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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 19.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. C.F._1
; Email_1
appellante
CONTRO
nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1
a Sturno (AV) alla Via Iannacchino n. 5 (c.f. , C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Di Simone ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaminarda (AV) alla Via Nostradonna n.11, pec: giusta procura ad Email_2 litem depositata nel fascicolo telematico di primo grado appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 966/2024 del Tribunale di NT, Sezione Lavoro e Previdenza (R.G. n. 364/2024),pubblicata il 15.10.2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 25/01/2024 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di NT , in funzione di giudice del lavoro, il esponendo di aver Parte_1 lavorato e di lavorare alle dipendenze del convenuto mediante la Parte_1 stipulazione di plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato;
di avere svolto sempre le stesse funzioni e mansioni dei docenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato;
che, a differenza di quanto riconosciuto agli insegnanti di ruolo, ai precari era stato sempre negato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, ovvero la cd. Carta del Docente, di importo pari ad € 500,00 per ogni anno;
che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente, il personale con Parte_1 contratto a tempo determinato, era irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2017/18; 2018/19; 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 conseguentemente, condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, e al Parte_1 pagamento della somma di di €. 3.000,00o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
vinte le spese di lite con attribuzione”. Costituito il eccepiva Parte_1 preliminarmente la non spettanza del beneficio per l'.a.s. 2017\2018 in presenza di supplenze brevi e temporanee, il difetto di giurisdizione;
nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito accoglieva la domanda dichiarando il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015" con conseguente condanna il convenuto ad Parte_1 accreditare €3.000,00 sulla carta elettronica della docente. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il Parte_1 appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 25.10.2024 , deducendo: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di valutare l'eccezione di prescrizione ritenendo che la costituzione dell' Amministrazione fosse tardiva laddove , invece la costituzione era tempestiva e la prescrizione era maturata con riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 ;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto spettante il beneficio della C.D “Carta docente con riferimento all'a.s. 2017/2018 in cui la ricorrente aveva svolto esclusivamente supplenze brevi , peraltro, con termine all'8.6.2018;
3) erroneità della pronuncia in punto di governo delle spese poste a carico dell'amministrazione laddove ricorrevano tutti i presupposti per disporne la compensazione .
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza “ di dichiarare la prescrizione del diritto alla corresponsione del beneficio economico richiesto in prime cure con riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, e, in ogni caso, con riferimento all'a.s. 2017/2018, respingere la domanda formulata in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata;
- Disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che
,sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici: 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 non è stata attinta da alcuna censura per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato . Ne consegue che nei limiti del devolutum , l'appello rimane circoscritto soltanto in relazione agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
Ciò posto la Corte giudica l'appello parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo di doglianza il lamenta l'omesso esame Parte_1 dell'eccezione di prescrizione in virtù della costituzione, ritenuta erroneamente tardiva da parte del primo giudice . La doglianza è fondata.
Osserva il Collegio che dalla consultazione degli atti telematici del fascicolo di primo grado risulta con chiarezza che il Parte_1 si è costituito in giudizio in data 4 ottobre 2024, rispetto alla prima udienza di discussione del 14.10.2024 sicchè la sua costituzione deve considerarsi tempestiva in quanto avvenuta entro il termine di 10 giorni prima della predetta udienza. Ne consegue che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata in comparsa;
non avendolo fatto, è incorso nel denunciato vizio di omissione , cui va posto rimedio con l'esame della suddetta eccezione da parte di questo Collegio. Ebbene l'eccezione di prescrizione è sicuramente fondata in relazione all' a.s. 2017/2018 ( in cui la ricorrente ha svolto esclusivamente supplenze brevi
, peraltro con termine all'8.6.2018).
Come è noto l'art. 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta Card del Docente, che consiste in una carta elettronica dell'importo di € 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di corsi di aggiornamento, ingressi a musei, teatri, cinema o per l'acquisto di apparecchiature elettroniche (esclusi smarth phone e anche stampanti). Viene accreditata in genere a settembre e può essere utilizzata entro l'anno successivo. In caso di mancato utilizzo l'importo viene riversato nella carta da utilizzare nell'anno successivo..
La natura dell'obbligazione derivante dal diritto alla carta docente è pecuniaria e soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c. n.
4. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/23, ha fissato i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico di cui al DPCM del 2016 consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Dalla lettura dell'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 citato non può,poi, esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2017/2018 fosse il 30 novembre 2017 – ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma – e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 di ciascun anno scolastico. In definitiva, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto va identificato nel 30 novembre dell'anno scolastico, data da cui i docenti avrebbero potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. Ciò posto ,nella specie , alcuna valenza ai fini interruttivi della prescrizione può rivestire la PEC del 19 ottobre 2023, prodotta in atti, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 perché intervenuta allorchè la prescrizione risultava irrimediabilmente decorsa e ciò sia che si faccia decorrere il termine prescrizionale dal 30 novembre 2017 sia dal giugno 2018.
A conclusioni ben diverse deve invece pervenirsi in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ; ebbene, in tale caso, la PEC del 19 ottobre 2023 ha senz'altro piena valenza interruttiva del decorso della prescrizione. Poiché il appellante in relazione a tale annualità nulla ha eccepito Parte_1 nel merito (infatti le doglianze, nel merito, sono appuntate esclusivamente in ordine all'a.s. 2017/2018), l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata , rigetta la domanda formulata in prime cure da limitatamente Controparte_1 all'anno scolastico 2017/18, essendo insussistente il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la c.d “carta elettronica ,per intervenuta prescrizione;
di conseguenza il Parte_1 appellante va condannato ad accreditare la minor somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica dell'odierna appellata. Atteso l'esito del giudizio , il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale dopo l'intervento della Suprema Corte, stimasi di compensare per la metà le spese del doppio grado , mentre l'altra metà nella misura liquidata in dispositivo cede a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda formulata in prime cure da limitatamente all'anno scolastico 2017/18; Controparte_1
-per l'effetto, condanna il appellante ad accreditare la minor Parte_1 somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica dell'odierna appellata;
-compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi per metà, con condanna del al pagamento dell'altra metà che liquida in euro 470,00 per ciascun CP_2 grado, oltre rimborso spese generali , Iva, cpa come per legge, con distrazione.
Napoli lì 19.6.2025
Il Consigliere est.rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 19.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. C.F._1
; Email_1
appellante
CONTRO
nata ad [...] il [...] e residente Controparte_1
a Sturno (AV) alla Via Iannacchino n. 5 (c.f. , C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Di Simone ( ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grottaminarda (AV) alla Via Nostradonna n.11, pec: giusta procura ad Email_2 litem depositata nel fascicolo telematico di primo grado appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 966/2024 del Tribunale di NT, Sezione Lavoro e Previdenza (R.G. n. 364/2024),pubblicata il 15.10.2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 25/01/2024 Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di NT , in funzione di giudice del lavoro, il esponendo di aver Parte_1 lavorato e di lavorare alle dipendenze del convenuto mediante la Parte_1 stipulazione di plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato;
di avere svolto sempre le stesse funzioni e mansioni dei docenti in ruolo con contratto a tempo indeterminato;
che, a differenza di quanto riconosciuto agli insegnanti di ruolo, ai precari era stato sempre negato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, ovvero la cd. Carta del Docente, di importo pari ad € 500,00 per ogni anno;
che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente, il personale con Parte_1 contratto a tempo determinato, era irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2017/18; 2018/19; 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 conseguentemente, condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, e al Parte_1 pagamento della somma di di €. 3.000,00o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia;
vinte le spese di lite con attribuzione”. Costituito il eccepiva Parte_1 preliminarmente la non spettanza del beneficio per l'.a.s. 2017\2018 in presenza di supplenze brevi e temporanee, il difetto di giurisdizione;
nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata , il Tribunale adito accoglieva la domanda dichiarando il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015" con conseguente condanna il convenuto ad Parte_1 accreditare €3.000,00 sulla carta elettronica della docente. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il Parte_1 appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 25.10.2024 , deducendo: 1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di valutare l'eccezione di prescrizione ritenendo che la costituzione dell' Amministrazione fosse tardiva laddove , invece la costituzione era tempestiva e la prescrizione era maturata con riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 ;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto spettante il beneficio della C.D “Carta docente con riferimento all'a.s. 2017/2018 in cui la ricorrente aveva svolto esclusivamente supplenze brevi , peraltro, con termine all'8.6.2018;
3) erroneità della pronuncia in punto di governo delle spese poste a carico dell'amministrazione laddove ricorrevano tutti i presupposti per disporne la compensazione .
Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza “ di dichiarare la prescrizione del diritto alla corresponsione del beneficio economico richiesto in prime cure con riferimento agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, e, in ogni caso, con riferimento all'a.s. 2017/2018, respingere la domanda formulata in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondata;
- Disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte l'appellata che
,sulla base di plurime argomentazioni , chiedeva il rigetto dell'appello siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,nel merito , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va da subito detto che la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici: 2020/21; 2021/22; 2022/23; 2023/24 non è stata attinta da alcuna censura per cui essa risulta incontrovertibilmente passata in giudicato . Ne consegue che nei limiti del devolutum , l'appello rimane circoscritto soltanto in relazione agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019.
Ciò posto la Corte giudica l'appello parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo di doglianza il lamenta l'omesso esame Parte_1 dell'eccezione di prescrizione in virtù della costituzione, ritenuta erroneamente tardiva da parte del primo giudice . La doglianza è fondata.
Osserva il Collegio che dalla consultazione degli atti telematici del fascicolo di primo grado risulta con chiarezza che il Parte_1 si è costituito in giudizio in data 4 ottobre 2024, rispetto alla prima udienza di discussione del 14.10.2024 sicchè la sua costituzione deve considerarsi tempestiva in quanto avvenuta entro il termine di 10 giorni prima della predetta udienza. Ne consegue che il primo giudice avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata in comparsa;
non avendolo fatto, è incorso nel denunciato vizio di omissione , cui va posto rimedio con l'esame della suddetta eccezione da parte di questo Collegio. Ebbene l'eccezione di prescrizione è sicuramente fondata in relazione all' a.s. 2017/2018 ( in cui la ricorrente ha svolto esclusivamente supplenze brevi
, peraltro con termine all'8.6.2018).
Come è noto l'art. 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta Card del Docente, che consiste in una carta elettronica dell'importo di € 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di corsi di aggiornamento, ingressi a musei, teatri, cinema o per l'acquisto di apparecchiature elettroniche (esclusi smarth phone e anche stampanti). Viene accreditata in genere a settembre e può essere utilizzata entro l'anno successivo. In caso di mancato utilizzo l'importo viene riversato nella carta da utilizzare nell'anno successivo..
La natura dell'obbligazione derivante dal diritto alla carta docente è pecuniaria e soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c. n.
4. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/23, ha fissato i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico di cui al DPCM del 2016 consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Dalla lettura dell'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 citato non può,poi, esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2017/2018 fosse il 30 novembre 2017 – ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma – e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 di ciascun anno scolastico. In definitiva, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto va identificato nel 30 novembre dell'anno scolastico, data da cui i docenti avrebbero potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. Ciò posto ,nella specie , alcuna valenza ai fini interruttivi della prescrizione può rivestire la PEC del 19 ottobre 2023, prodotta in atti, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 perché intervenuta allorchè la prescrizione risultava irrimediabilmente decorsa e ciò sia che si faccia decorrere il termine prescrizionale dal 30 novembre 2017 sia dal giugno 2018.
A conclusioni ben diverse deve invece pervenirsi in relazione all'anno scolastico 2018/2019 ; ebbene, in tale caso, la PEC del 19 ottobre 2023 ha senz'altro piena valenza interruttiva del decorso della prescrizione. Poiché il appellante in relazione a tale annualità nulla ha eccepito Parte_1 nel merito (infatti le doglianze, nel merito, sono appuntate esclusivamente in ordine all'a.s. 2017/2018), l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto va confermata , rigetta la domanda formulata in prime cure da limitatamente Controparte_1 all'anno scolastico 2017/18, essendo insussistente il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 tramite la c.d “carta elettronica ,per intervenuta prescrizione;
di conseguenza il Parte_1 appellante va condannato ad accreditare la minor somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica dell'odierna appellata. Atteso l'esito del giudizio , il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale dopo l'intervento della Suprema Corte, stimasi di compensare per la metà le spese del doppio grado , mentre l'altra metà nella misura liquidata in dispositivo cede a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda formulata in prime cure da limitatamente all'anno scolastico 2017/18; Controparte_1
-per l'effetto, condanna il appellante ad accreditare la minor Parte_1 somma di euro 2.500,00 sulla carta elettronica dell'odierna appellata;
-compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi per metà, con condanna del al pagamento dell'altra metà che liquida in euro 470,00 per ciascun CP_2 grado, oltre rimborso spese generali , Iva, cpa come per legge, con distrazione.
Napoli lì 19.6.2025
Il Consigliere est.rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.