Articolo 2092 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2092. Militari mancanti alla chiamata in attesa di giudizio 1. Il militare in attesa di giudizio perche' imputato di mancanza alla chiamata alle armi della sua classe, contingente o scaglione, o perche' imputato di mancanza alla chiamata per istruzione, e' assegnato ed avviato ad un Corpo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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