamento o la volontà di tornarvi, una volta cessate tali ragioni” (T.A.R. Lazio del 26/04/2017, n. 274). Principio confermato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che: “l'abbandono del godimento dell'alloggio ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell'assegnazione in locazione (..), poiché la ratio della norma è quella di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, alle categorie sociali meno protette che ne siano del tutto prive, senza che rilevi la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cass. ord. del 18/10/2016, n. 21056).
Allo stato, a fronte delle doglianze degli enti interessati, non risulta in alcun modo provato che la signora abbia occupato regolarmente l'appartamento, anzi, è provato che lo Pt_1
stesso nei periodi contestati era rimasto disabitato per una durata di oltre sessanta giorni,
7 senza che venisse richiesta alcuna preventiva autorizzazione.
4. Il ricorso è dunque infondato e va respinto non avendo la ricorrente alcun diritto soggettivo a mantenere l'assegnazione dell'alloggio di cui al contratto di locazione sottoscritto con CP_2
5. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti della parte resistente e della parte chiamata, che si liquidano come da dispositivo.
6. Si ritiene che l'assenza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto a fondamento della domanda, in aggiunta alla circostanza che la ricorrente ha mantenuto la disponibilità dell'alloggio nonostante la situazione di assenza prolungata e sistematica per gran parte dei periodi in contestazione, sì da configurarne l'uso alla stregua dell'utilizzazione di una c.d. “seconda casa”, impedendo che il medesimo venisse assegnato ad un altro nucleo familiare presente nelle graduatorie comunali, riveli la pretestuosità dell'impugnazione e valga ad integrare quell'abuso del processo che giustifica – unitamente alla totale soccombenza della parte – l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che va equitativamente determinata in misura pari agli onorari liquidati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da RT
, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
[...]
1- rigetta il ricorso depositato in data 17/12/2022, notificato in data 23/01/2023.
2- condanna la ricorrente a rifondere al e a RT Controparte_1 CP_2 le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, ciascuno, oltre
[...]
accessori come per legge.
3- condanna al pagamento in favore del resistente , RT Controparte_1 della somma di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Trento, 29 aprile 2025
Il g.o.p.
Dott. Manuela Giacchetti
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