TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 516 del ruolo gen. dell'anno 2018
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Ruotolo Alessandro Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Monaco Giuseppe presso il quale è elettivamente domiciliata
RE
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferrante CP_2
Marialuigia, domiciliato come in atti resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.01.2018, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'estratto di ruolo, rilasciatogli a seguito di autonoma richiesta. Deduceva di aver così appreso dell'esistenza di un debito nei confronti dell' per il mancato versamento di CP_2 contributi relativi agli anni 1996, 1997, 1998 e 2001 e, dunque, dell'esistenza della cartella esattoriale n. 02820020003481758, relativi a detti presunti crediti previdenziali, per un importo di euro 8.108,72.
Deducendo la prescrizione della pretesa creditoria, chiedeva l'annullamento della cartella esattoria di cui all'estratto di ruolo rilasciatogli.
Deduceva inoltre il ricorrente che, nonostante l'invalidità della cartella impugnata, gli veniva notificato, in data 3.03.2016, gli veniva notificato un preavviso di fermo amministrativo n. 02880200443771571000, avente ad oggetto la propria autovettura targata
CE356AL.
Si costituivano le resistenti, deducendo la inammissibilità del ricorso giudiziale per mancanza di interesse ad agire, deducendo di aver regolarmente notificato la cartella esattoriale indicata nell'estratto di ruolo, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Va, innanzitutto, rilevato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (conv. In legge 17 dicembre 2021, n. 215), novellando l'art. 12 del d.p.r.
29 settembre 1973, n. 602, ha inserito il comma 4-bis.
La disposizione citata ha previsto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni, ovvero nei soli casi “in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. Cass. SS.UU. n. 26283/2022) hanno, poi, affermato l'applicabilità dello jus superveniens ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, sull'assunto che la norma specifica, concretizzando, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
Secondo la Corte di legittimità, la regolazione da parte del legislatore di specifici casi di azione “diretta” plasma l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione di natura dinamica, assume rilievo, anche mediante diversa configurazione, fino al momento della decisione, salva la necessità, per i giudizi pendenti, di consentire alla parte la dimostrazione dell'interesse ad agire, atteso che l'impedimento a rappresentare il pregiudizio tipizzato è stato determinato dalla novità della norma che lo ha previsto.
Nella fattispecie in esame, la parte al fine di provare la sussistenza dell'interesse ad agire ha dedotto e documentato che, nel 2016, gli è stato notificato preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura.
Ebbene, deve innanzi tutto evidenziarsi che, è pur vero che l'apposizione di fermo amministrativo legittima la proposizione di azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ma nel caso di specie non può giustificare la sussistenza dell'interesse ad agire, peraltro legislativamente precisato, dell'azione esperita.
Come chiarito, infatti, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n. 6283 del 2022 cit.
e Cass. n. 10595 del 20/04/2023) nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, “in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa” (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20). Deve precisarsi, tuttavia, che il fermo amministrativo non identifica alcuna delle ipotesi tipizzate dal legislatore ai fini dell'interesse ad agire di cui alla azione di impugnazione del ruolo di cui si controverte nel presente giudizio. Peraltro il ricorrente deduce la notifica, circa due anni prima del presente ricorso, esclusivamente di un preavviso di fermo amministrativo, che neppure in astratto concretizzerebbe la sussistenza di un valido interesse ad agire. Determinante, nel caso in esame, invero è la circostanza che nessun elemento di certezza si possa evincere dalla documentazione in atti né dalle stesse deduzioni di parte istante, della correlazione esistente tra il (preavviso di) fermo e l'estratto ruolo e la cartella opposta;
vale a dire che, secondo la ricostruzione della parte opponente, tale fermo sarebbe frutto della cartella indicata nell'estratto ruolo, ma questa circostanza non risulta provata in alcun modo, ben potendo essere il fermo amministrativo fondato su altre cartelle esattoriali.
In altri termini la documentazione prodotta dalle parti non consentono di ritenere collegato il fermo amministrativo con la cartella impugnata. Era onere della parte istante dover dimostrare la correlazione tra fermo amministrativo e e le cartelle esattoriali relative, sottese all'estratto di ruolo, a crediti previdenziali dei quali si chiede l'accertamento della intervenuta prescrizione.
Non vi sono ragioni pertanto per ritenere la sussistenza di interesse ad agire e l'azione deve ritenersi inammissibile.
La novità dell'intervento legislativo e del successivo indirizzo delle Sezioni Unite, che definiscono in corso di causa una questione che aveva registrato oscillazioni interpretative comportano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 31.01.2025 Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)