Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N 1776/2023 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 luglio 2023 con il n. 1776/2023 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
( CF , residente in [...] C.F._1
Puccini n. 304, rappresentato e difeso, dall'Avv. Filippo FIRENZUOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n. 85, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 055/3841971 Pec: Email_1
Opponente contro
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Controparte_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), in persona del suo P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, e per essa incorporata in CP_2 [...]
(P.IVA, C.F. e n zione nel regis Controparte_3 nza, Lodi al numero - REA n. , P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco PESENTI e Francesco CONCIO elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in Viale Giuseppe Mazzini, n. 19, Firenze. Fax: 0248011624 Pec: Email_2
Pec: Email_3
Fax: 055 461213 Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'opponente: "…piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato in accoglimento dell'opposizione promossa annullare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 694/2023 in ogni sua parte per tutto quanto esposto negli atti e memorie depositati ai quali ci si riporta integralmente. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario …".
Per l'opposta: "… CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - respingere l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
- concedere la pagina 1 di 13
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 luglio 2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2023 emesso dal
Tribunale di Prato il 26 maggio 2023 , notificato il 15 giugno 2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento a favore di della somma la Controparte_1 somma pari ad € 66.000,00, in virtù della fideiussione prestata a favore della cancellata a seguito di chiusura del Parte_2 fallimento.
A sostegno dell'opposizione rilevava:
- che il credito nei confronti della società derivava in parte, per € 23.459,10, quale saldo debitore al 10.10.2012 del contratto di conto corrente n 7255,82, intercorso originariamente con e per altra parte, pari ad € 67.516,51, Controparte_4 quale residuo importo al 12 agosto 2009, da nove effetti insoluti e impagati, emessi dall'agenzia n 1 di Sesto Fiorentino della AN Monte dei Paschi di Siena Spa;
- che la creditrice non aveva in alcun modo interrotto i termini di prescrizione dopo la prima lettera di messa in mora inviata il 30 luglio 2009 e ricevuta il 24 agosto 2009, in quanto la successiva lettera, non valida come atto di costituzione in mora, non era stata ricevuta;
- che, in ogni caso , la fideiussione omnibus sottoscritta dal ra invalida per Pt_1 il contrasto con la normativa c.d antitrust con riguardo, in particolare, alla clausola pagina 2 di 13 di deroga alla decadenza di cui all'art 1957 c.c. non era idonea a derogare all'applicazione della disciplina codicistica.
Tanto premesso concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento e declaratoria dell'intervenuta prescrizione o decadenza ai sensi dell'art 1957 c.c. con vittoria di spese e corrispettivi del difensore.
Si costituiva regolarmente in giudizio la opposta, la quale rilevava che il CP_4 termine prescrizionale era stato interrotto a seguito della notifica alla coobbligata ai sensi dell'art 1310 c.c., e in assenza della dimostrazione di Parte_3 intese anticoncorrenziali. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
con condanna del Pt_1 alla refusione delle spese di lite del presente giudizio.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2024, la causa istruita con produzione di documenti, era rimessa per la decisione all'udienza del 10 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e successiva trasmissione da parte della cancelleria del fascicolo d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
A riguardo, giova intanto precisare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280;
Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).
Al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si deve necessariamente fare riferimento al contenuto dell' atto di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie integrative depositate nei termini concessi ai sensi dell'art 173 ter cpc. , valutando la procedibilità della pagina 3 di 13 domanda in ragione della documentata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, a norma dell'art 5 Dlsvo 28/2010 e sm , in data 30 ottobre 2023, e della produzione del relativo verbale di chiusura, con esito negativo, del 5 dicembre successivo..
Nel merito, deve darsi atto che il credito nei confronti della
[...]
, debitrice principale, derivava in parte, per € 23.459,10, Parte_2 quale saldo debitore al 10.10.2012 del contratto di conto corrente n 7255,82, intercorso originariamente con e per altra parte, pari ad € Controparte_4
67.516,51, quale residuo importo al 12 agosto 2009, da nove effetti insoluti e impagati, emessi dall'agenzia n 1 di Sesto Fiorentino della AN Monte dei Paschi di Siena Spa;
Le questioni sollevate nel presente procedimento, e poste a fondamento della opposizione, afferiscono in primis la decorrenza del termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi successivi al 24 agosto 2009; per altro aspetto, evidenziano profili di nullità in relazione alla fideiussione prestata, tali – nella prospettiva dell' opponente- per cui la valutazione è pregiudiziale rispetto alle contestazioni ed eccezioni aventi ad oggetto la stessa esistenza e quantificazione del debito principale.
Occorre quindi procedere in ordine logico alla distinta analisi delle eccezioni sollevate.
1. SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Quanto alla prima eccezione, il termine prescrizionale certamente decorrente dal
24 agosto 2009, è stato efficacemente interrotto in data 27 agosto 2013 con la lettera di messa in mora notificata, unitamente alla comunicazione di recesso dagli affidamenti concessi e del mancato incasso degli effetti analiticamente indicati, ad altro soggetto coobbligato, Ai sensi dell'art 1310 Parte_3
c.c. gli atti interruttivi indirizzati ad altri coobbligati hanno comunque esteso la loro efficacia anche nei confronti dell'odierno opponente, sicché non v'è dubbio che l'eccezione sollevata dovrà essere disattesa in quanto la domanda proposta appare tempestiva.
Diversamente, con riferimento al negozio di garanzia, la prima questione sollevata già in atto di opposizione concerne la decadenza della garanzia, in ragione della violazione del disposto dell'art 1957 c.c., per non avere rispettato il termine pagina 4 di 13 prescritto nei confronti del fideiussore, dopo la iniziativa intrapresa nei confronti della debitrice principale e l'ammissione al passivo fallimentare..
Tuttavia, poiché il garante - come correttamente rilevato dalla creditrice - ha sottoscritto specifiche clausole limitative – a vario grado- della facoltà di sollevare eccezioni, appare pregiudiziale la risoluzione della validità del negozio costitutivo della garanzia o, quanto meno, delle singole clausole limitative delle possibilità di sollevare eccezioni, dovendosi altrimenti escludere - secondo il contenuto degli obblighi negoziali assunti- la possibilità di contestare la inefficacia della garanzia per la intervenuta decadenza, ovvero l'esistenza ed entità del debito della società garantita.
Infatti, sin dall'atto di opposizione è stata sollevata eccezione relativa alla nullità totale o parziale della fideiussione prestata, avendo l'opponente evidenziato la conformità delle clausole allo schema ABI , già oggetto del provvedimento della
AN d'IA n 55 del 2 maggio 2005, in violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990, secondo il più recente arresto giurisprudenziale (Cass., 22 maggio
2019 n 13846; anche in riferimento a Cass. 12 dicembre 2017, n 29810).
In tal modo, pur allegando una differente causa di invalidità del negozio fideiussorio, potenzialmente idonea a modificare la domanda introducendo una differente causa petendi, ha tuttavia concluso per la mera revoca del decreto ingiuntivo, non prospettando alcuna richiesta riconvenzionale di accertamento. In considerazione dell'assenza di una mutatio o emendatio libelli, la questione deve ritenersi ammissibile in quanto ritenuta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ( Cass, sez. un. 15.6.2015, n 12310, oramai consolidato: Cass., 15.1.2020,
n 517; Cass., 28.11.2019, 31066; Cass, 24.4..2019, n 11226; Cass., 14.2.2019, n 4322;
Cass., 25.9.2018, n 22540; Cass., 4.7.2018, n 17482; Cass., 26.6.2018, n 16807; Cass.,
25.5.2018, n 13091; Cass., 10.5.2018, n 11282; Cass., 28.11.2017, n 28385; Cass.,
21.11.2017, n 27566; Cass., 31.7.2017, n 18956; Cass., 28.4.2017, n 10513; Cass,
22.12.2016, n 26782, Cass. 26.1.2016, n 1368) , trattandosi di ulteriore argomentazione incidente comunque sulla validità del titolo dedotto a fondamento della pretesa di credito oggetto del procedimento.
Peraltro, sotto altro profilo, la questione deve ritenersi comunque ammissibile, in quanto integra un profilo di nullità che - secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sez. un. n 7294 del 22 marzo 2017)– è rilevabile d'ufficio anche nel pagina 5 di 13 giudizio di appello, anche se nel corso del giudizio di primo grado anche qualora la validità dello stesso non sia stata discussa dalle parti, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione.
2. SULLA VALIDITA' DELLA GARANZIA
Tanto premesso, si osserva che il negozio che giustifica la garanzia prestata dal n data 22 marzo 2005 ( sino a concorrenza di € 33.000,00, e poi estesa a Pt_1
66.000,00 in data 21 dicembre 2007) non ha ad oggetto specifici rapporti intercorrenti con la società debitrice principale, ma indeterminati (c.d. omnibus), in contrasto con quanto prescritto a pena di nullità dall'art 1346 c.c., secondo cui l'oggetto del contratto deve necessariamente essere determinato o, quanto meno, determinabile .
La fideiussione omnibus, infatti, strumento sovente impiegato nella prassi finanziaria, si distingue per l'ampiezza del suo oggetto, venendo il fideiussore a prestare garanzia per tutte le obbligazioni, presenti e future, del debitore.
Un argine alla problematica relativa alla presunta nullità di tale forma contrattuale per indeterminabilità del suo oggetto è stato posto con l'introduzione dell'art. 10 della Legge n. 154/1992, che ha novellato l'art. 1938 c.c., stabilendo la necessità di prevedere un importo massimo a garanzia del debito, nel caso di specie individuato prima sino ad € 33.000,00 e poi esteso, richiamando in toto le clausole originarie.
Per quanto riguarda il contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, il contesto in cui si inserisce l'eccezione concerne l'ipotetica invalidità del rapporto contrattuale a “valle” tra garante e istituto di credito rispetto all'intesa bancaria a
“monte” considerata restrittiva della concorrenza, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'inscindibilità tra la suddetta intesa e i negozi che ne diano esecuzione, aderendo così alla teoria della c.d. “nullità derivata". Norma di riferimento, a riguardo, è l'art. 2 della Legge n. 287/1990 che vieta le intese tra imprese che abbiano quale effetto quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” attraverso diverse modalità, tra cui, inter alia, quelle di determinare, direttamente o indirettamente, le condizioni contrattuali da applicare ai consumatori. pagina 6 di 13 Ora, sul piano propriamente sostanziale, la nullità discende dalle intese restrittive della concorrenza, da pratiche concordate e da abuso di posizione dominante che si riflettono sul singolo contratto sottoscritto con il cliente. Invero, le clausole che derivano da un siffatto tipo di intesa vietata si riverberano sulla validità di quelle inserite nel singolo contratto, non tanto secondo lo schema classico della invalidità derivata da collegamenti negoziali, ma indotta piuttosto anche da meri comportamenti e pratiche anche solo fattuali di cui i singoli negozi costituiscono espressione. In generale, è l'utente a dovere dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito - e quindi anche del carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa e rappresentarne essenziale riflesso. E' noto che, in tale contesto, gli interventi della Corte di Cassazione richiamati (Cass.,
22 maggio 2019 n 13846; Cass.12 dicembre 2017, n 29810), prendono le mosse dall' esame dei profili di invalidità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità al modello ABI del 2003, sottoposto al vaglio della AN d'IA la quale con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, affermò la contrarietà di alcuni articoli in esso contenuti all'art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287 del 1990, ingiungendo all'ABI di trasmettere alle imprese aderenti un modello emendato da tali articoli.
La AN d'IA - che sino al 2006 operava come autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito – aveva infatti focalizzato la propria attenzione, in particolare, sul contenuto di alcune clausole inserite nel modello di fideiussione omnibus a garanzia di operazioni di natura bancaria, adottato dall'ABI nel 2003, addivenendo all'emanazione del provvedimento nel 2005, da cui è emerso che dette clausole, ove oggetto di un'adozione uniforme e generalizzata da parte dei vari istituti, potrebbero creare effetti anticoncorrenziali.
Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di
«sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono al contenuto della fideiussione in esame . Nello specifico si fa riferimento all'applicazione uniforme da parte delle banche degli artt. 2, 6 e 8 del menzionato schema contrattuale relativi alle cd clausole di
«sopravvivenza», «reviviscenza» e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., che per tale parte si sovrappongono proprio al contenuto della fideiussione in esame. pagina 7 di 13 Le clausole di cui si discute, che impongono maggiori oneri a carico del garante, riguardano:
• la c.d. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale (art. 2 dello schema ABI), che impegna il fideiussore a tenere indenne la banca dalle vicende successive all'avvenuto adempimento, anche quando il garante, confidando nell'estinzione del debito principale, abbia trascurato di procedere alla tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore;
• l'art. 6 dello schema ABI, che, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., esonera la banca dall'obbligo di continuare le proprie istanze contro il debitore entro il periodo prescrizionale stabilito dalla disposizione codicistica;
• l'art. 8 dello schema ABI, che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore scaturenti dall'invalidità del negozio principale, con ciò rendendo la fideiussione “insensibile” rispetto ai vizi del rapporto debitorio principale. Al riguardo, la AN d'IA ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative dell'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, laddove applicate in modo uniforme, sono da considerarsi in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990.
In tali ipotesi, secondo l'indirizzo richiamato, allorquando il contenuto delle clausole riflette quello dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla AN d'IA può concludersi nel senso della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della l.
10 ottobre 1990, n. 287 e che le clausole negoziali costituiscono espressione di una tale intesa, senza necessità di ulteriori elementi di prova. Il provvedimento sanzionatorio della AN d'IA, in tale prospettiva, non rileva sul piano normativo, ma probatorio, perché in tale ipotesi sarà l'impresa a «dover offrire prova contraria a dimostrazione della interruzione del nesso causale tra l'illecito antitrust e il danno patito dai consumatori». Tant'è-si ha cura di precisare- che a fronte di tale accertamento privilegiato, peraltro, non è possibile escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte”
è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia. In proposito, nelle pronunce si sottolinea che: “ le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o
pagina 8 di 13 riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove
a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n.
3640)”.
In definitiva, nelle ipotesi in cui il contenuto delle clausole corrisponda esattamente allo schema sanzionato dall'autorità deputata all'accertamento di tali comportamenti anticoncorrenziali e della identica tipologia negoziale, come nel caso in esame, il provvedimento dell'autorità di garanzia ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di illecito.
Né, sul punto, può farsi leva sulla competenza a pronunciare sull'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, da parte del Tribunale delle imprese (Cass., 26 settembre 2019, n 24044; Cass. Sez. U. 20 febbraio 2005, n 2207), poiché l'eventuale invalidità opererebbe solo incidentalmente, al fine di legittimare l'opponente a far valere la disciplina di cui all'art 1957 c.c. per paralizzare la pretesa avversaria.
Nella presente fattispecie, può a ragione richiamare la Parte_1 presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio indicato e tempestivamente prodotto.
Invero, sotto il profilo sostanziale si deve dare atto che in effetti si verte nella medesima tipologia negoziale di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio - in quanto si tratta di fideiussione omnibus, e vi è corrispondenza delle clausole contenute allo schema sanzionato.
Sotto il profilo processuale, va inoltre considerato che il documento sanzionatorio risulta essere stato tempestivamente prodotto nei termini imposti per la produzione di documenti, addirittura nell'atto di opposizione, così che non è possibile certamente fare leva sulla presunzione dell'accertamento privilegiato riferibile al provvedimento sanzionatorio nei termini precisati.
Conseguentemente, in presenza di contestazioni sul punto relativo alla sussistenza dell'illecito, deve darsi atto che v'è prova che lo schema utilizzato corrisponde ad una pratica uniforme frutto di intese anticoncorrenziali degli istituti e l'eccezione deve essere accolta.
Di conseguenza, facendo applicazione dei principi ordinari in tema di ripartizione pagina 9 di 13 dell'onere della prova, deve ritenersi dimostrato il profilo di nullità derivante dalla condotta illecita secondo i principi richiamati dalla S.C. e fatti propri dal
Tribunale. La giurisprudenza di legittimità e di merito si è fino ad oggi divisa fra chi ritiene che tali nullità investano l'intero contratto e chi invece lo limita alle sole clausole in questione. In entrambi i casi assai rilevante è il disposto di cui all'art. 1957 c.c. per il quale: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però
l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”. In entrambe le ipotesi, la nullità o dell'intero negozio fideiussorio o, comunque, esclusivamente di detta clausola (anche in relazione agli artt. 33, commi 1 e 2, lett.
t, del Codice del Consumo), consente all'opponente di superare le limitazioni negoziali ed invocare la disciplina di cui all'art 1957 c.c., non validamente derogata.
3. DECADENZA DALLA GARANZIA
L'applicabilità dell'art 1957 c.c., in conseguenza della riconosciuta invalidità negoziale della clausola limitativa, comporta la necessità che l'Istituto di Credito dia prova, a pena di decadenza, di essersi tutelato giudizialmente nei confronti del debitore e/o del fideiussore entro il termine di sei mesi (cfr. Tribunale di Padova,
29.1.2019; Tribunale di Firenze, 7.11.2019; ABF, Collegio di Milano, 4.7.2019;
Tribunale di Firenze, 11.12.2019; Tribunale di Catania, 13.12.2019). Secondo un orientamento ancor più rigoroso, non può ritenersi sufficiente una diffida o, comunque, una istanza stragiudiziale, in quanto la norma intende far riferimento ad una azione giudiziaria - ritenendo sufficiente la proposizione di mere richieste stragiudiziali di adempimento entro il termine di sei mesi, evidenziando come la seconda parte dell'art. 1957 cc richieda non solo prevede che il creditore coltivi le proprie istanze ma, altresì, che le continui Suffraga tale interpretazione la norma di cui all'art. 2956 cc che implicitamente prevede per le parti, nella loro autonomia negoziale, la facoltà di stabilire termini di decadenze convenzionali purché non rendano eccessivamente difficile per il creditore l'esercizio del diritto: evenienza riscontrabile nel caso in questione ove i contraenti, derogando volutamente alle pagina 10 di 13 Condizioni Generali di Assicurazione, richiamarono appunto il primo comma dell'art.
1957 cc” .
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. ( Cass., sez. 2, 29/01/2016 , n 1724),
l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni).
Nel caso in esame, la società creditrice ha dimostrato che la titolare del credito si è insinuata nel fallimento dichiarato in data 15 ottobre 2012, quindi oltre il termine semestrale di esigibilità del credito risalente ad alcuni anni prima, stante la notifica di messa in mora dell'agosto 2009.
A seguito del fallimento, la creditrice avrebbe potuto indifferentemente insinuarsi al passivo del fallimento, facendo salvi i diritti nei confronti del fideiussore, ovvero agire direttamente nei confronti di quest'ultimo, realizzando con un unico atto l'ottemperanza all'onere di decadenza e l'interruzione della prescrizione. Anche a volere considerare non decorrente il termine nel corso della procedura di fallimento, assumendo che tale procedura integra un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, in quanto unica possibilità per il creditore è quella di agire per il riconoscimento del proprio credito in sede concordataria e di instare per l'ammissione al passivo ( Cass, n
29.1.2024, n 2607), nondimeno al 19 gennaio 2015 risulta oramai intervenuta la cancellazione della società a seguito della chiusura del fallimento.
Nonostante la rimozione di tale impedimento, prima dell'instaurazione del ricorso monitorio, le uniche ulteriori iniziative documentate sono state quelle nei confronti di fideiubente e coobbligata, e sempre in data Parte_3 pagina 11 di 13 antecedente, mentre nessuna nei confronti di nei cui confronti ci si Pt_1 limita ad invocare la disciplina negoziale derogatrice del precetto di cui all'art
1957 c.c., con la conseguenza che l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi fondata, in quanto le istanze proposte non risultano diligentemente coltivate.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno poste a carico della opposta, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014
(valori medi per tutte le fasi, ai minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa l'istruttoria documentale). Purtuttavia, la presenza di contrasti interpretativi che, al momento dell'introduzione del giudizio, ancora dominavano la materia, con riferimento alla nullità della garanzia per la violazione dell'art 2, comma 2, lettera
A legge 287/1990 e la infondatezza della ulteriore eccezione di prescrizione sollevata, inducono a ravvisare le condizioni per la loro parziale compensazione in misura pari ai due terzi, ponendo solo il residuo a carico della società opposta(Cass., ord. n 24257 del 4.10.2018) e distraendole a favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 694/2023 emesso dal Tribunale di Prato il 26 maggio 2023, notificato il 15 giugno 2023, proposta da , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 21 luglio 2023, nei confronti di Controparte_1 per essa incorporata in in CP_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pt., ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_1
b) condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 9142,00 a titolo di compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, e compensate per due terzi e distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 3 gennaio 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.
Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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