TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/12/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. E P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1
d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Filippo Ungari Trasatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), via Arno 88, giusta procura in atti
- attore
E
C.F. E P IVA Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta contumace
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato l'inadempimento della Controparte_1 rispetto alle clausole del contratto d'appalto numero 01/25 dell'11 febbraio 2025, per l'effetto, condannare la in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02 maturati e/o maturandi, dalla domanda, sino all'effettivo soddisfo, per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa. Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali, come per legge”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto di aver concluso, in data 11 febbraio 2025, un contratto di appalto con la con cui quest'ultima si è obbligata al montaggio di Controparte_1 arredi e allestimenti navali prodotti dalla Parte_1
Tra gli obblighi contrattuali, inoltre, vi era quello di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante il rilascio del relativo DURC, pena la risoluzione del contratto per impossibilità dell'assolvimento degli impegni assunti.
Nel periodo compreso tra l'11 febbraio 2025 ed il 18 marzo 2025, quindi, la ha Parte_1 emesso gli ordini di acquisto numeri 025/0263 di € 292.800,00 e 025/0544 di € 134.200,00 e, il 13 febbraio 2025 ed il 25 marzo 2025, ha versato alla a titolo di anticipo gli Controparte_1 importi di € 43.920,00 e di € 13.420,00 a cui corrispondono le fatture emesse dall'appaltatrice numeri 6 del 12 febbraio 2025 e 13 del 21 marzo 2025.
Tuttavia, la non ha potuto fare accesso ai cantieri navali per procedere al Controparte_1 montaggio degli arredi di cui agli ordini di acquisto numeri 025/0263 e 025/0544 perché non era in grado di fornire alla committente il DURC in corso di validità.
Con pec del 30 aprile 2025, la ha risolto ex art. 1456 c.c. il contratto di appalto Parte_1 numero 01/25 dell'11 febbraio 2025 e chiesto la restituzione dell'importo di € 57.340,00, somma che non è mai stata restituita.
La convenuta non si è costituita in giudizio e, con decreto del 4.9.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza dell'11.11.2025, stante la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza cartolare del 18.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025 il Giudice, lette le note depositate, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
La domanda dell'attrice è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Venendo all'analisi del caso concreto, dunque, si ritiene che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante in qualità di creditore.
Nello specifico, la documentazione allegata al ricorso consente di ritenere validamente concluso tra le parti il contratto di appalto per il montaggio degli arredi all'interno dei cantieri navali.
Come è noto, per poter accedere ai cantieri navali, è necessaria quale condizione imprescindibile essere in regola con le posizioni contributive e, quindi, presentare il DURC in corso di validità affinché venga scongiurata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oltre alle eventuali conseguenze amministrative e penali in ipotesi di incidente sul lavoro.
Il contratto di appalto sottoscritto fra le parti prevedeva espressamente che: “Prima dell'inizio dei lavori il fornitore deve dichiarare per iscritto di aver provveduto alle coperture assicurative obbligatorie, previste dalle normative vigenti e di essere in regola con i versamenti contributivi”.
Tuttavia, come risulta dalla documentazione versata in atti, dopo la conclusione del contratto di appalto e l'emissione degli ordini di acquisto numeri 025/0263 e 025/0544 e il versamento di un anticipo di euro 57.340,00, l'odierna convenuta è risultata non in regola con la contribuzione e priva di DURC in corso di validità, non potendo conseguentemente accedere ai cantieri per effettuare il montaggio degli arredi, così rendendosi inadempiente al contratto e legittimando l'attrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (pec del 30 aprile 2025) con conseguente diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo.
La convenuta, non essendosi costituita, non ha contestato le allegazioni e le produzioni documentali di parte attrice così come non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi, pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale della stessa, deve essere condannata al pagamento in favore della dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. Parte_1
231/02 dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00
e 260.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta l'inadempimento della rispetto alle clausole del contratto Controparte_1
d'appalto numero 01/25 dell'11 febbraio 2025 e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore della dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. Parte_1
231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
, che liquida in € 4.217,00 per compensi, € 786,00 per spese vive (contributo Parte_1 unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 18.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. E P. IVA , in persona del Presidente del Consiglio Parte_1 P.IVA_1
d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Filippo Ungari Trasatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma
(RM), via Arno 88, giusta procura in atti
- attore
E
C.F. E P IVA Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta contumace
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del
18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio dinnanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertato l'inadempimento della Controparte_1 rispetto alle clausole del contratto d'appalto numero 01/25 dell'11 febbraio 2025, per l'effetto, condannare la in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02 maturati e/o maturandi, dalla domanda, sino all'effettivo soddisfo, per tutte le ragioni sopra esposte in narrativa. Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali, come per legge”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto di aver concluso, in data 11 febbraio 2025, un contratto di appalto con la con cui quest'ultima si è obbligata al montaggio di Controparte_1 arredi e allestimenti navali prodotti dalla Parte_1
Tra gli obblighi contrattuali, inoltre, vi era quello di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante il rilascio del relativo DURC, pena la risoluzione del contratto per impossibilità dell'assolvimento degli impegni assunti.
Nel periodo compreso tra l'11 febbraio 2025 ed il 18 marzo 2025, quindi, la ha Parte_1 emesso gli ordini di acquisto numeri 025/0263 di € 292.800,00 e 025/0544 di € 134.200,00 e, il 13 febbraio 2025 ed il 25 marzo 2025, ha versato alla a titolo di anticipo gli Controparte_1 importi di € 43.920,00 e di € 13.420,00 a cui corrispondono le fatture emesse dall'appaltatrice numeri 6 del 12 febbraio 2025 e 13 del 21 marzo 2025.
Tuttavia, la non ha potuto fare accesso ai cantieri navali per procedere al Controparte_1 montaggio degli arredi di cui agli ordini di acquisto numeri 025/0263 e 025/0544 perché non era in grado di fornire alla committente il DURC in corso di validità.
Con pec del 30 aprile 2025, la ha risolto ex art. 1456 c.c. il contratto di appalto Parte_1 numero 01/25 dell'11 febbraio 2025 e chiesto la restituzione dell'importo di € 57.340,00, somma che non è mai stata restituita.
La convenuta non si è costituita in giudizio e, con decreto del 4.9.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito della prima udienza dell'11.11.2025, stante la natura documentale della causa, è stata fissata l'udienza cartolare del 18.12.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
All'esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025 il Giudice, lette le note depositate, ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
La domanda dell'attrice è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo
Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Venendo all'analisi del caso concreto, dunque, si ritiene che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante in qualità di creditore.
Nello specifico, la documentazione allegata al ricorso consente di ritenere validamente concluso tra le parti il contratto di appalto per il montaggio degli arredi all'interno dei cantieri navali.
Come è noto, per poter accedere ai cantieri navali, è necessaria quale condizione imprescindibile essere in regola con le posizioni contributive e, quindi, presentare il DURC in corso di validità affinché venga scongiurata la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, oltre alle eventuali conseguenze amministrative e penali in ipotesi di incidente sul lavoro.
Il contratto di appalto sottoscritto fra le parti prevedeva espressamente che: “Prima dell'inizio dei lavori il fornitore deve dichiarare per iscritto di aver provveduto alle coperture assicurative obbligatorie, previste dalle normative vigenti e di essere in regola con i versamenti contributivi”.
Tuttavia, come risulta dalla documentazione versata in atti, dopo la conclusione del contratto di appalto e l'emissione degli ordini di acquisto numeri 025/0263 e 025/0544 e il versamento di un anticipo di euro 57.340,00, l'odierna convenuta è risultata non in regola con la contribuzione e priva di DURC in corso di validità, non potendo conseguentemente accedere ai cantieri per effettuare il montaggio degli arredi, così rendendosi inadempiente al contratto e legittimando l'attrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (pec del 30 aprile 2025) con conseguente diritto alla restituzione della somma versata a titolo di anticipo.
La convenuta, non essendosi costituita, non ha contestato le allegazioni e le produzioni documentali di parte attrice così come non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi, pertanto, accertato l'inadempimento contrattuale della stessa, deve essere condannata al pagamento in favore della dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. Parte_1
231/02 dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 52.001,00
e 260.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta l'inadempimento della rispetto alle clausole del contratto Controparte_1
d'appalto numero 01/25 dell'11 febbraio 2025 e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore della dell'importo di € 57.340,00, oltre agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. Parte_1
231/02 dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
, che liquida in € 4.217,00 per compensi, € 786,00 per spese vive (contributo Parte_1 unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 18.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)