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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3600 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv. DEL
Parte_1 C.F._1
GAISO ANTONIO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIOTTI CP_1
SILVANA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Motivi in Fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente deduceva di aver beneficiato del reddito di cittadinanza in virtù di varie istanze presentate negli anni
2019/2020/2022; che l aveva inviato comunicazione di indebita percezione delle CP_1
somme percepite, pari ad euro 11.185,66 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, ed euro 3.096,58 per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2021 e veniva disposta la revoca del beneficio in parola con la seguente motivazione “- Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.l, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e “ Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”. Rappresentava invece che l' – sede di Pozzuoli con la nota CP_1
impugnata del 7.2.2023 aveva comunicato che: “Oggetto Domanda RdC/ PdC - Protocollo n.
3456764 nata il [...] – Accoglimento CP_2 Parte_1
1 Gentile Signora, la domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza
(PdC). Protocollo n. presentata in data 10/11/2020. è stata accolta, CodiceFiscale_2
in data 15/12/2020 con decorrenza dal 12/2020” pur non avendo provveduto poi all'erogazione sul presupposto della debenza delle precedenti somme.
Sostenuta l'illegittimità dei suddetti provvedimenti stante l'effettiva esistenza di una situazione di presenza in Italia dal 2009 concludeva chiedendo al Giudice adito di:
“1. Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte Costituzionale.
2. Accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. Controparte_3
nonché di quello di revoca della seconda istanza avente n° Controparte_4
3. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc della prima, della seconda istanza nonché della terza istanza avente n. Controparte_5
4. Disporre ogni opportuno provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte dell' consistenti nella concessione del rdc ai soli CP_1
stranieri titolari di permesso di lungo periodo con residenza di almeno 10 anni, con conseguente ordine all' di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, CP_1
riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti.
5. Dichiarare la disapplicazione dell'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata
6. Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_1 consistente nell'aver revocato l'erogazione alla ricorrente del RDC a causa della mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11:
7. Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente con le istanze n. CP_6
2019-956232 e n° a titolo di RDC è stato legittimamente Controparte_4 percepito e, pertanto, non ripetibile, e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' . CP_1
8. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente: dell'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sin dal momento della presentazione sia della prima sia della seconda istanza per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 ovvero, in subordine, la stessa somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Ordinare all' di ammettere la CP_1
2 ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le tre istanze aventi nn. e 6387638. 9. C.F._3 Controparte_4 CP_2
Ordinare ex art. 28 D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta ed a spese della convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale.
10. Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo sancito dall'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241.
11. Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo nel provvedimento di revoca di comunicare l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale nonché degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A.
12. In ogni caso, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1
versamento in favore del ricorrente del reddito di cittadinanza di cui alla terza istanza avente n. Controparte_5
13. Condannare l' al pagamento delle competenze di lite, oltre imposte di legge. CP_1
Si costituiva ritualmente l' il quale chiedeva di rigettare il ricorso e tutte le domande, CP_1
anche risarcitorie, formulate perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La causa è stata decisa all'udienza del 6.2.2025 sostituita mediante deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate..
I provvedimenti impugnati nel presente procedimento prendono le mosse dalla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di legge autocertificati dai richiedenti all'atto della proposizione della domanda, verifica effettuata con la concorrente attività dei Comuni di residenza degli interessati. Nell'ambito di detta attività di verifica, era stato revocato dall' il reddito di cittadinanza concesso in favore della ricorrente, sulla base di formale CP_1
comunicazione trasmessa dal Comune di residenza che ha accertato la mancanza del requisito di residenza ultradecennale.
La ricorrente impugnava il provvedimento di revoca e di conseguente indebito sostenendo di essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
3 In ricorso la parte ha documentato di aver regolarizzato la sua posizione in Italia con la sanatoria colf e badanti del 2009 che consentiva -a fronte del pagamento del contributo forfetario di 500 euro a mezzo F24- la regolarizzazione esclusivamente dei rapporti di lavoro in corso, esistenti alla data del 30 giugno 2009 ed instaurati da almeno tre mesi (quindi dal 30 marzo 2009) come disposto dalla l.n.102/2009 e riportato anche dalla Circolare INPS 101 del
2009. Avendo quini la parte ricorrente documentato la sua regolarizzazione ai sensi della suddetta disciplina ne discende che il rapporto di lavoro doveva essere antecedente al marzo
2009 e quindi conferma la presenza effettiva sul territorio italiano già a partire almeno dall'aprile 2009. Pare ricorrente, ad ulteriore comprova della presenza in Italia, ha depositato anche l'estratto contributivo, atto proveniente appunto dalla stessa resistente, che attesta il versamento di contributi sin dall'aprile 2009.
La ricorrente ha documentato altresì la comunicazione di assunzione dal giorno 16.2.2010
(in cui è indicato a pagina 3 come la lavoratrice aveva il suo alloggio a casa del datore di lavoro), il Modello 209 del 16.6.2010, la comunicazione di cessione fabbricato del 24.3.2010,
i bollettini del 2010 di pagamento contributi, l'allegato 21 (cioè bollettino, raccomandata, ricevuta fiscale e ricevuta del 17.6.2010 per l'invio del cd. KIT per emersione), il Codice fiscale rilasciato il 16.6.2010 nonché il Contratto di lavoro del giorno 1.3.2012. Parte ricorrente ha inoltre depositato il permesso di soggiorno illimitato del 2015 per soggiornanti di lungo periodo UE.
Orbene, dalle risultanze documentali offerte dalla difesa di parte ricorrente emergono elementi univoci che valgono a suffragare la sussistenza del requisito della residenza di lungo periodo nel territorio dello Stato (c.f.r. documenti nella produz. di parte attrice quali dichiarazione di assunzione al lavoro subordinato da aprile 2009, versamenti contributivi e percezione della Naspi tra il 2009 ed il 2019; cessione del fabbricato datata 24.3.2010; certificazioni anagrafiche del comune di residenza).
Non emerge, sulla scorta dei documenti ed accertamenti effettuati, che la ricorrente si sia allontanata dall'Italia nel periodo preso a riferimento, e risulta invece accertata la presenza continuativa della medesima sul territorio nazionale sin dall'aprile 2009.
La richiesta di restituzione degli importi percepiti risulta pertanto illegittima, essendo sussistente il requisito della continuatività della residenza in Italia per almeno 10 anni, come richiesto dalla normativa vigente.
Deve darsi atto in ogni caso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della
Corte di Giustizia Europea del 29.7.2024 che ha dichiarato “L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre2003, relativa allo status dei
4 cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali,
l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale
Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
Discende dalla illegittimità della prima revoca anche la insussistenza dei rilievi svolti nei provvedimenti emessi dall' successivamente e quindi l'insussistenza della contestata CP_1
presentazione della domanda prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019.
Non possono invece essere accolte le domande avanzate dalla ricorrente laddove ha chiesto al
Giudice adito di “ Ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC anche per le CP_1
eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal
DL 4/19, salvo quello della residenza decennale” non potendosi ovviamente emettere condanne in futuro.
Nemmeno può essere accolta la domanda volta a vedersi riconoscere il pagamento a carico dell' “di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / CP_1
sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le tre istanze aventi nn. RDC-2019-956232, e Controparte_4 CP_2
6387638” non avendo la parte fornito al Giudice alcun elemento da cui poter evincere l'esistenza del danno come lamentato.
L'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che l' ricevuta la comunicazione del Comune non poteva che revocare la CP_1
prestazione, la restante parte resta a carico dell' nella misura di cui in dispositivo, con CP_1
attribuzione al procuratore antistatario.
Allo stato non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione di gratuito patrocinio non avendo il difensore depositato istanza di liquidazione né aggiornato la documentazione relativa alla esistenza dei requisiti anche reddituali in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima
5 istanza RdC/PdC Protocollo n. nonché di quello della seconda Controparte_3
istanza avente n° e ,conseguentemente, dichiara che la ricorrente Controparte_4
nulla deve restituire all' in relazione agli importi già percepiti da aprile 2019 a settembre CP_1
2020 e da dicembre 2020 a marzo 2021; dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. RDC2022 5403207 presentata in data 4.3.; CP_1
rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in €2500,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 08/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 6.2.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3600 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv. DEL
Parte_1 C.F._1
GAISO ANTONIO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARIOTTI CP_1
SILVANA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Motivi in Fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente deduceva di aver beneficiato del reddito di cittadinanza in virtù di varie istanze presentate negli anni
2019/2020/2022; che l aveva inviato comunicazione di indebita percezione delle CP_1
somme percepite, pari ad euro 11.185,66 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, ed euro 3.096,58 per il periodo da dicembre 2020 a marzo 2021 e veniva disposta la revoca del beneficio in parola con la seguente motivazione “- Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.l, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e “ Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”. Rappresentava invece che l' – sede di Pozzuoli con la nota CP_1
impugnata del 7.2.2023 aveva comunicato che: “Oggetto Domanda RdC/ PdC - Protocollo n.
3456764 nata il [...] – Accoglimento CP_2 Parte_1
1 Gentile Signora, la domanda di Reddito di cittadinanza (RdC)/ Pensione di cittadinanza
(PdC). Protocollo n. presentata in data 10/11/2020. è stata accolta, CodiceFiscale_2
in data 15/12/2020 con decorrenza dal 12/2020” pur non avendo provveduto poi all'erogazione sul presupposto della debenza delle precedenti somme.
Sostenuta l'illegittimità dei suddetti provvedimenti stante l'effettiva esistenza di una situazione di presenza in Italia dal 2009 concludeva chiedendo al Giudice adito di:
“1. Sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti dinanzi la Corte Costituzionale.
2. Accogliere il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima istanza RdC/PdC Protocollo n. Controparte_3
nonché di quello di revoca della seconda istanza avente n° Controparte_4
3. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 all'erogazione del rdc della prima, della seconda istanza nonché della terza istanza avente n. Controparte_5
4. Disporre ogni opportuno provvedimento che elimini la disparità di trattamento per il carattere discriminatorio delle condotte dell' consistenti nella concessione del rdc ai soli CP_1
stranieri titolari di permesso di lungo periodo con residenza di almeno 10 anni, con conseguente ordine all' di cessare tale condotta e di rimuoverne gli effetti, CP_1
riconoscendo l'agevolazione economica agli stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano gli ulteriori requisiti prescritti.
5. Dichiarare la disapplicazione dell'art. 2 co. 1 lett “a” n 1 del decreto legge n. 4 del 2019 per contrasto con la normativa comunitaria richiamata
6. Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_1 consistente nell'aver revocato l'erogazione alla ricorrente del RDC a causa della mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza in Italia e conseguentemente, ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli effetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11:
7. Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente con le istanze n. CP_6
2019-956232 e n° a titolo di RDC è stato legittimamente Controparte_4 percepito e, pertanto, non ripetibile, e nulla è dovuto dalla ricorrente in restituzione all' . CP_1
8. Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente: dell'importo spettante a titolo di RDC nella medesima misura riconosciuta sin dal momento della presentazione sia della prima sia della seconda istanza per la ricorrenza dei presupposti di cui alla legge DL 4/19 ovvero, in subordine, la stessa somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Ordinare all' di ammettere la CP_1
2 ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19, salvo quello della residenza decennale. di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le tre istanze aventi nn. e 6387638. 9. C.F._3 Controparte_4 CP_2
Ordinare ex art. 28 D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta ed a spese della convenuta, su un quotidiano di tiratura nazionale.
10. Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo sancito dall'art. 7 L. 7/8/1990 N. 241.
11. Dichiarare che la resistente ha violato l'obbligo nel provvedimento di revoca di comunicare l'analitico conteggio di quanto erogato in più rispetto al dovuto, unitamente all'indicazione puntuale nonché degli atti che hanno costituito occasione di credito da parte della P.A.
12. In ogni caso, condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al CP_1
versamento in favore del ricorrente del reddito di cittadinanza di cui alla terza istanza avente n. Controparte_5
13. Condannare l' al pagamento delle competenze di lite, oltre imposte di legge. CP_1
Si costituiva ritualmente l' il quale chiedeva di rigettare il ricorso e tutte le domande, CP_1
anche risarcitorie, formulate perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
La causa è stata decisa all'udienza del 6.2.2025 sostituita mediante deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate..
I provvedimenti impugnati nel presente procedimento prendono le mosse dalla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di legge autocertificati dai richiedenti all'atto della proposizione della domanda, verifica effettuata con la concorrente attività dei Comuni di residenza degli interessati. Nell'ambito di detta attività di verifica, era stato revocato dall' il reddito di cittadinanza concesso in favore della ricorrente, sulla base di formale CP_1
comunicazione trasmessa dal Comune di residenza che ha accertato la mancanza del requisito di residenza ultradecennale.
La ricorrente impugnava il provvedimento di revoca e di conseguente indebito sostenendo di essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.
3 In ricorso la parte ha documentato di aver regolarizzato la sua posizione in Italia con la sanatoria colf e badanti del 2009 che consentiva -a fronte del pagamento del contributo forfetario di 500 euro a mezzo F24- la regolarizzazione esclusivamente dei rapporti di lavoro in corso, esistenti alla data del 30 giugno 2009 ed instaurati da almeno tre mesi (quindi dal 30 marzo 2009) come disposto dalla l.n.102/2009 e riportato anche dalla Circolare INPS 101 del
2009. Avendo quini la parte ricorrente documentato la sua regolarizzazione ai sensi della suddetta disciplina ne discende che il rapporto di lavoro doveva essere antecedente al marzo
2009 e quindi conferma la presenza effettiva sul territorio italiano già a partire almeno dall'aprile 2009. Pare ricorrente, ad ulteriore comprova della presenza in Italia, ha depositato anche l'estratto contributivo, atto proveniente appunto dalla stessa resistente, che attesta il versamento di contributi sin dall'aprile 2009.
La ricorrente ha documentato altresì la comunicazione di assunzione dal giorno 16.2.2010
(in cui è indicato a pagina 3 come la lavoratrice aveva il suo alloggio a casa del datore di lavoro), il Modello 209 del 16.6.2010, la comunicazione di cessione fabbricato del 24.3.2010,
i bollettini del 2010 di pagamento contributi, l'allegato 21 (cioè bollettino, raccomandata, ricevuta fiscale e ricevuta del 17.6.2010 per l'invio del cd. KIT per emersione), il Codice fiscale rilasciato il 16.6.2010 nonché il Contratto di lavoro del giorno 1.3.2012. Parte ricorrente ha inoltre depositato il permesso di soggiorno illimitato del 2015 per soggiornanti di lungo periodo UE.
Orbene, dalle risultanze documentali offerte dalla difesa di parte ricorrente emergono elementi univoci che valgono a suffragare la sussistenza del requisito della residenza di lungo periodo nel territorio dello Stato (c.f.r. documenti nella produz. di parte attrice quali dichiarazione di assunzione al lavoro subordinato da aprile 2009, versamenti contributivi e percezione della Naspi tra il 2009 ed il 2019; cessione del fabbricato datata 24.3.2010; certificazioni anagrafiche del comune di residenza).
Non emerge, sulla scorta dei documenti ed accertamenti effettuati, che la ricorrente si sia allontanata dall'Italia nel periodo preso a riferimento, e risulta invece accertata la presenza continuativa della medesima sul territorio nazionale sin dall'aprile 2009.
La richiesta di restituzione degli importi percepiti risulta pertanto illegittima, essendo sussistente il requisito della continuatività della residenza in Italia per almeno 10 anni, come richiesto dalla normativa vigente.
Deve darsi atto in ogni caso che nelle more del giudizio è intervenuta la pronuncia della
Corte di Giustizia Europea del 29.7.2024 che ha dichiarato “L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre2003, relativa allo status dei
4 cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali,
l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale
Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza”.
Discende dalla illegittimità della prima revoca anche la insussistenza dei rilievi svolti nei provvedimenti emessi dall' successivamente e quindi l'insussistenza della contestata CP_1
presentazione della domanda prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019.
Non possono invece essere accolte le domande avanzate dalla ricorrente laddove ha chiesto al
Giudice adito di “ Ordinare all' di ammettere la ricorrente al RDC anche per le CP_1
eventuali domande successive alla ordinanza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal
DL 4/19, salvo quello della residenza decennale” non potendosi ovviamente emettere condanne in futuro.
Nemmeno può essere accolta la domanda volta a vedersi riconoscere il pagamento a carico dell' “di un ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di chances / CP_1
sofferenza / inadempimento in misura pari ad euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) per ciascuno dei mesi nei quali la ricorrente avrebbe dovuto fruire del RDC per le tre istanze aventi nn. RDC-2019-956232, e Controparte_4 CP_2
6387638” non avendo la parte fornito al Giudice alcun elemento da cui poter evincere l'esistenza del danno come lamentato.
L'esito della causa suggerisce la parziale compensazione delle spese di lite, in considerazione del fatto che l' ricevuta la comunicazione del Comune non poteva che revocare la CP_1
prestazione, la restante parte resta a carico dell' nella misura di cui in dispositivo, con CP_1
attribuzione al procuratore antistatario.
Allo stato non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione di gratuito patrocinio non avendo il difensore depositato istanza di liquidazione né aggiornato la documentazione relativa alla esistenza dei requisiti anche reddituali in capo alla ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle prestazioni versate di cui alla prima
5 istanza RdC/PdC Protocollo n. nonché di quello della seconda Controparte_3
istanza avente n° e ,conseguentemente, dichiara che la ricorrente Controparte_4
nulla deve restituire all' in relazione agli importi già percepiti da aprile 2019 a settembre CP_1
2020 e da dicembre 2020 a marzo 2021; dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza di cui alla domanda prot. RDC2022 5403207 presentata in data 4.3.; CP_1
rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento della CP_1 restante parte che liquida in €2500,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 08/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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