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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024, con oggetto: RE-
CLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA (p. iva ), in persona del l.r. p.t., corrente Parte_1 P.IVA_1 in Siena (SI), via Duprè, 124, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura ste- sa in calce al reclamo, dagli Avvocati Giacomo De Cesaris (c.f. C.F._1
e indirizzo p.e.c. ) e
[...] Email_1
Giovanni Niccolò Antichi (c.f. e indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_2
, anche disgiuntamente tra loro, e presso i medesimi elettivamen- Email_2 te domiciliata in Grosseto (GR), alla Piazza San Michele, 3.
RECLAMANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 curatore p.t. RECLAMATA CONTUMACE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Firenze.
pagina 1 di 16 RECLAMATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Siena pubblicata il 17-9-2024.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante : “Voglia l'Ill.ma Corte, ai sensi degli artt.51, 52 e 53 C.C.I., accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e, per l'effetto, riformare e revocare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena in da- ta 14.09.2024 e pubblicata in data 17.09.2024 a definizione del procedimento n. 47-1/2024 R.G. per le causali tutte di cui in narrativa e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, comun- que non provata, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: “respingersi il reclamo”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
1.- Con sentenza n. 38/2024, pubblicata il 17-9-2024, il Tribunale di Siena, su ricorso del Pubblico Ministero presso lo stesso ufficio giudiziario, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
La sentenza è stata reclamata dal debitore, che ha articolato i seguenti motivi di impugnativa: 1) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine al periodo di riferimento considerato ai fini della valutazione dell'insolvenza.
Secondo la reclamante il tribunale ha fondato la propria decisione sui rilievi di bilancio risalenti agli anni 2021 e 2022 nonostante il deposito della situazione economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata al 31.07.2024, dalla quale risulta- va una diversa situazione patrimoniale;
il tribunale ha omesso qualsivoglia accer- tamento sulle reali e aggiornate condizioni economico finanziarie di essa esponen- te.
pagina 2 di 16 2) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine all'individuazione dei presupposti dell'insolvenza in dichiarata pre- senza di asserita “impotenza funzionale” non occasionale.
Assume la reclamante che il tribunale ha inquadrato la sua situazione eco- nomico patrimoniale come “impotenza funzionale” non occasionale, con conse- guente incapacità di disporre di credito o risorse e, quindi, di liquidità per soddisfa- re le obbligazioni contratte. Ciò non risponde, tuttavia, al vero come risulta dalla si- tuazione economico-patrimoniale alla data del 31-7-2024, prodotta in primo grado, che evidenzia l'esistenza di un utile di periodo e la capacità di pagare tutte le obbli- gazioni correnti, compresa l'IMU, e di sostenere l'onere delle partite contabili straordinarie costituite dalle svalutazioni dei crediti, e ottenere un piccolo utile.
3) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla valutazione dei mezzi ordinari in dote a per fronteg- Parte_1 giare le obbligazioni correnti.
La reclamante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che essa non abbia i mezzi ordinari per pagare le obbligazioni correnti, senza con- siderare tuttavia che “mezzo ordinario” da destinare al pagamento delle obbliga- zioni non può essere soltanto il credito bancario, ma anche quello che è possibile ottenere dai soci o dai fornitori. E, nel caso di specie, la situazione patrimoniale al
31-7-2024 rileva ricavi nel periodo 01.01.2024 – 31.07.2024 per €. 27.164,28=, di cui €. 16.364,28= per indennità di occupazione e €. 10.800,00= per affitti attivi. Non tutta questa liquidità – afferma la reclamante – è stata utilizzata per pagare le obbligazioni correnti in quanto l'importo distinto come indennità di occupazione è stato versato a favore della procedura esecutiva n. 820/2021 REI, ovvero del credi- tore Blue sgr, riuscendo così a far fronte alle obbligazioni, sia quelle correnti sia quelle relative agli anni precedenti (cartelle esattoriali) sanate attraverso la proce- dura della così detta “rottamazione dei ruoli”, di cui aveva dimostrato di aver paga- to tutte le rate previste fino a luglio. L'esame del bilancio alla data di riferimento del 31.07.2024 evidenzia, secondo la reclamante, che essa ha le disponibilità neces- sarie per far fronte alle obbligazioni correnti della gestione e non ha avuto bisogno di credito bancario, che comprensibilmente avrebbe avuto difficoltà ad ottenere vi- ste le procedure innescate dal creditore Blue sgr, in quanto le proprie esigenze sono state coperte dalla liquidità generata dall'attività e dall'apporto dei soci.
pagina 3 di 16 4) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine ai dati emergenti dagli esperimenti di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2021 REI.
La reclamante censura poi la decisione del tribunale senese nella parte in cui desume l'impotenza funzionale al pagamento dei debiti dalla pendenza della proce- dura esecutiva immobiliare n. 80/2021 REI. Secondo la reclamante la sentenza è errata perché tra i mezzi ordinari per far fronte alle obbligazioni si annovera anche il patrimonio immobiliare di pronta alie- nazione. E, nel caso in esame, il patrimonio immobiliare è sicuramente di pronta alienazione in quanto per una metà la vendita è già avvenuta con il relativo incasso e per l'altra metà la vendita era fissata a breve termine (mese di ottobre '24).
Aggiunge che i beni immobili sono iscritti in bilancio al valore di €.
1.399.321,00=, ma sono valutati con perizia giurata in data 14.12.2023 complessi- vamente per €. 1.491.392,00. Sicché il credito ipotecario che la Blue sgr afferma aver maturato nei confronti della ammontante a €. 1.390.000,00 (sep- Parte_1 pur contestato e ritenuto sussistente per il minor importo di €. 1.100.000,00=), è ampiamente garantito dal valore degli immobili. Riguardo, poi, alla “pronta alienazione” dei suddetti beni evidenzia che una parte di detti beni, circa la metà, sono già stati venduti al valore di €. 878.000,00=; somma alla quale vanno aggiunte le indennità di occupazione depositate in un con- to vincolato alla procedura del valore di €. 70.913,88=, e così per un totale di €. 948.913,00= (questa somma è già nelle disponibilità della a favore del Parte_1 creditore ipotecario).
Argomenta ancora che se anche i rimanenti immobili fossero venduti nel mese di ottobre 2024 al prezzo pari all'offerta minima di €.417.000,00=, all'esito della vendita del compendio immobiliare la liquidità della sarebbe così Parte_1 costituita: ricavato dalla vendita I° immobile 878.000,00, ricavato dalla indennità occupazione 70.913.88, ricavato dalla vendita II° immobile 417.000,00 Valore pru- denziale off. Minima. Totale ricavi vendita immobili 1.365.913,00. Somma pretesa da Blue sgr -1.390.000,00. Eventuale differenza da versare 24.087,00.
Non può assumersi, pertanto, secondo la deducente, una sua definitiva im- potenza funzionale a far fronte a questa obbligazione, bensì tale impotenza è da considerarsi occasionale e transitoria, considerato che entro breve tempo verrà ri- solta.
pagina 4 di 16 5) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla definizione della liquidità alla data del 31.07.2024. Con il motivo in esame la sentenza è impugnata nella parte in cui, in merito alla liquidità della alla data del 31.07.2024, ha ritenuto che la liquidità sia Parte_1 pari ad euro €. 28.778,22=, mentre la complessiva liquidità ammonta ad €.
960.598,34, seppure per la più parte (per euro 948.913,00) depositata su conti vin- colati a favore del creditore ipotecario.
6) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla distinzione tra insolvenza e inadempimento. La reclamante censura ancora la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe operato alcuna distinzione tra l'inadempimento rispetto al creditore
Blue sgr e il concetto di stato d'insolvenza.
Assume la reclamante che mentre l'inadempimento evidentemente riguarda una o singole obbligazioni limitate che possono non essere adempiute anche per semplice volontà dell'imprenditore, l'insolvenza, invece, è l'insieme di una serie di fatti esteriori sintomatici di un dissesto patrimoniale difficilmente risolvibile.
Ora, secondo la reclamante, la è in grado di pagare le obbligazioni Parte_1 correnti derivanti dalla gestione normale nei termini previsti, così come è in grado di pagare le obbligazioni costitute dai ruoli scaduti, ma rimessi nei termini grazie alla sanatoria fiscale.
La oltre al debito ipotecario, non ha altri debiti da pagare, salvo Parte_1 quelli nei confronti del (ingiunzione notificata nei primi mesi del Controparte_2
2024) e verso l'esattoria per ruoli notificati nell'anno 2024.
Aggiunge che l'importo maturato verso – ammon- Pt_2 Controparte_2 ta a €. 78.880,00=; mentre quello maturato verso l'esattoria è di €. 29.226,83; che, riguardo al debito nei confronti di Sigerico - aveva proposto una Controparte_2 istanza per la rateazione in sette anni, mentre, per il debito verso l'esattoria, era in procinto di presentare la rateazione nel termine di 84 mesi con rate quindi di €. 376,00 mensili, di cui si sarebbero fatto carico i soci personalmente. Argomenta, quindi, che sia la rateazione per il debito verso , sia quella per il debito era- Pt_2 riale, sono procedure normalmente concesse e previste dalle normative che non ri- chiedono provvedimenti di accoglimento, ma solo la presentazione dell'istanza ap- posita. E' errato, pertanto, l'assunto contenuto nella sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che la presentazione del piano di rateizzo sia un “elemento di per sé sintomatico dell'insolvenza”.
pagina 5 di 16 L'importo della rata mensile che la avrebbe sostenuto nel caso in Parte_1 cui non fosse sopravvenuta la liquidazione giudiziale era calcolata in €. 1.286,00= ed era ampiamente sostenibile.
La situazione della va così ricondotta – secondo la reclamante – ad Parte_1 una fase di squilibrio finanziario per illiquidità temporanea e non di insolvenza.
7) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla quantificazione del debito erariale non iscritto al ruolo.
La reclamante censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ri- tenuto esistente un debito erariale di €.77.510.73 “al netto degli importi oggetto della definizione agevolata e di sgravio”. Tale assunto, per la reclamante, non è cor- retto, atteso che la situazione dei debiti maturati nei confronti dell'Erario, alla data di agosto 2024, ovvero al momento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale era di €. 24.869,67=, come si evince dall'estratto di ruolo in atti e non di
€. 77.510,00=. A tale importo deve aggiungersi il debito compreso nella sanatoria che oggi è quantificato in €. 44.371,00=. Tale ultimo debito, tuttavia, non può esse- re considerato debito scaduto, pertanto non può essere preso in considerazione per determinare l'insolvenza della inoltre, con la presentazione della sanato- Parte_1 ria la è stata rimessa nei termini per il pagamento dei carichi scaduti, non Parte_1 risultando quindi altro debito oltre quello di €. 24.869,67 = nei confronti dell'Erario.
In forza di tali assunti ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2.- Si è costituito in giudizio il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello chiedendo il rigetto del reclamo.
3.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisi- te informazioni dal Curatore, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4- 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
I.- Occorre premettere che l'iniziativa del P.M. per la dichiarazione di aper- tura della liquidazione giudiziale ha fatto seguito ad una segnalazione del Tribunale
pagina 6 di 16 di che, nel dichiarare inammissibile la domanda di concordato preventivo CP_2 con riserva proposta dall'attuale reclamante, aveva evidenziato la sussistenza di uno stato di insolvenza ex art.38, co.2 CCII.
La Procura della Repubblica, a seguito della predetta segnalazione, ha svolto per mezzo della Guardia di Finanza un'istruttoria finalizzata alla previa verifica del- lo stato di insolvenza, i cui risultati principali sono riprodotti nel ricorso diretto alla liquidazione giudiziale e sono così sintetizzabili:
(a) nell'istanza di concordato preventivo presentata dalla società in data
09 ottobre 2023, questa allegava che i flussi di cassa prospettici prodotti dall'attività di impresa non riuscivano a controbilanciare gli impegni di gestione;
(b) lo stesso amministratore della società, sentito dal commissario giudi- ziale, sempre nell'ambito della proposta di concordato, dichiarava che i crediti appostati nel bilancio anno 2022, pari ad euro 432.948, potevano essere esigibili nella misura del 10/15%;
(c) che nei confronti della società pende, presso il Tribunale di Siena, un pignoramento immobiliare promosso dalla Parte_3
a fronte di un credito quantificato in euro 1.457.000 e che
[...] alla luce delle procedure in corso e del valore d'asta, il valore dell'im- mobilizzazione si attesta ad euro 1.094.000; ben al di sotto del debito verso la Società di gestione del risparmio;
(d) che i debiti erariali, riportati nell'istanza di proposta di concordato, ammontavano a complessivi euro 281.496,64 e che, allo stato, secondo quanto comunicato dall'ufficio riscossione, gli stessi, al netto di sgravi ed agevolazione, risultano da pagare per euro 58.529,10, comprensivi di oneri ed interessi;
(e) che, tenuto conto di tutte queste informazioni, rettificate le immobi- lizzazioni materiali e svalutati i crediti del 85/90%, con riferimento al bi- lancio 2022, il patrimonio netto era negativo per euro 201.068 euro nel primo caso (svalutazione dei crediti del 85%) o per euro 222.715 euro nel secondo caso (svalutazione dei crediti del 90%) e, tenuto conto degli in- dici di allert calcolati sul Bilancio 2022 rettificato, la società era in evi- dente stato di insolvenza.
In sostanza, emergeva dalle indagini della Guardia di Finanza una possibile falsità dei bilanci per non avere provveduto l'amministratore quantomeno a proce-
pagina 7 di 16 dere alla svalutazione dei crediti nonostante la consapevolezza della impossibilità della loro riscossione. Tale dato trova conferma nella relazione pervenuta in data 26-2-2025 dal curatore della procedura di liquidazione giudiziale, sulla quale la reclamante ha avuto modo di replicare con la memoria depositata in data 26-3-2025.
In particolare, con riferimento al punto specifico ora evidenziato, il curatore ha rimarcato che “prima della Sentenza di liquidazione giudiziale, la società van-
crediti nei confronti di due società, sempre di proprietà dei due soci della Pt_4
il Sig. e la Sig.ra pari Parte_1 Controparte_3 Parte_5 ad euro 105.851,00 verso la (in liquidazione volontaria dal Controparte_4
07.03.2023) e pari ad euro 232.163,56 verso la società (in li- Parte_6 quidazione volontaria dal 04.07.2016). Il sottoscritto curatore [ha] richiesto il pa- gamento di tali importi ad entrambe le società, che invece hanno risposto di non poter adempiere alle loro obbligazioni, visto che hanno (come era presumibile) debiti anche nei confronti dell'Erario, che ha un rango superiore rispetto al credi- to chirografario vantato dalla (vd. all.). Entrambe le due società in Parte_1 liquidazione non risultano aver alcun attivo patrimoniale e risultano (anche que- sto era presumibile) imprese minori ex art. 2 lett. d) c.c.i.i.” (v. relazione 26-2-
2025 ed allegati, tra cui la risposta delle società debitrici).
Ne consegue che rettificato il bilancio del 2022 del valore dei crediti de qui- bus, per un totale di euro 338.014,56, l'attivo patrimoniale al 31.12.2022 è pari ad euro 1.525.466 (anziché 1.863.480), con effetti a cascata sul 2023 e sul 2024.
Il punto non è contestato dalla reclamante con la memoria depositata in data
26-3-2025. Inoltre, dalla stessa relazione del curatore risulta che nei bilanci de quibus e da ultimo nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024 risulta iscritto alla voce debiti verso il creditore ipotecario un debito (di euro 1.182.862,00) inferiore a quello reale (1.502.637,79, come accertato in sede di verifica del passivo). Sul punto, con la memoria 26-3-2025, la reclamante ha replicato che
“l'importo era costituito dal residuo di due mutui che appaiono correttamente contabilizzati sulla base dei documenti contabili ricevuti dalla ” e che, in CP_5 particolare, “dopo la risoluzione dei suddetti mutui nessun documento, seppur ri- chiesto alla Banca e riguardante l'eventuale calcolo degli interessi, era stato noti- ficato alla Società” e che nell'anno 2021 “aveva intrapreso un importante conten- zioso, attualmente in Corte di Appello a Firenze, contestando alcune irregolarità
pagina 8 di 16 riguardanti, fra l'altro, l'applicazione di interessi passivi illegittimi (anatocismo, ndr)” e che, pertanto, “per tutto quanto sopra appare correttamente contabilizza- to il debito maturato nei confronti del creditore ipotecario sulla base del residuo capitale dovuto alla data del 31/7/2024, in mancanza di altri documenti compro- vanti le ulteriori richieste di interessi e spese”.
In questo modo deducendo la reclamante riconosce di avere appostato in bi- lancio meno debiti rispetto a quelli reali, non rilevando gli interessi maturati con la giustificazione (oggi fornita), per un verso, che la banca non aveva comunicato, do- po la risoluzione dei mutui, gli ulteriori interessi maturati e, per altro verso, che aveva intrapreso nell'anno 2021 un contenzioso con la banca relativa agli interessi applicati (causa in grado d'appello al momento della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale).
Ora, tali giustificazioni sono del tutto inconsistenti: per un verso, non è che gli interessi maturano soltanto se comunicati dalla banca, per cui l'amministratore era tenuto a rilevare la maturazione degli interessi sul capitale residuo sulla base del tasso pattuito nei contratti e a darne rappresentazione contabile in bilancio e nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024, e, per altro verso, il conten- zioso (peraltro perso in primo grado) non poteva giustificare la mancata apposta- zione in bilancio del debito per gli interessi che trovano certo titolo, sia pure conte- stato, nei contratti di mutuo;
in ipotesi, nel bilancio andava appostato un apposito e specifico fondo rischi. Sempre dalla relazione del curatore risulta che nei bilanci e nella situazione patrimoniale al 31.7.2024 nemmeno era data una completa rappresentazione dei debiti di natura tributaria e fiscale. Così il curatore nella relazione depositata in data 26-2-2025 “NON VEN-
GONO CORRETTAMENTE indicati i debiti verso l'Agenzia della Riscossione, il
(IMU, SI, OS) ed altri creditori. Nel conto debiti erariali è Controparte_2 indicato un saldo di circa euro 191.000,00, in realtà dallo stato passivo reso ese- cutivo il 13.02.2025 dal G.D (vd. all.), l'Agenzia della Riscossione (che richiede l'IMU non pagata dal 2012 in poi, l'IRES, l'IRAP, l'IVA non pagate dal 2010 in poi, ecc.) vanta un credito complessivo di euro 159.310,58; il , tramite Controparte_2 la società Si.Ge.Ri.Co spa, vanta un credito complessivo (per imposte non pagate dagli anni 2016 in poi di IMU, SI, OS) di euro 100.803,76, la C.C.I.A.A. vanta un credito di euro 1.069,25; il vanta un Controparte_6 credito di euro 569.68 e vanta un credito complessivo di euro Controparte_7
pagina 9 di 16 1.873,16. Il totale, euro 263.626,43, è nettamente superiore al valore indicato nel bilancio della Parte_1
In conclusione, è conclamato il fatto che i bilanci in atti, acquisiti dal tribu- nale di Siena, non diano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società.
Non solo questa aveva registrato consistenti perdite di esercizio negli anni 2021 (euro 36.836), 2022 (euro 27.061), 2023 (euro 40.273) ma, correttamente sva- lutati i crediti e correttamente appostati i debiti per gli interessi, la società aveva un patrimonio netto negativo, con la conseguenza che l'amministratore avrebbe dovu- to rispettare la regola ricapitalizza, liquida o trasforma.
Tale deficit patrimoniale è ancora attuale nella situazione patrimoniale al 31- 7-2024, la quale, se svaluta finalmente i crediti non recuperabili, non menziona correttamente il monte debiti complessivo “altro” rispetto al debito verso il debito- re ipotecario;
non riporta correttamente quest'ultimo debito;
non riporta, infine, esattamente la plusvalenza derivante dalla vendita forzata degli immobili nel frat- tempo intervenuta in sede esecutiva.
Così il curatore nella relazione 26-2-2025: “Nel prospetto [al 31-7-2024,
n.d.r.], la parte reclamante, rileva una plusvalenza di euro 339.000,00 che è erra- ta, in quanto le cessioni degli immobili sono avvenute al valore TOTALE di euro
1.296.000,00 mentre in bilancio le immobilizzazioni materiali (gli immobili) sono iscritte ad un valore TOTALE di euro 1.400.851,00. La società ha, quindi, dovuto sopportare una minusvalenza e non certo una plusvalenza;
di conseguenza, quell'utile indicato (euro 187,88) non è reale!!! (Forse, hanno tentato di attribuire un valore basso agli immobili già aggiudicati a luglio 2024 ed alto a quello che invece è stato aggiudicato ad ottobre e che, quindi, non rileva in quel prospetto ma tale artificio non regge). Inoltre, la non rileva nel prospetto del bi- Parte_1 lancino dei primi sette mesi del 2024, i costi della procedura di esecuzione immo- biliare RG 80-2021 (professionista delegato, I.V.G….), che ammontano ad almeno
35.000,00 euro!”. Continua il curatore: “In realtà, lo stato di insolvenza era ed è del tutto evi- dente, come risulta dal prospetto sottostante: ATTIVO realizzato PASSIVO già ac- certato PROC. ESECUZIONE IMM. CESSIONE IMMOBILI 1.296.000,00 CREDI-
TI AMMESSI ALLO STATO PASSIVO 1.847.341,41 Saldo c/c procedura al 24.02.2025 (vd. all.) 9.778,42 PROCEDURA ESECUZIONE IMMOBILIARE AF-
FITTI 73.639,26 PROCEDURA ESEC. IMM. COSTI - 35.000,00 TOTALE ATTIVO
pagina 10 di 16 1.344.417,68 TOTALE PASSIVO 1.847.341,41 DEFICIT PATRIMONIALE ATTIVO -
PASSIVO - 502.923,73 Anche ipotizzando un IRREALISTICO incasso dei due cre- diti nei confronti delle due società (di famiglia) sopra indicate (per un totale di eu- ro 338.014,56), rimarrebbe un deficit patrimoniale di euro 164.909,17”.
Nella memoria 26-3-2025 la reclamante, nel prendere posizione sulla rela- zione del curatore, assume che questo sia incorso in un evidente errore comparan- do i dati della situazione patrimoniale aggiornata al 31-7-2024 con i dati rilevati in sede di verifica del passivo del 16-1-2025.
Secondo la reclamante “Nella situazione al 31 luglio 2024 non erano regi- strati i debiti notificati o sorti successivamente a questa data e presenti invece nel- lo Stato Passivo della Liquidazione. […] Le differenze dei valori fra quelli contabi- lizzati al 31/7/2024 e quelli dello Stato Passivo sono date, per quanto riguarda
l'Agenzia delle Entrate, dall'applicazione delle agevolazioni relative alla sanatoria fiscale ex L.197/2022 che la Società ha correttamente rilevato nel rispetto del Principio Contabile OIC 25 (mentre invece il curatore non l'ha considerata). Si Pa aggiunga che, dopo l'apertura della , il curatore non ha più pagato le rate della sanatoria così questa è decaduta e si sono persi gli effetti positivi di riduzione del debito verso l'Erario, che ha richiesto l'intero debito. Per quanto riguarda Sigeri- co, la differenza è data dall'applicazione sulla tassa IMU 2023 e 2024 delle san- zioni per il ritardato versamento, sanzioni che, alla data del 31 luglio 2024, non erano ancora state contestate dall'ente. Per quanto riguarda i creditori Parte_8
[...
Consorzio di bonifica e CCIAA, questi in parte sono compresi nell'importo ri- chiesto da Agenzia Riscossione e, in altra parte, alla data della LG non erano an- cora stati notificati alla Società. Dal che ne deriva che non c'è stato alcun errore nella contabilizzazione delle poste a debito, l'errore semmai è nel confrontare, come fa il curatore, dei valori contabili in date diverse (31/7/2024- 16/1/2025) e in situazioni diverse (normale gestione e LG)”.
Quanto infine alla mancata contabilizzazione dei crediti dei professionisti, rilevata dal curatore, la reclamante assume che “si tratta di crediti vantati dai pro- fessionisti che hanno assistito la Società nella fase antecedente la liquidazione giudiziale e che, alla data del 31/7/2024, non avevano notificato alcuna richie- sta”.
Simile modo di dedurre non è evidentemente corretto perché, fatta eccezio- ne per il rilievo relativo alla rottamazione del debito tributario in sé corretto (v.
l'informativa ADER acquisita nel corso del giudizio di primo grado), ma non capace pagina 11 di 16 di rendere positivo il patrimonio netto, la quasi totalità dei debiti rilevati dal cura- tore sono tutti sorti in data antecedente alla situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024, irrilevante essendo che, in ipotesi, i professionisti non avessero ancora formalmente chiesto il pagamento del compenso oppure che gli enti pubblici non avessero ancora comunicato gli avvisi di accertamento e/o di irrogazione delle san- zioni, rilevando, ai fini de quibus, l'esistenza in sé dei debiti e non che non fossero ancora reclamati in pagamento.
E' pertanto palesemente infondato l'assunto che la situazione patrimoniale al 31-7-2024 evidenziasse un patrimonio netto positivo, o meglio ciò era solo l'effetto di artifici contabili sopra esaminati, ovvero effetto di una non corretta rap- presentazione: (i) del debito verso il creditore ipotecario;
(ii) dei debiti verso i pro- fessionisti che avevano assistito la società prima dell'apertura della procedura di li- quidazione giudiziale;
(iii) dei debiti “altri”; (iv) della plusvalenza derivante dalla vendita forzata degli immobili nel frattempo intervenuta in sede esecutiva (plusva- lenza in realtà inesistente per quanto sopra riferito).
II.- Ciò premesso, i motivi di reclamo possono essere esaminati congiunta- mente, afferendo tutti al tema della sussistenza dello stato d'insolvenza. In sintesi, secondo la reclamante lo stato d'insolvenza è insussistente, essendo essa in una si- tuazione di temporaneo squilibrio finanziario.
Tale assunto è chiaramente infondato, in quanto l'esistenza di un patrimonio negativo da tempo, mascherato con false rappresentazioni contabili dei dati reali e/o con artifici contabili, di per sé dimostra che la società era in stato di insolvenza, tanto che la stessa presentò domanda di concordato preventivo, non essendo più in grado di adempiere regolarmente i propri debiti.
Ora, l'art.2, lett.b) CCII definisce “lo stato di insolvenza” come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimo- strino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie ob- bligazioni”.
E per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità tale stato può essere desunto dall'esistenza di procedure esecutive e dall'incapacità del debitore di paga- re i propri debiti alle scadenze convenute e con mezzi normali di pagamento. Nel caso di specie rilevano i seguenti elementi valorizzati dal giudice di pri- mo grado:
pagina 12 di 16 (i) la società non aveva pagato da tempo i mutui;
la banca mutuataria era stata costretta ad aggredire tutto il patrimonio immobiliare della so- cietà posto a garanzia della restituzione dei finanziamenti (nel corso del P.U. l'esecuzione ha visto la completa liquidazione dell'attivo, con risultati che, come riferito dal curatore nella relazione depositata in data 26-2-2025, non hanno consentito l'integrale pagamento del de- bito ipotecario, residuando ancora un consistente debito);
(ii) la società non pagava da anni i debiti fiscali e previdenziali (l'IMU non era pagata dal 2012 in poi;
l'IRES, l'IRAP, l'IVA non erano pagate dal 2010; la SI e OS non erano pagate dal 2016, così come il contributo per il Consorzio di Bonifica);
(iii) la società non pagava finanche il modesto contributo annuale (pochi euro) dovuto alla Camera di Commercio. A fronte di tale complessiva situazione di incapacità ad adempiere alle pro- prie obbligazioni, aggravatasi durante la pandemia COVID -19, i motivi di impu- gnazione della reclamante sono palesemente infondati.
II.1.- Anzitutto, i primi tre motivi di reclamo, che postulano la correttezza dei dati di bilancio 2021, 2022, 2023, e della situazione patrimoniale aggiornata al
31.7.2024, sono chiaramente smentiti dalle considerazioni sopra svolte.
L'assunto secondo cui la (terzo motivo di reclamo) aveva le dispo- Parte_1 nibilità necessarie per far fronte alle obbligazioni correnti della gestione potendo fare affidamento sull'apporto dei soci non è corretto, perché dagli atti non emerge tale apporto che, per essere rilevante ai fini de quibus, deve manifestarsi nelle for- me tipiche previste dal diritto societario, ovvero come una soluzione strutturale at- tuata o nella forma della ricapitalizzazione della società o dei versamenti in conto futuro aumento di capitale o ancora nella forma dei finanziamenti (in un caso quale quello in esame) postergati.
L'assenza di interventi in tal senso da parte dei due unici soci, uno dei quali anche amministratore, evidenzia che neanche più i soci credevano nella società o avevano i mezzi necessari per ricapitalizzare/finanziare la società.
II.2.- L'assunto secondo cui (quarto motivo di reclamo) la decisione del tri- bunale senese è errata nella parte in cui desume l'impotenza funzionale al paga- mento dei debiti dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2021
REI perché tra i mezzi ordinari per far fronte alle obbligazioni si annovera anche il patrimonio immobiliare di pronta alienazione, è palesemente privo di pregio giuri-
pagina 13 di 16 dico, fondandosi su una mistificazione dei principi rilevanti in materia e su una chiara confusione tra patrimonio prontamente liquidabile e liquidato ad iniziativa dello stesso debitore e patrimonio soggetto ad esecuzione forzata dei creditori in presenza di un'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.
II.3.- Anche il quinto motivo di reclamo è palesemente infondato.
Sul punto è evidente la confusione che fa il reclamante tra liquidità vincolata (al pagamento del creditore ipotecario) e liquidità liberamente disponibile per pa- gare gli altri creditori e i costi della gestione corrente.
Il tribunale senese si riferisce nella sentenza di liquidazione giudiziale alla seconda liquidità, che andava apprezzata per verificare l'esistenza di risorse per far fronte agli altri debiti sociali (cioè ai debiti diversi da quello verso il creditore ipote- cario).
II.4.- Il sesto motivo è anch'esso infondato. La reclamante censura ancora la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha operato alcuna distinzione tra l'inadempimento rispetto al creditore Blue sgr e il concetto di insolvenza. Ma tale assunto, alla luce delle superiori considera- zioni, è chiaramente infondato. La società aveva un patrimonio netto negativo e non adempiva da anni ai propri debiti e non solo a quello del creditore ipotecario.
L'assunto, con tale motivo coltivato, secondo cui la oltre al debito Parte_1 ipotecario, non aveva altri debiti da pagare, salvo quelli nei confronti del
[...]
(ingiunzione notificata nei primi mesi del 2024) e verso l'esattoria per ruo- CP_2 li notificati nell'anno 2024, è chiaramente non vero alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo I dei “motivi della decisione”.
La differenza tra attivo e passivo patrimoniale, al netto delle possibili azioni di responsabilità esperibili dal curatore nei confronti dell'amministratore, è, allo stato, in pendenza del termine per la proposizione delle domande tardive, di oltre cinquecentomila euro (v. relazione del curatore). E la verifica del passivo è interve- nuta a pochi mesi (gennaio 2025) dalla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e del deposito della situazione patrimoniale aggiornata al
31-7-2024 e con il patrimonio sociale sostanzialmente liquidato nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario.
II.
5- Anche il settimo motivo è infondato. La reclamante censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ri- tenuto esistente un debito erariale di €.77.510.73 “al netto degli importi oggetto della definizione agevolata e di sgravio”. Tale assunto, per la reclamante, non è cor-
pagina 14 di 16 retto, atteso che la situazione dei debiti maturati nei confronti dell'Erario, alla data di agosto 2024, ovvero al momento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, era di €. 24.869,67=, come si evince dall'estratto di ruolo in atti e non di
€. 77.510,73=.
Ora, per quanto la questione posta dalla reclamante sia irrilevante in quanto non idonea ad impattare sulle conclusioni prima raggiunte in ordine alla sussisten- za dello stato di insolvenza, è certo che il tribunale ha utilizzato il dato comunicato dall'ADER, da cui risulta che il carico affidato all'agente era di euro 184.952,39 eu- ro, poi sgravato di euro 7.557,67, pagato per euro 39.431,73, con stralcio e/0 defini- zione agevolata per euro 63.096,15, con residuo di euro 74.866,84, oltre interessi di mora e oneri per un totale , giustappunto, di euro 77.510,73.
III. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13, co.1 quater DPR n. 115/2002
Avuto riguardo ai motivi di reclamo e alle ragioni della decisione, in punto, fra l'altro, di non corretta redazione dei bilanci, sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna del legale rappresentante che ha conferito la pro- cura al pagamento in solido con la società dell'ulteriore contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13, co.1 quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag- gio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronun- ciando, così provvede: 1) rigetta il reclamo;
2) dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decre- to del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e che il legale rappresentante che ha conferito la procura alle liti è tenuto al pagamento in solido con la società reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13, co.1 quater del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002, n. 115. Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribuna- le e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2020/2024, con oggetto: RE-
CLAMO EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA (p. iva ), in persona del l.r. p.t., corrente Parte_1 P.IVA_1 in Siena (SI), via Duprè, 124, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura ste- sa in calce al reclamo, dagli Avvocati Giacomo De Cesaris (c.f. C.F._1
e indirizzo p.e.c. ) e
[...] Email_1
Giovanni Niccolò Antichi (c.f. e indirizzo p.e.c. CodiceFiscale_2
, anche disgiuntamente tra loro, e presso i medesimi elettivamen- Email_2 te domiciliata in Grosseto (GR), alla Piazza San Michele, 3.
RECLAMANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 curatore p.t. RECLAMATA CONTUMACE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Firenze.
pagina 1 di 16 RECLAMATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Siena pubblicata il 17-9-2024.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante : “Voglia l'Ill.ma Corte, ai sensi degli artt.51, 52 e 53 C.C.I., accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto reclamo e, per l'effetto, riformare e revocare la sentenza emessa dal Tribunale di Siena in da- ta 14.09.2024 e pubblicata in data 17.09.2024 a definizione del procedimento n. 47-1/2024 R.G. per le causali tutte di cui in narrativa e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrarie domande ed eccezioni disattese, rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, comun- que non provata, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: “respingersi il reclamo”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
1.- Con sentenza n. 38/2024, pubblicata il 17-9-2024, il Tribunale di Siena, su ricorso del Pubblico Ministero presso lo stesso ufficio giudiziario, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
La sentenza è stata reclamata dal debitore, che ha articolato i seguenti motivi di impugnativa: 1) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine al periodo di riferimento considerato ai fini della valutazione dell'insolvenza.
Secondo la reclamante il tribunale ha fondato la propria decisione sui rilievi di bilancio risalenti agli anni 2021 e 2022 nonostante il deposito della situazione economica, finanziaria e patrimoniale aggiornata al 31.07.2024, dalla quale risulta- va una diversa situazione patrimoniale;
il tribunale ha omesso qualsivoglia accer- tamento sulle reali e aggiornate condizioni economico finanziarie di essa esponen- te.
pagina 2 di 16 2) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine all'individuazione dei presupposti dell'insolvenza in dichiarata pre- senza di asserita “impotenza funzionale” non occasionale.
Assume la reclamante che il tribunale ha inquadrato la sua situazione eco- nomico patrimoniale come “impotenza funzionale” non occasionale, con conse- guente incapacità di disporre di credito o risorse e, quindi, di liquidità per soddisfa- re le obbligazioni contratte. Ciò non risponde, tuttavia, al vero come risulta dalla si- tuazione economico-patrimoniale alla data del 31-7-2024, prodotta in primo grado, che evidenzia l'esistenza di un utile di periodo e la capacità di pagare tutte le obbli- gazioni correnti, compresa l'IMU, e di sostenere l'onere delle partite contabili straordinarie costituite dalle svalutazioni dei crediti, e ottenere un piccolo utile.
3) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla valutazione dei mezzi ordinari in dote a per fronteg- Parte_1 giare le obbligazioni correnti.
La reclamante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che essa non abbia i mezzi ordinari per pagare le obbligazioni correnti, senza con- siderare tuttavia che “mezzo ordinario” da destinare al pagamento delle obbliga- zioni non può essere soltanto il credito bancario, ma anche quello che è possibile ottenere dai soci o dai fornitori. E, nel caso di specie, la situazione patrimoniale al
31-7-2024 rileva ricavi nel periodo 01.01.2024 – 31.07.2024 per €. 27.164,28=, di cui €. 16.364,28= per indennità di occupazione e €. 10.800,00= per affitti attivi. Non tutta questa liquidità – afferma la reclamante – è stata utilizzata per pagare le obbligazioni correnti in quanto l'importo distinto come indennità di occupazione è stato versato a favore della procedura esecutiva n. 820/2021 REI, ovvero del credi- tore Blue sgr, riuscendo così a far fronte alle obbligazioni, sia quelle correnti sia quelle relative agli anni precedenti (cartelle esattoriali) sanate attraverso la proce- dura della così detta “rottamazione dei ruoli”, di cui aveva dimostrato di aver paga- to tutte le rate previste fino a luglio. L'esame del bilancio alla data di riferimento del 31.07.2024 evidenzia, secondo la reclamante, che essa ha le disponibilità neces- sarie per far fronte alle obbligazioni correnti della gestione e non ha avuto bisogno di credito bancario, che comprensibilmente avrebbe avuto difficoltà ad ottenere vi- ste le procedure innescate dal creditore Blue sgr, in quanto le proprie esigenze sono state coperte dalla liquidità generata dall'attività e dall'apporto dei soci.
pagina 3 di 16 4) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine ai dati emergenti dagli esperimenti di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2021 REI.
La reclamante censura poi la decisione del tribunale senese nella parte in cui desume l'impotenza funzionale al pagamento dei debiti dalla pendenza della proce- dura esecutiva immobiliare n. 80/2021 REI. Secondo la reclamante la sentenza è errata perché tra i mezzi ordinari per far fronte alle obbligazioni si annovera anche il patrimonio immobiliare di pronta alie- nazione. E, nel caso in esame, il patrimonio immobiliare è sicuramente di pronta alienazione in quanto per una metà la vendita è già avvenuta con il relativo incasso e per l'altra metà la vendita era fissata a breve termine (mese di ottobre '24).
Aggiunge che i beni immobili sono iscritti in bilancio al valore di €.
1.399.321,00=, ma sono valutati con perizia giurata in data 14.12.2023 complessi- vamente per €. 1.491.392,00. Sicché il credito ipotecario che la Blue sgr afferma aver maturato nei confronti della ammontante a €. 1.390.000,00 (sep- Parte_1 pur contestato e ritenuto sussistente per il minor importo di €. 1.100.000,00=), è ampiamente garantito dal valore degli immobili. Riguardo, poi, alla “pronta alienazione” dei suddetti beni evidenzia che una parte di detti beni, circa la metà, sono già stati venduti al valore di €. 878.000,00=; somma alla quale vanno aggiunte le indennità di occupazione depositate in un con- to vincolato alla procedura del valore di €. 70.913,88=, e così per un totale di €. 948.913,00= (questa somma è già nelle disponibilità della a favore del Parte_1 creditore ipotecario).
Argomenta ancora che se anche i rimanenti immobili fossero venduti nel mese di ottobre 2024 al prezzo pari all'offerta minima di €.417.000,00=, all'esito della vendita del compendio immobiliare la liquidità della sarebbe così Parte_1 costituita: ricavato dalla vendita I° immobile 878.000,00, ricavato dalla indennità occupazione 70.913.88, ricavato dalla vendita II° immobile 417.000,00 Valore pru- denziale off. Minima. Totale ricavi vendita immobili 1.365.913,00. Somma pretesa da Blue sgr -1.390.000,00. Eventuale differenza da versare 24.087,00.
Non può assumersi, pertanto, secondo la deducente, una sua definitiva im- potenza funzionale a far fronte a questa obbligazione, bensì tale impotenza è da considerarsi occasionale e transitoria, considerato che entro breve tempo verrà ri- solta.
pagina 4 di 16 5) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla definizione della liquidità alla data del 31.07.2024. Con il motivo in esame la sentenza è impugnata nella parte in cui, in merito alla liquidità della alla data del 31.07.2024, ha ritenuto che la liquidità sia Parte_1 pari ad euro €. 28.778,22=, mentre la complessiva liquidità ammonta ad €.
960.598,34, seppure per la più parte (per euro 948.913,00) depositata su conti vin- colati a favore del creditore ipotecario.
6) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla distinzione tra insolvenza e inadempimento. La reclamante censura ancora la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe operato alcuna distinzione tra l'inadempimento rispetto al creditore
Blue sgr e il concetto di stato d'insolvenza.
Assume la reclamante che mentre l'inadempimento evidentemente riguarda una o singole obbligazioni limitate che possono non essere adempiute anche per semplice volontà dell'imprenditore, l'insolvenza, invece, è l'insieme di una serie di fatti esteriori sintomatici di un dissesto patrimoniale difficilmente risolvibile.
Ora, secondo la reclamante, la è in grado di pagare le obbligazioni Parte_1 correnti derivanti dalla gestione normale nei termini previsti, così come è in grado di pagare le obbligazioni costitute dai ruoli scaduti, ma rimessi nei termini grazie alla sanatoria fiscale.
La oltre al debito ipotecario, non ha altri debiti da pagare, salvo Parte_1 quelli nei confronti del (ingiunzione notificata nei primi mesi del Controparte_2
2024) e verso l'esattoria per ruoli notificati nell'anno 2024.
Aggiunge che l'importo maturato verso – ammon- Pt_2 Controparte_2 ta a €. 78.880,00=; mentre quello maturato verso l'esattoria è di €. 29.226,83; che, riguardo al debito nei confronti di Sigerico - aveva proposto una Controparte_2 istanza per la rateazione in sette anni, mentre, per il debito verso l'esattoria, era in procinto di presentare la rateazione nel termine di 84 mesi con rate quindi di €. 376,00 mensili, di cui si sarebbero fatto carico i soci personalmente. Argomenta, quindi, che sia la rateazione per il debito verso , sia quella per il debito era- Pt_2 riale, sono procedure normalmente concesse e previste dalle normative che non ri- chiedono provvedimenti di accoglimento, ma solo la presentazione dell'istanza ap- posita. E' errato, pertanto, l'assunto contenuto nella sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che la presentazione del piano di rateizzo sia un “elemento di per sé sintomatico dell'insolvenza”.
pagina 5 di 16 L'importo della rata mensile che la avrebbe sostenuto nel caso in Parte_1 cui non fosse sopravvenuta la liquidazione giudiziale era calcolata in €. 1.286,00= ed era ampiamente sostenibile.
La situazione della va così ricondotta – secondo la reclamante – ad Parte_1 una fase di squilibrio finanziario per illiquidità temporanea e non di insolvenza.
7) Erronea e contradditoria carente motivazione della sentenza in or- dine alla quantificazione del debito erariale non iscritto al ruolo.
La reclamante censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ri- tenuto esistente un debito erariale di €.77.510.73 “al netto degli importi oggetto della definizione agevolata e di sgravio”. Tale assunto, per la reclamante, non è cor- retto, atteso che la situazione dei debiti maturati nei confronti dell'Erario, alla data di agosto 2024, ovvero al momento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale era di €. 24.869,67=, come si evince dall'estratto di ruolo in atti e non di
€. 77.510,00=. A tale importo deve aggiungersi il debito compreso nella sanatoria che oggi è quantificato in €. 44.371,00=. Tale ultimo debito, tuttavia, non può esse- re considerato debito scaduto, pertanto non può essere preso in considerazione per determinare l'insolvenza della inoltre, con la presentazione della sanato- Parte_1 ria la è stata rimessa nei termini per il pagamento dei carichi scaduti, non Parte_1 risultando quindi altro debito oltre quello di €. 24.869,67 = nei confronti dell'Erario.
In forza di tali assunti ha chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
2.- Si è costituito in giudizio il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello chiedendo il rigetto del reclamo.
3.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, acquisi- te informazioni dal Curatore, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4- 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
I.- Occorre premettere che l'iniziativa del P.M. per la dichiarazione di aper- tura della liquidazione giudiziale ha fatto seguito ad una segnalazione del Tribunale
pagina 6 di 16 di che, nel dichiarare inammissibile la domanda di concordato preventivo CP_2 con riserva proposta dall'attuale reclamante, aveva evidenziato la sussistenza di uno stato di insolvenza ex art.38, co.2 CCII.
La Procura della Repubblica, a seguito della predetta segnalazione, ha svolto per mezzo della Guardia di Finanza un'istruttoria finalizzata alla previa verifica del- lo stato di insolvenza, i cui risultati principali sono riprodotti nel ricorso diretto alla liquidazione giudiziale e sono così sintetizzabili:
(a) nell'istanza di concordato preventivo presentata dalla società in data
09 ottobre 2023, questa allegava che i flussi di cassa prospettici prodotti dall'attività di impresa non riuscivano a controbilanciare gli impegni di gestione;
(b) lo stesso amministratore della società, sentito dal commissario giudi- ziale, sempre nell'ambito della proposta di concordato, dichiarava che i crediti appostati nel bilancio anno 2022, pari ad euro 432.948, potevano essere esigibili nella misura del 10/15%;
(c) che nei confronti della società pende, presso il Tribunale di Siena, un pignoramento immobiliare promosso dalla Parte_3
a fronte di un credito quantificato in euro 1.457.000 e che
[...] alla luce delle procedure in corso e del valore d'asta, il valore dell'im- mobilizzazione si attesta ad euro 1.094.000; ben al di sotto del debito verso la Società di gestione del risparmio;
(d) che i debiti erariali, riportati nell'istanza di proposta di concordato, ammontavano a complessivi euro 281.496,64 e che, allo stato, secondo quanto comunicato dall'ufficio riscossione, gli stessi, al netto di sgravi ed agevolazione, risultano da pagare per euro 58.529,10, comprensivi di oneri ed interessi;
(e) che, tenuto conto di tutte queste informazioni, rettificate le immobi- lizzazioni materiali e svalutati i crediti del 85/90%, con riferimento al bi- lancio 2022, il patrimonio netto era negativo per euro 201.068 euro nel primo caso (svalutazione dei crediti del 85%) o per euro 222.715 euro nel secondo caso (svalutazione dei crediti del 90%) e, tenuto conto degli in- dici di allert calcolati sul Bilancio 2022 rettificato, la società era in evi- dente stato di insolvenza.
In sostanza, emergeva dalle indagini della Guardia di Finanza una possibile falsità dei bilanci per non avere provveduto l'amministratore quantomeno a proce-
pagina 7 di 16 dere alla svalutazione dei crediti nonostante la consapevolezza della impossibilità della loro riscossione. Tale dato trova conferma nella relazione pervenuta in data 26-2-2025 dal curatore della procedura di liquidazione giudiziale, sulla quale la reclamante ha avuto modo di replicare con la memoria depositata in data 26-3-2025.
In particolare, con riferimento al punto specifico ora evidenziato, il curatore ha rimarcato che “prima della Sentenza di liquidazione giudiziale, la società van-
crediti nei confronti di due società, sempre di proprietà dei due soci della Pt_4
il Sig. e la Sig.ra pari Parte_1 Controparte_3 Parte_5 ad euro 105.851,00 verso la (in liquidazione volontaria dal Controparte_4
07.03.2023) e pari ad euro 232.163,56 verso la società (in li- Parte_6 quidazione volontaria dal 04.07.2016). Il sottoscritto curatore [ha] richiesto il pa- gamento di tali importi ad entrambe le società, che invece hanno risposto di non poter adempiere alle loro obbligazioni, visto che hanno (come era presumibile) debiti anche nei confronti dell'Erario, che ha un rango superiore rispetto al credi- to chirografario vantato dalla (vd. all.). Entrambe le due società in Parte_1 liquidazione non risultano aver alcun attivo patrimoniale e risultano (anche que- sto era presumibile) imprese minori ex art. 2 lett. d) c.c.i.i.” (v. relazione 26-2-
2025 ed allegati, tra cui la risposta delle società debitrici).
Ne consegue che rettificato il bilancio del 2022 del valore dei crediti de qui- bus, per un totale di euro 338.014,56, l'attivo patrimoniale al 31.12.2022 è pari ad euro 1.525.466 (anziché 1.863.480), con effetti a cascata sul 2023 e sul 2024.
Il punto non è contestato dalla reclamante con la memoria depositata in data
26-3-2025. Inoltre, dalla stessa relazione del curatore risulta che nei bilanci de quibus e da ultimo nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024 risulta iscritto alla voce debiti verso il creditore ipotecario un debito (di euro 1.182.862,00) inferiore a quello reale (1.502.637,79, come accertato in sede di verifica del passivo). Sul punto, con la memoria 26-3-2025, la reclamante ha replicato che
“l'importo era costituito dal residuo di due mutui che appaiono correttamente contabilizzati sulla base dei documenti contabili ricevuti dalla ” e che, in CP_5 particolare, “dopo la risoluzione dei suddetti mutui nessun documento, seppur ri- chiesto alla Banca e riguardante l'eventuale calcolo degli interessi, era stato noti- ficato alla Società” e che nell'anno 2021 “aveva intrapreso un importante conten- zioso, attualmente in Corte di Appello a Firenze, contestando alcune irregolarità
pagina 8 di 16 riguardanti, fra l'altro, l'applicazione di interessi passivi illegittimi (anatocismo, ndr)” e che, pertanto, “per tutto quanto sopra appare correttamente contabilizza- to il debito maturato nei confronti del creditore ipotecario sulla base del residuo capitale dovuto alla data del 31/7/2024, in mancanza di altri documenti compro- vanti le ulteriori richieste di interessi e spese”.
In questo modo deducendo la reclamante riconosce di avere appostato in bi- lancio meno debiti rispetto a quelli reali, non rilevando gli interessi maturati con la giustificazione (oggi fornita), per un verso, che la banca non aveva comunicato, do- po la risoluzione dei mutui, gli ulteriori interessi maturati e, per altro verso, che aveva intrapreso nell'anno 2021 un contenzioso con la banca relativa agli interessi applicati (causa in grado d'appello al momento della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale).
Ora, tali giustificazioni sono del tutto inconsistenti: per un verso, non è che gli interessi maturano soltanto se comunicati dalla banca, per cui l'amministratore era tenuto a rilevare la maturazione degli interessi sul capitale residuo sulla base del tasso pattuito nei contratti e a darne rappresentazione contabile in bilancio e nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024, e, per altro verso, il conten- zioso (peraltro perso in primo grado) non poteva giustificare la mancata apposta- zione in bilancio del debito per gli interessi che trovano certo titolo, sia pure conte- stato, nei contratti di mutuo;
in ipotesi, nel bilancio andava appostato un apposito e specifico fondo rischi. Sempre dalla relazione del curatore risulta che nei bilanci e nella situazione patrimoniale al 31.7.2024 nemmeno era data una completa rappresentazione dei debiti di natura tributaria e fiscale. Così il curatore nella relazione depositata in data 26-2-2025 “NON VEN-
GONO CORRETTAMENTE indicati i debiti verso l'Agenzia della Riscossione, il
(IMU, SI, OS) ed altri creditori. Nel conto debiti erariali è Controparte_2 indicato un saldo di circa euro 191.000,00, in realtà dallo stato passivo reso ese- cutivo il 13.02.2025 dal G.D (vd. all.), l'Agenzia della Riscossione (che richiede l'IMU non pagata dal 2012 in poi, l'IRES, l'IRAP, l'IVA non pagate dal 2010 in poi, ecc.) vanta un credito complessivo di euro 159.310,58; il , tramite Controparte_2 la società Si.Ge.Ri.Co spa, vanta un credito complessivo (per imposte non pagate dagli anni 2016 in poi di IMU, SI, OS) di euro 100.803,76, la C.C.I.A.A. vanta un credito di euro 1.069,25; il vanta un Controparte_6 credito di euro 569.68 e vanta un credito complessivo di euro Controparte_7
pagina 9 di 16 1.873,16. Il totale, euro 263.626,43, è nettamente superiore al valore indicato nel bilancio della Parte_1
In conclusione, è conclamato il fatto che i bilanci in atti, acquisiti dal tribu- nale di Siena, non diano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società.
Non solo questa aveva registrato consistenti perdite di esercizio negli anni 2021 (euro 36.836), 2022 (euro 27.061), 2023 (euro 40.273) ma, correttamente sva- lutati i crediti e correttamente appostati i debiti per gli interessi, la società aveva un patrimonio netto negativo, con la conseguenza che l'amministratore avrebbe dovu- to rispettare la regola ricapitalizza, liquida o trasforma.
Tale deficit patrimoniale è ancora attuale nella situazione patrimoniale al 31- 7-2024, la quale, se svaluta finalmente i crediti non recuperabili, non menziona correttamente il monte debiti complessivo “altro” rispetto al debito verso il debito- re ipotecario;
non riporta correttamente quest'ultimo debito;
non riporta, infine, esattamente la plusvalenza derivante dalla vendita forzata degli immobili nel frat- tempo intervenuta in sede esecutiva.
Così il curatore nella relazione 26-2-2025: “Nel prospetto [al 31-7-2024,
n.d.r.], la parte reclamante, rileva una plusvalenza di euro 339.000,00 che è erra- ta, in quanto le cessioni degli immobili sono avvenute al valore TOTALE di euro
1.296.000,00 mentre in bilancio le immobilizzazioni materiali (gli immobili) sono iscritte ad un valore TOTALE di euro 1.400.851,00. La società ha, quindi, dovuto sopportare una minusvalenza e non certo una plusvalenza;
di conseguenza, quell'utile indicato (euro 187,88) non è reale!!! (Forse, hanno tentato di attribuire un valore basso agli immobili già aggiudicati a luglio 2024 ed alto a quello che invece è stato aggiudicato ad ottobre e che, quindi, non rileva in quel prospetto ma tale artificio non regge). Inoltre, la non rileva nel prospetto del bi- Parte_1 lancino dei primi sette mesi del 2024, i costi della procedura di esecuzione immo- biliare RG 80-2021 (professionista delegato, I.V.G….), che ammontano ad almeno
35.000,00 euro!”. Continua il curatore: “In realtà, lo stato di insolvenza era ed è del tutto evi- dente, come risulta dal prospetto sottostante: ATTIVO realizzato PASSIVO già ac- certato PROC. ESECUZIONE IMM. CESSIONE IMMOBILI 1.296.000,00 CREDI-
TI AMMESSI ALLO STATO PASSIVO 1.847.341,41 Saldo c/c procedura al 24.02.2025 (vd. all.) 9.778,42 PROCEDURA ESECUZIONE IMMOBILIARE AF-
FITTI 73.639,26 PROCEDURA ESEC. IMM. COSTI - 35.000,00 TOTALE ATTIVO
pagina 10 di 16 1.344.417,68 TOTALE PASSIVO 1.847.341,41 DEFICIT PATRIMONIALE ATTIVO -
PASSIVO - 502.923,73 Anche ipotizzando un IRREALISTICO incasso dei due cre- diti nei confronti delle due società (di famiglia) sopra indicate (per un totale di eu- ro 338.014,56), rimarrebbe un deficit patrimoniale di euro 164.909,17”.
Nella memoria 26-3-2025 la reclamante, nel prendere posizione sulla rela- zione del curatore, assume che questo sia incorso in un evidente errore comparan- do i dati della situazione patrimoniale aggiornata al 31-7-2024 con i dati rilevati in sede di verifica del passivo del 16-1-2025.
Secondo la reclamante “Nella situazione al 31 luglio 2024 non erano regi- strati i debiti notificati o sorti successivamente a questa data e presenti invece nel- lo Stato Passivo della Liquidazione. […] Le differenze dei valori fra quelli contabi- lizzati al 31/7/2024 e quelli dello Stato Passivo sono date, per quanto riguarda
l'Agenzia delle Entrate, dall'applicazione delle agevolazioni relative alla sanatoria fiscale ex L.197/2022 che la Società ha correttamente rilevato nel rispetto del Principio Contabile OIC 25 (mentre invece il curatore non l'ha considerata). Si Pa aggiunga che, dopo l'apertura della , il curatore non ha più pagato le rate della sanatoria così questa è decaduta e si sono persi gli effetti positivi di riduzione del debito verso l'Erario, che ha richiesto l'intero debito. Per quanto riguarda Sigeri- co, la differenza è data dall'applicazione sulla tassa IMU 2023 e 2024 delle san- zioni per il ritardato versamento, sanzioni che, alla data del 31 luglio 2024, non erano ancora state contestate dall'ente. Per quanto riguarda i creditori Parte_8
[...
Consorzio di bonifica e CCIAA, questi in parte sono compresi nell'importo ri- chiesto da Agenzia Riscossione e, in altra parte, alla data della LG non erano an- cora stati notificati alla Società. Dal che ne deriva che non c'è stato alcun errore nella contabilizzazione delle poste a debito, l'errore semmai è nel confrontare, come fa il curatore, dei valori contabili in date diverse (31/7/2024- 16/1/2025) e in situazioni diverse (normale gestione e LG)”.
Quanto infine alla mancata contabilizzazione dei crediti dei professionisti, rilevata dal curatore, la reclamante assume che “si tratta di crediti vantati dai pro- fessionisti che hanno assistito la Società nella fase antecedente la liquidazione giudiziale e che, alla data del 31/7/2024, non avevano notificato alcuna richie- sta”.
Simile modo di dedurre non è evidentemente corretto perché, fatta eccezio- ne per il rilievo relativo alla rottamazione del debito tributario in sé corretto (v.
l'informativa ADER acquisita nel corso del giudizio di primo grado), ma non capace pagina 11 di 16 di rendere positivo il patrimonio netto, la quasi totalità dei debiti rilevati dal cura- tore sono tutti sorti in data antecedente alla situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024, irrilevante essendo che, in ipotesi, i professionisti non avessero ancora formalmente chiesto il pagamento del compenso oppure che gli enti pubblici non avessero ancora comunicato gli avvisi di accertamento e/o di irrogazione delle san- zioni, rilevando, ai fini de quibus, l'esistenza in sé dei debiti e non che non fossero ancora reclamati in pagamento.
E' pertanto palesemente infondato l'assunto che la situazione patrimoniale al 31-7-2024 evidenziasse un patrimonio netto positivo, o meglio ciò era solo l'effetto di artifici contabili sopra esaminati, ovvero effetto di una non corretta rap- presentazione: (i) del debito verso il creditore ipotecario;
(ii) dei debiti verso i pro- fessionisti che avevano assistito la società prima dell'apertura della procedura di li- quidazione giudiziale;
(iii) dei debiti “altri”; (iv) della plusvalenza derivante dalla vendita forzata degli immobili nel frattempo intervenuta in sede esecutiva (plusva- lenza in realtà inesistente per quanto sopra riferito).
II.- Ciò premesso, i motivi di reclamo possono essere esaminati congiunta- mente, afferendo tutti al tema della sussistenza dello stato d'insolvenza. In sintesi, secondo la reclamante lo stato d'insolvenza è insussistente, essendo essa in una si- tuazione di temporaneo squilibrio finanziario.
Tale assunto è chiaramente infondato, in quanto l'esistenza di un patrimonio negativo da tempo, mascherato con false rappresentazioni contabili dei dati reali e/o con artifici contabili, di per sé dimostra che la società era in stato di insolvenza, tanto che la stessa presentò domanda di concordato preventivo, non essendo più in grado di adempiere regolarmente i propri debiti.
Ora, l'art.2, lett.b) CCII definisce “lo stato di insolvenza” come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimo- strino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie ob- bligazioni”.
E per pacifica giurisprudenza della corte di legittimità tale stato può essere desunto dall'esistenza di procedure esecutive e dall'incapacità del debitore di paga- re i propri debiti alle scadenze convenute e con mezzi normali di pagamento. Nel caso di specie rilevano i seguenti elementi valorizzati dal giudice di pri- mo grado:
pagina 12 di 16 (i) la società non aveva pagato da tempo i mutui;
la banca mutuataria era stata costretta ad aggredire tutto il patrimonio immobiliare della so- cietà posto a garanzia della restituzione dei finanziamenti (nel corso del P.U. l'esecuzione ha visto la completa liquidazione dell'attivo, con risultati che, come riferito dal curatore nella relazione depositata in data 26-2-2025, non hanno consentito l'integrale pagamento del de- bito ipotecario, residuando ancora un consistente debito);
(ii) la società non pagava da anni i debiti fiscali e previdenziali (l'IMU non era pagata dal 2012 in poi;
l'IRES, l'IRAP, l'IVA non erano pagate dal 2010; la SI e OS non erano pagate dal 2016, così come il contributo per il Consorzio di Bonifica);
(iii) la società non pagava finanche il modesto contributo annuale (pochi euro) dovuto alla Camera di Commercio. A fronte di tale complessiva situazione di incapacità ad adempiere alle pro- prie obbligazioni, aggravatasi durante la pandemia COVID -19, i motivi di impu- gnazione della reclamante sono palesemente infondati.
II.1.- Anzitutto, i primi tre motivi di reclamo, che postulano la correttezza dei dati di bilancio 2021, 2022, 2023, e della situazione patrimoniale aggiornata al
31.7.2024, sono chiaramente smentiti dalle considerazioni sopra svolte.
L'assunto secondo cui la (terzo motivo di reclamo) aveva le dispo- Parte_1 nibilità necessarie per far fronte alle obbligazioni correnti della gestione potendo fare affidamento sull'apporto dei soci non è corretto, perché dagli atti non emerge tale apporto che, per essere rilevante ai fini de quibus, deve manifestarsi nelle for- me tipiche previste dal diritto societario, ovvero come una soluzione strutturale at- tuata o nella forma della ricapitalizzazione della società o dei versamenti in conto futuro aumento di capitale o ancora nella forma dei finanziamenti (in un caso quale quello in esame) postergati.
L'assenza di interventi in tal senso da parte dei due unici soci, uno dei quali anche amministratore, evidenzia che neanche più i soci credevano nella società o avevano i mezzi necessari per ricapitalizzare/finanziare la società.
II.2.- L'assunto secondo cui (quarto motivo di reclamo) la decisione del tri- bunale senese è errata nella parte in cui desume l'impotenza funzionale al paga- mento dei debiti dalla pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 80/2021
REI perché tra i mezzi ordinari per far fronte alle obbligazioni si annovera anche il patrimonio immobiliare di pronta alienazione, è palesemente privo di pregio giuri-
pagina 13 di 16 dico, fondandosi su una mistificazione dei principi rilevanti in materia e su una chiara confusione tra patrimonio prontamente liquidabile e liquidato ad iniziativa dello stesso debitore e patrimonio soggetto ad esecuzione forzata dei creditori in presenza di un'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.
II.3.- Anche il quinto motivo di reclamo è palesemente infondato.
Sul punto è evidente la confusione che fa il reclamante tra liquidità vincolata (al pagamento del creditore ipotecario) e liquidità liberamente disponibile per pa- gare gli altri creditori e i costi della gestione corrente.
Il tribunale senese si riferisce nella sentenza di liquidazione giudiziale alla seconda liquidità, che andava apprezzata per verificare l'esistenza di risorse per far fronte agli altri debiti sociali (cioè ai debiti diversi da quello verso il creditore ipote- cario).
II.4.- Il sesto motivo è anch'esso infondato. La reclamante censura ancora la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha operato alcuna distinzione tra l'inadempimento rispetto al creditore Blue sgr e il concetto di insolvenza. Ma tale assunto, alla luce delle superiori considera- zioni, è chiaramente infondato. La società aveva un patrimonio netto negativo e non adempiva da anni ai propri debiti e non solo a quello del creditore ipotecario.
L'assunto, con tale motivo coltivato, secondo cui la oltre al debito Parte_1 ipotecario, non aveva altri debiti da pagare, salvo quelli nei confronti del
[...]
(ingiunzione notificata nei primi mesi del 2024) e verso l'esattoria per ruo- CP_2 li notificati nell'anno 2024, è chiaramente non vero alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo I dei “motivi della decisione”.
La differenza tra attivo e passivo patrimoniale, al netto delle possibili azioni di responsabilità esperibili dal curatore nei confronti dell'amministratore, è, allo stato, in pendenza del termine per la proposizione delle domande tardive, di oltre cinquecentomila euro (v. relazione del curatore). E la verifica del passivo è interve- nuta a pochi mesi (gennaio 2025) dalla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e del deposito della situazione patrimoniale aggiornata al
31-7-2024 e con il patrimonio sociale sostanzialmente liquidato nell'esecuzione promossa dal creditore fondiario.
II.
5- Anche il settimo motivo è infondato. La reclamante censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ri- tenuto esistente un debito erariale di €.77.510.73 “al netto degli importi oggetto della definizione agevolata e di sgravio”. Tale assunto, per la reclamante, non è cor-
pagina 14 di 16 retto, atteso che la situazione dei debiti maturati nei confronti dell'Erario, alla data di agosto 2024, ovvero al momento della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, era di €. 24.869,67=, come si evince dall'estratto di ruolo in atti e non di
€. 77.510,73=.
Ora, per quanto la questione posta dalla reclamante sia irrilevante in quanto non idonea ad impattare sulle conclusioni prima raggiunte in ordine alla sussisten- za dello stato di insolvenza, è certo che il tribunale ha utilizzato il dato comunicato dall'ADER, da cui risulta che il carico affidato all'agente era di euro 184.952,39 eu- ro, poi sgravato di euro 7.557,67, pagato per euro 39.431,73, con stralcio e/0 defini- zione agevolata per euro 63.096,15, con residuo di euro 74.866,84, oltre interessi di mora e oneri per un totale , giustappunto, di euro 77.510,73.
III. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13, co.1 quater DPR n. 115/2002
Avuto riguardo ai motivi di reclamo e alle ragioni della decisione, in punto, fra l'altro, di non corretta redazione dei bilanci, sussistono i presupposti ex art. 51 comma 15 CCII per la condanna del legale rappresentante che ha conferito la pro- cura al pagamento in solido con la società dell'ulteriore contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13, co.1 quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag- gio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronun- ciando, così provvede: 1) rigetta il reclamo;
2) dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decre- to del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e che il legale rappresentante che ha conferito la procura alle liti è tenuto al pagamento in solido con la società reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13, co.1 quater del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002, n. 115. Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribuna- le e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
pagina 15 di 16 Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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